Ordinanza cautelare 23 marzo 2023
Sentenza 17 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. Ordinanze contingibili e urgenti: non è necessaria l’imprevedibilità dell’evento dannosoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00520/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2023, proposto dalla società Ristorante Pizzeria EL di NT PP & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Candi ed Elena Menotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Monte San Vito, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Tiberi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Garibaldi n. 124;
- Ministero dell'Interno, in persona Ministro e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale, in Ancona, corso Mazzini, 55, è ex lege domiciliato;
nei confronti
Sig.ri PA CC, SS NA, SE DU, UC ON, RI RE, rappresentati e difesi dall'avvocato Catia Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza contingibile e urgente n. 134 del 05/12/2022, emessa dal Sindaco di Monte San Vito in qualità di rappresentante del Governo, ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000;
ovvero, in via subordinata, per l’annullamento
- del medesimo atto in parte qua , ovvero nelle parti in cui si sostiene che il muro pericolante è collocato su aree di confine tra il LOTTO 1 e il LOTTO 2 e si individua la società MAELA quale destinataria dell'ordinanza stessa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte San Vito; nonchè del Ministero dell'Interno e dei Signori PA CC, SS NA, SE DU, UC ON e RI RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo;
Nominato Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il Cons. Carlo Modica de Mohac di Grisi' e uditi per le parti i difensori indicati nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. Con il ricorso indicato in epigrafe la società ricorrente, Ristorante Pizzeria EL di NT PP & C. s.n.c. - d’ora innanzi denominata semplicemente “società EL” ovvero “società ricorrente” - espone quanto segue.
II. La società ricorrente è proprietaria dal 1988 di un fondo situato nel Comune di Monte San Vito, distinto come “LOTTO 1” nel Piano di lottizzazione e nel catasto fabbricati come “LOTTO 1 via Romagna 1, foglio 10 part. 884”.
Su tale fondo insiste un immobile che la società ricorrente ha concesso in uso al sig. NT UC (socio e legale rappresentante della medesima), titolare di “Officina del Gusto”, che svolge attività di ristorazione.
Il progetto per l’edificazione del LOTTO 1, inizialmente depositato dalla società EL presso il competente Ufficio Comunale, prevedeva, al confine con il LOTTO 2, la realizzazione di un muro divisorio per un’altezza di m. 2,05 con sovrastante rete metallica per un’altezza di m. 1,10.
III. Alla realizzazione e alle spese per la realizzazione dello stesso provvedeva l’impresa del sig. ME AR, proprietario del terreno confinante, in fase di costruzione delle unità abitative nel LOTTO 2.
Nel corso dell’edificazione di quest’ultimo, per ragioni tecnico/progettuali ignote alla società ricorrente, il terreno ( rectius : il piano di calpestio) veniva innalzato mediante l’apporto di terra; ragion per cui il muro - che avrebbe dovuto operare sia in funzione di delimitazione materiale ed ottica del confine; sia, sembra (in relazione alla predetta circostanza), anche in funzione di contenimento - assumeva un’altezza maggiore (tre metri anziché due) rispetto a quella originariamente prevista.
IV. Fin dal 2015 il sig. NT PP - legale rappresentante della società EL - segnalava ai proprietari delle unità abitative del LOTTO 2 (confinante) che il muro si stava man mano inclinando, il che costituiva motivo di preoccupazione (per i pericoli connessi ad un eventuale crollo) e reiterava detta segnalazione negli anni immediatamente successivi.
Poiché le segnalazioni restavano senza alcun utile effetto, formalizzava la doglianza a mezzo lettere raccomandate (la prima delle quali risale al 5 giugno 2021).
E preso atto dell’inerzia del proprietario del fondo confinante, rivolgeva la medesima lamentela al Sindaco, all’Ufficio Tecnico e alla Polizia Municipale del Comune di Monte San Vito ipotizzando che la causa del problema fosse ascrivibile agli scarichi idrici (irrigui e fognari) continui e prolungati delle unità abitative insistenti sul fondo del LOTTO 2; scarichi acquei che si insinuavano nella terra di riporto aumentandone il peso e la pressione e che finivano per provocare una spinta a carico del muro, compromettendone la tenuta.
V. Poiché anche queste doglianze restavano inascoltate, il sig. NT chiedeva l’intervento dei Vigili del Fuoco di Ancona, i quali effettuavano un sopralluogo.
Con nota prot. n.14441 del 19 luglio 2022, il Comando Vigili del Fuoco di Ancona, comunicava al Comune di Monte San Vito e per conoscenza alla Prefettura di Ancona di aver effettuato il detto sopralluogo e di aver constatato il dissesto statico del muro di contenimento.
Con nota del 21.07.2022, prot. n. 84737, la Prefettura chiedeva, pertanto, al Comune di Monte San Vito notizie in merito a quali misure fossero state concretamente adottate a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
In esito a tali sollecitazioni, il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Monte San Vito, a seguito di un sopralluogo da lui stesso effettuato il 20 luglio 2022, redigeva un verbale (prot. n. 10731 del 22.07.2022) ove attestava che “ il manufatto in cls armato presenta una marcata pendenza rispetto alla verticale di circa 5° con fuori piombo di circa 20 cm, deformazione con freccia verso l’area adibita a parcheggio ”; e proponeva al Sindaco di ordinare ai proprietari del manufatto un immediato intervento di messa in sicurezza provvisoria al quale avrebbe dovuto seguire la messa in sicurezza definitiva.
VI. Con ordinanza n. 86 del 27.07.2022, il Sindaco ordinava esclusivamente ai sigg.ri CC PA, NA SS, DU SE, ON UC e RE RI, in qualità di proprietari dell’immobile sito in via Romagna, di provvedere alla messa in sicurezza provvisoria del muro attraverso un intervento di puntellamento, che fosse certificato da tecnico abilitato.
Con nota del 6 ottobre 2022, l’Avv. Catia Lombardi comunicava al Comune che i sigg.ri CC PA, NA SS, DU SE, ON UC e RE RI avevano provveduto alla messa in sicurezza provvisoria entro il termine indicato nell’ordinanza e richiedeva la proroga del termine di scadenza previsto per il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza e/o demolizione del manufatto e l’accesso alle pratiche urbanistiche ed edilizie relative al vicino lotto di proprietà del Ristorante Pizzeria EL s.n.c. di NT G. & C.
VII. Con ordinanza n. 117 del 19.10.2022, il Sindaco concedeva la proroga di 120 giorni e prorogava il divieto di utilizzo dell’area limitrofa al muro in questione.
VIII. Con nota del 15.11.2022 l’Avv. Catia Lombardi chiedeva l’immediata revoca dell’ordinanza n. 86 del 27 luglio 2022 adducendo il fatto che la realizzazione del muro di contenimento doveva costituire e costituisce un onere ad esclusivo carico della società EL, proprietario del Lotto n. 1.
IX. A questo punto, Il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Monte San Vito, dopo aver accertato che il muro è sito su area al confine tra le due unità immobiliari distinte, proponeva al Sindaco di revocare l’ordinanza n. 86 del 27.07.2022 e di emettere una nuova ordinanza nei confronti di tutti i soggetti individuati a seguito della nuova istruttoria (e cioè di tutti i vari proprietari di ciascuno dei due fondi confinanti).
X. Con provvedimento n. 133 del 5 dicembre 2022, il Sindaco ha revocato le precedenti ordinanze n. 86 del 27.07.2022 e n. 117 del 19.10.2022; e con l’ordinanza contingibile ed urgente indicata in epigrafe:
- ha ordinato alla società ricorrente ed ai comproprietari del terreno confinante di mettere in sicurezza il muro entro 90 giorni;
- ed ha vietato di utilizzare l’area limitrofa al muro, sul “lato parcheggio” per una distanza di mt.4 dal muro; e sul “lato giardino” per tutta l’area compresa fra l’edificio di civile abitazione ed il muro.
XI. Con il ricorso in esame la società EL ha impugnato l’ordinanza contingibile ed urgente e ne chiede l’annullamento per le ragioni indicate nella successiva parte della presente sentenza.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione comunale ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Anche i controinteressati hanno chiesto il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
Il Ministero intimato ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva chiedendo di essere estromesso dal giudizio.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Con il primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell’art.54 del d.lgs. n.267 del 2000, deducendo che nel caso dedotto in giudizio non sussistevano i presupposti per adottare un’ordinanza contingibile ed urgente; e ciò in quanto:
a) la situazione era persistente da tempo, il che escludeva la circostanza della c.d. “contingibilità” (intesa come imprevedibilità ed eccezionalità );
b) non vi era pericolo per la pubblica incolumità in quanto la situazione riguardava soggetti e terreni privati.
1.1.1. L'assunto è privo di fondamento giuridico.
Allorquando l’ordinanza è stata emessa il pericolo era ancora attuale e permanente , oltre che grave .
Ed invero il provvedimento impugnato è stato emesso il 5 dicembre 2022 sulla scorta di un rapporto redatto dal Comando dei Vigili del Fuoco il 19 luglio 2022 e di una relazione redatta il 22 luglio 2022 dal Responsabile del competente Settore del Comune di Monte San Vito; rapporto e relazione che attestavano la sussistenza attuale del pericolo.
E’ pertanto evidente che al momento dell’adozione del provvedimento la situazione di pericolo sussisteva ancora .
1.1.2. L’argomentazione secondo cui tale pericolo sussisteva da tempo risalente (nella specie: fin dal 2015), e che tale “situazione di persistenza” esclude di per sé la “contingibilità”, non ha pregio né rilevanza.
Ed invero, la “contingibilità” (e cioè la situazione “contingente” che giustifica l’intervento extra ordinem del pubblico potere) viene certamente in rilievo quando si sia verificato ( o sia in atto ) un evento eccezionale ed ‘imprevedibile’ (come, ad esempio, una improvvisa frana; un inatteso terremoto di forza inaudita) foriero di pregiudizio grave ed attuale per la collettività (o per una determinata collettività).
Ma è evidente che la situazione “contingente” che giustifica l’intervento extra ordinem del pubblico potere può verificarsi anche - e sia la ratio della normativa che la concreta prassi amministrativa avallano tale orientamento - quando vi sia il “pericolo imminente”, e dunque il “rischio attuale”, che l’evento accidentale foriero di pregiudizio per la pubblica incolumità possa verificarsi nell’immediatezza temporale .
Ora, è evidente che anche in tale seconda ipotesi, si è in presenza di una situazione contingibile, nella quale occorre intervenire in via d’urgenza (dunque improcrastinabilmente) per scongiurare un pericolo (imminente ed attuale), ma (e pur se) - a ben guardare - previsto e prevedibile .
Ed invero il concetto di “pericolo” (o di “rischio”) implica - intrinsecamente e per logica - quello di prevedibilità : un’ azione pericolosa altro non è che un’azione che si prevede possa recare danno. E la stessa argomentazione vale per le attività “rischiose”.
Sicchè, ove non si interpreti la normativa che conferisce il potere amministrativo di agire mediante ordinanze contingibili ed urgenti, in modo estremamente (ed eccessivamente) riduttivo (con l’effetto di compromettere l’efficacia dell’azione amministrativa nei momenti di pubblico pericolo), deve trarsi la (più equilibrata) conclusione che fra i presupposti (imprescindibili) per l’esercizio del “potere extra ordinem” non vi è necessariamente la “imprevedibilità” dell’evento dannoso .
Ragioni, queste sopra esposte, per le quali ad avviso del Collegio il profilo di doglianza in esame, dedotto dalla ricorrente, non può essere condiviso.
Tanto sopra precisato, non resta che concludere - sul punto - che ciò che preminentemente rileva ai fini della valutazione positiva sulla legittimità di un’ordinanza contingibile e urgente, è la circostanza che al momento della sua emissione il pericolo sussista e sia ancora grave ed imminente , tale - cioè - da non consentire condotte dilatorie.
Il presupposto per l’adozione del provvedimento non può dirsi venuto meno - dunque - se (e/o finchè ) la situazione di grave pericolo rimanga (e/o sia rimasta) immutata (o, come nel caso dedotto in giudizio, sia addirittura via via peggiorata ), e pertanto continui a connotarsi - seppur a distanza di tempo dal momento in cui si è verificata - come permanente ed attuale . E ciò, dunque, non ostante la situazione circostanziale riveli semplicemente un “rischio” o un “pericolo”, purchè grave ed imminente; e cioè un evento comunque prevedibile e ritenuto tale.
L’ordinanza sindacale impugnata è dunque legittima in quanto nel momento in cui è stata adottata, sussisteva ancora l’ attualità del “pericolo”, cioè il rischio concreto e imminente che il dissesto statico del muro potesse provocare un (seppur prevedibile) danno grave .
Le superiori osservazioni si conformano al pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa che afferma da tempo risalente che il decorso del tempo non consuma il potere di emettere l’ordinanza contingibile ed urgente , in quanto ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell’ attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio , sicché la necessità dell’intervento urgente del Sindaco va rapportata all’ effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento dell’adozione dell’ordinanza ; mentre la circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo aggrava la situazione di pericolo (V., in tal senso, TAR lazio Roma, sez. II, 04.12.2019, n. 13898; Consiglio Stato, sez. II, 22.07.2019, n. 5150; TAR Campania Salerno, sez. I, 17.10.2019, n. 1782; Consiglio Stato, sez. V, 04.02.2015, n. 533).
1.1.3. Non può essere condivisa neanche l’argomentazione secondo cui non v’è pregiudizio per la pubblica incolumità allorquando la situazione di pericolo grave si verifichi all’interno di proprietà private o incida esclusivamente su soggetti privati.
E’ evidente che con la locuzione “pubblica incolumità” il legislatore ha inteso riferirsi alla incolumità di una platea indeterminata di soggetti (intendendo tutelarli tutti, nessuno escluso); e non certo alla esclusiva incolumità di (non ben definiti) “soggetti pubblici”, interpretazione - questa - che sarebbe assurda in quanto extra/vagante e che esporrebbe la norma ad evidenti censure di illegittimità costituzionale.
1.2. Con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, deducendo che il Comune ha omesso di trasmettere la comunicazione dell’avvio del procedimento.
La doglianza non merita accoglimento.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che l’esercizio dei poteri “ extra ordinem ” di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Sindaco, non presuppone l’invio della comunicazione di avvio del procedimento” (cfr. TAR Calabria, sez.I, 09.03.2012, n. 245; idem 03.05.2011, n. 606; idem 15.11.2010, n. 2691; TAR Lazio Roma, sez. II, 14.05.2010, n. 11327).
A ciò deve aggiungersi che l'art. 21 octies della legge n. 241/1990 esclude che il dedotto vizio procedurale possa essere fatto valere quando, come nel caso di specie, la natura vincolata del provvedimento impone che il suo contenuto non possa essere differente da quello in concreto adottato.
1.3. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, deducendo che erroneamente l’Amministrazione ha ritenuto che il muro pericolante sarebbe collocato su area di confine tra il Lotto 1 e il Lotto 2 (essendo vero, invece, che è collocato all’interno del Lotto 2).
La doglianza è in parte inammissibile , e per il resto infondata .
1.3.1. E’ inammissibile - per l’ inconducenza (e la correlata RI ) dell’argomentazione dedotta - nella parte in cui è rivolta ad ottenere l’annullamento del divieto di utilizzare l’area limitrofa al muro (e ciò: sul “lato parcheggio” per una distanza di mt.4 dal muro; e sul “lato giardino” per tutta l’area compresa fra l’edificio di civile abitazione ed il muro).
E’ infatti evidente che l’inibitoria in questione prescinde da qualsiasi titolo di proprietà , ed è rivolta a chiunque detenga l’area o ne abbia comunque la disponibilità o anche il semplice uso, a qualsiasi titolo.
1.3.1. Per il resto, la doglianza è infondata in quanto dalla relazione tecnica redatta dal Responsabile del competente Settore del Comune di Monte San Vito e dalla perizia tecnica redatta da quest’ultimo in data 10.03.2023, emerge che il muro è situato sul confine fra le due unità immobiliari; e che comunque - ed è ciò che maggiormente rileva - fungeva e funge, in concreto e de facto, da elemento divisorio fra le due proprietà, sicchè è evidente che la manutenzione spetta - in ogni caso (ed a prescindere da ogni più specifica questione - congiuntamente ad entrambe le parti titolari dei rispettivi diritti di proprietà sui terreni limitrofi.
1.4. Con il quarto mezzo di gravame, la ricorrente lamenta eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, deducendo che il Comune non ha effettuato le necessarie misurazioni e verifiche tecniche per stabilire l’esatta collocazione del manufatto nonché la sua proprietà.
La doglianza è inammissibile e comunque infondata .
1.4.1. Inammissibile in quanto meramente reiterativa della doglianza esposta mediante il terzo mezzo di gravame.
1.4.2. Ed infondata per le ragioni già esposte nel precedente Capo 1.3.1., al quale si rinvia.
5. Con il quinto mezzo di gravame la ricorrente lamenta eccesso di potere deducendo che l’attività svolta dall’Ufficio Tecnico sarebbe illegittima perché finalizzata a stabilire la proprietà di privati.
La doglianza è inammissibile e comunque infondata.
5.1. E’ inammissibile in quanto si manifesta in palese contraddizione con il motivo sub 4 sopra esaminato (con cui la ricorrente lamentava eccesso di potere per carenza istruttoria deducendo che l’Amministrazione non ha accertato con la dovuta precisione quali siano i confini fra le proprietà e quale sia, dunque, la precisa estensione delle stesse).
In altri termini, la ricorrente deduce, per un verso, il difetto di istruttoria (per il mancato accertamento dei confini che delimitano le proprietà) e, per altro, eccepisce che il Comune non avrebbe dovuto effettuare accertamenti tecnici finalizzati a stabilire di chi sia la proprietà del muro.
Il che evidenzia una inammissibile contraddizione fra le doglianze.
5.2. La doglianza è comunque infondata in quanto - come già rilevato - il Comune ha correttamente e del tutto legittimamente svolto una istruttoria finalizzata a stabilire quale fosse la funzione del muro, di chi la proprietà (o comproprietà) dello stesso e su chi incombesse la manutenzione, al fine di individuare i soggetti destinatari dell’ordinanza.
2. In considerazione delle superiori osservazioni - e ritenuto superfluo, vista la manifesta infondatezza del ricorso, affrontare la questione se disporre o meno l’estromissione dal giudizio del Ministero intimato - il ricorso va respinto.
Si ravvisano giuste ragioni per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune resistente e del coacervo dei controinteressati, nella misura di €.2000,00 per ciascuna delle due predette parti processuali, oltre agli accessori di legge,
Si ravvisano, inoltre, giuste ragioni per compensare le spese nei confronti del Ministero dell’Interno, in considerazione della limitata attività difensiva svolta, mirante alla semplice richiesta di estromissione dal giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune resistente e del coacervo dei controinteressati, nella misura di €.2000,00 per ciascuna delle due predette parti processuali; e compensa le spese fra la ricorrente ed il Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso da remoto (ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, del codice del processo amministrativo, introdotto dall’art. 17, comma 7, lett. a), della legge n. 113 del 2021), nell’udienza camerale del 13 marzo 2026, mediante video/conferenza gestita dagli uffici del competente TAR, in Ancona, con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO