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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/07/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1644 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Ivana D'Amico e
CF/p.iva in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “In conclusione, sulla base della documentazione sanitaria posta in atti e dalle risultanze dell'attuale accertamento medico-legale, la IG.ra , per la gravità delle affezioni morbose da cui è affetta, si ritiene che è invalida ultrasessantacinquenne con totale e permanente inabilità 100% ma NON incapace di deambulare autonomamente senza l'ausilio permanente di un accompagnatore Nè incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, NON possedendo i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento sia in atto che durante il periodo in cui ha praticato radio e chemioterapia”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. La domanda va pertanto respinta, stante la mancata ricorrenza in concreto del requisito sanitario di cui agli artt. 1 e ss. della L. 508/1988.
Ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, tenuto conto dei reiterati arresti della CP_1
S.C. sul punto (da ultimo, sent. 9755/19).
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso, va pronunciata l'irripetibilità delle spese di lite.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separati decreti.
Trapani, 10.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Ivana D'Amico e
CF/p.iva in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “In conclusione, sulla base della documentazione sanitaria posta in atti e dalle risultanze dell'attuale accertamento medico-legale, la IG.ra , per la gravità delle affezioni morbose da cui è affetta, si ritiene che è invalida ultrasessantacinquenne con totale e permanente inabilità 100% ma NON incapace di deambulare autonomamente senza l'ausilio permanente di un accompagnatore Nè incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, NON possedendo i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento sia in atto che durante il periodo in cui ha praticato radio e chemioterapia”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. La domanda va pertanto respinta, stante la mancata ricorrenza in concreto del requisito sanitario di cui agli artt. 1 e ss. della L. 508/1988.
Ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, tenuto conto dei reiterati arresti della CP_1
S.C. sul punto (da ultimo, sent. 9755/19).
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso, va pronunciata l'irripetibilità delle spese di lite.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separati decreti.
Trapani, 10.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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