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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17707 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente dott.ssa Silvia Albano Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025, ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n. 34150/2024 del Ruolo Generale e proposto da
, nato il [...] a Madaripur in [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Chisimaio n.29, presso lo studio dell'avv. Marilena Cardone, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente – nei confronti di
, (C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) - in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'(…) nel merito in via principale: annullare e per l'effetto revocare il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione
pagina 1 speciale ex art. 19.T.U. Immigrazione, in quanto del tutto illegittimo ed infondato, con ogni consequenziale statuizione, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la protezione speciale, concedendogli il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell' art. 19, del D.lgs.
286/98, dell'art. 28, comma 1, lett. d), del DPR n. 394/1999 ovvero ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. lgs. n. 25/2008';
Per parte resistente:
'(…) rigettare il ricorso, con il favore delle spese'
Fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione Parte_1
avverso il provvedimento con cui la Questura di ha disposto il CP_2
rigetto dell'istanza di protezione speciale dal medesimo proposta ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286. Premette il ricorrente di essere cittadino del Bangladesh;
di essere espatriato per ragioni economiche;
essere entrato in Italia nel 2023; di avere cercato diverse soluzioni per regolarizzarsi;
di avere sempre lavorato, dapprima in modo irregolare e poi con regolare contratto;
di inviare somme di denaro ai propri familiari in Bangladesh e di avere imparato la lingua italiana. Lamenta l'illegittimità del provvedimento amministrativo nella parte in cui non ha approfondito e dunque ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno. Insta, pertanto, affinché il Tribunale riconosca il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
pagina 2 Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso perché infondato.
Non si è costituita la . Controparte_2
***
Va preliminarmente rilevato che l'unico soggetto legittimato a contraddire alla presente azione risulta essere il
[...]
. La Commissione territoriale per il riconoscimento della CP_1
protezione internazionale di Roma e la Questura di , invero, in CP_2
quanto mere articolazioni del , sono sprovviste della CP_1
soggettività giuridica atta a consentire la partecipazione al giudizio.
Sempre in via preliminare deve rammentarsi che la presente azione non costituisce un'impugnazione in senso tecnico del rigetto della domanda proposta in sede amministrativa ma ha ad oggetto il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dall'autorità amministrativa al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda di protezione proposta (tra le altre, Cassazione Civile, 21 novembre 2018 n. 30105).
Deve escludersi di converso che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a pagina 3 rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto del ricorrente alla protezione negata in prima istanza.
Ciò posto e venendo al caso di specie, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286, nel testo vigente al momento della presentazione della domanda, non può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato
“qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”; continua poi la norma affermando che “ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine”. Si tratta della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e pagina 4 sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi i quali sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15;
Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nel caso in esame il ricorrente è giunto in Italia nel 2023 e ha dimostrato di avere intrapreso un proficuo percorso di integrazione nel tessuto socio-economico italiano. Dalla documentazione in atti emerge, invero, che lo stesso svolge regolare attività lavorativa dal luglio 2024, in forza di diversi di contratti di lavoro a tempo determinato. L'ultimo è ancora essere, avendo scadenza a luglio
2026 (in atti sono presenti UniLav, buste paga e Certificazione Unica del 2025).
Pertanto, si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in
Italia, in quanto comporterebbe una brusca interruzione del processo di integrazione positivamente intrapreso.
pagina 5 Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale in esame.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si è fondata su rapporti lavorativi sorti successivamente al procedimento amministrativo, sussistono le ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e riconosce a il diritto ad Parte_1
ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008 n.25;
- spese integralmente compensate tra le parti
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre
2025. il Giudice estensore la Presidente dott. Marco Giuliano Agozzino dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 6
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente dott.ssa Silvia Albano Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025, ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n. 34150/2024 del Ruolo Generale e proposto da
, nato il [...] a Madaripur in [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Chisimaio n.29, presso lo studio dell'avv. Marilena Cardone, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente – nei confronti di
, (C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) - in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'(…) nel merito in via principale: annullare e per l'effetto revocare il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione
pagina 1 speciale ex art. 19.T.U. Immigrazione, in quanto del tutto illegittimo ed infondato, con ogni consequenziale statuizione, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la protezione speciale, concedendogli il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell' art. 19, del D.lgs.
286/98, dell'art. 28, comma 1, lett. d), del DPR n. 394/1999 ovvero ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. lgs. n. 25/2008';
Per parte resistente:
'(…) rigettare il ricorso, con il favore delle spese'
Fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione Parte_1
avverso il provvedimento con cui la Questura di ha disposto il CP_2
rigetto dell'istanza di protezione speciale dal medesimo proposta ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286. Premette il ricorrente di essere cittadino del Bangladesh;
di essere espatriato per ragioni economiche;
essere entrato in Italia nel 2023; di avere cercato diverse soluzioni per regolarizzarsi;
di avere sempre lavorato, dapprima in modo irregolare e poi con regolare contratto;
di inviare somme di denaro ai propri familiari in Bangladesh e di avere imparato la lingua italiana. Lamenta l'illegittimità del provvedimento amministrativo nella parte in cui non ha approfondito e dunque ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno. Insta, pertanto, affinché il Tribunale riconosca il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
pagina 2 Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso perché infondato.
Non si è costituita la . Controparte_2
***
Va preliminarmente rilevato che l'unico soggetto legittimato a contraddire alla presente azione risulta essere il
[...]
. La Commissione territoriale per il riconoscimento della CP_1
protezione internazionale di Roma e la Questura di , invero, in CP_2
quanto mere articolazioni del , sono sprovviste della CP_1
soggettività giuridica atta a consentire la partecipazione al giudizio.
Sempre in via preliminare deve rammentarsi che la presente azione non costituisce un'impugnazione in senso tecnico del rigetto della domanda proposta in sede amministrativa ma ha ad oggetto il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dall'autorità amministrativa al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda di protezione proposta (tra le altre, Cassazione Civile, 21 novembre 2018 n. 30105).
Deve escludersi di converso che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a pagina 3 rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto del ricorrente alla protezione negata in prima istanza.
Ciò posto e venendo al caso di specie, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286, nel testo vigente al momento della presentazione della domanda, non può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato
“qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”; continua poi la norma affermando che “ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine”. Si tratta della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e pagina 4 sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi i quali sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15;
Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nel caso in esame il ricorrente è giunto in Italia nel 2023 e ha dimostrato di avere intrapreso un proficuo percorso di integrazione nel tessuto socio-economico italiano. Dalla documentazione in atti emerge, invero, che lo stesso svolge regolare attività lavorativa dal luglio 2024, in forza di diversi di contratti di lavoro a tempo determinato. L'ultimo è ancora essere, avendo scadenza a luglio
2026 (in atti sono presenti UniLav, buste paga e Certificazione Unica del 2025).
Pertanto, si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in
Italia, in quanto comporterebbe una brusca interruzione del processo di integrazione positivamente intrapreso.
pagina 5 Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale in esame.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si è fondata su rapporti lavorativi sorti successivamente al procedimento amministrativo, sussistono le ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e riconosce a il diritto ad Parte_1
ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008 n.25;
- spese integralmente compensate tra le parti
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre
2025. il Giudice estensore la Presidente dott. Marco Giuliano Agozzino dott.ssa Antonella Di Tullio
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