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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2476/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2476/2022 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Piccirillo (C.F.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla via Piazza Carlo n. 53, C.F._2
( ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Meo, (C.F.:
, elettivamente domiciliata in Avellino alla via Maffucci n. 12, C.F._3
( ; Email_2
APPELLATA
, (C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in
Napoli, alla Via Armando Diaz n° 11;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
532/2022 del Giudice di Pace di Avellino, resa in data 23/04/2022 e depositata in data 20/04/2022, a pagina 1 di 7 definizione del procedimento di primo grado avente R.G. 3472/2020 con la quale veniva parzialmente accolta la domanda e dichiarato prescritto il diritto ad agire per il recupero forzoso dei crediti contenuti nelle cartelle esattoriali.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico contestava la statuizione sulle spese di lite del giudizio di prime cure, essendo la stessa priva di valida motivazione sul punto nonché l'errore valutativo del Giudice di Pace nell'aver rigettato la richiesta di annullamento delle cartelle n.
07120140054352827 e n. 07120140122986726.
Costituitisi tempestivamente l' , concludeva per il rigetto integrale Controparte_1 dell'appello perché inammissibile, improponibile e infondato.
Si costituiva, altresì, la , la quale insisteva per il rigetto integrale dell'appello e Controparte_2
per la conferma della sentenza impugnata anche per quanto il capo relativo al governo delle spese.
Istruito il giudizio senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 12/02/2025 la scrivente tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di legge.
***
§ Con il primo motivo d'appello viene censurato il capo della sentenza relativo alla statuizione delle spese, laddove il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'opposizione spiegata avverso le cartelle di pagamento e ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti in lite, così statuendo: “La reciproca soccombenza, che va ravvisata anche nell'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta (v. in termini Cass. sentenza n. 3438 del 22.2.2026) costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art.92 c.p.c., come inciso nella sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018”.
In materia, l'art. 92 c.p.c. prevede che “1.Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
2.Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
3.Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
pagina 2 di 7 In riferimento a tale disposizione codicistica, la Corte costituzionale ha stabilito che la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa, anche qualora sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2018).
Sulla medesima scia, si è formato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022); “in tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni che, in forza dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla legge
n. 69 del 2009, qui applicabile, giustificano la compensazione in assenza di reciproca soccombenza, devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla contumacia della controparte, permanendo in questa circostanza la sostanziale soccombenza della parte” (Cassazione Civile, ordinanza n. 7292/2018).
Diversamente, deve ritenersi che in caso di reciproca soccombenza, è invece dall'esito della lite che possono chiaramente trarsi argomenti idonei a fondare la compensazione, di talché lo sforzo motivazionale può essere inferiore e richiamare le ragioni della decisione nel merito.
Tanto premesso, nel caso in lite, richiamando la sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, il
Giudice di primo grado ha motivato l'applicata compensazione delle spese processuali adducendo come motivi l'accoglimento parziale della domanda proposta.
Difatti, il Giudice di prime cure ha motivato per relationem l'applicata compensazione delle spese processuali avendo, nel corpo della impugnata sentenza, così statuito: “Le restanti cartelle vanno annullate atteso che per esse l'opposta ha allegato soltanto le Controparte_3 notifiche via pec non andate a buon fine”.
È, invero, pacificamente ammessa la motivazione per relationem, ove il giudice fornisca, pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate dalla parte, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva (Cass. Sez. L , Sentenza
n. 21037 del 23/08/2018).
Per le argomentazioni esposte, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia rimandato alla motivazione relativa alla parziale reiezione della prospettazione attorea e che pertanto in primo grado sussistessero i motivi di reciproca soccombenza tali da compensare le spese di lite;
ne discende che tale motivo di appello non può essere accolto.
pagina 3 di 7 § Con il secondo motivo di appello, parte appellante ha censurato la parte della sentenza nella quale il giudice di prime cure ha ritenuto provata la effettuata notifica delle cartelle n. 07120140054352827 e n.
07120140122986726.
Il motivo di gravame è infondato.
In tema di perfezionamento della notifica la giurisprudenza si è così espressa: “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17841 del
21/06/2023).
Invero, l'appellata ha provveduto a depositare, sin dal giudizio di Controparte_3 primo grado, la prova dell'avvenuta notifica delle suddette cartelle esattoriali, avvenuta il 14.11.2014 e
26.03.2015, nonché l'estratto di affissione alla casa comunale.
Altresì non rileva l'eventuale cambio di residenza dell'appellante atteso che sul punto la giurisprudenza ha specificato: “In tema di notifica dell'avviso d'accertamento a mezzo posta, ai sensi dell'art. 8 della
l. n. 890 del 1982, la variazione di residenza del contribuente - dopo la spedizione della raccomandata
e dell'avviso di giacenza postale, per temporanea assenza del destinatario, ma anteriormente al decorso del termine previsto per la compiuta giacenza - non ha alcun effetto nei confronti dell'Ufficio, con conseguente validità della notifica perfezionatasi ex art. 8, comma 4, della predetta legge, in quanto gli effetti del mutamento di indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello dell'aggiornamento anagrafico.” (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28733 del 07/11/2024; nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto nulla la notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento, in ragione del cambio di residenza del contribuente avvenuto il giorno prima del perfezionamento della compiuta giacenza, non tenendo conto dell'efficacia differita prevista per la variazione anagrafica a fini fiscali).
Pertanto, va ritenuta raggiunta la prova della notifica e rigettato il motivo di appello.
pagina 4 di 7 § Con il medesimo motivo d'appello, parte appellante ha contestato l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure in merito all'eccezione di prescrizione e decadenza, sollevata con l'atto di citazione, e non esaminata nella impugnata sentenza.
Invero, occorre considerare, come correttamente riportato anche dal Giudice di primo grado, che la
Suprema Corte, con la sentenza a SS.UU. n.19704/2015, ha riconosciuto in materia tributaria l'impugnabilità del ruolo e della cartella non validamente notificati, dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza tramite l'estratto di ruolo.
Con tale pronuncia non si è inteso ammettere la generica impugnabilità dell'estratto ruolo, di cui si è ribadita l'inidoneità a contenere qualsivoglia autonoma pretesa impositiva, diretta o indiretta, essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere, ma si è piuttosto affermata l'impugnabilità della cartella esattoriale di cui il contribuente, stante l'irregolarità del procedimento notificatorio, sia venuto a conoscenza solo tramite l'estratto ruolo anche auto-acquisito, sussistendo in tal caso un evidente interesse ad agire della parte.
La Cassazione ha ribadito la distinzione tra il “ruolo”, integrante il titolo esecutivo ex art 49 DPR
602/73 sul quale si fonda il procedimento di riscossione esattoriale e l'estratto ruolo, quale mero documento che contiene la riproduzione fedele del ruolo, concludendo per la non impugnabilità di quest'ultimo in quanto l'art 19 Dlvo 546 del 92 non prevede tra gli atti impugnabili in sede tributaria l'estratto ruolo, ed in ogni caso poiché la caducazione di tale documento non avrebbe alcuna rilevanza giuridica.
Tuttavia, sostiene la Suprema Corte, deve procedersi ad un interpretazione costituzionalmente orientata dall'art 19 Dlvo 546 del 92, sicché allorché il contribuente lamenti l'omessa notifica della cartella esattoriale di cui è venuto a conoscenza esclusivamente attraverso l'estratto ruolo, questi non è tenuto necessariamente ad aspettare l'adozione di un atto successivo dall'Agente della Riscossione da impugnare, ma deve ammettersi anche una tutela anticipata, ovvero, che possa direttamente impugnare la predetta cartella di cui è venuto a conoscenza tramite l'estratto ruolo nel rispetto dei termini decorrenti dalla conoscenza dell'estratto ruolo.
La portata applicativa della pronuncia delle Sezioni Unite è stata confermata successivamente dalla sentenza n. 20618 del 13 ottobre 2016 e n. 22946 del 10 novembre 2016.
Tale principio, ovvero l'autonoma impugnabilità del ruolo è stata affermata però limitatamente al caso in cui la cartella non sia stata validamente notificata.
La Suprema Corte ha, di fatto, escluso l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella esattoriale tramite l'estratto ruolo auto-acquisito, allorché emerga dagli atti che la cartella è stata ritualmente notificata, venendo a cadere la funzione recuperatoria di tale strumento di impugnazione come pagina 5 di 7 riconosciuto dalle Sezioni Unite, giacché si consentirebbe un indebita rimessione in termini del debitore sebbene decaduto dalla proponibilità di motivi di opposizione e risultando altresì preclusa la domanda tesa all'accertamento dell'estinzione del credito per prescrizione, in assenza di un'iniziativa esecutiva assunta dall'agente della riscossione per carenza di interesse.
Si evince quindi che l'estratto di ruolo è impugnabile solo qualora la cartella non sia stata validamente notificata.
Ne consegue che, laddove la parte prospetti e provi la mancata o invalida notifica della cartella esattoriale menzionata nell'estratto ruolo, la domanda deve ritenersi ammissibile.
Tuttavia, laddove venga invece documentato che la cartella esattoriale in questione è stata regolarmente notificata al destinatario, viene meno la possibilità per l'interessato di recuperare, attraverso l'impugnazione dell'estratto ruolo, quelle possibilità difensive non spiegate nei confronti della cartella.
Essendo stata provata in atti la notifica delle cartelle di pagamento n. 07120140054352827 e n.
07120140122986726, (cfr. all. 10 e 11 produzione della con le cartoline e le Controparte_3
ricevute del deposito presso la casa comunale con richiamo al numero della cartella, documentazione non disconosciuta) può agevolmente affermarsi che l'odierna appellante fosse venuta a conoscenza della pretesa impositiva;
pertanto, la domanda esperita in primo grado è stata correttamente dichiarata inammissibile, con conseguente preclusione della valutazione su ogni eccezione di merito.
In definitiva, anche tale motivo di appello va rigettato.
§ L'appellata non ha formalmente spiegato appello incidentale ma ha altresì Controparte_3 riproposto le eccezioni spiegate in primo grado, nel dettaglio l'inammissibilità dell'azione per impugnazione dell'estratto di ruolo, l'inammissibità delle censure di merito, l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e prescrizione e la carenza di legittimazione passiva per eccezioni di merito.
Il rigetto dell'appello principale rende ultroneo il rinnovato esame delle eccezioni suddette.
Pertanto, va conferma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'appello proposto.
§Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di legge, al netto della fase istruttoria di appello, non tenutasi.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
pagina 6 di 7 - condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002;
- condanna parte appellante a rimborsare alle appellate le spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
AVELLINO, 3/6/2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2476/2022 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Piccirillo (C.F.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla via Piazza Carlo n. 53, C.F._2
( ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Meo, (C.F.:
, elettivamente domiciliata in Avellino alla via Maffucci n. 12, C.F._3
( ; Email_2
APPELLATA
, (C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in
Napoli, alla Via Armando Diaz n° 11;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
532/2022 del Giudice di Pace di Avellino, resa in data 23/04/2022 e depositata in data 20/04/2022, a pagina 1 di 7 definizione del procedimento di primo grado avente R.G. 3472/2020 con la quale veniva parzialmente accolta la domanda e dichiarato prescritto il diritto ad agire per il recupero forzoso dei crediti contenuti nelle cartelle esattoriali.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico contestava la statuizione sulle spese di lite del giudizio di prime cure, essendo la stessa priva di valida motivazione sul punto nonché l'errore valutativo del Giudice di Pace nell'aver rigettato la richiesta di annullamento delle cartelle n.
07120140054352827 e n. 07120140122986726.
Costituitisi tempestivamente l' , concludeva per il rigetto integrale Controparte_1 dell'appello perché inammissibile, improponibile e infondato.
Si costituiva, altresì, la , la quale insisteva per il rigetto integrale dell'appello e Controparte_2
per la conferma della sentenza impugnata anche per quanto il capo relativo al governo delle spese.
Istruito il giudizio senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 12/02/2025 la scrivente tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di legge.
***
§ Con il primo motivo d'appello viene censurato il capo della sentenza relativo alla statuizione delle spese, laddove il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'opposizione spiegata avverso le cartelle di pagamento e ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti in lite, così statuendo: “La reciproca soccombenza, che va ravvisata anche nell'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta (v. in termini Cass. sentenza n. 3438 del 22.2.2026) costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art.92 c.p.c., come inciso nella sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018”.
In materia, l'art. 92 c.p.c. prevede che “1.Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
2.Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
3.Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
pagina 2 di 7 In riferimento a tale disposizione codicistica, la Corte costituzionale ha stabilito che la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa, anche qualora sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2018).
Sulla medesima scia, si è formato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022); “in tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni che, in forza dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla legge
n. 69 del 2009, qui applicabile, giustificano la compensazione in assenza di reciproca soccombenza, devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla contumacia della controparte, permanendo in questa circostanza la sostanziale soccombenza della parte” (Cassazione Civile, ordinanza n. 7292/2018).
Diversamente, deve ritenersi che in caso di reciproca soccombenza, è invece dall'esito della lite che possono chiaramente trarsi argomenti idonei a fondare la compensazione, di talché lo sforzo motivazionale può essere inferiore e richiamare le ragioni della decisione nel merito.
Tanto premesso, nel caso in lite, richiamando la sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, il
Giudice di primo grado ha motivato l'applicata compensazione delle spese processuali adducendo come motivi l'accoglimento parziale della domanda proposta.
Difatti, il Giudice di prime cure ha motivato per relationem l'applicata compensazione delle spese processuali avendo, nel corpo della impugnata sentenza, così statuito: “Le restanti cartelle vanno annullate atteso che per esse l'opposta ha allegato soltanto le Controparte_3 notifiche via pec non andate a buon fine”.
È, invero, pacificamente ammessa la motivazione per relationem, ove il giudice fornisca, pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate dalla parte, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva (Cass. Sez. L , Sentenza
n. 21037 del 23/08/2018).
Per le argomentazioni esposte, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia rimandato alla motivazione relativa alla parziale reiezione della prospettazione attorea e che pertanto in primo grado sussistessero i motivi di reciproca soccombenza tali da compensare le spese di lite;
ne discende che tale motivo di appello non può essere accolto.
pagina 3 di 7 § Con il secondo motivo di appello, parte appellante ha censurato la parte della sentenza nella quale il giudice di prime cure ha ritenuto provata la effettuata notifica delle cartelle n. 07120140054352827 e n.
07120140122986726.
Il motivo di gravame è infondato.
In tema di perfezionamento della notifica la giurisprudenza si è così espressa: “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17841 del
21/06/2023).
Invero, l'appellata ha provveduto a depositare, sin dal giudizio di Controparte_3 primo grado, la prova dell'avvenuta notifica delle suddette cartelle esattoriali, avvenuta il 14.11.2014 e
26.03.2015, nonché l'estratto di affissione alla casa comunale.
Altresì non rileva l'eventuale cambio di residenza dell'appellante atteso che sul punto la giurisprudenza ha specificato: “In tema di notifica dell'avviso d'accertamento a mezzo posta, ai sensi dell'art. 8 della
l. n. 890 del 1982, la variazione di residenza del contribuente - dopo la spedizione della raccomandata
e dell'avviso di giacenza postale, per temporanea assenza del destinatario, ma anteriormente al decorso del termine previsto per la compiuta giacenza - non ha alcun effetto nei confronti dell'Ufficio, con conseguente validità della notifica perfezionatasi ex art. 8, comma 4, della predetta legge, in quanto gli effetti del mutamento di indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello dell'aggiornamento anagrafico.” (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28733 del 07/11/2024; nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto nulla la notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento, in ragione del cambio di residenza del contribuente avvenuto il giorno prima del perfezionamento della compiuta giacenza, non tenendo conto dell'efficacia differita prevista per la variazione anagrafica a fini fiscali).
Pertanto, va ritenuta raggiunta la prova della notifica e rigettato il motivo di appello.
pagina 4 di 7 § Con il medesimo motivo d'appello, parte appellante ha contestato l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure in merito all'eccezione di prescrizione e decadenza, sollevata con l'atto di citazione, e non esaminata nella impugnata sentenza.
Invero, occorre considerare, come correttamente riportato anche dal Giudice di primo grado, che la
Suprema Corte, con la sentenza a SS.UU. n.19704/2015, ha riconosciuto in materia tributaria l'impugnabilità del ruolo e della cartella non validamente notificati, dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza tramite l'estratto di ruolo.
Con tale pronuncia non si è inteso ammettere la generica impugnabilità dell'estratto ruolo, di cui si è ribadita l'inidoneità a contenere qualsivoglia autonoma pretesa impositiva, diretta o indiretta, essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere, ma si è piuttosto affermata l'impugnabilità della cartella esattoriale di cui il contribuente, stante l'irregolarità del procedimento notificatorio, sia venuto a conoscenza solo tramite l'estratto ruolo anche auto-acquisito, sussistendo in tal caso un evidente interesse ad agire della parte.
La Cassazione ha ribadito la distinzione tra il “ruolo”, integrante il titolo esecutivo ex art 49 DPR
602/73 sul quale si fonda il procedimento di riscossione esattoriale e l'estratto ruolo, quale mero documento che contiene la riproduzione fedele del ruolo, concludendo per la non impugnabilità di quest'ultimo in quanto l'art 19 Dlvo 546 del 92 non prevede tra gli atti impugnabili in sede tributaria l'estratto ruolo, ed in ogni caso poiché la caducazione di tale documento non avrebbe alcuna rilevanza giuridica.
Tuttavia, sostiene la Suprema Corte, deve procedersi ad un interpretazione costituzionalmente orientata dall'art 19 Dlvo 546 del 92, sicché allorché il contribuente lamenti l'omessa notifica della cartella esattoriale di cui è venuto a conoscenza esclusivamente attraverso l'estratto ruolo, questi non è tenuto necessariamente ad aspettare l'adozione di un atto successivo dall'Agente della Riscossione da impugnare, ma deve ammettersi anche una tutela anticipata, ovvero, che possa direttamente impugnare la predetta cartella di cui è venuto a conoscenza tramite l'estratto ruolo nel rispetto dei termini decorrenti dalla conoscenza dell'estratto ruolo.
La portata applicativa della pronuncia delle Sezioni Unite è stata confermata successivamente dalla sentenza n. 20618 del 13 ottobre 2016 e n. 22946 del 10 novembre 2016.
Tale principio, ovvero l'autonoma impugnabilità del ruolo è stata affermata però limitatamente al caso in cui la cartella non sia stata validamente notificata.
La Suprema Corte ha, di fatto, escluso l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella esattoriale tramite l'estratto ruolo auto-acquisito, allorché emerga dagli atti che la cartella è stata ritualmente notificata, venendo a cadere la funzione recuperatoria di tale strumento di impugnazione come pagina 5 di 7 riconosciuto dalle Sezioni Unite, giacché si consentirebbe un indebita rimessione in termini del debitore sebbene decaduto dalla proponibilità di motivi di opposizione e risultando altresì preclusa la domanda tesa all'accertamento dell'estinzione del credito per prescrizione, in assenza di un'iniziativa esecutiva assunta dall'agente della riscossione per carenza di interesse.
Si evince quindi che l'estratto di ruolo è impugnabile solo qualora la cartella non sia stata validamente notificata.
Ne consegue che, laddove la parte prospetti e provi la mancata o invalida notifica della cartella esattoriale menzionata nell'estratto ruolo, la domanda deve ritenersi ammissibile.
Tuttavia, laddove venga invece documentato che la cartella esattoriale in questione è stata regolarmente notificata al destinatario, viene meno la possibilità per l'interessato di recuperare, attraverso l'impugnazione dell'estratto ruolo, quelle possibilità difensive non spiegate nei confronti della cartella.
Essendo stata provata in atti la notifica delle cartelle di pagamento n. 07120140054352827 e n.
07120140122986726, (cfr. all. 10 e 11 produzione della con le cartoline e le Controparte_3
ricevute del deposito presso la casa comunale con richiamo al numero della cartella, documentazione non disconosciuta) può agevolmente affermarsi che l'odierna appellante fosse venuta a conoscenza della pretesa impositiva;
pertanto, la domanda esperita in primo grado è stata correttamente dichiarata inammissibile, con conseguente preclusione della valutazione su ogni eccezione di merito.
In definitiva, anche tale motivo di appello va rigettato.
§ L'appellata non ha formalmente spiegato appello incidentale ma ha altresì Controparte_3 riproposto le eccezioni spiegate in primo grado, nel dettaglio l'inammissibilità dell'azione per impugnazione dell'estratto di ruolo, l'inammissibità delle censure di merito, l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e prescrizione e la carenza di legittimazione passiva per eccezioni di merito.
Il rigetto dell'appello principale rende ultroneo il rinnovato esame delle eccezioni suddette.
Pertanto, va conferma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'appello proposto.
§Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di legge, al netto della fase istruttoria di appello, non tenutasi.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
pagina 6 di 7 - condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002;
- condanna parte appellante a rimborsare alle appellate le spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
AVELLINO, 3/6/2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
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