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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/10/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa
AT F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 2 ottobre
2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2000 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli avv.ti Pasquale e Stefano Pellegrino, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1 resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 giugno 2025, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di pensione Cat IO n° 17014253 con decorrenza 11/2016 e di aver ricevuto dall' il MOD. RC5/S, datato 26.11.2018, con il quale veniva CP_2 informato, che per il periodo dal 01.01.2016 al 30.11.2018, erano stati pagati 3.982,10 euro in più sulla pensione cat. IO n. 17014253 e che, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2016, era stato rideterminato l'importo della pensione in godimento a decorrere dal 1 novembre 2016, con riferimento alla rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo;
veniva comunicato, altresì, che il recupero delle somme sarebbe stato effettuato con una trattenuta per n. 72 rate mensili sulla sua pensione a decorrere dalla prima rata utile;
affermava che a decorrere dalla cedola di dicembre 2019 e fino alla cedola di gennaio 2025, l' CP_2 aveva operato un recupero indebiti per € 55,30, per l'importo complessivo di €
3.982,10.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava, in data 28.03.2025, ricorso al
Comitato Provinciale esitato con un provvedimento di rigetto.
Nel merito argomentava l'applicabilità al caso di specie del principio di affidamento del terzo non sussistendo il dolo del ricorrente e richiamava l'orientamento della giurisprudenza più recente che esclude la ripetibilità degli indebiti previdenziali e assistenziali quando il fattore che ha generato l'indebito non è addebitabile al pensionato.
Adduceva che, in ogni caso, il reddito coniugale negli anni oggetto di ricostituzione, escludendo dal calcolo, come previsto dalla legge, l'importo dello stesso assegno, non risultano superati, per cui non solo non era tenuto a restituire per il periodo da novembre 2016 a novembre 2018 l'importo richiesto pari a € 3.982,10 ma ha diritto a vedersi corrisposto, per il mensile di dicembre 2018 e tredicesima, l'assegno integrato al trattamento minimo.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro al fine di sentire accertare di non essere tenuto alla restituzione delle somme richieste dall' con la comunicazione del 26.11.2018 e percepite sulla pensione Cat. IO n° CP_2
17014253; Condannare, per l'effetto, l alla corresponsione delle somme CP_2 indebitamente trattenute con decorrenza dal 01.12.2019 al 01.01.2025 per un importo di € 3.982.10 e a € 302,76 a titolo di corresponsione differenza mensile dicembre e
13^ 2018, per un totale complessivo di € 4.182,86.
Pag. 2 di 9 Si costituiva in giudizio l' che, rivendicata la legittimità del provvedimento di CP_2 recupero e argomentato il superamento dei limiti reddituali, precisava che l'indebito oggetto di contestazione era scaturito dalla rideterminazione batch dell'assegno Cat.
IO n. 17014253 effettuata in data 31/10/2018 e che con la suddetta ricostituzione l'assegno era stato ricalcolato dal 01/11/2016, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2016. Il ricalcolo aveva compreso la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e l'accertamento del pagamento di somme maggiori per l'importo di euro 3.982,10, in quanto il reddito coniugale superava il limite reddituale previsto per il periodo di riferimento, pari ad euro 17.474,73, laddove per l'anno 2016, il reddito coniugale complessivo accertato ammontava ad euro 17.887,00, di cui: € 8.277,00 per solo reddito da lavoro dipendente del titolare
(no reddito da pensione), € 8.334,00 per reddito da lavoro dipendente del coniuge e €
1.276,00 per redditi da terreni e/o fabbricati del coniuge, sottolineando che nel calcolo complessivo del reddito coniugale 2016, non era stato considerato il reddito da pensione del titolare, che avrebbe determinato l'importo complessivo di €
9.364,00 e non di € 8.277,00.
Segnalava che, in riferimento alla parte dell'indebito relativa agli anni 2017 e 2018, nessun rimborso doveva essere effettuato in quanto con successiva ricostituzione batch del 22/10/2019 era stata ricalcolata la pensione da gennaio 2017 sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017, ripristinando il pagamento dell'integrazione al trattamento minimo da gennaio 2017.
Il credito generatosi, pari ad € 5.691,90, non è stato compensato con l'indebito oggetto di contestazione ma è stato interamente corrisposto con il cedolino di giugno
2020.
Ribadiva la tempestività della richiesta di restituzione: essendo stato accertato l'indebito sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2016, comunicati dall'Agenzia delle Entrate l'anno successivo, la richiesta di ripetizione ricevuta il
21.11.2018 non era incorsa in decadenza. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Pag. 3 di 9 È necessario preliminarmente accertare la natura dell'indebito per cui è causa, al fine di individuare la normativa applicabile. Dalla documentazione in atti risulta che la richiesta restitutoria deriva dal ricalcolo dell'integrazione al trattamento minimo sulla pensione cat. IO goduta dal ricorrente, determinato dal superamento dei limiti di reddito.
Deve allora ritenersi che l'indebito che ci occupa ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la integrazione al trattamento minimo partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale- cui accede. In proposito va detto che la Suprema Corte ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in casi di integrazione al minimo della pensione di reversibilità e di vecchiaia, entrambe prestazioni previdenziali (cfr. Cass. n. 16615/2024 e n. 13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. n.
9734/99, Cass. n. 8609/99, e da ultimo Cass. n. 847/2024); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass.13915/21).
Anche la Corte di Appello di Reggio Calabria (sentenza n. 575/2024) ha ritenuto la natura previdenziale dell'indebito in una fattispecie analoga.
Come è noto, la disciplina dell'indebito in materia assistenziale e previdenziale deroga rispetto alla disciplina di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c., stante la funzione, di rilievo costituzionale che quei trattamenti sono diretti a soddisfare, vale a dire la liberazione dallo stato di bisogno in presenza di determinati eventi e situazioni che colpiscono il cittadino e il lavoratore (art. 38 Cost.). In particolare, il sottosistema dell'indebito previdenziale, che viene qui in rilievo, si connota per caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune e - al contrario di quello assistenziale – ha una propria disciplina positiva specifica.
L'art. 52, co. 2, L. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 52 si interpretano nel senso che la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento
Pag. 4 di 9 espressamente comunicato all'interessato, che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore;
che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle già menzionate disposizioni è dunque quella per cui l'indebito è ripetibile senza limiti se il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' . CP_2
A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_2 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
In proposito si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell'ENTE di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, ma soggiace, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa, si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio
1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano “immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.). La Suprema Corte ha
Pag. 5 di 9 altresì chiarito, con giurisprudenza da ritenere pienamente condivisibile, che la norma citata fa riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero (Cass.
3802/19 conforme Cass. 13918/21). La norma fissa un punto di riferimento temporale (dies a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, escluso qualsiasi dolo dell'interessato, si versa nella specie proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato a causa di variazioni reddituali sopravvenute, ipotesi nella quale il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991.
In proposito si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell'ENTE di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, ma soggiace, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio
1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano “immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.). La Suprema Corte ha altresì chiarito, con giurisprudenza da ritenere pienamente condivisibile, che la norma citata fa riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia
Pag. 6 di 9 per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero (Cass.
3802/19 conforme Cass. 13918/21). La norma fissa un punto di riferimento temporale (dies a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Nel caso di specie si versa proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato in seguito ai controlli effettuati dall'Ente erogatore, ipotesi nella quale il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991.
In altri termini, “ai fini dell'applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma
2…non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad esse” CP_2
(Cassazione civile sez. VI, 31/05/2019, n.15039). È importante, altresì, la valutazione del momento in cui la situazione reddituale della ricorrente è divenuta “conoscibile” per il disposto di cui all'art. 15 d.l. 78/2009.
Tanto chiarito, nel caso in esame, l'indebito che ci occupa riguarda il periodo da novembre 2016 a novembre 2018 ed è emerso dalla comunicazione dei redditi del
2016, conoscibile dall l'anno successivo. CP_2
L'indebito è stato allora notificato tempestivamente al ricorrente con comunicazione datata 26/11/2018 oggetto di giudizio il cui atto prodromico ( modello Te08 del
31.100.2018, era stato già ricevuto in data 21.11.2018.
Attesa la tempestività della richiesta restitutoria, occorre verificare se il ricorso è fondato nel merito.
In tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio in forza del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a
Pag. 7 di 9 conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. I giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che è necessario che l' convenuto, CP_2
“nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Nella fattispecie, è chiaramente indicato che l'indebito in discussione scaturisce da motivi reddituali, nascendo dalla rideterminazione dell'integrazione del trattamento minimo dell'importo dell'assegno ordinario d'invalidità, spettante solo ove il beneficiario della prestazione possieda un reddito personale o coniugale non superiore al tetto reddituale previsto.
Applicando i principi esposti al caso di specie, devono certamente ritenersi dovute le somme erogate e imputabili al 2016.
In ordine a tale aspetto, dunque, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
La domanda di accertamento negativo dell'indebito è invece fondata per le somme relative agli anni 2017 e 2018: lo stesso nella propria memoria, ha dato che per CP_2 tali annualità è intervenuta altra ricostituzione batch del 22/10/2019 (cfr. all. n. 10) che ha ricalcolato la pensione da gennaio 2017 sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017, ripristinando il pagamento dell'integrazione al trattamento minimo da gennaio 2017 e che il credito a favore del ricorrente, pari ad € 5.691,90, non è stato compensato con l'indebito oggetto di contestazione ma è stato interamente corrisposto con il cedolino di giugno 2020 (CFR all. n. 11 e 12 memoria
). CP_2
Pag. 8 di 9 In definitiva l' , già prima dell'introduzione del presente giudizio, aveva CP_2 restituito al ricorrente le somme trattenute, imputabili al 2017 e 2018 con il cedolino di giugno 2020.
Nessuna somma, pertanto deve essere restituita.
Si rende comunque necessaria una pronuncia, al fine di eliminare l'incertezza sulla posizione debitoria del ricorrente, derivante dal provvedimento amministrativo contestato, non risultando un formale provvedimento di revoca.
L'accoglimento solo parziale del ricorso e la complessità della questione giuridica esaminata giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità della comunicazione di indebito trasmessa dall' in data 26.11.2028 con riferimento CP_2 alle annualità 2017 e 2018; rigetta nel resto;
compensa le spese di lite.
Palmi, lì 3 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa AT F. Mallamaci
Pag. 9 di 9
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa
AT F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 2 ottobre
2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2000 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli avv.ti Pasquale e Stefano Pellegrino, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1 resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 giugno 2025, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di pensione Cat IO n° 17014253 con decorrenza 11/2016 e di aver ricevuto dall' il MOD. RC5/S, datato 26.11.2018, con il quale veniva CP_2 informato, che per il periodo dal 01.01.2016 al 30.11.2018, erano stati pagati 3.982,10 euro in più sulla pensione cat. IO n. 17014253 e che, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2016, era stato rideterminato l'importo della pensione in godimento a decorrere dal 1 novembre 2016, con riferimento alla rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo;
veniva comunicato, altresì, che il recupero delle somme sarebbe stato effettuato con una trattenuta per n. 72 rate mensili sulla sua pensione a decorrere dalla prima rata utile;
affermava che a decorrere dalla cedola di dicembre 2019 e fino alla cedola di gennaio 2025, l' CP_2 aveva operato un recupero indebiti per € 55,30, per l'importo complessivo di €
3.982,10.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava, in data 28.03.2025, ricorso al
Comitato Provinciale esitato con un provvedimento di rigetto.
Nel merito argomentava l'applicabilità al caso di specie del principio di affidamento del terzo non sussistendo il dolo del ricorrente e richiamava l'orientamento della giurisprudenza più recente che esclude la ripetibilità degli indebiti previdenziali e assistenziali quando il fattore che ha generato l'indebito non è addebitabile al pensionato.
Adduceva che, in ogni caso, il reddito coniugale negli anni oggetto di ricostituzione, escludendo dal calcolo, come previsto dalla legge, l'importo dello stesso assegno, non risultano superati, per cui non solo non era tenuto a restituire per il periodo da novembre 2016 a novembre 2018 l'importo richiesto pari a € 3.982,10 ma ha diritto a vedersi corrisposto, per il mensile di dicembre 2018 e tredicesima, l'assegno integrato al trattamento minimo.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro al fine di sentire accertare di non essere tenuto alla restituzione delle somme richieste dall' con la comunicazione del 26.11.2018 e percepite sulla pensione Cat. IO n° CP_2
17014253; Condannare, per l'effetto, l alla corresponsione delle somme CP_2 indebitamente trattenute con decorrenza dal 01.12.2019 al 01.01.2025 per un importo di € 3.982.10 e a € 302,76 a titolo di corresponsione differenza mensile dicembre e
13^ 2018, per un totale complessivo di € 4.182,86.
Pag. 2 di 9 Si costituiva in giudizio l' che, rivendicata la legittimità del provvedimento di CP_2 recupero e argomentato il superamento dei limiti reddituali, precisava che l'indebito oggetto di contestazione era scaturito dalla rideterminazione batch dell'assegno Cat.
IO n. 17014253 effettuata in data 31/10/2018 e che con la suddetta ricostituzione l'assegno era stato ricalcolato dal 01/11/2016, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2016. Il ricalcolo aveva compreso la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e l'accertamento del pagamento di somme maggiori per l'importo di euro 3.982,10, in quanto il reddito coniugale superava il limite reddituale previsto per il periodo di riferimento, pari ad euro 17.474,73, laddove per l'anno 2016, il reddito coniugale complessivo accertato ammontava ad euro 17.887,00, di cui: € 8.277,00 per solo reddito da lavoro dipendente del titolare
(no reddito da pensione), € 8.334,00 per reddito da lavoro dipendente del coniuge e €
1.276,00 per redditi da terreni e/o fabbricati del coniuge, sottolineando che nel calcolo complessivo del reddito coniugale 2016, non era stato considerato il reddito da pensione del titolare, che avrebbe determinato l'importo complessivo di €
9.364,00 e non di € 8.277,00.
Segnalava che, in riferimento alla parte dell'indebito relativa agli anni 2017 e 2018, nessun rimborso doveva essere effettuato in quanto con successiva ricostituzione batch del 22/10/2019 era stata ricalcolata la pensione da gennaio 2017 sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017, ripristinando il pagamento dell'integrazione al trattamento minimo da gennaio 2017.
Il credito generatosi, pari ad € 5.691,90, non è stato compensato con l'indebito oggetto di contestazione ma è stato interamente corrisposto con il cedolino di giugno
2020.
Ribadiva la tempestività della richiesta di restituzione: essendo stato accertato l'indebito sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2016, comunicati dall'Agenzia delle Entrate l'anno successivo, la richiesta di ripetizione ricevuta il
21.11.2018 non era incorsa in decadenza. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Pag. 3 di 9 È necessario preliminarmente accertare la natura dell'indebito per cui è causa, al fine di individuare la normativa applicabile. Dalla documentazione in atti risulta che la richiesta restitutoria deriva dal ricalcolo dell'integrazione al trattamento minimo sulla pensione cat. IO goduta dal ricorrente, determinato dal superamento dei limiti di reddito.
Deve allora ritenersi che l'indebito che ci occupa ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la integrazione al trattamento minimo partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale- cui accede. In proposito va detto che la Suprema Corte ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in casi di integrazione al minimo della pensione di reversibilità e di vecchiaia, entrambe prestazioni previdenziali (cfr. Cass. n. 16615/2024 e n. 13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. n.
9734/99, Cass. n. 8609/99, e da ultimo Cass. n. 847/2024); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass.13915/21).
Anche la Corte di Appello di Reggio Calabria (sentenza n. 575/2024) ha ritenuto la natura previdenziale dell'indebito in una fattispecie analoga.
Come è noto, la disciplina dell'indebito in materia assistenziale e previdenziale deroga rispetto alla disciplina di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c., stante la funzione, di rilievo costituzionale che quei trattamenti sono diretti a soddisfare, vale a dire la liberazione dallo stato di bisogno in presenza di determinati eventi e situazioni che colpiscono il cittadino e il lavoratore (art. 38 Cost.). In particolare, il sottosistema dell'indebito previdenziale, che viene qui in rilievo, si connota per caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune e - al contrario di quello assistenziale – ha una propria disciplina positiva specifica.
L'art. 52, co. 2, L. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 52 si interpretano nel senso che la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento
Pag. 4 di 9 espressamente comunicato all'interessato, che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore;
che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle già menzionate disposizioni è dunque quella per cui l'indebito è ripetibile senza limiti se il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' . CP_2
A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_2 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
In proposito si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell'ENTE di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, ma soggiace, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa, si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio
1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano “immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.). La Suprema Corte ha
Pag. 5 di 9 altresì chiarito, con giurisprudenza da ritenere pienamente condivisibile, che la norma citata fa riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero (Cass.
3802/19 conforme Cass. 13918/21). La norma fissa un punto di riferimento temporale (dies a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, escluso qualsiasi dolo dell'interessato, si versa nella specie proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato a causa di variazioni reddituali sopravvenute, ipotesi nella quale il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991.
In proposito si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell'ENTE di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, ma soggiace, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio
1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano “immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.). La Suprema Corte ha altresì chiarito, con giurisprudenza da ritenere pienamente condivisibile, che la norma citata fa riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia
Pag. 6 di 9 per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero (Cass.
3802/19 conforme Cass. 13918/21). La norma fissa un punto di riferimento temporale (dies a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Nel caso di specie si versa proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato in seguito ai controlli effettuati dall'Ente erogatore, ipotesi nella quale il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991.
In altri termini, “ai fini dell'applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma
2…non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad esse” CP_2
(Cassazione civile sez. VI, 31/05/2019, n.15039). È importante, altresì, la valutazione del momento in cui la situazione reddituale della ricorrente è divenuta “conoscibile” per il disposto di cui all'art. 15 d.l. 78/2009.
Tanto chiarito, nel caso in esame, l'indebito che ci occupa riguarda il periodo da novembre 2016 a novembre 2018 ed è emerso dalla comunicazione dei redditi del
2016, conoscibile dall l'anno successivo. CP_2
L'indebito è stato allora notificato tempestivamente al ricorrente con comunicazione datata 26/11/2018 oggetto di giudizio il cui atto prodromico ( modello Te08 del
31.100.2018, era stato già ricevuto in data 21.11.2018.
Attesa la tempestività della richiesta restitutoria, occorre verificare se il ricorso è fondato nel merito.
In tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio in forza del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a
Pag. 7 di 9 conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. I giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che è necessario che l' convenuto, CP_2
“nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Nella fattispecie, è chiaramente indicato che l'indebito in discussione scaturisce da motivi reddituali, nascendo dalla rideterminazione dell'integrazione del trattamento minimo dell'importo dell'assegno ordinario d'invalidità, spettante solo ove il beneficiario della prestazione possieda un reddito personale o coniugale non superiore al tetto reddituale previsto.
Applicando i principi esposti al caso di specie, devono certamente ritenersi dovute le somme erogate e imputabili al 2016.
In ordine a tale aspetto, dunque, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
La domanda di accertamento negativo dell'indebito è invece fondata per le somme relative agli anni 2017 e 2018: lo stesso nella propria memoria, ha dato che per CP_2 tali annualità è intervenuta altra ricostituzione batch del 22/10/2019 (cfr. all. n. 10) che ha ricalcolato la pensione da gennaio 2017 sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017, ripristinando il pagamento dell'integrazione al trattamento minimo da gennaio 2017 e che il credito a favore del ricorrente, pari ad € 5.691,90, non è stato compensato con l'indebito oggetto di contestazione ma è stato interamente corrisposto con il cedolino di giugno 2020 (CFR all. n. 11 e 12 memoria
). CP_2
Pag. 8 di 9 In definitiva l' , già prima dell'introduzione del presente giudizio, aveva CP_2 restituito al ricorrente le somme trattenute, imputabili al 2017 e 2018 con il cedolino di giugno 2020.
Nessuna somma, pertanto deve essere restituita.
Si rende comunque necessaria una pronuncia, al fine di eliminare l'incertezza sulla posizione debitoria del ricorrente, derivante dal provvedimento amministrativo contestato, non risultando un formale provvedimento di revoca.
L'accoglimento solo parziale del ricorso e la complessità della questione giuridica esaminata giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità della comunicazione di indebito trasmessa dall' in data 26.11.2028 con riferimento CP_2 alle annualità 2017 e 2018; rigetta nel resto;
compensa le spese di lite.
Palmi, lì 3 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa AT F. Mallamaci
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