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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/03/2024, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1034/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1034/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 CodiceFiscale_1 Minojetti del Foro di Lodi;
- Ricorrente -
nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.ta Maria Peluso Controparte_1 CodiceFiscale_2 del Foro di Lodi;
- Resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 co.
1.cp.c.
Conclusioni di parte ricorrente
“A) Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_ concordatario contratto tra il Signor e la Signora in data 5/6/2005 a Sant'Angelo Parte_1 Lodigiano (LO) e trascritto presso i vile del medes ponendo le conseguenti trascrizioni e annotazioni al competente Ufficio di Stato Civile. B) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che, pertanto, nulla è fra loro dovuto a qualsiasi titolo, compreso il pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare e i costi relativi alle spese condominiali, alle utenze domestiche e alla Tassa sui rifiuti, nonché all'eventuale futuro trasloco, che d'ora in avanti graveranno interamente ed esclusivamente sulla Signora CP_1 Per_ C) Disporre l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori dei figli minori e , con residenza Per_2 anagrafica e collocazione prevalente degli stessi presso la madre nonché, ai sensi e per g i d comma IV del D.lgs n. 230/2021, il riparto dell'assegno unico in misura paritaria fra i genitori entrambi esercenti la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei figli pagina 1 di 11 verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nell'interesse dei primi, tenuto altresì conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei ragazzi. D) Disporre che i diritti di visita del padre nei confronti dei minori siano regolati come già stabilito nel decreto di omologazione in sede di separazione consensuale fra i coniugi, sicché il Signor potrà vedere e tenere con sé i Parte_1 figli:
- due fine settimana alternati, da sabato indicativamente dalle ore 12,00 fino a domenica entro le ore 20,00, prelevando e riaccompagnando i figli presso la casa materna, il tutto compatibilmente con i turni di lavoro del padre e previ tempestivi accordi con la madre;
- nella settimana in cui i figli pernotteranno con la madre durante il weekend, il padre potrà trascorrere del tempo con loro il mercoledì, dall'uscita dalla scuola sino al mattino successivo quando li accompagnerà a scuola, il tutto compatibilmente con i suoi turni di lavoro e previo tempestivo accordo e avviso alla madre. I genitori si accorderanno e provvederanno a modificare tempestivamente la descritta turnazione, qualora il padre sia in servizio per lavoro. Entro il 31 maggio di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il periodo di vacanza estiva e il luogo di villeggiatura prescelto, onde accordarsi sui dettagli ed evitare sovrapposizioni. In merito al periodo natalizio, i figli trascorreranno con ciascun genitore il giorno della Vigilia ed il giorno di Natale ad anni alterni, previo accordo in merito agli orari secondo le esigenze dei ragazzi. Ciascun genitore trascorrerà il giorno del 31 dicembre sino al 1° gennaio con i figli ad anni alternati, accordandosi per gli orari secondo le esigenze di questi ultimi, prelevandoli intorno alle ore 12.00 del giorno 31 dicembre e riaccompagnandoli entro le ore 20.00 del 1° gennaio. I figli trascorreranno il giorno di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore, in modo da permettere ad ognuno di trascorrere con i figli una delle due festività. Gli orari verranno concordati direttamente tra i genitori secondo le esigenze dei figli. Le varie festività/ponti che si presenteranno nel corso dell'anno verranno divise equamente tra i genitori secondo accordi che intercorreranno tra di loro su giorni e orari secondo la regola dell'alternanza e compatibilmente con i turni di lavoro del padre. E) Entrambi i genitori dovranno garantirsi, reciprocamente, la reperibilità telefonica (fissa e/o mobile), con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla loro volontà (quali, ad esempio, impegni di lavoro, assenza del segnale di linea, ecc.) e dovranno darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della rispettiva residenza anagrafica, domicilio abituale e utenza telefonica. F) I genitori si daranno l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti per l'espatrio e di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli e non potranno portare questi ultimi all'estero senza l'assenso dell'altro genitore e, comunque, per scopi diversi da quelli turistici o scolastici. G) Disporre, a carico del Signor il versamento della somma di complessivi euro 300,00 mensili per ciascuno Parte_1 dei figli, o quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli stessi, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del Protocollo del Tribunale di Lodi. H) Nella loro dichiarazione dei redditi, i genitori indicheranno i figli a carico nella misura del 50% ciascuno e scaricheranno, sempre al 50%, le spese sostenute, salvo in riferimento a quelle sostenute in via esclusiva da uno solo dei due genitori le quali verranno scaricate nella misura del 100% da quest'ultimo. I) Con vittoria di competenze professionali e spese di causa.”
Conclusioni di parte resistente
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a suo tempo contratto con il sig. - Parte_1 confermare le condizioni di affidamento e di visita dei due figli minorenni della copia, confermandone anche l e abitativa presso la madre nella nuova casa di Sant'Angelo Lodigiano nella quale il nucleo costituito da mamma e figli si è insediato dopo aver abbandonato la casa coniugale di via A. Volta Sant'Angelo Lodigiano;
- confermare l'assegno di mantenimento a suo tempo concordato dai genitori per entrambi i figli nella misura oggi adeguata secondo gli indici ISTAT di €.634,80 mensili s.e.o., oltre Istat e quota del 50% delle spese straordinarie secondo protocollo;
- dichiarare inammissibili nel presente giudizio speciale, ovvero respingere siccome infondate, le domande avversarie aventi ad oggetto l'abolizione e/o la revoca di tutte le altre condizioni a contenuto economico trasfuse nella separazione consensuale (id est pagamento canone di locazione in favore della resistente, delle spese condominiali;
della quota delle utenze e tutte le altre di simile contenuto), e ciò per tutte le ragioni esposte in atti;
Controparte_
- porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile perequativo nella misura di non meno di €.200,00 mensili, ovvero in quell'altra di ggiore o minore che il Tribunale vorrà fissare, sussistendone i presupposti di legge per le ragioni pure esposte in atti, il tutto con decorrenza dalla proposizione della domanda avvenuta col deposito della memoria della fase presidenziale;
- col favore delle spese di lite.” pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. La presente controversia ha ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata, con ricorso depositato in data 05.05.2022, da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
Il ricorrente ha adito il Tribunale di Lodi per richiedere, tra l'altro, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita con il padre, la previsione di un contributo al mantenimento degli stessi a carico del padre pari ad € 300,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie e il riparto dell'assegno unico in misura paritaria fra i genitori;
il sig. Parte_1 ha chiesto, inoltre, la revoca degli accordi assunti in sede di separazione con cui si era pagamento delle spese condominiali e delle utenze nonché del canone di locazione dell'appartamento in cui vivano i figli e la moglie.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver contratto matrimonio concordatario con in Sant'Angelo Lodigiano Controparte_1 (LO) in data 05.6.2005 (trascritto nei registri di l Comune di Sant'Angelo Lodigiano, atto n. 11, parte II, serie A, anno 2005); Per_
- che dalla relazione sono nati due figli: in data 12.1.2007, e , in data 21.1.2010; Per_2
- che, con decreto del 28.4.2021, il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e che da allora non è più ripresa la convivenza;
- che in sede di separazione si era impegnato a pagare il canone di locazione della casa abitata dalla moglie e dei figli e a sostenere le spese ad essa connesse, in quanto al tempo la sig.ra non svolgeva alcuna attività lavorativa;
CP_1
- che oggi la sig.ra percepisce il reddito di cittadinanza e svolge attività lavorativa non in CP_1 regola, sicché ora di un'entrata mensile di cui era priva in precedenza;
- di svolgere la professione di appuntato scelto dei Carabinieri e di percepire una retribuzione mensile netta pari a circa € 2.100,00.
1.2. Con memoria depositata il 18.06.2022, si è costituita in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di divorzio e chiedendo il riconosci gno divorzile per sé e la conferma di tutti i provvedimenti assunti in sede di separazione;
inoltre, la resistente ha chiesto che venga dichiarata inammissibile la domanda attinente alla revoca dell'obbligo assunto dal marito di sostenere le spese connesse all'abitazione.
A sostegno delle proprie domande la resistente ha dedotto:
- che la ragione del fallimento dell'unione coniugale era da ascrivere al fatto che il sig. Parte_1 aveva intrecciato una relazione sentimentale con un'altra donna;
- la necessità di intraprendere la nuova convivenza è stata l'unica ragione che aveva indotto il marito a raggiungere un accordo per la separazione personale, mentre alcun peso era stato attribuito dai coniugi alle condizioni economiche della sig.ra CP_1
- il Tribunale non può modificare gli accordi di natura negoziale raggiunti dalle parti in sede di separazione o divorzio;
- il sig. ha migliorato la propria situazione patrimoniale e reddituale, in particolare, ha Parte_1 recen itato alcuni beni immobili in Umbria e ha avuto un avanzamento di carriera con conseguente incremento dello stipendio;
inoltre, egli svolge alcuni lavori extra a favore del cognato, così integrando il proprio reddito mensile;
pagina 3 di 11 - di svolgere lavori saltuari per due persone anziane e di percepire il reddito di cittadinanza nella misura, inizialmente di € 700,00 mensili, poi ridotto a € 560,00 mensile;
di essere priva di esperienza lavorativa per essersi dedicata dopo il matrimonio ai figli e alla famiglia;
CP_
- di essere assegnataria di una casa per la quale corrisponderà un canone di locazione pari a circa € 100,00 mensili.
1.3. All'udienza del 22.06.2022 i coniugi sono comparsi dinnanzi alla Presidente.
Il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “I rapporti con i figli sono buoni. Mi è stato messo a Parte_1 disposiz noscente un immobile in comodato d'uso gratuito in una cascina in Comune di Gerenzago (PV). Io sono in servizio presso la stazione dei carabinieri di Lodi. frequenterà la seconda media a Sant'Angelo Per_2 Lodigiano, il maggiore frequenta il secondo anno ITS di Lodi o bocciato. Anche quando eravamo sposati mia moglie faceva dei lavori non regolarizzati di aiuto domestico che hanno avuto una interruzione durante la pandemia, per quello che mi riferisce mia moglie ed anche i figli ora questi lavori sono ripresi”.
La sig.ra ha reso le seguenti dichiarazioni: “Confermo quanto riferito da mio marito, ho tuttavia un lavoro CP_1 assolutam rio vengo pagata se e quando lavoro. Aiuto nei lavori domestici due persone anziane con un compenso orario di dieci euro ma non ho un impegno fisso ordinario;
mi chiamano quando hanno bisogno. Ho inviato curricula con disponibilità a svolgere qualsiasi tipo di attività ma non ho avuto risposta. Prima di sposarmi lavoravo come commessa in un negozio di abbigliamento. Indicativamente le due persone per le quali lavoro mi impegnano circa dieci ore complessivamente alla settimana. Tuttora godo del reddito di cittadinanza che è pari a 560 euro mensili, non ho altri CP_ redditi. Mi hanno comunicato in questi giorno che verrà assegnato un alloggio a Sant'Angelo Lodigiano con un canone del quale non conosco l'ammontare. Da tre mesi non percepisco l'assegno unico”.
1.4. Con ordinanza del 12.07.2022, la Presidente ha confermato le statuizioni della separazione, dando atto che non erano sopravvenute circostanze che giustificavano l'emissione di provvedimenti provvisori di contenuto difforme rispetto a quelli concordati dai coniugi.
1.5. All'udienza del 16.06.2023 sono comparse personalmente le parti dinnanzi alla g.i..
Il sig. ha dichiarato quanto segue: “Io sono vicebrigadiere in servizio a Pavia, il mio stipendio è di € Parte_1 1.700,00 base, con gli straordinari arrivo circa a € 2.000,00, però ho delle trattenute mensili per dei finanziamenti contratti durante il matrimonio che finirò di pagare tra circa 7 anni. Prendo quindi circa € 1.650,00 mensili. Preciso che è migliorato il mio inquadramento, prima ero appuntato, tuttavia a questo avanzamento di carriera non è seguito un incremento della retribuzione. Io vivo in caserma da febbraio/marzo 2023 e non sostengo oneri abitativi. Prima abitavo in una cascina in forza di contratto di comodato gratuito. In passato svolgevo dei lavoretti per mio cognato, l'azienda è stata chiusa un paio di anni fa quindi non ho più questa piccola entrata. Verso il mantenimento per i miei figli nella misura di € 600,00 anche se non sempre con regolarità, mi capita di ritardare di qualche settimana. Pago anche le spese straordinarie quando mi vengono chieste. Io vorrei continuare a pagare € 600,00 mensili per il mantenimento, escluso però il contributo per il canone di locazione e le utenze. Non sono disponibile a versare nulla a mia moglie a titolo di assegno divorzile”.
La sig.ra ha dichiarato: “Io faccio dei lavoretti saltuari, non ho un reddito fisso, le mie entrate mensili sono CP_1 circa € 200,00 mensili. Anche quando vivevo con mio marito svolgevo lavori saltuari come ora. Ho delle patologie alla CP_ schiena e al collo ma non ho mai presentato domanda per l'accertamento dell'inabilità. Io vivo in una casa che mi è stata assegnata a luglio 2022, sono entrata in questa casa a novembre 2022 e ho iniziato a pagare l'affi gennaio 2023, pago € 125,30 mensili comprese le spese condominiali e l'acqua. Percepisco il reddito di cittadinanza, fino a novembre 2022 era di € 565,00, ora è di € 205 € al mese. Percepisco anche l'assegno unico pari a € 159,00 mensili per ciascun figlio. Prima abitavamo in un appartamento in affitto, mio marito pagava € 430,00 circa mensili. Rappresento che il sig. versa il mantenimento ogni mese ma non con puntualità, per un periodo non mi ha pagato il Parte_1 contributo locazione. Chiedo che il mantenimento venga adeguato all'istat. Sono disponibile a rinunciare alla contribuzione al pagamento dell'affitto e delle utenze a patto che mi riconosca una somma a titolo di assegno divorzile”.
1.5. Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione in data 18.09.2023, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 11
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Sant'Angelo Lodigiano in data 05.06.2010 e la separazione consensuale è stata omologata con decreto del Tribunale di Lodi del 28.04.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. Sul regime di affido, sul collocamento e sul calendario di visite dei figli.
3.1. Per quanto concerne la questione relativa all'affidamento della prole, giova ricordare che l'ordinamento predilige la formula dell'affidamento condiviso dal momento che la crescita equilibrata dei figli richiede la necessaria presenza di entrambi i genitori. L'affido esclusivo ad un genitore o l'affido all'ente sono soluzioni di natura eccezionale, adottabili nelle sole ipotesi in cui “risulti, nei confronti di uno dei genitori o di entrambi una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (ex multis Cass. n. 16593/2008).
Nella fattispecie, i genitori concordano per l'affido condiviso dei figli e il collocamento prevalente presso la madre. In assenza di allegazioni in ordine all'esistenza di fattori di pregiudizio per la prole e di circostanze sopravvenute rispetto all'udienza presidenziale, l'audizione dei minori appare superflua e il Tribunale ritiene di poter provvedere in conformità alla richiesta delle parti.
3.2. Quanto al diritto di visita, entrambi le parti si sono espresse a favore di un calendario di visite ampio a favore dal padre. Per_ In particolare, stante l'età di (17 anni), le frequentazioni del ragazzo con il padre potranno avvenire con accordi diretti tra il genitore e il figlio, previa comunicazione alla madre collocataria, garantendo i fini settimana alternati, periodi paritetici durante le vacanze natalizie e pasquali e due settimane durante le vacanze estive.
Quanto a (14 anni), il Collegio ritiene di confermare il calendario di visite concordato in sede Per_2 di separazione, atteso che le parti non hanno dedotto circostanze che rendono opportuna una sua modifica.
4. Sul contributo al mantenimento per i figli.
In punto di determinazione del contributo al mantenimento della prole da porsi a carico del genitore non collocatario si osserva che la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di evidenziare che “Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. sent. n. 17089/2013; sent. n. 6197/2005).
Occorre quindi preliminarmente descrivere la condizione economica delle parti facendo riferimento alla documentazione versata in atti e alle dichiarazioni rese in udienza dalle parti. pagina 5 di 11 Il sig. svolge la professione di vicebrigadiere dei Carabinieri e dalle dichiarazioni reddituali Parte_1 emerge che egli ha percepito un reddito imponibile pari a € 34.233,00 nel 2020, a € 32.911,00 nel 2021 e a € 32.976,00 nel 2019. Dalle buste paghe relative ai mesi da gennaio ad agosto 2023 risulta uno stipendio netto medio di circa € 1.600,00, già decurtati € 344,00 per un finanziamento contratto in costanza di matrimonio. È quindi possibile concludere che la situazione reddituale del sig. è CP_1 rimasta pressoché invariata dalla separazione.
Si rileva, inoltre, che la resistente non ha formulato istanze istruttorie volte a dimostrare che il ricorrente integra il proprio reddito lavorando saltuariamente per il cognato né la documentazione in atti consente di ritenere provata detta circostanza neppure in via presuntiva. Di contro, all'udienza del 16.06.2023 il sig. ha riferito di non percepire più tale entrata in quanto il cognato ha chiuso l'azienda di Parte_1 cui era titolare circa due anni fa;
tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della sig.ra sicché deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.c. CP_1
Il ricorrente è poi comproprietario della quota di 1/3 di terreni e immobili siti in Terni, acquistati a titolo di successione ereditaria della madre, che dalla documentazione fotografica in atti appaiono in cattivo stato manutentivo.
Da ultimo, si osserva che il sig. continua a non sostenere oneri abitativi in quanto nel Parte_1 periodo successivo alla separazio un immobile in comodato gratuito mentre dal febbraio 2023 vive in caserma.
La sig.ra ha dichiarato di svolgere lavori saltuari non in regola e di percepire mensilmente un CP_1 importo da € 500,00 a € 200,00 mensili, oltre a € 159,00 mensili per ciascun figlio a titolo di assegno unico. Rispetto al periodo della separazione, la situazione reddituale della resistente ha subito un leggero miglioramento in ragione della percezione del reddito di cittadinanza, tuttavia, la sig.ra non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'entità di tale entrata. CP_1
Da ultimo, all'udienza del 16.06.2023, la resistente ha dichiarato di sostenere oneri abitativi pari a € CP_ 125,30 mensili, comprensivi delle spese condominiali e di quelle per l'acqua, per l'alloggio assegnatole nel luglio 2022.
Ebbene, premesso che il sig. ha manifestato la volontà di continuare a contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli nella mi in sede di separazione, considerato che rimangono invariati i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e che la situazione reddituale del sig. Parte_1 è invariata, il Collegio ritiene che il padre debba contribuire al mantenimento della prole nel complessivi € 684,00 mensili (€ 342,00 per ciascun figlio), pari all'importo già concordato dalle parti in sede di separazione (decreto di omologa del 28.04.2021) rivalutato secondo gli indici Istat al 31.01.2024.
I genitori dovranno poi contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
Infine, secondo la normativa vigente, stante l'affido condiviso della prole, l'assegno unico universale, in mancanza di accordo tra le parti, va ripartito in pari misura tra i genitori (art. 6 D. Lgs. n. 230/2021).
5. Sulle altre condizioni a contenuto economico.
Il sig. ha chiesto, a modifica degli accordi assunti in sede di separazione, che il Tribunale Parte_1 dichia iugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, che nulla è fra loro dovuto a qualsiasi titolo, compreso il pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare e dei costi relativi alle spese condominiali, alle utenze domestiche e alla tassa sui rifiuti.
La sig. ha eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto, avendo natura negoziale, gli CP_1 accordi ali al contenuto essenziale della separazione possono essere modificati esclusivamente per volontà congiunta delle parti.
Osserva il collegio che condivisibile giurisprudenza di legittimità ha precisato che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a pagina 6 di 11 vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso per la modifica delle condizioni della separazione o in sede di divorzio: tali procedimenti possono infatti riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (Cass. n. 5061/2021). In particolare, pronunciandosi sugli accordi traslativi immobiliari, la Cassazione ha precisato che “Gli accordi patrimoniali costituiscono manifestazione di autonomia contrattuale privata, frutto della libera determinazione delle parti anche dopo la sentenza e come tali vivono nel mondo del diritto in ragione e nei limiti di tale loro natura. Pertanto, rimangono soggetti anche agli ordinari rimedi impugnatori negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi” (Cass. n. 15169/2022).
Ciò chiarito, si osserva che il contributo periodo al mantenimento dei figli è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita, tra i quali è incluso il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi).
Pertanto, l'accordo in forza del quale il sig. si è impegnato a pagare il canone di locazione Parte_1 dell'ex casa coniugale oltre alle spese ad essa connesse deve essere considerato come pattuizione integrativa all'assegno di mantenimento per i figli. Con la pattuizione in oggetto il ricorrente aveva ha infatti assunto l'impegno di sostenere tutti gli oneri abitativi anche per la quota rientrante nell'obbligo di contributo al mantenimento diretto incombente sulla madre.
La decisione in ordina alla modifica degli accordi integrativi al mantenimento per i figli implica quindi una valutazione sulla esistenza di sopravvenienze rispetto al tempo della separazione.
Ebbene, come evidenziato al precedente paragrafo, dalla sottoscrizione dell'accordo tra i coniugi, la situazione economica della sig.ra si è modificata in quanto ha iniziato a percepire il reddito di CP_1 CP_ cittadinanza, il cui importo non è cumentato, ed è risultata assegnataria di un alloggio per il quale corrisponde un canone mensile di circa € 125,30 mensili, comprensivi di spese cond iali e dell'utenza dell'acqua. Gli oneri abitativi che deve sostenere la resistente risultano ampiamente ridotti rispetto al passato, atteso che il canone di locazione della ex casa coniugale ammontava a circa € 455,00 mensili al quale andavano aggiunte le spese condominiali e per le utenze.
L'incremento del contributo al mantenimento a carico del padre a seguito della rivalutazione istat (da € 600,00 a € 684,00 mensili) è sufficiente quindi a coprire parte delle spese di casa, mentre la quota residua dovrà rimanere a carico della sig.ra la quale beneficia del reddito di cittadinanza e ha CP_1 ripreso a lavorare una volta termina l'emergenza sanitaria da diffusione del Covid.
Il collegio ritiene quindi che debba essere revocato l'obbligo in capo al sig. a contribuire in Parte_1 misura integrale al pagamento del canone di locazione e della tari nonché de tenze.
Va invece riconosciuta la natura di pattuizione secondaria, stabilita a definizione degli assetti patrimoniali tra i coniugi, l'accordo relativo al pagamento dei debiti maturati prima della disgregazione dell'unità familiare e del contributo per le spese di trasloco dalla ex casa coniugale in quanto non attengono al contenuto essenziale della separazione.
6. Sull'assegno divorzile.
La sig.ra ha chiesto la corresponsione, a titolo di assegno divorzile, dell'importo di € 200,00 al CP_1 mese, deducendo di svolgere una precaria attività lavorativa come colf, di aver già superato i cinquant'anni di età e di avere un titolo di studio modesto (licenza di scola media inferiore). Inoltre, la resistente ha rappresentato che, per comune decisione fra i coniugi, subito dopo le nozze, ha seguito il marito in Umbria, abbandonando il lavoro di commessa, dedicandosi esclusivamente all'accudimento dei figli ed alla cura della casa.
In materia di riconoscimento e determinazione dell'assegno divorzile, la giurisprudenza di legittimità più recente, nell'attesa di una statuizione delle Sezioni unite, si era negli ultimi tempi assestata nel ritenere che il riconoscimento dell'assegno divorzile dovesse essere informato al principio pagina 7 di 11 dell'autoresponsabilità ed autosufficienza economica, a prescindere ed indipendentemente dalle condizioni e dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (così non solo la nota Cass. n. 11504/2017 ma anche Cass. n. 15481/2017, n. 19721/2017, n. 20525/17; n. 23602/17, n. 25697/2017, n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018).
Successivamente, a fronte dell'ultimo orientamento evidenziato, le Sezioni unite della Cassazione (sent. n. 18287/2018) hanno sottolineato la necessità di escludere ingiustificati arricchimenti derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. Inoltre, si è ricondotto al contenuto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà, la necessità di tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche del contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio ed infine del fattore dell'età del richiedente, al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Il giudice, nel pronunciarsi in proposito, deve accertare in capo al richiedente la mancanza di adeguati redditi propri (costituiti anche dall'esistenza di cespiti ulteriori, rispetto alle entrate lavorative, e dal godimento della casa) e l'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarseli altrimenti (considerate le concrete capacità e possibilità di lavoro nello specifico contesto abitativo). Deve poi tenersi conto delle scelte lavorative adottate dai coniugi nel corso ed in ragione della vita matrimoniale nonché del concreto apporto dato da ciascuno alla stessa. Infine, il giudice deve valutare la durata del matrimonio (Cass. n. 16796/2019).
Nel caso di specie, è incontestato che all'epoca della separazione, intervenuta durante la pandemia, la sig.ra aveva interrotto – o quanto meno ridotto – la propria attività lavorativa come colf presso CP_1 due a endo dovuto osservare periodi di quarantena.
La resistente ha rappresentato nei propri scritti difensivi e ha dichiarato in udienza di aver ripreso a lavorare saltuariamente come addetta alle pulizie e di percepire un reddito variabile da € 500,00 a € 200,00 mensili, al quale si aggiunge il reddito di cittadinanza in un importo mai documentato nel corso del giudizio.
Per quanto attiene alla condizione economica del ricorrente, lo stesso percepisce mensilmente una retribuzione di circa € 1.600,00, da cui vanno decurtati € 344,00 per un finanziamento.
Nel caso di specie, occorre valorizzare la capacità lavorativa della sig.ra Si osserva che la CP_1 resistente ha dichiarato in udienza di soffrire di patologie alla schiena e al col ia, tale circostanza non è stata state in alcun modo provata o documentata. Pertanto, applicando i richiamati principi giurisprudenziali, non può ritenersi che la resistente si trovi nell'impossibilità oggettiva di procurarsi adeguati redditi propri, svolgendo attività lavorativa nel settore in cui ha sempre lavorato.
Inoltre, sebbene sia incontestato che subito dopo le nozze la sig.ra ha abbandonato il lavoro di CP_1 commessa per seguire il marito a Terni, parte resistente non ha rova delle scelte lavorative adottate dai coniugi nel corso della vita matrimoniale né delle possibilità di carriera alle quali avrebbe rinunciato per sostenere il marito e accudire i figli, tenuto conto altresì della natura dell'attività lavorativa svolta prima di contrarre matrimonio. Si osserva, inoltre, che dopo la nascita dei figli, la sig.ra ha sempre svolto lavori saltuari come domestica, che svolge ancora oggi. CP_1
Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, non può ritenersi che la mera disparità reddituale tra le parti giustifichi, da sola, la corresponsione di un assegno divorzile a favore del coniuge economicamente più debole. La domanda della sig.ra va, quindi, rigettata. CP_1
pagina 8 di 11
7. Spese
In considerazione del rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile e della revoca dell'onere in capo al ricorrente di contribuire alle spese per la locazione e utenze, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di adeguamento istat del contributo al mantenimento per i figli, considerato l'accordo delle parti in ordine alle domande concernenti la regolamentazioni dei figli minori, la sig.ra è tenuta a rifondere alla controparte il 30% delle spese di lite, con Pt_2 compensazione de 70%.
Le spese di lite vengono liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (giudizi di cognizione di complessità bassa) per la fase di studio e introduttiva e ai parametri minimi del D.M. n. 147/2022 per la fase istruttoria e conclusionale, tenuto conto che non è stata espletata attività istruttoria e che gli atti conclusionali riproducono essenzialmente il contenuto dei precedenti atti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...] e in Sant'Angelo Lodigiano (LO) in data 05.06.2005 (trascrit Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Santangelo Lodigiano, atto n. 11, parte II, serie A, anno 2005); Per_
2) dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
Per_
3) dispone che le frequentazioni di con il padre potranno avvenire con accordi diretti tra il genitore e il figlio, previa comunicazione alla madre collocataria, garantendo i fini settimana alternati, periodi paritetici durante le vacanze natalizie e pasquali, due settimane durante le vacanze estive;
4) dispone che il padre potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: Per_2
- due fine settimana alternati, da sabato indicativamente dalle ore 12,00 fino a domenica entro le ore 20,00, prelevando e riaccompagnando il figlio presso la casa materna, il tutto compatibilmente con i turni di lavoro del padre e previ tempestivi accordi con la madre;
- nella settimana in cui il figlio pernotta presso la madre durante il weekend, il padre potrà trascorrere del tempo con il mercoledì, dall'uscita dalla scuola sino al mattino Per_2 successivo quando lo accomp cuola, il tutto compatibilmente con i suoi turni di lavoro e previo tempestivo accordo e avviso alla madre. I genitori si accorderanno e provvederanno a modificare tempestivamente la descritta turnazione, qualora il padre sia in servizio per lavoro;
- entro il 31 maggio di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il periodo di vacanza estiva e il luogo di villeggiatura prescelto, onde accordarsi sui dettagli ed evitare sovrapposizioni;
- in merito al periodo natalizio, trascorrerà con ciascun genitore il giorno della Vigilia Per_2 ed il giorno di Natale ad anni alt io accordo in merito agli orari secondo le esigenze del figlio;
ciascun genitore trascorrerà il giorno del 31 dicembre sino al 1° gennaio con il figlio ad anni alternati, accordandosi per gli orari secondo le esigenze di questi ultimi, prelevandoli intorno alle ore 12.00 del giorno 31 dicembre e riaccompagnandoli entro le ore 20.00 del 1° gennaio;
- trascorrerà il giorno di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore, in Per_2 modo da permettere ad ognuno di trascorrere con i figli una delle due festività. Gli orari verranno concordati direttamente tra i genitori secondo le esigenze dei figli;
- le varie festività/ponti che si presenteranno nel corso dell'anno verranno divise equamente tra i genitori secondo accordi che intercorreranno tra di loro su giorni e orari secondo la regola dell'alternanza e compatibilmente con i turni di lavoro del padre;
pagina 9 di 11 4) dispone un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre pari a complessivi € 684,00 (€ 342,00 per ciascun figlio), con decorrenza dall'introduzione del giudizio, rivalutabile Org secondo gli indici da versarsi entro il 5 di ogni mese alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie seco seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
[...] ; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se Organizzazione_2 cialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_2
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal ovvero previsti dal Organizzazione_2 [...] ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Organizzazione_2
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
6) dichiara che il sig. non è tenuto al pagamento del canone di locazione e dei costi Parte_1 relativi alle spese condominiali, alle utenze domestiche e alla Tassa sui rifiuti;
6) rigetta la domanda della sig.ra di riconoscimento di un assegno divorzile;
CP_1
pagina 10 di 11 7) condanna a rifondere a il 30% delle spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 in complessivi € 1.537,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa tra le parti il restante 70% delle spese di lite;
8) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Maria Teresa Latella
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1034/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 CodiceFiscale_1 Minojetti del Foro di Lodi;
- Ricorrente -
nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.ta Maria Peluso Controparte_1 CodiceFiscale_2 del Foro di Lodi;
- Resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 co.
1.cp.c.
Conclusioni di parte ricorrente
“A) Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_ concordatario contratto tra il Signor e la Signora in data 5/6/2005 a Sant'Angelo Parte_1 Lodigiano (LO) e trascritto presso i vile del medes ponendo le conseguenti trascrizioni e annotazioni al competente Ufficio di Stato Civile. B) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che, pertanto, nulla è fra loro dovuto a qualsiasi titolo, compreso il pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare e i costi relativi alle spese condominiali, alle utenze domestiche e alla Tassa sui rifiuti, nonché all'eventuale futuro trasloco, che d'ora in avanti graveranno interamente ed esclusivamente sulla Signora CP_1 Per_ C) Disporre l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori dei figli minori e , con residenza Per_2 anagrafica e collocazione prevalente degli stessi presso la madre nonché, ai sensi e per g i d comma IV del D.lgs n. 230/2021, il riparto dell'assegno unico in misura paritaria fra i genitori entrambi esercenti la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei figli pagina 1 di 11 verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nell'interesse dei primi, tenuto altresì conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei ragazzi. D) Disporre che i diritti di visita del padre nei confronti dei minori siano regolati come già stabilito nel decreto di omologazione in sede di separazione consensuale fra i coniugi, sicché il Signor potrà vedere e tenere con sé i Parte_1 figli:
- due fine settimana alternati, da sabato indicativamente dalle ore 12,00 fino a domenica entro le ore 20,00, prelevando e riaccompagnando i figli presso la casa materna, il tutto compatibilmente con i turni di lavoro del padre e previ tempestivi accordi con la madre;
- nella settimana in cui i figli pernotteranno con la madre durante il weekend, il padre potrà trascorrere del tempo con loro il mercoledì, dall'uscita dalla scuola sino al mattino successivo quando li accompagnerà a scuola, il tutto compatibilmente con i suoi turni di lavoro e previo tempestivo accordo e avviso alla madre. I genitori si accorderanno e provvederanno a modificare tempestivamente la descritta turnazione, qualora il padre sia in servizio per lavoro. Entro il 31 maggio di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il periodo di vacanza estiva e il luogo di villeggiatura prescelto, onde accordarsi sui dettagli ed evitare sovrapposizioni. In merito al periodo natalizio, i figli trascorreranno con ciascun genitore il giorno della Vigilia ed il giorno di Natale ad anni alterni, previo accordo in merito agli orari secondo le esigenze dei ragazzi. Ciascun genitore trascorrerà il giorno del 31 dicembre sino al 1° gennaio con i figli ad anni alternati, accordandosi per gli orari secondo le esigenze di questi ultimi, prelevandoli intorno alle ore 12.00 del giorno 31 dicembre e riaccompagnandoli entro le ore 20.00 del 1° gennaio. I figli trascorreranno il giorno di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore, in modo da permettere ad ognuno di trascorrere con i figli una delle due festività. Gli orari verranno concordati direttamente tra i genitori secondo le esigenze dei figli. Le varie festività/ponti che si presenteranno nel corso dell'anno verranno divise equamente tra i genitori secondo accordi che intercorreranno tra di loro su giorni e orari secondo la regola dell'alternanza e compatibilmente con i turni di lavoro del padre. E) Entrambi i genitori dovranno garantirsi, reciprocamente, la reperibilità telefonica (fissa e/o mobile), con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla loro volontà (quali, ad esempio, impegni di lavoro, assenza del segnale di linea, ecc.) e dovranno darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della rispettiva residenza anagrafica, domicilio abituale e utenza telefonica. F) I genitori si daranno l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti per l'espatrio e di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli e non potranno portare questi ultimi all'estero senza l'assenso dell'altro genitore e, comunque, per scopi diversi da quelli turistici o scolastici. G) Disporre, a carico del Signor il versamento della somma di complessivi euro 300,00 mensili per ciascuno Parte_1 dei figli, o quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli stessi, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del Protocollo del Tribunale di Lodi. H) Nella loro dichiarazione dei redditi, i genitori indicheranno i figli a carico nella misura del 50% ciascuno e scaricheranno, sempre al 50%, le spese sostenute, salvo in riferimento a quelle sostenute in via esclusiva da uno solo dei due genitori le quali verranno scaricate nella misura del 100% da quest'ultimo. I) Con vittoria di competenze professionali e spese di causa.”
Conclusioni di parte resistente
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a suo tempo contratto con il sig. - Parte_1 confermare le condizioni di affidamento e di visita dei due figli minorenni della copia, confermandone anche l e abitativa presso la madre nella nuova casa di Sant'Angelo Lodigiano nella quale il nucleo costituito da mamma e figli si è insediato dopo aver abbandonato la casa coniugale di via A. Volta Sant'Angelo Lodigiano;
- confermare l'assegno di mantenimento a suo tempo concordato dai genitori per entrambi i figli nella misura oggi adeguata secondo gli indici ISTAT di €.634,80 mensili s.e.o., oltre Istat e quota del 50% delle spese straordinarie secondo protocollo;
- dichiarare inammissibili nel presente giudizio speciale, ovvero respingere siccome infondate, le domande avversarie aventi ad oggetto l'abolizione e/o la revoca di tutte le altre condizioni a contenuto economico trasfuse nella separazione consensuale (id est pagamento canone di locazione in favore della resistente, delle spese condominiali;
della quota delle utenze e tutte le altre di simile contenuto), e ciò per tutte le ragioni esposte in atti;
Controparte_
- porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile perequativo nella misura di non meno di €.200,00 mensili, ovvero in quell'altra di ggiore o minore che il Tribunale vorrà fissare, sussistendone i presupposti di legge per le ragioni pure esposte in atti, il tutto con decorrenza dalla proposizione della domanda avvenuta col deposito della memoria della fase presidenziale;
- col favore delle spese di lite.” pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. La presente controversia ha ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata, con ricorso depositato in data 05.05.2022, da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
Il ricorrente ha adito il Tribunale di Lodi per richiedere, tra l'altro, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita con il padre, la previsione di un contributo al mantenimento degli stessi a carico del padre pari ad € 300,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie e il riparto dell'assegno unico in misura paritaria fra i genitori;
il sig. Parte_1 ha chiesto, inoltre, la revoca degli accordi assunti in sede di separazione con cui si era pagamento delle spese condominiali e delle utenze nonché del canone di locazione dell'appartamento in cui vivano i figli e la moglie.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver contratto matrimonio concordatario con in Sant'Angelo Lodigiano Controparte_1 (LO) in data 05.6.2005 (trascritto nei registri di l Comune di Sant'Angelo Lodigiano, atto n. 11, parte II, serie A, anno 2005); Per_
- che dalla relazione sono nati due figli: in data 12.1.2007, e , in data 21.1.2010; Per_2
- che, con decreto del 28.4.2021, il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e che da allora non è più ripresa la convivenza;
- che in sede di separazione si era impegnato a pagare il canone di locazione della casa abitata dalla moglie e dei figli e a sostenere le spese ad essa connesse, in quanto al tempo la sig.ra non svolgeva alcuna attività lavorativa;
CP_1
- che oggi la sig.ra percepisce il reddito di cittadinanza e svolge attività lavorativa non in CP_1 regola, sicché ora di un'entrata mensile di cui era priva in precedenza;
- di svolgere la professione di appuntato scelto dei Carabinieri e di percepire una retribuzione mensile netta pari a circa € 2.100,00.
1.2. Con memoria depositata il 18.06.2022, si è costituita in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di divorzio e chiedendo il riconosci gno divorzile per sé e la conferma di tutti i provvedimenti assunti in sede di separazione;
inoltre, la resistente ha chiesto che venga dichiarata inammissibile la domanda attinente alla revoca dell'obbligo assunto dal marito di sostenere le spese connesse all'abitazione.
A sostegno delle proprie domande la resistente ha dedotto:
- che la ragione del fallimento dell'unione coniugale era da ascrivere al fatto che il sig. Parte_1 aveva intrecciato una relazione sentimentale con un'altra donna;
- la necessità di intraprendere la nuova convivenza è stata l'unica ragione che aveva indotto il marito a raggiungere un accordo per la separazione personale, mentre alcun peso era stato attribuito dai coniugi alle condizioni economiche della sig.ra CP_1
- il Tribunale non può modificare gli accordi di natura negoziale raggiunti dalle parti in sede di separazione o divorzio;
- il sig. ha migliorato la propria situazione patrimoniale e reddituale, in particolare, ha Parte_1 recen itato alcuni beni immobili in Umbria e ha avuto un avanzamento di carriera con conseguente incremento dello stipendio;
inoltre, egli svolge alcuni lavori extra a favore del cognato, così integrando il proprio reddito mensile;
pagina 3 di 11 - di svolgere lavori saltuari per due persone anziane e di percepire il reddito di cittadinanza nella misura, inizialmente di € 700,00 mensili, poi ridotto a € 560,00 mensile;
di essere priva di esperienza lavorativa per essersi dedicata dopo il matrimonio ai figli e alla famiglia;
CP_
- di essere assegnataria di una casa per la quale corrisponderà un canone di locazione pari a circa € 100,00 mensili.
1.3. All'udienza del 22.06.2022 i coniugi sono comparsi dinnanzi alla Presidente.
Il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “I rapporti con i figli sono buoni. Mi è stato messo a Parte_1 disposiz noscente un immobile in comodato d'uso gratuito in una cascina in Comune di Gerenzago (PV). Io sono in servizio presso la stazione dei carabinieri di Lodi. frequenterà la seconda media a Sant'Angelo Per_2 Lodigiano, il maggiore frequenta il secondo anno ITS di Lodi o bocciato. Anche quando eravamo sposati mia moglie faceva dei lavori non regolarizzati di aiuto domestico che hanno avuto una interruzione durante la pandemia, per quello che mi riferisce mia moglie ed anche i figli ora questi lavori sono ripresi”.
La sig.ra ha reso le seguenti dichiarazioni: “Confermo quanto riferito da mio marito, ho tuttavia un lavoro CP_1 assolutam rio vengo pagata se e quando lavoro. Aiuto nei lavori domestici due persone anziane con un compenso orario di dieci euro ma non ho un impegno fisso ordinario;
mi chiamano quando hanno bisogno. Ho inviato curricula con disponibilità a svolgere qualsiasi tipo di attività ma non ho avuto risposta. Prima di sposarmi lavoravo come commessa in un negozio di abbigliamento. Indicativamente le due persone per le quali lavoro mi impegnano circa dieci ore complessivamente alla settimana. Tuttora godo del reddito di cittadinanza che è pari a 560 euro mensili, non ho altri CP_ redditi. Mi hanno comunicato in questi giorno che verrà assegnato un alloggio a Sant'Angelo Lodigiano con un canone del quale non conosco l'ammontare. Da tre mesi non percepisco l'assegno unico”.
1.4. Con ordinanza del 12.07.2022, la Presidente ha confermato le statuizioni della separazione, dando atto che non erano sopravvenute circostanze che giustificavano l'emissione di provvedimenti provvisori di contenuto difforme rispetto a quelli concordati dai coniugi.
1.5. All'udienza del 16.06.2023 sono comparse personalmente le parti dinnanzi alla g.i..
Il sig. ha dichiarato quanto segue: “Io sono vicebrigadiere in servizio a Pavia, il mio stipendio è di € Parte_1 1.700,00 base, con gli straordinari arrivo circa a € 2.000,00, però ho delle trattenute mensili per dei finanziamenti contratti durante il matrimonio che finirò di pagare tra circa 7 anni. Prendo quindi circa € 1.650,00 mensili. Preciso che è migliorato il mio inquadramento, prima ero appuntato, tuttavia a questo avanzamento di carriera non è seguito un incremento della retribuzione. Io vivo in caserma da febbraio/marzo 2023 e non sostengo oneri abitativi. Prima abitavo in una cascina in forza di contratto di comodato gratuito. In passato svolgevo dei lavoretti per mio cognato, l'azienda è stata chiusa un paio di anni fa quindi non ho più questa piccola entrata. Verso il mantenimento per i miei figli nella misura di € 600,00 anche se non sempre con regolarità, mi capita di ritardare di qualche settimana. Pago anche le spese straordinarie quando mi vengono chieste. Io vorrei continuare a pagare € 600,00 mensili per il mantenimento, escluso però il contributo per il canone di locazione e le utenze. Non sono disponibile a versare nulla a mia moglie a titolo di assegno divorzile”.
La sig.ra ha dichiarato: “Io faccio dei lavoretti saltuari, non ho un reddito fisso, le mie entrate mensili sono CP_1 circa € 200,00 mensili. Anche quando vivevo con mio marito svolgevo lavori saltuari come ora. Ho delle patologie alla CP_ schiena e al collo ma non ho mai presentato domanda per l'accertamento dell'inabilità. Io vivo in una casa che mi è stata assegnata a luglio 2022, sono entrata in questa casa a novembre 2022 e ho iniziato a pagare l'affi gennaio 2023, pago € 125,30 mensili comprese le spese condominiali e l'acqua. Percepisco il reddito di cittadinanza, fino a novembre 2022 era di € 565,00, ora è di € 205 € al mese. Percepisco anche l'assegno unico pari a € 159,00 mensili per ciascun figlio. Prima abitavamo in un appartamento in affitto, mio marito pagava € 430,00 circa mensili. Rappresento che il sig. versa il mantenimento ogni mese ma non con puntualità, per un periodo non mi ha pagato il Parte_1 contributo locazione. Chiedo che il mantenimento venga adeguato all'istat. Sono disponibile a rinunciare alla contribuzione al pagamento dell'affitto e delle utenze a patto che mi riconosca una somma a titolo di assegno divorzile”.
1.5. Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione in data 18.09.2023, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 11
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Sant'Angelo Lodigiano in data 05.06.2010 e la separazione consensuale è stata omologata con decreto del Tribunale di Lodi del 28.04.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. Sul regime di affido, sul collocamento e sul calendario di visite dei figli.
3.1. Per quanto concerne la questione relativa all'affidamento della prole, giova ricordare che l'ordinamento predilige la formula dell'affidamento condiviso dal momento che la crescita equilibrata dei figli richiede la necessaria presenza di entrambi i genitori. L'affido esclusivo ad un genitore o l'affido all'ente sono soluzioni di natura eccezionale, adottabili nelle sole ipotesi in cui “risulti, nei confronti di uno dei genitori o di entrambi una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (ex multis Cass. n. 16593/2008).
Nella fattispecie, i genitori concordano per l'affido condiviso dei figli e il collocamento prevalente presso la madre. In assenza di allegazioni in ordine all'esistenza di fattori di pregiudizio per la prole e di circostanze sopravvenute rispetto all'udienza presidenziale, l'audizione dei minori appare superflua e il Tribunale ritiene di poter provvedere in conformità alla richiesta delle parti.
3.2. Quanto al diritto di visita, entrambi le parti si sono espresse a favore di un calendario di visite ampio a favore dal padre. Per_ In particolare, stante l'età di (17 anni), le frequentazioni del ragazzo con il padre potranno avvenire con accordi diretti tra il genitore e il figlio, previa comunicazione alla madre collocataria, garantendo i fini settimana alternati, periodi paritetici durante le vacanze natalizie e pasquali e due settimane durante le vacanze estive.
Quanto a (14 anni), il Collegio ritiene di confermare il calendario di visite concordato in sede Per_2 di separazione, atteso che le parti non hanno dedotto circostanze che rendono opportuna una sua modifica.
4. Sul contributo al mantenimento per i figli.
In punto di determinazione del contributo al mantenimento della prole da porsi a carico del genitore non collocatario si osserva che la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di evidenziare che “Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. sent. n. 17089/2013; sent. n. 6197/2005).
Occorre quindi preliminarmente descrivere la condizione economica delle parti facendo riferimento alla documentazione versata in atti e alle dichiarazioni rese in udienza dalle parti. pagina 5 di 11 Il sig. svolge la professione di vicebrigadiere dei Carabinieri e dalle dichiarazioni reddituali Parte_1 emerge che egli ha percepito un reddito imponibile pari a € 34.233,00 nel 2020, a € 32.911,00 nel 2021 e a € 32.976,00 nel 2019. Dalle buste paghe relative ai mesi da gennaio ad agosto 2023 risulta uno stipendio netto medio di circa € 1.600,00, già decurtati € 344,00 per un finanziamento contratto in costanza di matrimonio. È quindi possibile concludere che la situazione reddituale del sig. è CP_1 rimasta pressoché invariata dalla separazione.
Si rileva, inoltre, che la resistente non ha formulato istanze istruttorie volte a dimostrare che il ricorrente integra il proprio reddito lavorando saltuariamente per il cognato né la documentazione in atti consente di ritenere provata detta circostanza neppure in via presuntiva. Di contro, all'udienza del 16.06.2023 il sig. ha riferito di non percepire più tale entrata in quanto il cognato ha chiuso l'azienda di Parte_1 cui era titolare circa due anni fa;
tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della sig.ra sicché deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.c. CP_1
Il ricorrente è poi comproprietario della quota di 1/3 di terreni e immobili siti in Terni, acquistati a titolo di successione ereditaria della madre, che dalla documentazione fotografica in atti appaiono in cattivo stato manutentivo.
Da ultimo, si osserva che il sig. continua a non sostenere oneri abitativi in quanto nel Parte_1 periodo successivo alla separazio un immobile in comodato gratuito mentre dal febbraio 2023 vive in caserma.
La sig.ra ha dichiarato di svolgere lavori saltuari non in regola e di percepire mensilmente un CP_1 importo da € 500,00 a € 200,00 mensili, oltre a € 159,00 mensili per ciascun figlio a titolo di assegno unico. Rispetto al periodo della separazione, la situazione reddituale della resistente ha subito un leggero miglioramento in ragione della percezione del reddito di cittadinanza, tuttavia, la sig.ra non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'entità di tale entrata. CP_1
Da ultimo, all'udienza del 16.06.2023, la resistente ha dichiarato di sostenere oneri abitativi pari a € CP_ 125,30 mensili, comprensivi delle spese condominiali e di quelle per l'acqua, per l'alloggio assegnatole nel luglio 2022.
Ebbene, premesso che il sig. ha manifestato la volontà di continuare a contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli nella mi in sede di separazione, considerato che rimangono invariati i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e che la situazione reddituale del sig. Parte_1 è invariata, il Collegio ritiene che il padre debba contribuire al mantenimento della prole nel complessivi € 684,00 mensili (€ 342,00 per ciascun figlio), pari all'importo già concordato dalle parti in sede di separazione (decreto di omologa del 28.04.2021) rivalutato secondo gli indici Istat al 31.01.2024.
I genitori dovranno poi contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
Infine, secondo la normativa vigente, stante l'affido condiviso della prole, l'assegno unico universale, in mancanza di accordo tra le parti, va ripartito in pari misura tra i genitori (art. 6 D. Lgs. n. 230/2021).
5. Sulle altre condizioni a contenuto economico.
Il sig. ha chiesto, a modifica degli accordi assunti in sede di separazione, che il Tribunale Parte_1 dichia iugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, che nulla è fra loro dovuto a qualsiasi titolo, compreso il pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare e dei costi relativi alle spese condominiali, alle utenze domestiche e alla tassa sui rifiuti.
La sig. ha eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto, avendo natura negoziale, gli CP_1 accordi ali al contenuto essenziale della separazione possono essere modificati esclusivamente per volontà congiunta delle parti.
Osserva il collegio che condivisibile giurisprudenza di legittimità ha precisato che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a pagina 6 di 11 vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso per la modifica delle condizioni della separazione o in sede di divorzio: tali procedimenti possono infatti riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (Cass. n. 5061/2021). In particolare, pronunciandosi sugli accordi traslativi immobiliari, la Cassazione ha precisato che “Gli accordi patrimoniali costituiscono manifestazione di autonomia contrattuale privata, frutto della libera determinazione delle parti anche dopo la sentenza e come tali vivono nel mondo del diritto in ragione e nei limiti di tale loro natura. Pertanto, rimangono soggetti anche agli ordinari rimedi impugnatori negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi” (Cass. n. 15169/2022).
Ciò chiarito, si osserva che il contributo periodo al mantenimento dei figli è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita, tra i quali è incluso il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi).
Pertanto, l'accordo in forza del quale il sig. si è impegnato a pagare il canone di locazione Parte_1 dell'ex casa coniugale oltre alle spese ad essa connesse deve essere considerato come pattuizione integrativa all'assegno di mantenimento per i figli. Con la pattuizione in oggetto il ricorrente aveva ha infatti assunto l'impegno di sostenere tutti gli oneri abitativi anche per la quota rientrante nell'obbligo di contributo al mantenimento diretto incombente sulla madre.
La decisione in ordina alla modifica degli accordi integrativi al mantenimento per i figli implica quindi una valutazione sulla esistenza di sopravvenienze rispetto al tempo della separazione.
Ebbene, come evidenziato al precedente paragrafo, dalla sottoscrizione dell'accordo tra i coniugi, la situazione economica della sig.ra si è modificata in quanto ha iniziato a percepire il reddito di CP_1 CP_ cittadinanza, il cui importo non è cumentato, ed è risultata assegnataria di un alloggio per il quale corrisponde un canone mensile di circa € 125,30 mensili, comprensivi di spese cond iali e dell'utenza dell'acqua. Gli oneri abitativi che deve sostenere la resistente risultano ampiamente ridotti rispetto al passato, atteso che il canone di locazione della ex casa coniugale ammontava a circa € 455,00 mensili al quale andavano aggiunte le spese condominiali e per le utenze.
L'incremento del contributo al mantenimento a carico del padre a seguito della rivalutazione istat (da € 600,00 a € 684,00 mensili) è sufficiente quindi a coprire parte delle spese di casa, mentre la quota residua dovrà rimanere a carico della sig.ra la quale beneficia del reddito di cittadinanza e ha CP_1 ripreso a lavorare una volta termina l'emergenza sanitaria da diffusione del Covid.
Il collegio ritiene quindi che debba essere revocato l'obbligo in capo al sig. a contribuire in Parte_1 misura integrale al pagamento del canone di locazione e della tari nonché de tenze.
Va invece riconosciuta la natura di pattuizione secondaria, stabilita a definizione degli assetti patrimoniali tra i coniugi, l'accordo relativo al pagamento dei debiti maturati prima della disgregazione dell'unità familiare e del contributo per le spese di trasloco dalla ex casa coniugale in quanto non attengono al contenuto essenziale della separazione.
6. Sull'assegno divorzile.
La sig.ra ha chiesto la corresponsione, a titolo di assegno divorzile, dell'importo di € 200,00 al CP_1 mese, deducendo di svolgere una precaria attività lavorativa come colf, di aver già superato i cinquant'anni di età e di avere un titolo di studio modesto (licenza di scola media inferiore). Inoltre, la resistente ha rappresentato che, per comune decisione fra i coniugi, subito dopo le nozze, ha seguito il marito in Umbria, abbandonando il lavoro di commessa, dedicandosi esclusivamente all'accudimento dei figli ed alla cura della casa.
In materia di riconoscimento e determinazione dell'assegno divorzile, la giurisprudenza di legittimità più recente, nell'attesa di una statuizione delle Sezioni unite, si era negli ultimi tempi assestata nel ritenere che il riconoscimento dell'assegno divorzile dovesse essere informato al principio pagina 7 di 11 dell'autoresponsabilità ed autosufficienza economica, a prescindere ed indipendentemente dalle condizioni e dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (così non solo la nota Cass. n. 11504/2017 ma anche Cass. n. 15481/2017, n. 19721/2017, n. 20525/17; n. 23602/17, n. 25697/2017, n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018).
Successivamente, a fronte dell'ultimo orientamento evidenziato, le Sezioni unite della Cassazione (sent. n. 18287/2018) hanno sottolineato la necessità di escludere ingiustificati arricchimenti derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. Inoltre, si è ricondotto al contenuto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà, la necessità di tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche del contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio ed infine del fattore dell'età del richiedente, al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Il giudice, nel pronunciarsi in proposito, deve accertare in capo al richiedente la mancanza di adeguati redditi propri (costituiti anche dall'esistenza di cespiti ulteriori, rispetto alle entrate lavorative, e dal godimento della casa) e l'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarseli altrimenti (considerate le concrete capacità e possibilità di lavoro nello specifico contesto abitativo). Deve poi tenersi conto delle scelte lavorative adottate dai coniugi nel corso ed in ragione della vita matrimoniale nonché del concreto apporto dato da ciascuno alla stessa. Infine, il giudice deve valutare la durata del matrimonio (Cass. n. 16796/2019).
Nel caso di specie, è incontestato che all'epoca della separazione, intervenuta durante la pandemia, la sig.ra aveva interrotto – o quanto meno ridotto – la propria attività lavorativa come colf presso CP_1 due a endo dovuto osservare periodi di quarantena.
La resistente ha rappresentato nei propri scritti difensivi e ha dichiarato in udienza di aver ripreso a lavorare saltuariamente come addetta alle pulizie e di percepire un reddito variabile da € 500,00 a € 200,00 mensili, al quale si aggiunge il reddito di cittadinanza in un importo mai documentato nel corso del giudizio.
Per quanto attiene alla condizione economica del ricorrente, lo stesso percepisce mensilmente una retribuzione di circa € 1.600,00, da cui vanno decurtati € 344,00 per un finanziamento.
Nel caso di specie, occorre valorizzare la capacità lavorativa della sig.ra Si osserva che la CP_1 resistente ha dichiarato in udienza di soffrire di patologie alla schiena e al col ia, tale circostanza non è stata state in alcun modo provata o documentata. Pertanto, applicando i richiamati principi giurisprudenziali, non può ritenersi che la resistente si trovi nell'impossibilità oggettiva di procurarsi adeguati redditi propri, svolgendo attività lavorativa nel settore in cui ha sempre lavorato.
Inoltre, sebbene sia incontestato che subito dopo le nozze la sig.ra ha abbandonato il lavoro di CP_1 commessa per seguire il marito a Terni, parte resistente non ha rova delle scelte lavorative adottate dai coniugi nel corso della vita matrimoniale né delle possibilità di carriera alle quali avrebbe rinunciato per sostenere il marito e accudire i figli, tenuto conto altresì della natura dell'attività lavorativa svolta prima di contrarre matrimonio. Si osserva, inoltre, che dopo la nascita dei figli, la sig.ra ha sempre svolto lavori saltuari come domestica, che svolge ancora oggi. CP_1
Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, non può ritenersi che la mera disparità reddituale tra le parti giustifichi, da sola, la corresponsione di un assegno divorzile a favore del coniuge economicamente più debole. La domanda della sig.ra va, quindi, rigettata. CP_1
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7. Spese
In considerazione del rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile e della revoca dell'onere in capo al ricorrente di contribuire alle spese per la locazione e utenze, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di adeguamento istat del contributo al mantenimento per i figli, considerato l'accordo delle parti in ordine alle domande concernenti la regolamentazioni dei figli minori, la sig.ra è tenuta a rifondere alla controparte il 30% delle spese di lite, con Pt_2 compensazione de 70%.
Le spese di lite vengono liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (giudizi di cognizione di complessità bassa) per la fase di studio e introduttiva e ai parametri minimi del D.M. n. 147/2022 per la fase istruttoria e conclusionale, tenuto conto che non è stata espletata attività istruttoria e che gli atti conclusionali riproducono essenzialmente il contenuto dei precedenti atti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...] e in Sant'Angelo Lodigiano (LO) in data 05.06.2005 (trascrit Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Santangelo Lodigiano, atto n. 11, parte II, serie A, anno 2005); Per_
2) dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
Per_
3) dispone che le frequentazioni di con il padre potranno avvenire con accordi diretti tra il genitore e il figlio, previa comunicazione alla madre collocataria, garantendo i fini settimana alternati, periodi paritetici durante le vacanze natalizie e pasquali, due settimane durante le vacanze estive;
4) dispone che il padre potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: Per_2
- due fine settimana alternati, da sabato indicativamente dalle ore 12,00 fino a domenica entro le ore 20,00, prelevando e riaccompagnando il figlio presso la casa materna, il tutto compatibilmente con i turni di lavoro del padre e previ tempestivi accordi con la madre;
- nella settimana in cui il figlio pernotta presso la madre durante il weekend, il padre potrà trascorrere del tempo con il mercoledì, dall'uscita dalla scuola sino al mattino Per_2 successivo quando lo accomp cuola, il tutto compatibilmente con i suoi turni di lavoro e previo tempestivo accordo e avviso alla madre. I genitori si accorderanno e provvederanno a modificare tempestivamente la descritta turnazione, qualora il padre sia in servizio per lavoro;
- entro il 31 maggio di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il periodo di vacanza estiva e il luogo di villeggiatura prescelto, onde accordarsi sui dettagli ed evitare sovrapposizioni;
- in merito al periodo natalizio, trascorrerà con ciascun genitore il giorno della Vigilia Per_2 ed il giorno di Natale ad anni alt io accordo in merito agli orari secondo le esigenze del figlio;
ciascun genitore trascorrerà il giorno del 31 dicembre sino al 1° gennaio con il figlio ad anni alternati, accordandosi per gli orari secondo le esigenze di questi ultimi, prelevandoli intorno alle ore 12.00 del giorno 31 dicembre e riaccompagnandoli entro le ore 20.00 del 1° gennaio;
- trascorrerà il giorno di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore, in Per_2 modo da permettere ad ognuno di trascorrere con i figli una delle due festività. Gli orari verranno concordati direttamente tra i genitori secondo le esigenze dei figli;
- le varie festività/ponti che si presenteranno nel corso dell'anno verranno divise equamente tra i genitori secondo accordi che intercorreranno tra di loro su giorni e orari secondo la regola dell'alternanza e compatibilmente con i turni di lavoro del padre;
pagina 9 di 11 4) dispone un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre pari a complessivi € 684,00 (€ 342,00 per ciascun figlio), con decorrenza dall'introduzione del giudizio, rivalutabile Org secondo gli indici da versarsi entro il 5 di ogni mese alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie seco seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
[...] ; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se Organizzazione_2 cialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_2
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal ovvero previsti dal Organizzazione_2 [...] ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Organizzazione_2
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
6) dichiara che il sig. non è tenuto al pagamento del canone di locazione e dei costi Parte_1 relativi alle spese condominiali, alle utenze domestiche e alla Tassa sui rifiuti;
6) rigetta la domanda della sig.ra di riconoscimento di un assegno divorzile;
CP_1
pagina 10 di 11 7) condanna a rifondere a il 30% delle spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 in complessivi € 1.537,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa tra le parti il restante 70% delle spese di lite;
8) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Maria Teresa Latella
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