Ordinanza cautelare 21 maggio 2020
Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/07/2025, n. 6784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6784 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06784/2025REG.PROV.COLL.
N. 09588/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9588 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, via Begarelli, 13;
contro
il Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, n. 13544/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, signor -OMISSIS-, cittadino tunisino, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, il decreto, prot. n. K10/536/29, a mezzo del quale il Ministro dell’interno ha respinto la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, dallo stesso presentata ai sensi dell’art. 9 lett. f) della legge n. 91/1992.
1.1. Il provvedimento, datato 13 gennaio 2020, è motivato sulla base di elementi ritenuti indicativi di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale e di una conseguente dissociazione tra l’interesse pubblico e quello del richiedente al conseguimento dello status civitatis italiano.
1.1.1. Dal certificato del casellario giudiziale relativo alla parte istante, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 20.5.2017 sono, infatti, emerse plurime condanne e precisamente: i. la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, divenuta irrevocabile il 3 gennaio 2002, per i reati di cui all'articolo 81, 496 e 648 comma 2 del c.p.; ii. la sentenza del Tribunale di Modena, divenuta irrevocabile il 28 settembre 2010, per il reato di cui all'articolo 385 c.p.; oltre ad un rapporto informativo, trasmesso dalla Questura di Modena-Ufficio immigrazione da cui sono emersi alcuni pregiudizi penali e precisamente: denuncia emessa dalla Stazione Carabinieri -OMISSIS- per il reato di falso (6.10.1988); arresto in flagranza di reato da parte del Nucleo Operativo Radiomobile di Bologna – Borgo Panigale per la violazione dell'articolo 628 del c.p.; denuncia effettuata dalla Stazione Carabinieri di Bomporto per il reato di cui all'articolo 385 del c.p.; revoca arresti domiciliari effettuata dal Gip di Bologna, con ripristino della custodia cautelare emessa dal Tribunale di Bologna Sez. GIP in data 27 maggio 2004.
2. Nel giudizio di primo grado, il ricorrente ha denunciato l’illegittimità del decreto impugnato siccome deficitario sul piano motivazionale, tenuto conto, tra l’altro, della intervenuta riabilitazione, infra meglio indicata.
2.1. Il giudice di primo grado, con la qui appellata sentenza n. 13544/2024, ha respinto il ricorso.
2.2. L’atto di appello contro tale sentenza si fonda su un unico articolato motivo.
3. L’Amministrazione dell’interno intimata non si è costituita in giudizio
4. Nell’udienza del 3.7.2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’appellante, con l’unico articolato motivo, allega l’erronea applicazione delle norme dettate in materia di cittadinanza da parte del primo giudice.
L’appello è infondato.
5.1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone il bilanciamento dell’interesse pubblico, da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale, con l’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze. Non si tratta, infatti, di una autorizzazione, che si limita a rimuovere un limite a un preesistente diritto, ma di una concessione.
5.2. La consolidata giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che: “il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta” (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913). L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (v. Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2019, n. n.3121).
5.3. È stato, altresì, chiarito che il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022, n. 104). Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036).
6. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza, per difetto di motivazione, rilevando che l’Amministrazione, non avrebbe operato “in concreto” alcuna valutazione sulla personalità dello straniero che sarebbe pienamente integrato come dimostrerebbe il percorso lavorativo negli anni, tanto più che è intervenuta la riabilitazione in data 8.1.2019 come comprovato dall’ordinanza 2019/36 del Tribunale di sorveglianza di Bologna.
6.1. Alla stregua delle suestese coordinate ermeneutiche deve essere, quindi, vagliata la legittimità o meno del diniego, avallato dalla sentenza oggi gravata.
6.2. Dalla documentazione versata in atti e segnatamente dal decreto ministeriale impugnato nel primo grado di giudizio risulta che l’appellante ha riportato plurime condanne e denunce penali per i reati sopra menzionati, e meglio riportati nel casellario giudiziale.
6.3. E’ vero che la riabilitazione penale può essere un fattore determinante per la concessione della cittadinanza italiana a chi ha precedenti penali; ma come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (sentenza n. 4.3.2025, n. 1835), “a condizione che vi sia una valutazione accurata della gravità dei reati e dell'effettivo reinserimento sociale del richiedente”. Ed ancora: la sussistenza di condanne penali ed eventuali omissioni dichiarative nella domanda possono rappresentare motivi sufficienti per il diniego, anche se la riabilitazione è ottenuta successivamente; con la ulteriore precisazione che la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata avendo riguardo al momento della sua adozione, senza tener conto delle sopravvenienze (CGARS, Sez. giur., 11 luglio 2022, n. 814).
6.4. Più in generale, la Sezione ha osservato che il provvedimento di diniego deve giudicarsi illegittimo quando "le denunce non sono state fatte oggetto di un autonomo apprezzamento, non essendo in alcun modo circostanziate", ovvero "il provvedimento ministeriale - per l'insufficienza dei dati istruttori su cui si fonda - non reca un approfondito apprezzamento sui fatti sottesi alle denunce e, dunque, sul reale disvalore delle condotte rispetto ai principî fondamentali della convivenza sociale e alla tutela anticipata della sicurezza e della incolumità pubblica", risolvendosi in una rilevazione acritica delle pendenze "nella loro asettica storicità senza alcun autonomo ed effettivo vaglio critico, come dato cioè di per sé stesso idoneo ad accreditare un giudizio di disvalore ai fini qui in rilievo" (sentenza n. 3185 del 26 aprile 2022).
6.5. Alla luce di tali premesse, nel caso di specie è sicuramente idonea a supportare il portato motivazionale del provvedimento impugnato la sentenza del Tribunale di Modena, divenuta irrevocabile il 28 settembre 2010, per il reato di cui all'articolo 385 c.p.
6.7. Altrettanto deve ritenersi in relazione alla revoca degli arresti domiciliari emessa dal GIP di Bologna relativa al reato di cui all'articolo 628 del c.p.; circostanza che evidenzia, per le concrete modalità del fatto un indice di pericolosità sociale incompatibile con la concessione dello status civitatis .
6.8. Le condotte contestate infatti sono idonee ad ingenerare un fondato pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, poiché reiterate e poste in essere in concorso di reati di cui agli artt. 81, 496, 648 comma 2 del c.p.
6.9. Quanto invece alla formulazione posta a fondamento dell'inserimento lavorativo, deve osservarsi che essa è soltanto allegata ma non provata, non risultando documentazione conferente in atti e, pertanto, non poteva influire sulla valutazione effettuata dall'Autorità amministrativa.
7. Tutti questi elementi, pertanto, non possono da soli fondare un giudizio in termini di affidabilità ed integrazione nella comunità nazionale in capo al ricorrente, né possono elidere il grave disvalore oggettivamente sotteso alla commissione dei reati contestati.
8. Per queste ragioni, la sentenza impugnata merita conferma, dovendosi conseguentemente respingere l'appello.
9. Nulla è disposto in relazione alle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione delle Amministrazioni appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.