Articolo 5 della Legge 18 aprile 1984, n. 80
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 aprile 1984
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Versione
1 gennaio 1985
Art. 5. Finanziamento dei piani regionali di sviluppo

Al finanziamento dei piani regionali di sviluppo si provvede mediante la costituzione, con le medesime modalita' previste dall' articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , di un fondo cui affluiscono:
a) le quote assegnate alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito dello stanziamento previsto dall' articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651 ;
b) (( LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 22 DICEMBRE 1984, N. 887 ))
c) fondi e finanziamenti concessi dalla C.E.E.;
d) la somma di lire 500 miliardi per il triennio 1984-1986.
All'onere di 500 miliardi di lire previsto dalla lettera d) del comma precedente, ripartito in ragione di 50 miliardi di lire per il 1984, 150 per il 1985 e 300 per il 1986, si provvede per il 1984 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario alla voce "difesa del suolo". Per il 1985 e 1986 si provvede con riduzione delle quote iscritte ai fini del bilancio triennale 1984-1986 per la medesima voce.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1985
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