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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6002 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Francesca FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1310 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza cartolare del 6.2.2025
e vertente
TRA
, già Parte_1 Parte_2
(C.F , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie n.38, presso lo studio dell'Avv. Pierfilippo Coletti che la rappresenta e difende per procura generale in atti,
Appellante
CONTRO
1 ( , in Roma elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in viale Mazzini n. 88, presso lo studio dell'avv. Giovanni Nervi che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione,
Appellata-Appellante incidentale
NONCHE'
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., in Roma elettivamente domiciliata via Bettolo n.9 presso lo studio dell'avv. Andrea Claudio Maggisano che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione,
Appellata
E
, Controparte_3
CP_4
, e , Controparte_5 CP_6 CP_7
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 15176/2018 del Tribunale di Roma,
pubblicata il 20.07.2018.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato la Parte_2
impugnava la sentenza riportata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda di rivalsa da essa proposta -in qualità di terza intervenuta nel processo- nei confronti della convenuta dott.ssa non ritenendo Controparte_1
sussistente in capo alla professionista la colpa grave ed aveva compensato le spese del giudizio.
2 L'appellante con il primo motivo rilevava l'errore della “sentenza per violazione o
falsa applicazione da parte del Tribunale degli articoli 1218, 1176 e 2236 c.c. anche in
relazione alla ripartizione dell'onere della prova;
nonché l'omessa motivazione su
aspetto decisivo della controversia. Con il secondo motivo, “la violazione o falsa
applicazione dell'anzidetto art. 2236 c.c. e dei principi generali dell'ordinamento per
la individuazione della configurabilità di una “colpa grave”; con il terzo motivo, la
violazione o falsa applicazione dell'art. 2730 c.c. nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c.
ed omessa motivazione su aspetto decisivo della controversia. con il quarto motivo,
la violazione o falsa applicazione dell'art. 2055 c.c. e degli articoli 40 e 41 c.p. sul
rapporto di causalità e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”.
Chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della sentenza mediante l'accertamento della colpa grave in capo alla dottoressa ed il conseguente accoglimento CP_1
della domanda di rivalsa.
Con atto del 7.9.23, si costituiva la dott. la quale rilevava Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e formulava appello incidentale in ordine alla ricostruzione del fatto come effettuata nella parte motiva e concludeva per la conferma della sentenza.
Con atto del 22.4.2020, si costituiva l' , la quale Controparte_2
impugnava l'appello, ne chiedeva il rigetto rilevando, peraltro, l'irrilevanza dell'impugnazione rispetto alla propria posizione.
Restavano contumaci le altre parti appellate.
All'udienza cartolare del 6.2.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è fondata e va accolta per quanto di seguito sarà esposto.
3 Con l'appello, articolato in più motivi, secondo le deduzioni contenute nell'atto di citazione in appello cui integralmente si rinvia, la Compagnia di Assicurazione ha,
sostanzialmente, censurato la sentenza per aver escluso la colpa grave nella condotta del fisico sanitario dr. pur avendo accertato, e motivato Controparte_1
ampiamente, la “grossolanità” dell'errore da questa commesso nella impostazione del dosaggio della macchina di radioterapia, consistito nell'aver erogato in unica soluzione il quantitativo complessivo di radiazioni prescritto per cinque distinte sedute;
con l'esito letale per il paziente.
Ed invero la penosa vicenda, definita tra le altre parti con distinte transazioni intervenute in corso di causa, prosegue in questa sede solo per l'accertamento della colpa grave in capo alla dr. presupposto -secondo contratto-per CP_1
l'azione di rivalsa intentata dalla compagnia assicuratrice dell' Parte_3
nei confronti della propria dipendente, dopo aver risarcito i danneggiati ed essere subentrata nella stessa posizione sostanziale e processuale di essi, sia pure nei limiti del risarcimento loro riconosciuto.
Va subito detto che il Tribunale nella motivazione della sentenza, in piena sintonia con le conclusioni della espletata ctu, ha evidenziato la “grossolanità” dell'errore commesso dalla dr. nella impostazione della macchina erogatrice del CP_1
trattamento di radioterapia;
solo che poi, discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico, ne ha escluso la colpa grave ritenendo che il fisico sanitario abbia avuto un ruolo secondario rispetto al medico nella erogazione della terapia: “il fatto
di aver programmato un dosaggio eccessivo che tuttavia doveva essere più volte
successivamente validato e confermato dal medico responsabile, non consente di
ritenere la condotta della connotata da profili di gravità nel senso sopra CP_1
indicato, ben potendo il fisico sanitario ragionevolmente confidare sotto il profilo
soggettivo, in ragione della descritta procedimentazione, nel successivo e dovuto
controllo del medico sia in fase di validazione che in fase di avvio della macchina
mediante inserimento della password.”
4 La conclusione cui è giunto il tribunale non è condivisibile.
Va difatti osservato che così opinando verrebbe esclusa ogni ipotesi di colpa grave per il fisico sanitario nell'espletamento della propria professione, ancorchè tale figura rivesta un ruolo autonomo e determinante nel trattamento di gravi patologie rispetto a quella del medico.
Sul punto, difatti, il CTU ha chiarito che, se è vero che il fisico sanitario ha un ruolo secondario rispetto al medico per ciò che riguarda la valutazione del paziente, la scelta della terapia ed il dosaggio, è pur vero che nell'ambito del procedimento finalizzato alla erogazione del trattamento ha una sua autonomia e rilevanza centrale che non può essere ritenuta secondaria.
Ciò detto appare inoltre evidente che l'esistenza di un meccanismo di controllo,
mediante la convalida dell'operato di una figura professionale da parte di un'altra,
non incida sul grado di diligenza tenuto dal singolo professionista nell'espletamento della propria attività, rilevante ai fini della valutazione della colpa nell'esecuzione del proprio operato.
Dagli atti si evince che la dott. fisico sanitario presso l' CP_1 Pt_3
, ha inserito nella programmazione del macchinario utilizzato per la CP_2
somministrazione della terapia radiante, la dose complessiva del trattamento che invece doveva essere somministrata in cinque sedute. Con ciò causando la necrosi cerebrale radio indotta nel paziente, poi deceduto.
Che l'errore non fu di prescrizione da parte del medico oncologo, ma di impostazione della macchina da parte della dott. è pacifico e lo si ricava anche dalla CP_1
prescrizione contenuta nella cartella clinica in cui è riportata la dose corretta della terapia (25 gy suddivisa in 5 sedute) e dal foglio del consenso informato sottoscritto dal paziente, anch'esso presente in cartella clinica. Sicchè, in tale ipotesi, è evidente la colpa grave della dottoressa per aver inserito nella programmazione del macchinario radioterapico dati difformi da quelli indicati dall'oncologo.
5 Ma quand'anche si volesse accedere all'ipotesi prospettata dalla difesa della e cioè ritenere concreta l'esistenza di una ulteriore prescrizione del CP_1
medico radioterapista, valgano le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, come ben evidenziato dal primo giudice, tale diverso foglio di prescrizione, che sarebbe emerso successivamente al fatto in circostanze non del tutto provate, desta numerosi dubbi in ordine alla sua autenticità, alle modalità di ritrovamento e di consegna.
In ogni caso, tale documento, risulta formalmente incompleto in quanto manca di data, di sottoscrizione del medico, riporta esclusivamente la dose complessiva del trattamento ed il numero di applicazioni, ma non indica l'entità di ognuna di esse.
Pertanto, anche volendo ipotizzare la reale esistenza di questa seconda prescrizione,
appare evidente che il livello di diligenza impiegato dalla dr. CP_1
nell'espletamento del suo operato, sia stato insufficiente e non adeguato al caso concreto e che la colpa grave -esistente anche in questo caso- si configuri sia nel fatto di non aver ravvisato l'abnormità della dose somministrata -pari a 25 gy per frazione da moltiplicarsi per 5 frazioni da erogarsi in zona cerebrale dove, a detta del ctu, già
singole dosi di 18 gy costituiscono il limite di tolleranza-, circostanza dalla stessa riconosciuta in sede di interrogatorio dinanzi al GIP e come evidentemente le sue cognizioni tecniche potevano suggerire;
che anche nel non aver dato il giusto peso all'incompletezza e lacunosità del documento che, avrebbero dovuto indurla,
secondo le regole della normale diligenza, a verificare la conformità della prescrizione anche consultandosi con il medico che l'aveva redatta.
Ne consegue che l'aver superficialmente operato in ambito medico in cui il grado di diligenza richiesta è massimo, certamente integra la colpa grave richiesta ai fini della responsabilità nell'azione di rivalsa.
Anche perché, tocca ribadirlo anche qui, nessun elemento discriminante è stato provato (a parte il documento da questa attribuito al medico, ma da questi
6 disconosciuto in quanto privo di data, di firma e difforme da quello esistente nella cartella clinica).
Va aggiunto che nella formazione del convincimento del giudice, non è ininfluente l'ammissione di responsabilità effettuata, per iscritto, dalla Dr. al CP_1
Dirigente del Reparto, una volta avvedutasi dell'errore.
Al contrario, non convince, nonostante l'enfasi della difesa, sostenere che la dr.
in qualità di “fisico sanitario”, non poteva avere le conoscenze tecniche CP_1
per comprendere l'enormità della dose programmata per la somministrazione.
Ciò, come già detto, è smentito dalle stesse dichiarazioni rese della dr. CP_1
in sede di interrogatorio penale;
oltre che dalla considerazione, ben illustrata dal
CTU, che a tale professionista, come operatore sanitario, era richiesto un minimo di conoscenza medica tanto da farle rilevare l'abnormità della dose – in questo caso fortemente lesiva- e indurla a verificare la prescrizione o, se del caso, ad astenersi dal programmare il dosaggio.
Va aggiunto che la professione di fisico sanitario ha pari dignità ed autonomia rispetto a quella medica nel più ristretto ambito della programmazione della macchina-come sopra evidenziato-, sicchè l'operato del fisico sanitario costituisce una sorta di ulteriore garanzia per il paziente, sull'attività del medico.
Ciò detto, resta il fatto in ogni caso, che la dr. non ha dato la prova di CP_1
alcun elemento esimente della propria colpa grave. Onere probatorio al quale era soggetta vertendosi in ambito di responsabilità sanitaria.
Per tali motivi, ferma la corresponsabilità del medico radioterapista, - che comunque ha convalidato una impostazione di dosaggio errata- va ravvisata anche quella del fisico sanitario, che ha originato l'errore alla base dell'evento dannoso.
Nell'accoglimento dell'appello resta assorbito l'appello incidentale.
7 Consegue all'accoglimento dell'appello principale la revisione del governo delle spese di lite del primo grado, le quali, unitamente a quelle del grado, in ragione dell'esito finale della lite e in applicazione del principio della soccombenza, tra la compagnia e la dottoressa sono poste a carico di quest'ultima e liquidate come da CP_1
dispositivo, detratta la fase istruttoria non esperita, quanto al grado di appello. Sono
compensate le ridette spese con l'ospedale nei cui confronti non sono CP_2
state formulate domande.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma n. 15176 /18, accoglie l'appello, riforma sentenza impugnata e così
provvede:
- accerta e dichiara la colpa grave della Dr. nella causazione dell'evento CP_1
lesivo del 5.11.2007 e perciò la condanna, in proporzione al grado di colpa accertato dal ctu pari al 50%, a pagare alla società la somma corrispondente a tale Parte_1
percentuale su quella complessiva corrisposta a titolo risarcitorio (814.880,00) al sig.
ed ai suoi aventi causa;
CP_8
- condanna la dr. . al pagamento delle spese di entrambi i gradi, Controparte_1
nei confronti di , e le liquida, quando al primo grado, Parte_1
liquida in €. 11.229,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio, in €.
15.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa.
Compensa le spese del grado tra le altre parti in causa.
Roma, 30.9.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino
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