Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/06/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 4 giugno 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5586/2024
TRA
, c.f. , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della Controparte_1
c.f. p. iva , rappresentati e difesi, unitamente e
[...] P.IVA_1 disgiuntamente, dall'Avv. Vincenzo Cardile e dall'avv. Placido Cardile, giusta procura in atti
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore
Contumace
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024, in proprio e nella qualità Parte_1
di legale rappresentante della di Controparte_1 Controparte_1
, proponeva opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione n. OI-002405747, notificata
[...]
in data 30 settembre 2024 con cui le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 23.762,48 a titolo di sanzione amministrativa, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in relazione all'atto di accertamento
.4800.20/06/2022.0319107 del 20 giugno 2022, riferito all'anno 2019, nonché avverso CP_3
l'ordinanza d' ingiunzione n. OI-002406367, notificata in data 30 settembre 2024, con cui le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 23.762,48 a titolo di sanzione
Eccepiva la decadenza dalla procedura ingiuntiva, per violazione dell'art. 14, c. 2, della l.
689/81 e dell'art. 2, commi 1 e 3, l. 241/1990, essendo decorsi più di 90 giorni dalla scadenza dei contributi omessi (da dicembre 2018 a novembre 2019) alla presunta contestazione della violazione sottesa all'ordinanza ingiunzione opposta, asseritamente notificata il 20 giugno
2022, ovvero alla notifica dell'ordinanza ingiunzione del 30 settembre 2024.
Rilevava, altresì, la nullità delle intimazioni di pagamento opposte per carenza di idonea motivazione.
Lamentava, inoltre, la violazione dell'art.3 della legge n. 241/1990, nonché dell'art. 7 legge n.
212/2000 per omessa allegazione degli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione.
Contestava, poi, la duplicazione della sanzione applicata, essendo state emesse due separate ordinanze ingiunzioni, una per il legale rappresentante e una per la società.
Rilevava, infine, che ella ricorrente stava provvedendo al pagamento dilazionato dei contributi previdenziali, anche attraverso l'istituto della rottamazione dei carichi tributari e previdenziali, con conseguente iniquità e sproporzionalità della sanzione comminata.
Chiedeva, pertanto, di sospendere l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002406367 e n.
OI- OI-002405747 con la quale, l' aveva richiesto la rispettiva somma di € 23.762,48 CP_2
unitamente ad ogni atto ad essa presupposto e/o consequenziale e, nel merito, di annullare l'atto opposto ed ogni atto ad esso presupposto e/o conseguenziale;
in via subordinata, di applicare la sanzione irrogata al minimo di legge, disponendo, in ogni caso, la rateizzazione in 30 rate mensili ex art. 26 legge n. 689/81 della sanzione comminata, salva la maturata ed eccepita prescrizione quinquennale, non rinunciata;
instava per le spese di lite da distrarsi in favore de procuratori antistatari.
2.- L'udienza del 4 giugno 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazione di questo Tribunale, condivise da questo decidente (sent. n.
223/2025).
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' non costituito in giudizio sebbene CP_2
il ricorso sia stato regolarmente notificato.
4.- Nel merito, parte ricorrente propone opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-
002406367 e n. OI-002405747 che recano un'ingiunzione di pagamento di euro 23.762,48 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016, e novellato dall'art. 23 del D.L. 4 maggio
2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Le ordinanze opposte, l'una avente come destinataria la sig.ra nella qualità Parte_1
di legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_1
, l'altra avente come destinataria la società stessa, quale obbligato in solido ex art. 6 legge
[...]
n. 689/1981, traggono origine dagli atti di accertamento n. .4800.20/06/2022.0319107 del CP_2
20.06.2022 e n. .4800.20/06/2022.0319108 del 20.06.2022, espressamente menzionati CP_2
negli atti opposti, con i quali sarebbero state contestate all'opponente le violazioni di cui sopra relative all'anno 2019.
Ebbene, la ricorrente lamenta la violazione dei termini di cui all'art. 14 legge n. 689/1981 ed all'art. 2 legge n 241/1990, essendo l'omissione contributiva risalente al 2019, ma le sanzioni richieste solo nel 2024, non essendovi peraltro prova della notifica degli atti di accertamento del 20 giugno 2022. CP_2
Per quanto concerne l'asserita violazione dei termini di cui all'art. 2 legge n 241/1990, la doglianza è infondata, atteso che “il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della I. n. 241 cit., tanto nella sua originaria formulazione, quanto nella versione conseguente alla modificazione apportata dall'art. 3, comma 6-bis, del d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla L. n. 80 del 2005… è incompatibile con i procedimenti regolati dalla I. n. 689 cit., la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi
i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve” (Cass. civ., 3.11.2021 n. 31239; cfr., anche, Cass. civ.
4.3.2015 n. 4363; Cass. civ. 13.4.2010 n. 8763).
Per quanto concerne invece l'art. 14 legge n. 689/1981, esso indica in 90 giorni il termine per la contestazione al trasgressore della violazione accertata, decorrente dalla data dell'accertamento. La ricorrente sostiene che la contestazione sia avvenuta con l'ordinanza ingiunzione opposta, con conseguente decadenza dell'Istituto previdenziale dal procedimento sanzionatorio.
Sebbene dall'atto opposto emerga che la violazione sarebbe stata contestata con i menzionati atti di accertamento del 20.6.2022, l' scegliendo il silenzio della contumacia, non ha CP_2 fornito alcuna prova della notifica di tali atti. L non ha dunque provato di aver contestato CP_2 la violazione entro 90 giorni dal suo accertamento, incorrendo per l'effetto nella violazione del disposto dell'art. 14 legge n. 689/1981. Si rileva inoltre che l'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore
a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
L'assenza di prova in ordine alla rituale notifica dell'avvenuto accertamento della violazione impedisce di verificare se effettivamente sia stata concessa al datore di lavoro la possibilità di provvedere al pagamento delle somme dovute nel termine di tre mesi, al fine di evitare l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa, oltre la facoltà di presentare scritti difensivi ex art. 18 legge n. 689/1981.
L'illegittimità del procedimento sanzionatorio amministrativo per le ragioni anzidette determina la consequenziale illegittimità delle ordinanze ingiunzioni emesse al suo esito e opposte nel presente giudizio, che vanno pertanto annullate. Le ulteriori domande ed eccezioni risultano assorbite dalla superiore statuizione.
5.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come in dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della controversia e applicando i valori minimi data la breve durata del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Vincenzo Cardile e Placido Cardile, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara l'illegittimità delle ordinanze-ingiunzioni n. OI-002406367 e n. OI-002405747 che annulla;
b) condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, che CP_2 si liquidano in € 2695,5 per compensi professionali, oltre € 43,00 a titolo di c.u., iva, cpa e spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv. Vincenzo Cardile e Avv.
Placido Cardile.
Messina, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga