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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/06/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
In persona del giudice Teresa Valeria Grieco, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 236 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(P.I. Parte_1
, in persona del curatore avv. , rappresentata e P.IVA_1 Parte_2
difesa, giusta autorizzazione del G.D. del 20.2.2024, dall'avv. Maria Zaffina, presso il cui studio elettivamente domicilia in Lamezia Terme (CZ), via Oslavia n. 28, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
resistenti contumaci
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
resistente contumace
OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 44.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 3.3.2024 e notificato unitamente al pedissequo decreto, la ricorreva Parte_1
all'intestato Tribunale per sentire dichiarare inefficaci nei propri confronti, ai sensi dell'art. 44 legge fallimentare, le disposizioni di bonifico effettuate alla data del
14.0.2022 a favore dei Sigg.ri , e Controparte_1 Parte_3 [...]
conseguentemente chiedeva di condannarli, ciascuno per quanto di Controparte_3
ragione, alla restituzione, in favore della Curatela, dell'importo di euro 2.267,15 il primo (importo già epurato del minore acconto corrisposto); euro 3.467,55 il secondo
(importo già epurato del minore acconto corrisposto) ed euro 5.004,50 il terzo, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino all'effettivo ed integrale soddisfo.
Inoltre, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_5
relativamente alla erogazione, tramite sportello, dell'importo di euro
[...]
2.700,00 alla data del 14.4.2022; conseguentemente e per l'effetto, ne chiedeva la condanna alla restituzione della predetta somma in favore della Curatela, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino all'effettivo ed integrale soddisfo.
Benché ritualmente citati, i resistenti non si sono costituiti e, alle udienze del 2.7.2024 e del 18.12.2024, venivano dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita solo documentalmente e riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9 aprile 2025.
***
L'azione di inefficacia ex art. 44 legge fallimentare esercitata dalla curatela è fondata e va accolta.
Risulta documentato in atti che con sentenza n. 4/2022 R.F. depositata in cancelleria il
13.4.2022, il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del GD, ha dichiarato il fallimento della (all. n. 1 del ricorso introduttivo); è altresì Parte_4
documentato che, alla data della dichiarazione di fallimento, o risultava in essere, presso l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Filiale di Via Santa Caterina 117 –
Nocera Terinese, il rapporto di conto corrente n. 37884.27, intestato alla Società Fallita
(doc. n. 2 allegato al ricorso introduttivo). Orbene, la curatela fallimentare ha verificato che, il giorno della pubblicazione della sentenza di fallimento e nei giorni immediatamente successivi, il conto corrente ha registrato delle operazioni in entrata e in uscita, e in particolare: - il 13.4.2022 si registrava un'entrata per complessivi euro
2 14.610,00, giusto bonifico disposto dalla Società Terina srl a titolo di saldo della fattura n. 6/2020; - il 14.4.2022 veniva disposti 3 bonifici, rispettivamente di euro 2.803,75 in favore del Sig. ; di euro 4.004,50 in favore del Sig. Controparte_1 [...]
e di euro 5.004,50 in favore del Sig. tutti Parte_3 Controparte_3
con la medesima causale di 'stipendi arretrati'; - alla stessa data del 14.4.2022 si registrava un prelievo da sportello per euro 2.700,00. Tali operazioni comportavano il totale azzeramento della provvista, con saldo negativo residuo pari ad euro -38,84.
Esponeva, poi, la ricorrente curatela che aveva tentato di risolvere bonariamente la vicenda, raggiungendo un accordo transattivo con i tre lavoratori che avevano ricevuto i pagamenti, i quali si erano altresì impegnati ad una restituzione dilazionata delle somme, ma l'accordo era stato rispettato soltanto in minima parte da due lavoratori su tre.
Riteneva, pertanto, la curatela che i pagamenti effettuati, poiché erano intervenuti dopo la dichiarazione di fallimento, dovevano ricadere nella previsione di cui all'art. 44 L.F., che sancisce la inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto lesivi della par condicio creditorum.
I resistenti, quindi, hanno ricevuto un pagamento inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F., così come è inefficace l'operazione di prelievo allo sportello effettuata dalla banca resistente.
Invero, la curatela ha rappresentato che, ai sensi dell'art. 78 L.F., il contratto di conto corrente, anche bancario, si scioglie per il fallimento di una delle parti: di conseguenza, anche il prelievo allo sportello di euro 2.700,00 doveva essere considerato inefficace.
Attesa la portata precettiva dell'art. 44 legge fallimentare, la banca è pertanto tenuta a restituire le somme ricevute, maggiorate di interessi legali dal giorno del pagamento al saldo (Cassazione 27.11.2013 n. 26501), nei confronti degli organi della procedura, esclusa la rivalutazione, in assenza di prova del maggior danno derivante dal ritardo.
Per quanto concerne, invece, l'applicazione dell'art. 78 L.F., la norma prevede che i contratti di conto corrente si sciolgono per effetto del fallimento, ne consegue che a partire dalla data del 13.4.2022 (pubblicazione della sentenza in CCIA) non poteva e non doveva effettuare più alcuna operazione in addebito.
La sentenza di fallimento, infatti, importa per il fallito, ex art. 42, I comma, l.f, la perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data della
3 pronunzia.
Gli effetti indicati, ed in particolare la perdita di capacità dispositiva dell'integrale patrimonio da parte del fallito, a supporto della garanzia di cui all'art. 2740 c.c., non significano che l'amministrazione della procedura acquisisca ex se i beni;
ciò avverrà, infatti, di seguito alle attività previste in materia di apposizione dei sigilli e d'inventario.
Il fallimento determina, inoltre, anche lo scioglimento del contratto di conto corrente in essere in capo all'imprenditore fallito, a norma del richiamato art. 78 L.F. (in termini,
Cass. Civ. 88/407).
La lettura combinata delle disposizioni citate importa il diritto della curatela ad acquisire alla massa il saldo del rapporto bancario alla data del fallimento.
La giurisprudenza di merito ha affermato, al riguardo, che gli effetti previsti dagli articoli 42, comma 2, 44 e 78 della legge fallimentare si producono ope legis ed erga omnes in conseguenza della sentenza dichiarativa di fallimento, che comporta l'immediata e automatica cessazione dei poteri di disposizione del fallito sui propri beni, di cui egli viene immediatamente spossessato.
In sostanza, l'applicazione delle regole generali che disciplinano la sorte del contratto di conto corrente bancario in atto al momento della dichiarazione comporta l'inefficacia nei confronti del fallimento di tutte le operazioni compiute dal fallito sul conto corrente dopo la dichiarazione di fallimento.
Orbene, poiché nel caso di specie risultano incontestati i fatti allegati dalla curatela e basati su documentazione allegata al ricorso, stante l'inefficacia degli atti solutori compiuti dalla banca delegata dopo la dichiarazione di fallimento, vanno acquisiti alla massa gli importi delle rimesse post fallimentari per un ammontare di euro 14.610,00.
Su tali importi vanno riconosciuti gli interessi legali dalla costituzione in mora
(26.5.2022, data della lettera allegata al fascicolo monitorio di richiesta di ripetizione delle somme, doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente) al saldo effettivo.
Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo, a favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia, in base ai parametri medi del D.M. 55/2014 (con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata).
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Lamezia Terme – sezione unica civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia, ex art. 44 legge fallimentare, dei bonifici di euro 2.803,75 in favore del Sig. ; di euro 4.004,50 in favore del Sig. Controparte_1
e di euro 5.004,50 in favore del Sig. Parte_3 Controparte_3
disposti il 14.4.2022;
[...]
2) dichiara l'inefficacia, ex art. 44 e 78 L.F., del prelievo di euro 2.700,00
effettuato allo sportello il 14.4.2022;
3) per l'effetto, condanna i resistenti , ed Controparte_1 Parte_3 [...]
a restituire gli importi ricevuti;
Controparte_3
4) condanna altresì la banca resistente a restituire l'importo di euro 2.700,00 prelevato il 14.4.2022;
5) condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'erario, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lamezia Terme, all'esito della camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il giudice
Teresa Valeria Grieco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
In persona del giudice Teresa Valeria Grieco, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 236 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(P.I. Parte_1
, in persona del curatore avv. , rappresentata e P.IVA_1 Parte_2
difesa, giusta autorizzazione del G.D. del 20.2.2024, dall'avv. Maria Zaffina, presso il cui studio elettivamente domicilia in Lamezia Terme (CZ), via Oslavia n. 28, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
resistenti contumaci
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
resistente contumace
OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 44.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 3.3.2024 e notificato unitamente al pedissequo decreto, la ricorreva Parte_1
all'intestato Tribunale per sentire dichiarare inefficaci nei propri confronti, ai sensi dell'art. 44 legge fallimentare, le disposizioni di bonifico effettuate alla data del
14.0.2022 a favore dei Sigg.ri , e Controparte_1 Parte_3 [...]
conseguentemente chiedeva di condannarli, ciascuno per quanto di Controparte_3
ragione, alla restituzione, in favore della Curatela, dell'importo di euro 2.267,15 il primo (importo già epurato del minore acconto corrisposto); euro 3.467,55 il secondo
(importo già epurato del minore acconto corrisposto) ed euro 5.004,50 il terzo, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino all'effettivo ed integrale soddisfo.
Inoltre, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_5
relativamente alla erogazione, tramite sportello, dell'importo di euro
[...]
2.700,00 alla data del 14.4.2022; conseguentemente e per l'effetto, ne chiedeva la condanna alla restituzione della predetta somma in favore della Curatela, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino all'effettivo ed integrale soddisfo.
Benché ritualmente citati, i resistenti non si sono costituiti e, alle udienze del 2.7.2024 e del 18.12.2024, venivano dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita solo documentalmente e riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9 aprile 2025.
***
L'azione di inefficacia ex art. 44 legge fallimentare esercitata dalla curatela è fondata e va accolta.
Risulta documentato in atti che con sentenza n. 4/2022 R.F. depositata in cancelleria il
13.4.2022, il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del GD, ha dichiarato il fallimento della (all. n. 1 del ricorso introduttivo); è altresì Parte_4
documentato che, alla data della dichiarazione di fallimento, o risultava in essere, presso l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Filiale di Via Santa Caterina 117 –
Nocera Terinese, il rapporto di conto corrente n. 37884.27, intestato alla Società Fallita
(doc. n. 2 allegato al ricorso introduttivo). Orbene, la curatela fallimentare ha verificato che, il giorno della pubblicazione della sentenza di fallimento e nei giorni immediatamente successivi, il conto corrente ha registrato delle operazioni in entrata e in uscita, e in particolare: - il 13.4.2022 si registrava un'entrata per complessivi euro
2 14.610,00, giusto bonifico disposto dalla Società Terina srl a titolo di saldo della fattura n. 6/2020; - il 14.4.2022 veniva disposti 3 bonifici, rispettivamente di euro 2.803,75 in favore del Sig. ; di euro 4.004,50 in favore del Sig. Controparte_1 [...]
e di euro 5.004,50 in favore del Sig. tutti Parte_3 Controparte_3
con la medesima causale di 'stipendi arretrati'; - alla stessa data del 14.4.2022 si registrava un prelievo da sportello per euro 2.700,00. Tali operazioni comportavano il totale azzeramento della provvista, con saldo negativo residuo pari ad euro -38,84.
Esponeva, poi, la ricorrente curatela che aveva tentato di risolvere bonariamente la vicenda, raggiungendo un accordo transattivo con i tre lavoratori che avevano ricevuto i pagamenti, i quali si erano altresì impegnati ad una restituzione dilazionata delle somme, ma l'accordo era stato rispettato soltanto in minima parte da due lavoratori su tre.
Riteneva, pertanto, la curatela che i pagamenti effettuati, poiché erano intervenuti dopo la dichiarazione di fallimento, dovevano ricadere nella previsione di cui all'art. 44 L.F., che sancisce la inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto lesivi della par condicio creditorum.
I resistenti, quindi, hanno ricevuto un pagamento inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F., così come è inefficace l'operazione di prelievo allo sportello effettuata dalla banca resistente.
Invero, la curatela ha rappresentato che, ai sensi dell'art. 78 L.F., il contratto di conto corrente, anche bancario, si scioglie per il fallimento di una delle parti: di conseguenza, anche il prelievo allo sportello di euro 2.700,00 doveva essere considerato inefficace.
Attesa la portata precettiva dell'art. 44 legge fallimentare, la banca è pertanto tenuta a restituire le somme ricevute, maggiorate di interessi legali dal giorno del pagamento al saldo (Cassazione 27.11.2013 n. 26501), nei confronti degli organi della procedura, esclusa la rivalutazione, in assenza di prova del maggior danno derivante dal ritardo.
Per quanto concerne, invece, l'applicazione dell'art. 78 L.F., la norma prevede che i contratti di conto corrente si sciolgono per effetto del fallimento, ne consegue che a partire dalla data del 13.4.2022 (pubblicazione della sentenza in CCIA) non poteva e non doveva effettuare più alcuna operazione in addebito.
La sentenza di fallimento, infatti, importa per il fallito, ex art. 42, I comma, l.f, la perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data della
3 pronunzia.
Gli effetti indicati, ed in particolare la perdita di capacità dispositiva dell'integrale patrimonio da parte del fallito, a supporto della garanzia di cui all'art. 2740 c.c., non significano che l'amministrazione della procedura acquisisca ex se i beni;
ciò avverrà, infatti, di seguito alle attività previste in materia di apposizione dei sigilli e d'inventario.
Il fallimento determina, inoltre, anche lo scioglimento del contratto di conto corrente in essere in capo all'imprenditore fallito, a norma del richiamato art. 78 L.F. (in termini,
Cass. Civ. 88/407).
La lettura combinata delle disposizioni citate importa il diritto della curatela ad acquisire alla massa il saldo del rapporto bancario alla data del fallimento.
La giurisprudenza di merito ha affermato, al riguardo, che gli effetti previsti dagli articoli 42, comma 2, 44 e 78 della legge fallimentare si producono ope legis ed erga omnes in conseguenza della sentenza dichiarativa di fallimento, che comporta l'immediata e automatica cessazione dei poteri di disposizione del fallito sui propri beni, di cui egli viene immediatamente spossessato.
In sostanza, l'applicazione delle regole generali che disciplinano la sorte del contratto di conto corrente bancario in atto al momento della dichiarazione comporta l'inefficacia nei confronti del fallimento di tutte le operazioni compiute dal fallito sul conto corrente dopo la dichiarazione di fallimento.
Orbene, poiché nel caso di specie risultano incontestati i fatti allegati dalla curatela e basati su documentazione allegata al ricorso, stante l'inefficacia degli atti solutori compiuti dalla banca delegata dopo la dichiarazione di fallimento, vanno acquisiti alla massa gli importi delle rimesse post fallimentari per un ammontare di euro 14.610,00.
Su tali importi vanno riconosciuti gli interessi legali dalla costituzione in mora
(26.5.2022, data della lettera allegata al fascicolo monitorio di richiesta di ripetizione delle somme, doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente) al saldo effettivo.
Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo, a favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia, in base ai parametri medi del D.M. 55/2014 (con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata).
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Lamezia Terme – sezione unica civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia, ex art. 44 legge fallimentare, dei bonifici di euro 2.803,75 in favore del Sig. ; di euro 4.004,50 in favore del Sig. Controparte_1
e di euro 5.004,50 in favore del Sig. Parte_3 Controparte_3
disposti il 14.4.2022;
[...]
2) dichiara l'inefficacia, ex art. 44 e 78 L.F., del prelievo di euro 2.700,00
effettuato allo sportello il 14.4.2022;
3) per l'effetto, condanna i resistenti , ed Controparte_1 Parte_3 [...]
a restituire gli importi ricevuti;
Controparte_3
4) condanna altresì la banca resistente a restituire l'importo di euro 2.700,00 prelevato il 14.4.2022;
5) condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'erario, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lamezia Terme, all'esito della camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il giudice
Teresa Valeria Grieco
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