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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4082 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 997/2018 pronunciata in data 30 maggio 2018 dal Tribunale di Benevento, vertente
TRA
( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, Dr. rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Ferdinando Frasca e dall' Avv. Nicoletta Pescatore ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Napoli al Centro Direzionale Via G.
Porzio Isola A/2 appellante
E
), rappresentata e difesa da se Controparte_1 C.F._1
stessa, nonché, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pasqualino Pavone, ed Elena Capone ed elettivamente domiciliata presso e nello Studio Legale dell'Avv.
Francesco Zefelippo in Napoli alla Via Carducci n. 18 appellata
NONCHE'
( , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Lauro ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Benevento alla via Ruffilli
1 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18 settembre 2015, l'Avv. Controparte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento la ai Controparte_2
sensi dell'art. 141 C.d.A., quale compagnia assicurativa del veicolo Mod. Fiat
Multipla, Tg. DB196NH, di proprietà di , a bordo del quale Controparte_3
viaggiava, in qualità di terza trasportata, esponendo che, in conseguenza del sinistro stradale, verificatosi in data 16/6/2013, alle ore 19.30, in Benevento, in località Rione
Ferrovia, allorquando, all'altezza dell'incrocio tra via de Longis e Via Adua, il veicolo a bordo del quale stava viaggiando, condotto dal marito, era Controparte_4 stato violentemente attinto dall'autovettura Peugeot 207, tg EC718SE, condotta da che impegnava l'incrocio senza rispettare il segnale di stop ivi Parte_3
esistente e così procurando, oltre a pesanti ed evidenti danni all'autovettura Fiat
Multipla, lesioni personali all'istante con perdita del feto, essendo alla 15° settimana di gestazione.
L'attrice concludeva, quindi, onde sentir accertare e dichiarare che a causa del sinistro aveva subito i danni come descritti in citazione e, per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 141 citato, la al risarcimento di tutti i danni Controparte_5
conseguenti alle lesioni subite, comprensivi del danno non patrimoniale, delle spese mediche sostenute e documentate, oltre al risarcimento del danno da perdita del frutto del concepimento e con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la convenuta Compagnia di Assicurazioni concludendo affinché il Tribunale dichiarasse, in via preliminare, la improponibilità e improcedibilità della domanda e, nel merito, riconoscesse che l'incidente stradale aveva provocato all'attrice lesioni soltanto per un periodo di inabilità temporanea, escludendo alcun collegamento eziologico tra il sinistro e il successivo aborto spontaneo, ritenendo per l'effetto congrua la somma di € 640,00 offerta prima
2 dell'instaurazione del giudizio, con rigetto della domanda così come proposta perché infondata, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva, altresì, con atto di intervento volontario depositato telematicamente in data 11.1.2016, la nella qualità di impresa di Parte_1
assicurazione del veicolo Peugeot, che, in via preliminare, chiedeva l'accoglimento della richiesta di estromissione dal giudizio della Controparte_6
quale impresa di assicurazione del veicolo vettore e, in ragione del suo intervento, in via preliminare, la dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo, nonché
l'improponibilità, improcedibilità, inammissibilità e invalidità della domanda e, in ogni caso, nel merito, il rigetto, perché infondata e non provata.
Ammessa ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio e acquisita documentazione varia, il Tribunale, in data 30 maggio 2018, pronunciava la sentenza n.997/2018 con cui, dichiarata l'estromissione dal giudizio della in Controparte_2 accoglimento della domanda, condannava la al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 151.669,70, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese processuali, nulla disponendo per le spese nei rapporti tra la
[...]
e l'attrice. CP_2
In particolare, il Tribunale, trattandosi di azione promossa dal terzo trasportato prescindeva dall'accertamento della responsabilità di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro, richiamava e condivideva le conclusioni del c.t.u., dr.
[...]
, “il quale chiamato a verificare la possibile esistenza di un nesso eziologico tra le Per_1 lesioni conseguenti al sinistro e l'interruzione spontanea della gravidanza, ha concluso il proprio elaborato peritale affermando che “risultano convalidati i parametri richiesti dalla criteriologia medico- legale, per cui è lecito ricondurre all'incidente le lesioni riportate dalla perizianda, in particolare la metrorragia da distacco parziale di placenta con la successiva morte fetale e il disturbo post traumatico da stress che ne è derivato”, quantificando il danno biologico nella misura del 18% , l'inabilita temporanea assoluta in 50gg e quella parziale al
50% in 15gg.”. Procedeva, quindi, alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle milanesi riconoscendo “la somma già rivalutata di € 59927,00, con aumento per la personalizzazione del 10%, tenuto conto delle sofferenze in concreto patite dall'attrice per la
3 perdita del bambino, mentre per il danno biologico temporaneo- reputandosi equo calcolare, avuto riguardo sempre a tale valutazione complessiva del danno biologico, un parametro medio giornaliero di € 100,00 per l'inabilità totale, lo stesso, facendo riferimento delle quantificazioni suggerite dal CTU, si liquida in € 5750,00, così pervenendosi complessivamente all'importo di € 71669,70” e “Per quanto concerne, infine, il danno da perdita del feto […] Facendo, pertanto, riferimento alle tabelle elaborate dal tribunale di
Milano anno 2018 per la perdita di un figlio, che prevedono una forbice da € 165960,00 a €
331920,00, considerando il fatto che si tratta della perdita di una relazione affettiva solo potenziale, e che la gravidanza era solo all'inizio, il danno de quo può essere equitativamente liquidato nell'importo complessivo di € 80.000,00”.
Avverso detta decisione, con atto ritualmente notificato in data 23.7.2018, proponeva appello la onde sentir, in riforma della stessa, rigettare Parte_1
la domanda avanzata da e, solo in via subordinata, accertata la Controparte_1 prova e la sussistenza del nesso causale, condannare la convenuta appellante al pagamento della sola somma di € 71.669,70, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, non essendo dovuta la somma di € 80.000,00 liquidata dal Tribunale, a titolo di danno da perdita del feto.
Radicato il contraddittorio, si costituiva che eccepiva Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite, nonché la chiedendo Controparte_6
dichiararsi formatosi il giudicato interno in ordine alla propria estromissione dal giudizio e, per l'effetto, condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite.
Respinta l'istanza ex art.283 c.p.c. avanzata dall'appellante giusta ordinanza pronunciata in data 26.9.2018 e acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta
d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di
4 Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 1.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 13.2.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Va preliminarmente respinta perché infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Occorre, infatti, riconoscere che i motivi di censura, al contrario di quanto sostenuto da parte appellata, soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze così da permettere il raffronto immediato fra le pur stringate motivazioni del Tribunale, soprattutto in ordine alla valutazione del nesso di causalità, affidandosi a parte delle conclusioni del c.t.p. e a quelle addotte nell'atto di appello. Ha tenuto, difatti, conto delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si è basata la decisione del primo giudice e per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza ha articolato le modifiche invocate, con ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinata.
L'appello appare infondato.
Con il primo motivo l'appellante assume che “non è acquisita agli atti prova sufficiente,
e tantomeno certa, che dia dimostrazione della sussistenza di nesso eziologico tra il trauma e le lesioni subite dall' attrice nel corso del sinistro stradale de quo ed il successivo distacco placentare con morte del feto, e non sono acquisite neppure risultanze idonee a che la sussistenza del detto nesso possa essere affermata facendosi uso del criterio del “più probabile che non “” e che, al contrario di quanto affermato dal giudice di prime cure, “la sussistenza del nesso causale tra lesioni subite a causa del sinistro strale e distacco placentare
5 non può essere affermata in forza del criterio del più probabile che non, atteso che la percentuale del 19,5% di probabilità che dalle lievi lesioni patite dall' attrice sia derivato il detto distacco placentare (su cui si è basato il CTU per affermare la sussistenza del nesso causale de quo, e si è basato anche il I° Giudice, facendo propri gli assunti e conclusioni del
CTU) non consente di potersi ravvisare acquisita la prova di sussistenza del nesso causale”.
Sostiene, quindi, che, contrariamente alle conclusioni cui è giunto il nominato c.t.u. assumendo che studi più recenti di letteratura medica affermano che anche danni minori a carico della madre possono, con un'incidenza considerevole, risultare associati all'insuccesso della gravidanza (con una percentuale del 19,5% su 256 donne gravide che hanno subito piccole contusioni cui è conseguito di stacco placentare o parto prematuro), il proprio c.t.p., dr. ne ha evidenziato l'erroneità in Per_2
quanto “si basano essenzialmente su di un rapporto di possibile probabilità, non valida e non idonea in Medicina Legale per accreditare il diretto nesso causale”.
Aggiunge che “è noto che la legge sconsiglia alle gravide l'uso delle cinture di sicurezza
(non è un obbligo), ma nel caso di specie la in piena coscienza e responsabilità, CP_1
disattendendo il consiglio, le ha allacciate correndo il pericolo che ciò può comportare” e che a tale riguardo non è utilizzabile il ragionamento contraddittorio del c.t.u. laddove “da un lato sostiene e valorizza il ruolo che anche i piccoli traumi svolgono nello sviluppo di danno fetale aderendo alle tesi di richiamati studi più recenti che si basano essenzialmente su di un rapporto di possibile probabilità, e, quindi, procedendo esso CTU alle dette affermazione
e valorizzazione sulla base di possibile probabilità, mentre, da altro lato, sminuisce, fino ad escludere, la sussistenza di nesso causale tra l' uso della cintura di sicurezza della vettura e danno fetale a seguito di incidente con urto poiché detto nesso è probabile ma non è sicuro e specificamente accertato nel caso di specie, quindi procedendo esso CTU alle dette svalutazione e negazione ritenendo non più valido e idoneo il ricorso al criterio della possibile probabilità (pur prima utilizzato per affermare l' incidenza anche di piccoli traumi della madre sulla causazione di danno fetale )”.
Ribadisce, quindi, che “che la Letteratura medico legale e la Giurisprudenza, richie dono il
50%+1%, per potersi ritenere raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale in forza del citato criterio del “più probabile che non”” per cui è da escludersi, nella fattispecie in esame, alcun nesso di causalità “tra la grave perdita patita dall'attrice, la dinamica del sinistro e le piccole ( quasi inesistenti ) lesioni subite, sia in ordine all' inesistenza di altri e
6 diversi traumi o complicazioni verificatisi nei due mesi successivi al sinistro de quo, solo dopo il decorso dei quali due mesi si è manife stato il primo malessere ed il primo sintomo di distacco della placenta”.
Il motivo non appare fondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), secondo cui la verifica del nesso causale tra la condotta e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo a provocare il rischio specifico di danno. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non" (secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore del fatto che un evento sia causa di un altro è più probabile di quella contraria che quell'evento non sia causa dell'altro), conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana) (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/9/2018 e Cass. Sentenza n. 8114 del 14/3/2022).
Il principio è stato, quindi, puntualizzato (Cass., 21 luglio 2011, n. 15991; Cass., 20 febbraio 2015, n. 3390) nel senso della necessità di una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, della singola vicenda di danno, della singola condotta causalmente efficiente alla produzione dell'evento, tutte a loro volta permeate di una non ripetibile unicità.
L'esigenza di ancorare l'accertamento del nesso causale alla concretezza della vicenda storica comporta una traslazione della regola sostanziale in quella processuale, tale che la valorizzazione del caso concreto non risulti svalutazione della legge scientifica, soprattutto nella sua declinazione di legge statistica (così la citata Cass. n.
15991/2011), ma impone di calare il giudizio sull'accertamento del nesso causale all'interno del processo, così da verificare, secondo il prudente apprezzamento
7 rimesso al giudice del merito (art. 116 c.p.c.), la complessiva evidenza probatoria del caso concreto e addivenire, all'esito di tale giudizio comparativo, alla più corretta delle soluzioni possibili.
Di qui, l'importanza del criterio della c.d. evidenza del probabile nell'ambito della singolare vicenda processuale, che, dunque, non si risolve nella preponderanza dell'evidenza legata al criterio del "50% + 1" (tipico della cultura giuridica anglosassone), ma potrà giungere all'affermazione di sussistenza del nesso di causalità materiale anche in situazioni di probabilità minori (senza per ciò dar luogo ad ipotesi di "perdita di chance"), tenuto conto delle acquisizioni probatorie, sia in positivo, che in negativo, ossia come assenza di fattori alternativi plausibili (Cass. sentenza n.21530 del 27.2.2021).
Ebbene, il Tribunale risulta aver fatto corretta applicazione di siffatti principi sebbene la sua decisione debba essere integrata con le ulteriori argomentazioni, di seguito precisate.
In primo luogo va precisata la dinamica dell'incidente, affatto contestata nelle sue modalità, così descritte: in data 16/6/2013, in Benevento Carmela si CP_1 trovava a bordo, quale passeggera, dell'autovettura Fiat Multipla, che, all'altezza di un incrocio, veniva urtata nella parte laterale destra dalla vettura Peugeot 207. L'urto tra i due veicoli ha provocato consistenti danni alla carrozzeria nella parte laterale destra e il punto di impatto tra i veicoli ha coinvolto anche la parte ove si trovava seduta la passeggera (cfr. rilievi fotografici depositati in data 2.10.2015). La violenza dell'impatto è chiaramente desumibile dall'entità dei danni, visto che la parte laterale destra dell'autovettura era completamente rientrata, con deformazione dello sportello e del pilastro laterale della vettura tanto da provocare sul medesimo lato anche l'apertura dell'air-bag.
Il verbale di pronto soccorso del 16/6/2013, delle ore 20:13, presso l'Ospedale Sacro
Cuore di Gesù di Benevento documenta la seguente diagnosi “Lombalgia post traumatica. Algia emitorace destro post traumatico” (documentata con particolare evidenza nei rilievi fotografici di -cfr. rilievi fotografici depositati Controparte_1
in data 2.10.2015-) e con la seguente indicazione: “Si consiglia osservazione che la
8 paziente preferisce praticare presso proprio domicilio. Utile nuovo controllo al persistere della sintomatologia con eventuale controllo rx con schermatura”.
Fa seguito la prescrizione farmacologica, datata 17/6/2015, di Clexane 2000 fl e di
Progeffik 200 e la valutazione specialistica, eseguita in data 24/6/2013, con il seguente referto: “Certifico di aver visitato […] è gravida nel corso Controparte_1 della 16° settimana e presenta perdite ematiche dai ge con evidenza ecografica di piccola area di distacco del polo inferiore della placenta. La paziente riferisce un trauma costale dx dopo incidente stradale avvenuto il 16.06.2013, pertanto si consigliano venti (20gg.) giorni di riposo assoluto e cure domiciliari s.c.”, entrambe a firma della dr.ssa , Persona_3
specialista in ostetricia e ginecologia. In detta ultima data avviene il pronto soccorso presso l'Ospedale A. Landolfi di Solofra per “perdite ematiche in gravida alla 15a settimana” e, sottoposta a consulenza ginecologica, viene fatta la diagnosi di “minaccia
d'aborto”.
Fa seguito il ricovero presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio
Ospedaliero A. Landolfi di Solofra in data 2/7/2013 con la seguente diagnosi di ammissione: “II gravida alla 16 sett- metrorragia da minaccia d'aborto. Bassa inserzione placentare. Oligoamnios” e, dal 22/7/2013 al 6/8/2013, il ricovero presso la casa di cura privata “ in Avellino con la seguente diagnosi di ammissione: “gravida Pt_4 alla 19w 3d, metrorragia” e con le seguenti osservazioni all'atto del ricovero: “presenza in utero di embrione dotato di BCF, biometria fetale ai % alti per epoca, liquido amniotico ridotto […] placenta posteriore il cui margine inferiore ricopre l'OUI, in corrispondenza del margine inferiore presenza di area di scollamento di 3 cm in via di organizzazione”. In data
5/8/2013 viene praticata assistenza al parto abortivo e revisione cavitaria strumentale.
Il c.t.u., dr. ha descritto i contributi della letteratura scientifica Persona_1 internazionale in merito al ruolo svolto dal trauma sulla progressione della gravidanza e ha osservato che: “Il trauma durante la gravidanza è associato ad una significativa morbilità e mortalità materna e fetale”. ( et al. “Long-term fetal Testimone_1 outcomes in pregnant trauma patients” The American Journal of Surgery 2006). È doveroso sottolineare che sebbene molti studi di letteratura mostrano una diretta correlazione tra gravità del danno subito dalla madre e rischio di aborto, studi più recenti stanno facendo
9 riemergere il ruolo che anche i piccoli traumi svolgono nello sviluppo di danno fetale. Si può affermare, infatti, che: “anche danni minori a carico della madre possono, con una incidenza considerevole, risultare associati all'insuccesso della gravidanza”. (Chibber R “Motor-vehicle
J Matern Controparte_7
Neonatal 2015). Nel dettaglio dallo studio “Minor trauma in pregnancy- is the CP_8 CP_9 evaluation unwarrented?” pubblicato sulla rivista scientifica Am J Obstet Gynecol nel 2008, si osserva che: “il 19,2% di 256 donne che hanno subito piccole ecchimosi, contusioni o piccole lacerazioni, è andato incontro allo sviluppo di pericolose conseguenze quali: distacco di placenta o parto prematuro”. Anche l'articolo “Minor trauma is an unrecognized contributor to poor fetal outcomes: a population-based study of 78 522 pregnancies” di Persona_4 pubblicato sulla rivista The Journal of Trauma nel 2011, mostra che “Il verificarsi di traumi minori durante il primo e il secondo trimestre è significativamente associato alla morte fetale”.”.
In questi termini viene subito smentito il rilievo dell'appellante secondo cui le conclusioni del c.t.u. sarebbero state determinate dallo studio secondo cui su 256 di donne gravide che hanno subito piccole ecchimosi, contusioni o piccole lacerazioni, nella percentuale del 19,5% subiscono il distacco della placenta posto che i contributi della letteratura scientifica descritti dal c.t.u. che riferiscono dell'esistenza di un nesso di casualità tra eventi traumatici minori e l'interruzione della gravidanza sono ben più numerosi.
Ma, soprattutto, deve evidenziarsi che il c.t.u., dall'analisi della letteratura scientifica internazionale, è giunto ad accertare il nesso di causalità sulle seguenti evidenze concrete sottoposte al suo esame: - la gravidanza procedeva in maniera fisiologica e i dati biometrici dell'embrione erano compatibili con l'epoca gestazionale, come viene riportato dal referto medico relativo alla ecografia del primo trimestre eseguita dal
Dr. , in data 28/5/2013, “gravidanza in regolare evoluzione, con Persona_5
biometria corrispondente all'epoca di amenorrea. Nuchal Translucency di 1.3mm” e non erano stati mai segnalati elementi che potessero far pensare all'insorgenza di complicanze, come sanguinamento dai genitali o algie pelviche, che diventano spia di una minaccia di aborto;
- in seguito all'incidente stradale si sono verificate perdite ematiche dai genitali esterni.
10 Detti elementi di fatto evidenziano, quindi, che nel corso delle prime 15 settimane di gravidanza (e posto che la possibilità di un aborto è notoriamente più elevata nei primi tre mesi) non era stata riscontrata alcuna causa di rischio di aborto se non dopo il sinistro per cui è causa, avvenuto la sera del 16.6.2013, dal momento che già il giorno seguente la Dr.ssa prescrive terapia farmacologica con Clexane Persona_3
2000 fl e Progeffik 200 e il successivo 24.6.2013 si evidenziano perdite ematiche con evidenza ecografica di piccola area di distacco del polo inferiore della placenta, continuate nei giorni seguenti e inutilmente contrastate e ritardate da tutti gli opportuni provvedimenti terapeutici messi in atto dai ginecologi, anche durante i ricoveri ospedalieri.
Pertanto, il dato anamnestico di una precedente gravidanza facilmente condotta a termine, l'epoca in cui si è interrotta la seconda gravidanza, l'entità dei danni riportati e documentati nei rilievi fotografici depositati e l'ampia documentazione presente in letteratura internazionale, peraltro rispetto a traumi minori, consentono di affermare che l'evento abortivo è stato la conseguenza diretta del sinistro stradale occorso a Controparte_1
Appare, quindi, integrarsi la c.d. evidenza del “più probabile che non” nella vicenda processuale de qua e non piuttosto del criterio del "50% + 1", invocato dall'appellante e respinto dalla giurisprudenza della Suprema Corte sopra citata.
Invero, le complessive risultanze probatorie, alla luce degli accertamenti tecnici medico-legali effettuati nel corso del giudizio e non potendosi arrestare il giudizio al solo rilievo statistico (legato alla legge di copertura in ambito di scienza medica e, quindi, alla sola c.d. causalità generica) dell'indicata percentuale di incidenza di traumi solo lievi rispetto a eventi abortivi, pur rilevante, consentono di confermare il giudizio espresso dal Tribunale. Né mancando di evidenziare l'assenza di altre possibili cause che avrebbero potuto determinare tale evento in un arco di tempo così ristretto rispetto all'incidente in cui, comunque, è stato prescritto riposo con osservazione e terapia farmacologica proprio in considerazione delle condizioni di
[...]
CP_1
L'ipotesi prospettata, sulle base delle emergenze processuali raccolte, spiegano il fatto con maggiore probabilità, non servendo nè la certezza, nè una elevata
11 probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità.
Ebbene, l'ipotizzata esistenza da parte dell'appellante “di altri e diversi traumi o complicazioni verificatisi nei due mesi successivi al sinistro” non appare condivisibile, in primo luogo, in ragione del trascorrere di soli sette giorni dall'incidente alla comparsa di perdite ematiche con evidenza ecografica di piccola area di distacco del polo inferiore della placenta, nonostante il riposo prescritto, continuate nei giorni seguenti e inutilmente contrastate e ritardate da tutti gli opportuni provvedimenti terapeutici messi in atto dai ginecologi, anche durante i ricoveri ospedalieri, e, in secondo luogo, per la indeterminatezza delle ipotesi alternative, sfornite di alcuna evidenza probatoria.
Infine, val la pena evidenziare come le conclusioni del c.t.u. siano confermate con ben motivate relazione tecniche di parte, nella persona del dott. Oto Per_6
Specialista in Medicina Legale e della Assicurazioni, e del dott. Prof.
[...]
, specialista in Ostetricia e Ginecologia, laddove, invece, l'appellante fonda Per_7 il proprio assunto difensivo volto a negare il nesso di causalità sulle osservazioni del c.t.p., dr. pienamente superate dal c.t.u., e della dr.ssa , Per_2 Persona_8
medico fiduciario della società di assicurazione, che si limita a negare il nesso di causalità senza alcuna motivazione (cfr., in atti, relazione di visita medico-legale).
Anche l'ultima parte del primo motivo con cui l'appellante attribuisce all'utilizzo delle cinture di sicurezza il verificarsi dell'aborto appare infondato, non potendosi mancare di osservare che l'appellante al momento della costituzione in giudizio ha dedotto che “se sinistro vi fu gli esiti lesivi lamentati dall'attrice debbono addebitarsi integralmente alla stessa attrice che ometteva di adoperare correttamente le cinture di sicurezza”.
In primo luogo va, invero, escluso che detto comportamento sia stato assunto in violazione delle norme del Codice della Strada che, invece, all'art.172, comma 8, prevede l'esenzione dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza per “le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza”.
12 Appare, quindi, essere stato corretto l'utilizzo di detti dispositivi da parte dell'appellata, avendo la Suprema Corte finanche previsto che “il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto e ad omettere l'intrapresa marcia (Sez. 4 n. 39136 del 27/09/2022) e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura (ex plurimis, Sez. 4 n. 32877/2020 Rv. 280162 - 01 ed ancora Sez. 4, n. 9904/1996, Rv. 206266-
01; Sez. 4, n. 9311 dei 29/1/2003, Rv. 224320)” (cfr. Cass. Sentenza n. 46566 Per_9
del 5/11/2024).
É parimenti infondato il secondo motivo con cui l'appellante lamenta che “il Giudice ha prima riconosciuto il danno non patrimoniale e biologico (comprendente le invalidità, il pregiudizio morale, il pretium doloris, il danno da vita di relazione, il danno esistenziale, ecc. derivati dalla perdita del feto) e quantificato il risarcimento disponendo condanna al suo pagamento, e poi ha nuovamente riconosciuto il danno non patrimoniale e biologico derivante dalla perdita del feto, disponendo un ulteriore risarcimento per i pregiudizi soggettivi, morali
e non patrimoniali derivati tale perdita”.
Ebbene, il giudice di prime cure ha riconosciuto il danno biologico subito dall'appellata e quantificato dal c.t.u. nella misura del 18%, procedendo alla sua liquidazione in termini risarcitori facendo ricorso ai criteri tabellari milanesi per l'anno 2018 e, in aggiunta, ha considerato la sofferenza patita dalla madre, per il danno da perdita del feto, che si configura anche come lesione di diritti costituzionalmente tutelati, quale ad esempio quello alla famiglia e come lesione del rapporto parentale, in ordine alla cui rispettiva quantificazione in termini risarcitori l'appellante non ha mosso alcuna censura se non sotto il profilo della duplicazione delle poste risarcitorie.
La decisione appare correttamente ispirata alla netta distinzione tra il danno da perdita, o lesione, del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva
13 compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21084 del 19/10/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 21084 del 19/10/2015; Cass. n. 9320/2015; Cass. n. 2557/2011; Cass. n.
28423/2008).
Nel caso di specie, infatti, l'illecito ha leso l'interesse della madre alla conservazione del vincolo affettivo che la legava al nascituro e dalla lesione di questo interesse sono derivate due diverse perdite concrete: da un lato, la perdita della serenità derivante dal vincolo familiare e, dall'altro, la perdita della salute che sono beni oggettivamente diversi sicchè il pregiudizio ad essi arrecato deve essere liquidato separatamente, in applicazione del precetto di cui all'art. 1223 c.c., che impone una liquidazione parametrata alla "perdita subita" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 8/5/2015).
Di tale ulteriore profilo di danno non patrimoniale, sempreché risulti medicalmente accertato, deve necessariamente tenersi conto nella liquidazione del risarcimento, senza possibilità di ricondurre sic et simpliciter la menomazione psico-fisica riscontrata nel superstite nell'alveo del danno parentale, col rischio di svilire un profilo di danno che presenta una propria oggettiva evidenza e di non valutare adeguatamente la diversità rispetto alle situazioni in cui al danno parentale non si accompagni un pregiudizio di natura biologica.
Il Tribunale ha, quindi, sulla scorta dei suindicati principi giurisprudenziali della
Suprema Corte, tenuto in debito conto proprio le conseguenze dell'evento sulla psiche dell'odierna appellata sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, sul punto affatto contestate nemmeno nel primo grado del giudizio, se non sotto il profilo della duplicazione risarcitoria da escludersi secondo le ragioni indicate.
L'appellante, giacché soccombente anche nel presente grado di giudizio, va condannata a rimborsare le spese che vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
14 La dichiarata estromissione dal giudizio nella sentenza impugnata della
[...]
non ne giustifica il rimborso delle spese, come da quest'ultima CP_2
invocato nel presente grado di giudizio.
Invero, la parte rimasta soccombente, avendo appellato la sentenza solo nei riguardi di accettando, invece, la disposta estromissione della , è Controparte_1 CP_2
tenuta ad effettuare solo la mera notifica del gravame, ex art. 332 c.p.c., alla parte estromessa, la cui costituzione in appello, mancando un'impugnazione sulla pronuncia di estromissione, è inammissibile, né può essere qualificata come intervento "ad adiuvandum", non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 344 c.p.c.
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8693 del 29/04/2015).
Ne consegue che la notificazione dell'impugnazione nei suoi confronti e la sua conoscenza assolvono alla funzione di lítis denuntiatio, volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di un'impugnazione così che il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione, non sussistendo pertanto i presupposti per la pronunzia in suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza (v. Cass. 21/3/2016, n. 5508; Cass. 16/2/2012, n. 2208; Cass.,
16/4/2007, n. 9002; Cass., 23/4/2001, n. 5977).
Ne consegue che nella specie non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore della
, non essendovi stata vocatio in ius di quest'ultima e, conseguentemente, CP_2 soccombenza nei suoi confronti.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1 CP_10
e della già avverso la
[...] Controparte_11 Controparte_2 sentenza n. 997/2018 pronunciata in data 30 maggio 2018 dal Tribunale di
Benevento, così provvede:
15 a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di
[...]
che si liquidano in € 14.317,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CP_10
CPA come per legge;
c) nulla per le spese nei confronti della Controparte_11
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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