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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/11/2025, n. 4804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4804 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9884/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9884/2025 R.G.
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Simona Maria Lucia
OPPONENTE
E
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Raffaele Ferrata CP_1
OPPOSTO
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.7.2025, la società in epigrafe si opponeva al decreto ingiuntivo n. 395/2025 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro, emesso in data
13.6.2025 nei suoi confronti ed in favore di avente ad oggetto la somma di CP_1
euro 23.938,95 dovuta a titolo di indennità scaturente dal diritto di opzione della reintegra del licenziamento, oltre rivalutazione ed interessi come per legge e spese di giudizio, con attribuzione.
Essa eccepiva l'insussistenza di una prova scritta del credito nonché l'erroneità della sentenza di reintegra del licenziamento.
Si costituiva in giudizio l'opposto, il quale contestava con diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella comparsa difensiva, le pretese di controparte e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato;
spese vinte con attribuzione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Giova, innanzitutto, rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo- che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto. Ne consegue che, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti,
2 il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando, al contrario, sul creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Tanto premesso, si ritiene che la sentenza di reintegra del licenziamento costituisca prova scritta del diritto fatto valere. Chi chiede l'emissione di un decreto ingiuntivo, infatti, deve provare come è noto, il proprio credito mediante documentazione scritta (art.633 c.1 n.1 cpc). Sono ritenute prove scritte idonee, oltre ai documenti indicati dalla legge (artt.634-636 cpc), tutti i documenti da cui risulti l'esistenza del diritto di credito (Cass. 25 luglio 2011,
n.16199, Cass. 13 febbraio 2009, n. 3646, Cass. n.28 giugno 2006, n.14980) provenienti dal debitore o da terzi, che abbiano intrinseca legalità, purché il giudice nella sua valutazione discrezionale ne riconosca l'idoneità a dimostrare il diritto controverso, anche se sono privi di efficacia probatoria assoluta (Cass. 21 febbraio 2013, n.4334). Fra queste prove scritte rientra certamente la richiesta di esercizio dell'opzione indicata dal 3° comma dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che origina dalla sentenza di reintegra. Ed invero, la sentenza
“immediatamente esecutiva” se è titolo per l'esecuzione immediata della reintegra, può ben essere considerata “prova scritta”, unitamente alla dichiarazione di opzione, per il rilascio della ingiunzione relativa alla indennità di cui al 3° comma dell'art. 18 S.L.
Quanto, poi, alle doglianze relative ai motivi di appello, le stesse non rientrano nella cognizione di tale Tribunale.
Parimenti nessuna rilevanza assume la circostanza che la società opponente risulta in liquidazione giudiziale, non determinando tale situazione effetti giuridici nel giudizio in esame.
Per tutto quanto esposto in narrativa, l'opposizione va integralmente respinta e, per l'effetto, deve essere confermato e reso esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, considerate entrambe le fasi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:
1)- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 395/2025 del Tribunale di Napoli Nord- Sezione Lavoro;
2)- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in euro 3.689,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 30.11.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9884/2025 R.G.
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Simona Maria Lucia
OPPONENTE
E
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Raffaele Ferrata CP_1
OPPOSTO
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.7.2025, la società in epigrafe si opponeva al decreto ingiuntivo n. 395/2025 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro, emesso in data
13.6.2025 nei suoi confronti ed in favore di avente ad oggetto la somma di CP_1
euro 23.938,95 dovuta a titolo di indennità scaturente dal diritto di opzione della reintegra del licenziamento, oltre rivalutazione ed interessi come per legge e spese di giudizio, con attribuzione.
Essa eccepiva l'insussistenza di una prova scritta del credito nonché l'erroneità della sentenza di reintegra del licenziamento.
Si costituiva in giudizio l'opposto, il quale contestava con diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella comparsa difensiva, le pretese di controparte e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato;
spese vinte con attribuzione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Giova, innanzitutto, rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo- che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto. Ne consegue che, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti,
2 il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando, al contrario, sul creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Tanto premesso, si ritiene che la sentenza di reintegra del licenziamento costituisca prova scritta del diritto fatto valere. Chi chiede l'emissione di un decreto ingiuntivo, infatti, deve provare come è noto, il proprio credito mediante documentazione scritta (art.633 c.1 n.1 cpc). Sono ritenute prove scritte idonee, oltre ai documenti indicati dalla legge (artt.634-636 cpc), tutti i documenti da cui risulti l'esistenza del diritto di credito (Cass. 25 luglio 2011,
n.16199, Cass. 13 febbraio 2009, n. 3646, Cass. n.28 giugno 2006, n.14980) provenienti dal debitore o da terzi, che abbiano intrinseca legalità, purché il giudice nella sua valutazione discrezionale ne riconosca l'idoneità a dimostrare il diritto controverso, anche se sono privi di efficacia probatoria assoluta (Cass. 21 febbraio 2013, n.4334). Fra queste prove scritte rientra certamente la richiesta di esercizio dell'opzione indicata dal 3° comma dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che origina dalla sentenza di reintegra. Ed invero, la sentenza
“immediatamente esecutiva” se è titolo per l'esecuzione immediata della reintegra, può ben essere considerata “prova scritta”, unitamente alla dichiarazione di opzione, per il rilascio della ingiunzione relativa alla indennità di cui al 3° comma dell'art. 18 S.L.
Quanto, poi, alle doglianze relative ai motivi di appello, le stesse non rientrano nella cognizione di tale Tribunale.
Parimenti nessuna rilevanza assume la circostanza che la società opponente risulta in liquidazione giudiziale, non determinando tale situazione effetti giuridici nel giudizio in esame.
Per tutto quanto esposto in narrativa, l'opposizione va integralmente respinta e, per l'effetto, deve essere confermato e reso esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, considerate entrambe le fasi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:
1)- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 395/2025 del Tribunale di Napoli Nord- Sezione Lavoro;
2)- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in euro 3.689,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 30.11.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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