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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2680/2024 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Gattuso;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1 contumace avente ad OGGETTO: ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.5.2024 la ricorrente in epigrafe esponeva che in data 29.8.2023 riceveva nota con cui l' comunicava che nel periodo dal 10.1.2013 al 7.4.2013 le sarebbe stato indebitamente CP_1 pagato l'importo di € 2.849,64 a titolo di disoccupazione richiedendone la restituzione. La ricorrente chiedeva di dichiarare la irripetibilità delle somme percepite a titolo di disoccupazione per intervenuta prescrizione del credito, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva l' CP_1
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito telematico di note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 28.3.2025.
Anzitutto va dichiarata la contumacia dell' regolarmente convenuto in giudizio e non costituito (v. CP_1 ricevuta di consegna notifica PEC in atti).
Va poi dato atto che, come risultante dalla documentazione in atti e rettificato dal difensore di parte ricorrente con nota del 7.3.2025, il nome della ricorrente è in luogo di quello errato, Parte_1 indicato in ricorso, di (v. anche correzione iscrizione a ruolo disposta su autorizzazione Controparte_2 del giudicante dalla Cancelleria). CP_ Tanto premesso, la domanda oggetto di giudizio è fondata essendo il diritto di credito azionato dall' prescritto.
Alla fattispecie in esame, riguardante ipotesi di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., deve ritenersi applicabile, in mancanza di una disciplina specifica, l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c., decorrente dal momento dell'indebito pagamento.
Nel caso di specie è documentato che l'indebito ha ad oggetto prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione) corrisposta alla ricorrente nel periodo che va dal 10.1.2013 al 7.4.2013 (v. comunicazione in atti). CP_1
L' contumace, non ha prodotto atti interruttivi della prescrizione anteriori al 29.8.2023, data in cui CP_1 risulta comunicato alla ricorrente il recupero dell'indebito (v. doc. parte ricorrente). A tale data risultava evidentemente già decorso il termine di prescrizione decennale.
La domanda va pertanto accolta con accertamento della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale (decorrente dall'indebito pagamento) e conseguente non ripetibilità delle somme corrisposte dall' alla ricorrente a titolo di disoccupazione per il periodo da CP_1 gennaio ad aprile 2023.
Non constano trattenute di cui disporre la restituzione con la presente pronuncia.
Le spese di lite vengono poste a carico dell' secondo soccombenza e tenuto conto del valore della CP_1 controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito di € 2.849,64 relativo alla prestazione di disoccupazione corrisposta dall' alla ricorrente per il periodo CP_1 dal 1.1.2013 al 7.4 2013;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 832,00 oltre spese generali al 15%, CP_1
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Gattuso.
Salerno, 28.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2680/2024 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Gattuso;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1 contumace avente ad OGGETTO: ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.5.2024 la ricorrente in epigrafe esponeva che in data 29.8.2023 riceveva nota con cui l' comunicava che nel periodo dal 10.1.2013 al 7.4.2013 le sarebbe stato indebitamente CP_1 pagato l'importo di € 2.849,64 a titolo di disoccupazione richiedendone la restituzione. La ricorrente chiedeva di dichiarare la irripetibilità delle somme percepite a titolo di disoccupazione per intervenuta prescrizione del credito, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva l' CP_1
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito telematico di note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 28.3.2025.
Anzitutto va dichiarata la contumacia dell' regolarmente convenuto in giudizio e non costituito (v. CP_1 ricevuta di consegna notifica PEC in atti).
Va poi dato atto che, come risultante dalla documentazione in atti e rettificato dal difensore di parte ricorrente con nota del 7.3.2025, il nome della ricorrente è in luogo di quello errato, Parte_1 indicato in ricorso, di (v. anche correzione iscrizione a ruolo disposta su autorizzazione Controparte_2 del giudicante dalla Cancelleria). CP_ Tanto premesso, la domanda oggetto di giudizio è fondata essendo il diritto di credito azionato dall' prescritto.
Alla fattispecie in esame, riguardante ipotesi di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., deve ritenersi applicabile, in mancanza di una disciplina specifica, l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c., decorrente dal momento dell'indebito pagamento.
Nel caso di specie è documentato che l'indebito ha ad oggetto prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione) corrisposta alla ricorrente nel periodo che va dal 10.1.2013 al 7.4.2013 (v. comunicazione in atti). CP_1
L' contumace, non ha prodotto atti interruttivi della prescrizione anteriori al 29.8.2023, data in cui CP_1 risulta comunicato alla ricorrente il recupero dell'indebito (v. doc. parte ricorrente). A tale data risultava evidentemente già decorso il termine di prescrizione decennale.
La domanda va pertanto accolta con accertamento della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale (decorrente dall'indebito pagamento) e conseguente non ripetibilità delle somme corrisposte dall' alla ricorrente a titolo di disoccupazione per il periodo da CP_1 gennaio ad aprile 2023.
Non constano trattenute di cui disporre la restituzione con la presente pronuncia.
Le spese di lite vengono poste a carico dell' secondo soccombenza e tenuto conto del valore della CP_1 controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito di € 2.849,64 relativo alla prestazione di disoccupazione corrisposta dall' alla ricorrente per il periodo CP_1 dal 1.1.2013 al 7.4 2013;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 832,00 oltre spese generali al 15%, CP_1
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Gattuso.
Salerno, 28.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio