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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1480/2023 R.G.
REPY BALK VBBLICA ALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Chiara Ermini Presidente
Consigliere Laura D'Amelio Dr.ssa
Consigliere rel. Dr. Vincenzo Savoia
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo in data 19.07.2023, al n. 1480 del R.G.
Affari Contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 531/2023 del Tribunale di Lucca, emessa il 05.05.2023 e pubblicata il 06.05.2023, nell'ambito del procedimento n.
2291/2019; promossa da
), a mezzo della propria amministratrice di (c.f. C.F. 1 Parte 1
C.F. 2 ), rappresentato e difeso dagli (c.f. sostegno Parte 2
avv.ti Pierfrancesco Petroni (c.f. C.F. 3 ) e FE Brugiati (c.f.
,con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in via Catalani C.F. 4
136 Lucca, giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
Codice Fiscale 5 ), rappresentato e difeso dall'avv. Valentina (c.f.CP 1
C.F. 6 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marcucci (c.f.
Segromigno in Monte (Lu), Via di Piaggiori n. 131, giusta procura in atti;
APPELLATO
nonché contro
,rappresentata e difesa dall'avv. (c.f. C.F. 7 Controparte_2
() ed elettivamente domiciliata presso il suo SC GG (c.f. C.F. 8
studio in Massa (MS) Piazza Aranci, 29, giusta procura in atti;
APPELLATA all'udienza del 16/09/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 2 in qualità di I. Con atto di citazione ritualmente notificato,
Parte 1 (suo fratello), conveniva in giudizio CP_3 amministratrice di sostegno di
Controparte_2CP 4 CP 1
[...] CP_5 Controparte_6 "
Persona 1 (madre del chiedendo che, previo accertamento della qualità di erede di fosse dichiarato nullo/inefficace l'atto di acquisto Pt 1 in capo a Parte 1
Controparte_2 condannando i predetti convenuti alla compiuto da CP_1 e
,
restituzione dei beni ereditari, e che CP 3
, CP 4 CP_5 e CP 6
,
[...] previa resa del conto, venissero condannati a restituire i corrispettivi incassati dalla
,
vendita dei cespiti immobiliari anzidetti, a risarcire il danno arrecato all'erede ed a restituire in natura i beni mobili caduti in successione, ovvero l'equivalente pecuniario.
A sostegno della domanda, assumeva che: (i) in data 31.7.2018 veniva nominata amministratrice di sostegno del fratello unilaterale (ii) Parte 1 era stato pretermesso deceduta in data 03.06.2014), che risultava nell'eredità della madre Persona 1
essere composta da tre immobili, uno sito in Lucca e gli altri due posti in Pietrasanta, oltre che da tre appezzamenti di terreno in Pietrasanta (iii) che nella dichiarazione di successione figuravano eredi CP_3 e Controparte_7 (i primi due CP 4
figli di Persona 2 sorella della madre, mentre il terzo figlio del fratello di quest'ultima,
Persona 3 (iv) che Controparte_7 decedeva in data 14.01.2015, lasciando a e Controparte 6 (v) che nessuna rinunzia all'eredità era succedergli le figlie CP 5
stata in precedenza manifestata da Parte 1 rinunzia in ogni caso invalida perché proveniente da soggetto al tempo già affetto da grave forma di psicosi (vi) che nelle more
" gli immobili di cui all'asse relitto erano stati della successione di Persona 1
venduti, in particolare l'immobile di Lucca a CP 1 con atto del 17.2.2016, e quelli " di Pietrasanta a Controparte 2 con atto del 20.2.2017 (vii) che l'atto traslativo era
,
stato compiuto da chi non aveva assunto, né poteva assumere, la qualità di erede (viii) che i terzi acquirenti non erano in buona fede al momento dell'acquisto (ix) che l'amministratrice di sostegno aveva medio tempore accettato l'eredità della madre, in nome e per conto dell'amministrato (x) che ricorrevano dunque le condizioni per agire tramite un'azione di petizione ereditaria, per la quale l'amministratrice era stata previamente autorizzata dal giudice tutelare presso il Tribunale di Lucca.
Si costituiva nel giudizio di primo grado Controparte_2 la quale si dichiarava
,all'oscuro delle vicende concernenti la successione di deducendo in Persona 1
particolare che le modalità dell'acquisto palesavano la buona fede della convenuta e l'inopponibilità degli effetti dell'accoglimento della domanda, avendo la ridetta convenuta previamente trascritto il proprio titolo acquisitivo, a norma degli artt. 1445, 2652 c.c. In via subordinata, la convenuta svolgeva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti degli altri convenuti CP 3 e CP_5 per sentirli condannare al risarcimento del danno sofferto in dipendenza della pronunciata invalidità del contratto di compravendita.
,CP 1 associandosi alle eccezioni della convenuta CP 2 ed Si costituiva anche alla difese da quest'ultima svolte del merito, in particolare eccependo la buona fede al momento dell'acquisto, idonea a farlo comunque salvo.
CP 3 CP 4 CP 5 e Controparte_6Si costituivano infine anche deducendo che il Pt 1 alla morte della madre, si era consapevolmente e volontariamente disinteressato dell'eredità oggetto di delazione;
che, in ragione di ciò, i convenuti avevano esperito davanti al Tribunale di Lucca un'azione interrogatoria onde sentir assegnare un termine al chiamato per accettare l'eredità; che, per quanto il contraddittorio fosse stato ritualmente instaurato, il Pt 1 non si era costituito ed era in tal guisa spirato inutilmente il termine assegnato dal Tribunale, cagionando la perdita del diritto di accettare l'eredità, viceversa accettata, quali chiamati in via ulteriore, dagli odierni convenuti;
che la domanda attorea era comunque improcedibile per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
che non vi era prova dell'incapacità naturale del Pt 1 al momento dell'apertura della successione, poiché la documentazione medica versata in atti risaliva all'anno successivo.
Con sentenza n. 531/2023 il Tribunale di Lucca, riconoscendo come la legittimità del provvedimento camerale di cui all'art. 481 c.c. e la conseguente perdita, in capo all'attore/amministrato, della qualità di erede, precludevano l'ammissibilità/o comunque la fondatezza dell'azione di petizione ereditaria, rigettava le domande attoree, dichiarava quindi assorbite le domande proposte da Controparte_2 e compensava e CP 1
integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U. II. Avverso detta sentenza, proponeva appello per i seguenti motivi: 1) Parte 1
violazione di legge per erronea e/o mancata applicazione dell'art. 428 c.c. in relazione all'art. 481 c.c.; 2) violazione di legge per erronea e/o mancata applicazione dell'art. 153
c.p.c. in relazione all'art. 481 c.c.; 3) violazione di legge per erronea e/o mancata applicazione dell'art. 428 c.c. al procedimento notificatorio;
4) violazione di legge per erronea e/o mancata rilevazione dell'incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 428 c.c. e 481 c.c. ovvero per illogica ed erronea riconduzione a legittimità costituzionale mediante interpretazione adeguatrice;
5) censura della ricostruzione dei fatti ed ulteriore profilo di violazione di legge per erronea e/o mancata rilevazione dell'incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 428 c.c. e 481 c.c.
II. In data 07.11.2023 si costituiva Controparte_2 la quale, in via preliminare, eccepiva:
1) l'inammissibilità dell'appello per tardività: parte appellata spiegava che in data
15.05.2023 la sentenza era stata notificata dal procuratore di CP_3 CP 4
, ,
e CP 6 al solo Pt 1CP_5 e che in data 10.07.2023 quest'ultimo notificava
CP 2 e CP 1 Deduceva come l'appello fossel'atto di appello alle sole parti convenute tardivo, decorrendo dal 15.05.2023 il termine breve per l'impugnazione anche nei confronti della CP 2 e del CP_1
Deduceva infatti che l'accertamento della qualità di erede del Pt 1 era una pronuncia inscindibile e presupposta rispetto alla conseguente domanda diretta alla petizione di eredità. Dunque, doveva applicarsi il principio per il quale, nel processo con pluralità di parti, stante l'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti. Ciò, invero, trova applicazione quando si tratta di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero nel caso in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale.
Alla luce di ciò, sosteneva che l'appello doveva intendersi inammissibile in quanto tardivo
(notificato oltre il termine del 15.06.2023) e da ciò ne discendeva che l'accertamento della qualità di erede, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, non poteva più essere oggetto di discussione in quanto formatosi il giudicato sulla statuizione contenuta nella sentenza appellata non tempestivamente.
2) l'inammissibilità dell'appello per mancata autorizzazione del giudice tutelare: l'appellata rilevava che il Pt 1 aveva agito in primo grado a seguito dell'autorizzazione rilasciata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Lucca nella persona del Dott. G. Fabbrizzi e che il giudizio promosso era stato poi assegnato, quale G.U., allo stesso Dott. G. Fabbrizzi il quale aveva pronunciato la sentenza di rigetto della domanda del Pt 1 La pronuncia della sentenza dal medesimo Giudice Tutelare doveva essere letta, a detta dell'appellata, come revoca dell'autorizzazione a suo tempo concessa;
quindi l'Amministratore di Sostegno avrebbe dovuto munirsi di nuova autorizzazione ad hoc diretta a valutare l'opportunità e e CP 1 della l'interesse del Pt 1 all'impugnazione nei confronti dei soli CP_2 sentenza già definitiva quanto all'accertata non qualità di erede dello stesso. In assenza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 75 c.p.c., l'impugnazione doveva ritenersi inammissibile.
3) l'inammissibilità dell'appello per mancata proposizione dello stesso nei confronti dei litisconsorti processuali: deduceva l'appellata che nel giudizio di primo grado la stessa aveva spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dei Sigg.ri CP 3 [...]
"CP 4 CP_5 e Controparte 6 chiamandoli in garanzia in caso di accoglimento della domanda di petizione di eredità spiegata dal Pt 1 nei suoi confronti. Rilevava la
CP_2 che la domanda di chiamata in garanzia era causa inscindibile rispetto alla domanda principale in quanto ad essa si estendeva il contraddittorio della domanda principale, e che da ciò ne scaturiva che il chiamato in garanzia diveniva un litisconsorzio necessario processuale e che l'attore rimasto soccombente in primo grado doveva evocare con il gravame anche il garante al fine della ricostituzione del contraddittorio del primo grado (cfr. Cass. 25822/2017, Cass 7788/2018).
Sempre in via preliminare, e alla luce di quanto osservato al punto precedente, riteneva che la Corte d'Appello dovesse ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei
CP 3 e Controparte_6 quali litisconsorti necessari CP 4 CP 5
processuali per essere stati gli stessi attinti dalla domanda spiegata in via riconvenzionale da parte della convenuta CP 2 diretta a tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli dell'accoglimento dell'azione di petizione di eredità. Nel merito la CP 2 contestava tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto dell'appello e, in via subordinata e riconvenzionale la condanna dei
Sig.ri CP_3 a tenerla indenne dal ' CP 4
, CP 5 e Controparte_6 danno sofferto dato dal prezzo della compravendita, le spese notarili e di agenzia sostenute, il prezzo del mutuo e l'ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale stimandolo in misura non inferiore ad €.320.000,00 e con condanna in solido degli stessi al risarcimento a favore della stessa Controparte 2 della somma non inferiore ad €.320.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
CP 1III. In data 09.11.2023 si costituiva il quale, in via preliminare, sollevava le medesime eccezioni dell'appellata CP 2 nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato sia in fatto sia in diritto, in subordine e in via riconvenzionale, nei confronti dei venditori/alienanti Sig.ri CP_3 e CP 5 domandava:
"nella non creduta ipotesi, in caso di accoglimento della domanda avanzata dall'appellante nei confronti del sig. CP 1 con conseguente dichiarazione di nullità/inefficacia o privo
,
di effetti dell'atto di acquisto stipulato dal sig. CP_1 n riferimento all'immobile per cui è causa e/o nel caso di dichiarata nullità e/o annullamento del contratto di compravendita dell'immobile, con restituzione dell'immobile stesso, sito in Lucca, Fraz. S. Filippo, Viale
Armando Diaz n. 91 condannare i sigg.ri CP 3 CP 4 CP 5 e Controparte_6 al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale a tenerlo indenne dal danno sofferto, ossia al pagamento della somma di €. 170.000,00, oltre alle spese notarili affrontate, alle spese ed interessi versati a seguito dell'accensione del mutuo ipotecario, oltre alle spese affrontate per la ristrutturazione dell'immobile, nonché al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non, che verranno quantificati in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
- SEMPRE con vittoria di spese e compensi legali sia della fase di mediazione sia di causa di entrambi i giudizi".
IV. All'udienza del 21.10.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, la causa era decisa mediante la pubblicazione della presente sentenza.
- MOTIVI DELLA DECISIONE
-
In via preliminare e assorbente va rilevata l'inammissibilità dell'appello.
In tal senso, la sentenza di primo grado ha rigettato le domande attoree dell'odierno appellante dichiarando assorbite le domande riconvenzionali avanzate dagli odierni appellati;
nel penultimo paragrafo della parte motiva è riportato quanto segue:
"Conclusivamente, la domanda attorea di petizione ereditaria deve essere rigettata, così come vanno rigettati i consequenziali capi condannatori della domanda, difettando nell'amministrato l'indefettibile qualità di erede a sostegno della legittimazione attiva necessaria onde proporre l'azione di petizione di eredità a norma degli artt. 533 ss. c.c. rigetto delle domande attoree implica l'assorbimento delle domande riconvenzionali proposte da CP_1 e Controparte 2 و و
La suddetta sentenza è stata, in data 15/05/2023, notificata dal procuratore dei convenuti sigg.ri CP_5 e CP 3 resso il domicilio eletto dell'attore, con decorrenza dei termini brevi per la proposizione dell'appello.
L'appello è stato proposto, in data 10 luglio 2023, nei soli confronti degli altri convenuti
CP le CP 2
Vale la pena evidenziare che in tema di impugnazioni, il principio per il quale, nel processo con pluralità di parti, stante l'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, trova applicazione quando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero nel caso in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, contrariamente a quando si versi nella distinta ipotesi di plurime cause che avrebbero potuto essere trattate separatamente e, solo per motivi contingenti, sono state trattate in un solo processo, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 cod. proc. civ., è esclusa la necessità del litisconsorzio.
In sostanza, dunque, nei processi con pluralità di parti, quando ricorra il litisconsorzio necessario o il litisconsorzio processuale, trova applicazione la regola secondo cui la notificazione della sentenza effettuata da una delle parti fa decorrere, nei confronti della stessa e del destinatario della notificazione, il termine breve per impugnare anche nei confronti di tutte le altre parti, sicché la decadenza per mancata impugnazione si estende a tutti i litisconsorti (cfr. Cass 14722/18 “Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti.")
Occorre dunque valutare se nel caso in esame sussista litisconsorzio necessario.
La risposta deve essere affermativa tenuto conto che la domanda avanzata contro i signori
СР_3 е CP_5 e quella contro i loro aventi causa sono connesse e funzionalmente inscindibili, perché la pretesa verso gli aventi causa presuppone l'accertamento del diritto dell'erede nei confronti degli eredi originari. In tal senso, il rapporto tra le due domande è strettamente funzionale: la pretesa verso gli aventi causa dei beni alienati presuppone necessariamente l'accertamento del diritto dell'erede nei confronti degli eredi originari. Ne consegue che le due domande, pur dirette verso soggetti distinti, sono oggettivamente connesse e inscindibili sul piano processuale, giustificando l'applicazione delle regole proprie delle cause inscindibili e del litisconsorzio necessario o quasi necessario, ivi compresa la regola dell'unitarietà del termine per l'impugnazione, con decorrenza del termine breve nei confronti di tutti i litisconsorti.
Tale impostazione non entra in contrasto con la massima giurisprudenziale, citata da parte appellante, resa da Cass. 16409/17 "L'azione di petizione dell'eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, la quale, costituendo un "prius" autonomo facente parte del "petitum" dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del "de cuius" o di una quota di essi, importa, come conseguenza, che, ove sia proposta domanda di petizione di eredità, oltre che nei confronti di chi sia nel possesso dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione (e sia, perciò, passivamente legittimato rispetto ad essa), anche di altro soggetto che si dichiari erede, e formuli domanda riconvenzionale in tal senso, si dà luogo ad una situazione di cause scindibili ed autonome. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la rinuncia al ricorso per cassazione operata dall'originario attore in "hereditatis petitio" nei confronti del solo possessore dei beni ereditari e non anche degli altri controricorrenti - convenuti in giudizio onde sentire accertare, anche nei confronti degli stessi, la propria qualità di erede - dichiarando estinto il giudizio di cassazione limitatamente a detto rapporto processuale). A ben vedere, infatti, la questione affrontata in quella sede è nettamente diversa e attiene alla possibilità di autonoma domanda di riconoscimento della qualità di erede nei confronti di soggetti altri e diversi rispetto a quelli che hanno il possesso dei beni ereditari, così come si evince dalla lettura della parte motiva della predette sentenza (pag 15 Perciò, allorchè sia proposta domanda di petizione di eredità, oltre che nei confronti di chi sia nel possesso dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione (e sia perciò passivamente legittimato rispetto ad essa), anche di altro soggetto che si dichiari erede, e formuli domanda riconvenzionale in tal senso, si dà luogo ad una situazione di cause scindibili ed autonome, essendo l'accertamento della qualità di erede soltanto strumentale alla pronuncia recuperatoria dei beni dell'eredità. Ne consegue che, a fronte di detto esperimento di contrapposte azioni di petizione di eredità, è ammissibile la rinuncia al ricorso per cassazione di uno solo fra più ricorrenti, avendo la stessa l'effetto di determinare l'estinzione del processo limitatamente al rinunciante.)
Il dato giuridico dirimente è che l'accertamento della qualità di erede nei confronti dei convenuti non appellati è questione pregiudiziale e inscindibile rispetto alla richiesta di restituzione avanzata nei confronti di CP 1e CP 2 aventi causa dei signori CP 3 e
CP 5 (tenuto conto peraltro che gli artt. 533 e 534 cc operano in sequenza logica e funzionale, con la pretesa verso i terzi che dipende dall'accertamento del diritto verso i detentori originari).
D'altronde la sussistenza di una inscindibilità delle domande avanzate dall'odierno appellante si evince dalle stesse conclusioni rese dallo stesso tanto in primo grado ("Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, previa ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice oggetto di riserva ovvero sin qui implicitamente od esplicitamente respinte, previa eventuale proposizione di questione di costituzionalità dell'articolo 481 cc e previo l'accertamento del diritto di Parte 1 di accettare l'eredità della madre, ovvero previa la declaratoria di invalidità ed inefficacia ovvero comunque la revoca del provvedimento di fissazione del termine ex art. 481 cc ovvero ancora previo il suo annullamento o la remissione di [...] Pt 1 nei termini e così in ogni caso previa declaratoria della qualità di erede della sig.ra
Persona 1 in capo al sig. Parte 1 riconoscerlo quale unico chiamato, erede e legittimo proprietario dell'intero compendio relitto e così in via principale: --quanto ai convenuti dichiarare nullo, inefficace o comunque privoCP 1 e Controparte 2 di effetti l'atto di acquisto immobiliare di ciascuno di essi posto in essere con i venditori CP_3
, CP 5 e Controparte 6 siccome acquisto a non domino o
[...] CP 4
comunque non preceduto da rituale e valida trascrizione dell'accettazione dell'eredità ovvero in ogni caso per i motivi che verranno ritenuti di legge e giustizia e così dichiarare nulla, inefficace o comunque priva di effetti anche la successiva trascrizione a loro favore ovvero comunque condannarli alla restituzione a favore di Parte 1 dei beni ereditari da ciascuno acquistati, come descritti in atti di causa, con ordine al Conservatore dei RR.II.di trascrivere la sentenza;
- condannarli inoltre alla restituzione dei frutti civili con interessi e rivalutazione dal di dell'acquisto al saldo;
--quanto ai convenuti CP 3
, CP 4
CP 5 e Controparte 6 , previa condanna dei medesimi alla rendita del conto, condannarli, -quanto al patrimonio mobiliare relitto dalla CP_5 alla restituzione delle somme di denaro e delle quote di fondi comuni dalla medesima relitte ed alla restituzione della collezione di opere d'arte dalla medesima relitta oltrechè di tutti gli altri beni mobili presenti nell'asse al momento dell'apertura della successione ovvero comunque al pagamento dell'equivalente monetario;
-quanto al patrimonio immobiliare relitto dalla
CP_5 in subordine e relativamente all'eventuale mancato accoglimento di una od entrambe le domande di restituzione dei beni ereditari spiegate l'una
contro
CP 1 e l'altra
CP 2 alla restituzione dei corrispettivi incassati dalla vendita dei cespiti contro immobiliari ereditari, oltre interessi e rivalutazione, ed in ogni caso condannarli alla restituzione dei frutti dei beni mobili ed immobili;
con interessi e rivalutazione dal dì dell'acquisto al saldo;
in subordine: ove respinte le domande precedenti, condannare i convenuti e Controparte_6 a rifondere a [...] CP 3 CP 4 CP 5
Pt 1 l'importo corrispondente all'arricchimento senza causa da loro realizzato in suo danno mediante l'acquisizione dell'intero patrimonio relitto dalla defunta Persona 1 con interessi e rivalutazione dal di dell'apertura della successione Persona 4 al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.) quanto nel secondo grado ("Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita, previa ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice oggetto di riserva ovvero sin qui implicitamente od esplicitamente respinte, previa eventuale proposizione di questione di costituzionalità dell'articolo 481 c.c. e previo l'accertamento del diritto di Parte 1 di accettare l'eredità della madre, ovvero previa declaratoria di invalidità ed inefficacia ovvero comunque la revoca del provvedimento di fissazione del termine ex art. 481 cc ovvero ancora previo il suo annullamento o la remissione di [...]
Pt 1 nei termini e così in ogni caso previa declaratoria della qualità di erede della sig.ra
Persona 1 in capo al sig. Parte 1 riconoscerlo quale unico chiamato, erede e legittimo proprietario dell'intero compendio relitto e così: -in via principale: dichiarare nullo, inefficace o comunque privi di effetti gli atti di acquisto immobiliare posti in essere dal CP_1e dalla CP 2 con i venditori CP_5 e Controparte_6 CP 3 CP 4
siccome acquisti a non domino o comunque non preceduti da rituale e valida trascrizione dell'accettazione dell'eredità ovvero in ogni caso per i motivi che verranno ritenuti di legge e giustizia e così dichiarare nulla, inefficace o comunque priva di effetti anche la successiva trascrizione a loro favore e quindi ordinare ai Conservatori dei RR.II. competenti per territorio di trascrivere la sentenza intestando correttamente i beni a favore dell'attore Parte 1
entro breve con ordine di rilascio a carico di CP 1 e CP 2 a favore di Parte 1
dei beni termine;
ovvero comunque condannarli alla restituzione a favore di Parte 1
ereditari da ciascuno acquistati, come descritti in atti di causa, con ordine ai medesimi di rilascio entro breve termine ed ai Conservatori dei RR.II. competenti per territorio di trascrivere la sentenza per il titolo che verrà ritenuto di legge e di giustizia;
-condannarli inoltre alla restituzione dei frutti civili con interessi e rivalutazione dal di dell'acquisto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.")
Dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti del giudizio di primo grado, discende che la notificazione della sentenza effettuata dai signori CP 3 e CP 5 ha comportato il decorso a far data dal 15.5.23 del termine breve per impugnare la sentenza anche nei confronti di tutte le altre parti, sicchè, nel caso in esame, l'appello proposto in data 10.7.23 deve ritenersi tardivo e pertanto inammissibile.
Resta assorbita nella pronuncia in rito la valutazione di tutte le altre questioni.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate ai parametri medi secondo lo scaglione di valore indeterminabile, con esclusione della fase istruttoria perché non tenutasi, con dimidiazione della fase decisionale avvenuta ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e con la riduzione prevista dall'art. 4 co. 9 per l'avvenuta soluzione della controversia con decisione in rito con questione immediatamente palesatasi nella fase introduttiva del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da a mezzo della propria amministratrice di sostegnoParte 1 Parte 2
nei confronti di CP 1 e Controparte 2
dichiara inammissibile per tardività l'appello proposto;
condanna parte appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 2996,33 oltre iva, spese e competenze;
dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, li 21.10.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia La Presidente
LL AN
REPY BALK VBBLICA ALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Chiara Ermini Presidente
Consigliere Laura D'Amelio Dr.ssa
Consigliere rel. Dr. Vincenzo Savoia
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo in data 19.07.2023, al n. 1480 del R.G.
Affari Contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 531/2023 del Tribunale di Lucca, emessa il 05.05.2023 e pubblicata il 06.05.2023, nell'ambito del procedimento n.
2291/2019; promossa da
), a mezzo della propria amministratrice di (c.f. C.F. 1 Parte 1
C.F. 2 ), rappresentato e difeso dagli (c.f. sostegno Parte 2
avv.ti Pierfrancesco Petroni (c.f. C.F. 3 ) e FE Brugiati (c.f.
,con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in via Catalani C.F. 4
136 Lucca, giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
Codice Fiscale 5 ), rappresentato e difeso dall'avv. Valentina (c.f.CP 1
C.F. 6 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marcucci (c.f.
Segromigno in Monte (Lu), Via di Piaggiori n. 131, giusta procura in atti;
APPELLATO
nonché contro
,rappresentata e difesa dall'avv. (c.f. C.F. 7 Controparte_2
() ed elettivamente domiciliata presso il suo SC GG (c.f. C.F. 8
studio in Massa (MS) Piazza Aranci, 29, giusta procura in atti;
APPELLATA all'udienza del 16/09/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 2 in qualità di I. Con atto di citazione ritualmente notificato,
Parte 1 (suo fratello), conveniva in giudizio CP_3 amministratrice di sostegno di
Controparte_2CP 4 CP 1
[...] CP_5 Controparte_6 "
Persona 1 (madre del chiedendo che, previo accertamento della qualità di erede di fosse dichiarato nullo/inefficace l'atto di acquisto Pt 1 in capo a Parte 1
Controparte_2 condannando i predetti convenuti alla compiuto da CP_1 e
,
restituzione dei beni ereditari, e che CP 3
, CP 4 CP_5 e CP 6
,
[...] previa resa del conto, venissero condannati a restituire i corrispettivi incassati dalla
,
vendita dei cespiti immobiliari anzidetti, a risarcire il danno arrecato all'erede ed a restituire in natura i beni mobili caduti in successione, ovvero l'equivalente pecuniario.
A sostegno della domanda, assumeva che: (i) in data 31.7.2018 veniva nominata amministratrice di sostegno del fratello unilaterale (ii) Parte 1 era stato pretermesso deceduta in data 03.06.2014), che risultava nell'eredità della madre Persona 1
essere composta da tre immobili, uno sito in Lucca e gli altri due posti in Pietrasanta, oltre che da tre appezzamenti di terreno in Pietrasanta (iii) che nella dichiarazione di successione figuravano eredi CP_3 e Controparte_7 (i primi due CP 4
figli di Persona 2 sorella della madre, mentre il terzo figlio del fratello di quest'ultima,
Persona 3 (iv) che Controparte_7 decedeva in data 14.01.2015, lasciando a e Controparte 6 (v) che nessuna rinunzia all'eredità era succedergli le figlie CP 5
stata in precedenza manifestata da Parte 1 rinunzia in ogni caso invalida perché proveniente da soggetto al tempo già affetto da grave forma di psicosi (vi) che nelle more
" gli immobili di cui all'asse relitto erano stati della successione di Persona 1
venduti, in particolare l'immobile di Lucca a CP 1 con atto del 17.2.2016, e quelli " di Pietrasanta a Controparte 2 con atto del 20.2.2017 (vii) che l'atto traslativo era
,
stato compiuto da chi non aveva assunto, né poteva assumere, la qualità di erede (viii) che i terzi acquirenti non erano in buona fede al momento dell'acquisto (ix) che l'amministratrice di sostegno aveva medio tempore accettato l'eredità della madre, in nome e per conto dell'amministrato (x) che ricorrevano dunque le condizioni per agire tramite un'azione di petizione ereditaria, per la quale l'amministratrice era stata previamente autorizzata dal giudice tutelare presso il Tribunale di Lucca.
Si costituiva nel giudizio di primo grado Controparte_2 la quale si dichiarava
,all'oscuro delle vicende concernenti la successione di deducendo in Persona 1
particolare che le modalità dell'acquisto palesavano la buona fede della convenuta e l'inopponibilità degli effetti dell'accoglimento della domanda, avendo la ridetta convenuta previamente trascritto il proprio titolo acquisitivo, a norma degli artt. 1445, 2652 c.c. In via subordinata, la convenuta svolgeva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti degli altri convenuti CP 3 e CP_5 per sentirli condannare al risarcimento del danno sofferto in dipendenza della pronunciata invalidità del contratto di compravendita.
,CP 1 associandosi alle eccezioni della convenuta CP 2 ed Si costituiva anche alla difese da quest'ultima svolte del merito, in particolare eccependo la buona fede al momento dell'acquisto, idonea a farlo comunque salvo.
CP 3 CP 4 CP 5 e Controparte_6Si costituivano infine anche deducendo che il Pt 1 alla morte della madre, si era consapevolmente e volontariamente disinteressato dell'eredità oggetto di delazione;
che, in ragione di ciò, i convenuti avevano esperito davanti al Tribunale di Lucca un'azione interrogatoria onde sentir assegnare un termine al chiamato per accettare l'eredità; che, per quanto il contraddittorio fosse stato ritualmente instaurato, il Pt 1 non si era costituito ed era in tal guisa spirato inutilmente il termine assegnato dal Tribunale, cagionando la perdita del diritto di accettare l'eredità, viceversa accettata, quali chiamati in via ulteriore, dagli odierni convenuti;
che la domanda attorea era comunque improcedibile per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
che non vi era prova dell'incapacità naturale del Pt 1 al momento dell'apertura della successione, poiché la documentazione medica versata in atti risaliva all'anno successivo.
Con sentenza n. 531/2023 il Tribunale di Lucca, riconoscendo come la legittimità del provvedimento camerale di cui all'art. 481 c.c. e la conseguente perdita, in capo all'attore/amministrato, della qualità di erede, precludevano l'ammissibilità/o comunque la fondatezza dell'azione di petizione ereditaria, rigettava le domande attoree, dichiarava quindi assorbite le domande proposte da Controparte_2 e compensava e CP 1
integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U. II. Avverso detta sentenza, proponeva appello per i seguenti motivi: 1) Parte 1
violazione di legge per erronea e/o mancata applicazione dell'art. 428 c.c. in relazione all'art. 481 c.c.; 2) violazione di legge per erronea e/o mancata applicazione dell'art. 153
c.p.c. in relazione all'art. 481 c.c.; 3) violazione di legge per erronea e/o mancata applicazione dell'art. 428 c.c. al procedimento notificatorio;
4) violazione di legge per erronea e/o mancata rilevazione dell'incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 428 c.c. e 481 c.c. ovvero per illogica ed erronea riconduzione a legittimità costituzionale mediante interpretazione adeguatrice;
5) censura della ricostruzione dei fatti ed ulteriore profilo di violazione di legge per erronea e/o mancata rilevazione dell'incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 428 c.c. e 481 c.c.
II. In data 07.11.2023 si costituiva Controparte_2 la quale, in via preliminare, eccepiva:
1) l'inammissibilità dell'appello per tardività: parte appellata spiegava che in data
15.05.2023 la sentenza era stata notificata dal procuratore di CP_3 CP 4
, ,
e CP 6 al solo Pt 1CP_5 e che in data 10.07.2023 quest'ultimo notificava
CP 2 e CP 1 Deduceva come l'appello fossel'atto di appello alle sole parti convenute tardivo, decorrendo dal 15.05.2023 il termine breve per l'impugnazione anche nei confronti della CP 2 e del CP_1
Deduceva infatti che l'accertamento della qualità di erede del Pt 1 era una pronuncia inscindibile e presupposta rispetto alla conseguente domanda diretta alla petizione di eredità. Dunque, doveva applicarsi il principio per il quale, nel processo con pluralità di parti, stante l'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti. Ciò, invero, trova applicazione quando si tratta di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero nel caso in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale.
Alla luce di ciò, sosteneva che l'appello doveva intendersi inammissibile in quanto tardivo
(notificato oltre il termine del 15.06.2023) e da ciò ne discendeva che l'accertamento della qualità di erede, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, non poteva più essere oggetto di discussione in quanto formatosi il giudicato sulla statuizione contenuta nella sentenza appellata non tempestivamente.
2) l'inammissibilità dell'appello per mancata autorizzazione del giudice tutelare: l'appellata rilevava che il Pt 1 aveva agito in primo grado a seguito dell'autorizzazione rilasciata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Lucca nella persona del Dott. G. Fabbrizzi e che il giudizio promosso era stato poi assegnato, quale G.U., allo stesso Dott. G. Fabbrizzi il quale aveva pronunciato la sentenza di rigetto della domanda del Pt 1 La pronuncia della sentenza dal medesimo Giudice Tutelare doveva essere letta, a detta dell'appellata, come revoca dell'autorizzazione a suo tempo concessa;
quindi l'Amministratore di Sostegno avrebbe dovuto munirsi di nuova autorizzazione ad hoc diretta a valutare l'opportunità e e CP 1 della l'interesse del Pt 1 all'impugnazione nei confronti dei soli CP_2 sentenza già definitiva quanto all'accertata non qualità di erede dello stesso. In assenza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 75 c.p.c., l'impugnazione doveva ritenersi inammissibile.
3) l'inammissibilità dell'appello per mancata proposizione dello stesso nei confronti dei litisconsorti processuali: deduceva l'appellata che nel giudizio di primo grado la stessa aveva spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dei Sigg.ri CP 3 [...]
"CP 4 CP_5 e Controparte 6 chiamandoli in garanzia in caso di accoglimento della domanda di petizione di eredità spiegata dal Pt 1 nei suoi confronti. Rilevava la
CP_2 che la domanda di chiamata in garanzia era causa inscindibile rispetto alla domanda principale in quanto ad essa si estendeva il contraddittorio della domanda principale, e che da ciò ne scaturiva che il chiamato in garanzia diveniva un litisconsorzio necessario processuale e che l'attore rimasto soccombente in primo grado doveva evocare con il gravame anche il garante al fine della ricostituzione del contraddittorio del primo grado (cfr. Cass. 25822/2017, Cass 7788/2018).
Sempre in via preliminare, e alla luce di quanto osservato al punto precedente, riteneva che la Corte d'Appello dovesse ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei
CP 3 e Controparte_6 quali litisconsorti necessari CP 4 CP 5
processuali per essere stati gli stessi attinti dalla domanda spiegata in via riconvenzionale da parte della convenuta CP 2 diretta a tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli dell'accoglimento dell'azione di petizione di eredità. Nel merito la CP 2 contestava tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto dell'appello e, in via subordinata e riconvenzionale la condanna dei
Sig.ri CP_3 a tenerla indenne dal ' CP 4
, CP 5 e Controparte_6 danno sofferto dato dal prezzo della compravendita, le spese notarili e di agenzia sostenute, il prezzo del mutuo e l'ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale stimandolo in misura non inferiore ad €.320.000,00 e con condanna in solido degli stessi al risarcimento a favore della stessa Controparte 2 della somma non inferiore ad €.320.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
CP 1III. In data 09.11.2023 si costituiva il quale, in via preliminare, sollevava le medesime eccezioni dell'appellata CP 2 nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato sia in fatto sia in diritto, in subordine e in via riconvenzionale, nei confronti dei venditori/alienanti Sig.ri CP_3 e CP 5 domandava:
"nella non creduta ipotesi, in caso di accoglimento della domanda avanzata dall'appellante nei confronti del sig. CP 1 con conseguente dichiarazione di nullità/inefficacia o privo
,
di effetti dell'atto di acquisto stipulato dal sig. CP_1 n riferimento all'immobile per cui è causa e/o nel caso di dichiarata nullità e/o annullamento del contratto di compravendita dell'immobile, con restituzione dell'immobile stesso, sito in Lucca, Fraz. S. Filippo, Viale
Armando Diaz n. 91 condannare i sigg.ri CP 3 CP 4 CP 5 e Controparte_6 al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale a tenerlo indenne dal danno sofferto, ossia al pagamento della somma di €. 170.000,00, oltre alle spese notarili affrontate, alle spese ed interessi versati a seguito dell'accensione del mutuo ipotecario, oltre alle spese affrontate per la ristrutturazione dell'immobile, nonché al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non, che verranno quantificati in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
- SEMPRE con vittoria di spese e compensi legali sia della fase di mediazione sia di causa di entrambi i giudizi".
IV. All'udienza del 21.10.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, la causa era decisa mediante la pubblicazione della presente sentenza.
- MOTIVI DELLA DECISIONE
-
In via preliminare e assorbente va rilevata l'inammissibilità dell'appello.
In tal senso, la sentenza di primo grado ha rigettato le domande attoree dell'odierno appellante dichiarando assorbite le domande riconvenzionali avanzate dagli odierni appellati;
nel penultimo paragrafo della parte motiva è riportato quanto segue:
"Conclusivamente, la domanda attorea di petizione ereditaria deve essere rigettata, così come vanno rigettati i consequenziali capi condannatori della domanda, difettando nell'amministrato l'indefettibile qualità di erede a sostegno della legittimazione attiva necessaria onde proporre l'azione di petizione di eredità a norma degli artt. 533 ss. c.c. rigetto delle domande attoree implica l'assorbimento delle domande riconvenzionali proposte da CP_1 e Controparte 2 و و
La suddetta sentenza è stata, in data 15/05/2023, notificata dal procuratore dei convenuti sigg.ri CP_5 e CP 3 resso il domicilio eletto dell'attore, con decorrenza dei termini brevi per la proposizione dell'appello.
L'appello è stato proposto, in data 10 luglio 2023, nei soli confronti degli altri convenuti
CP le CP 2
Vale la pena evidenziare che in tema di impugnazioni, il principio per il quale, nel processo con pluralità di parti, stante l'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, trova applicazione quando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero nel caso in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, contrariamente a quando si versi nella distinta ipotesi di plurime cause che avrebbero potuto essere trattate separatamente e, solo per motivi contingenti, sono state trattate in un solo processo, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 cod. proc. civ., è esclusa la necessità del litisconsorzio.
In sostanza, dunque, nei processi con pluralità di parti, quando ricorra il litisconsorzio necessario o il litisconsorzio processuale, trova applicazione la regola secondo cui la notificazione della sentenza effettuata da una delle parti fa decorrere, nei confronti della stessa e del destinatario della notificazione, il termine breve per impugnare anche nei confronti di tutte le altre parti, sicché la decadenza per mancata impugnazione si estende a tutti i litisconsorti (cfr. Cass 14722/18 “Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti.")
Occorre dunque valutare se nel caso in esame sussista litisconsorzio necessario.
La risposta deve essere affermativa tenuto conto che la domanda avanzata contro i signori
СР_3 е CP_5 e quella contro i loro aventi causa sono connesse e funzionalmente inscindibili, perché la pretesa verso gli aventi causa presuppone l'accertamento del diritto dell'erede nei confronti degli eredi originari. In tal senso, il rapporto tra le due domande è strettamente funzionale: la pretesa verso gli aventi causa dei beni alienati presuppone necessariamente l'accertamento del diritto dell'erede nei confronti degli eredi originari. Ne consegue che le due domande, pur dirette verso soggetti distinti, sono oggettivamente connesse e inscindibili sul piano processuale, giustificando l'applicazione delle regole proprie delle cause inscindibili e del litisconsorzio necessario o quasi necessario, ivi compresa la regola dell'unitarietà del termine per l'impugnazione, con decorrenza del termine breve nei confronti di tutti i litisconsorti.
Tale impostazione non entra in contrasto con la massima giurisprudenziale, citata da parte appellante, resa da Cass. 16409/17 "L'azione di petizione dell'eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, la quale, costituendo un "prius" autonomo facente parte del "petitum" dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del "de cuius" o di una quota di essi, importa, come conseguenza, che, ove sia proposta domanda di petizione di eredità, oltre che nei confronti di chi sia nel possesso dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione (e sia, perciò, passivamente legittimato rispetto ad essa), anche di altro soggetto che si dichiari erede, e formuli domanda riconvenzionale in tal senso, si dà luogo ad una situazione di cause scindibili ed autonome. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la rinuncia al ricorso per cassazione operata dall'originario attore in "hereditatis petitio" nei confronti del solo possessore dei beni ereditari e non anche degli altri controricorrenti - convenuti in giudizio onde sentire accertare, anche nei confronti degli stessi, la propria qualità di erede - dichiarando estinto il giudizio di cassazione limitatamente a detto rapporto processuale). A ben vedere, infatti, la questione affrontata in quella sede è nettamente diversa e attiene alla possibilità di autonoma domanda di riconoscimento della qualità di erede nei confronti di soggetti altri e diversi rispetto a quelli che hanno il possesso dei beni ereditari, così come si evince dalla lettura della parte motiva della predette sentenza (pag 15 Perciò, allorchè sia proposta domanda di petizione di eredità, oltre che nei confronti di chi sia nel possesso dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione (e sia perciò passivamente legittimato rispetto ad essa), anche di altro soggetto che si dichiari erede, e formuli domanda riconvenzionale in tal senso, si dà luogo ad una situazione di cause scindibili ed autonome, essendo l'accertamento della qualità di erede soltanto strumentale alla pronuncia recuperatoria dei beni dell'eredità. Ne consegue che, a fronte di detto esperimento di contrapposte azioni di petizione di eredità, è ammissibile la rinuncia al ricorso per cassazione di uno solo fra più ricorrenti, avendo la stessa l'effetto di determinare l'estinzione del processo limitatamente al rinunciante.)
Il dato giuridico dirimente è che l'accertamento della qualità di erede nei confronti dei convenuti non appellati è questione pregiudiziale e inscindibile rispetto alla richiesta di restituzione avanzata nei confronti di CP 1e CP 2 aventi causa dei signori CP 3 e
CP 5 (tenuto conto peraltro che gli artt. 533 e 534 cc operano in sequenza logica e funzionale, con la pretesa verso i terzi che dipende dall'accertamento del diritto verso i detentori originari).
D'altronde la sussistenza di una inscindibilità delle domande avanzate dall'odierno appellante si evince dalle stesse conclusioni rese dallo stesso tanto in primo grado ("Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, previa ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice oggetto di riserva ovvero sin qui implicitamente od esplicitamente respinte, previa eventuale proposizione di questione di costituzionalità dell'articolo 481 cc e previo l'accertamento del diritto di Parte 1 di accettare l'eredità della madre, ovvero previa la declaratoria di invalidità ed inefficacia ovvero comunque la revoca del provvedimento di fissazione del termine ex art. 481 cc ovvero ancora previo il suo annullamento o la remissione di [...] Pt 1 nei termini e così in ogni caso previa declaratoria della qualità di erede della sig.ra
Persona 1 in capo al sig. Parte 1 riconoscerlo quale unico chiamato, erede e legittimo proprietario dell'intero compendio relitto e così in via principale: --quanto ai convenuti dichiarare nullo, inefficace o comunque privoCP 1 e Controparte 2 di effetti l'atto di acquisto immobiliare di ciascuno di essi posto in essere con i venditori CP_3
, CP 5 e Controparte 6 siccome acquisto a non domino o
[...] CP 4
comunque non preceduto da rituale e valida trascrizione dell'accettazione dell'eredità ovvero in ogni caso per i motivi che verranno ritenuti di legge e giustizia e così dichiarare nulla, inefficace o comunque priva di effetti anche la successiva trascrizione a loro favore ovvero comunque condannarli alla restituzione a favore di Parte 1 dei beni ereditari da ciascuno acquistati, come descritti in atti di causa, con ordine al Conservatore dei RR.II.di trascrivere la sentenza;
- condannarli inoltre alla restituzione dei frutti civili con interessi e rivalutazione dal di dell'acquisto al saldo;
--quanto ai convenuti CP 3
, CP 4
CP 5 e Controparte 6 , previa condanna dei medesimi alla rendita del conto, condannarli, -quanto al patrimonio mobiliare relitto dalla CP_5 alla restituzione delle somme di denaro e delle quote di fondi comuni dalla medesima relitte ed alla restituzione della collezione di opere d'arte dalla medesima relitta oltrechè di tutti gli altri beni mobili presenti nell'asse al momento dell'apertura della successione ovvero comunque al pagamento dell'equivalente monetario;
-quanto al patrimonio immobiliare relitto dalla
CP_5 in subordine e relativamente all'eventuale mancato accoglimento di una od entrambe le domande di restituzione dei beni ereditari spiegate l'una
contro
CP 1 e l'altra
CP 2 alla restituzione dei corrispettivi incassati dalla vendita dei cespiti contro immobiliari ereditari, oltre interessi e rivalutazione, ed in ogni caso condannarli alla restituzione dei frutti dei beni mobili ed immobili;
con interessi e rivalutazione dal dì dell'acquisto al saldo;
in subordine: ove respinte le domande precedenti, condannare i convenuti e Controparte_6 a rifondere a [...] CP 3 CP 4 CP 5
Pt 1 l'importo corrispondente all'arricchimento senza causa da loro realizzato in suo danno mediante l'acquisizione dell'intero patrimonio relitto dalla defunta Persona 1 con interessi e rivalutazione dal di dell'apertura della successione Persona 4 al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.) quanto nel secondo grado ("Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita, previa ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice oggetto di riserva ovvero sin qui implicitamente od esplicitamente respinte, previa eventuale proposizione di questione di costituzionalità dell'articolo 481 c.c. e previo l'accertamento del diritto di Parte 1 di accettare l'eredità della madre, ovvero previa declaratoria di invalidità ed inefficacia ovvero comunque la revoca del provvedimento di fissazione del termine ex art. 481 cc ovvero ancora previo il suo annullamento o la remissione di [...]
Pt 1 nei termini e così in ogni caso previa declaratoria della qualità di erede della sig.ra
Persona 1 in capo al sig. Parte 1 riconoscerlo quale unico chiamato, erede e legittimo proprietario dell'intero compendio relitto e così: -in via principale: dichiarare nullo, inefficace o comunque privi di effetti gli atti di acquisto immobiliare posti in essere dal CP_1e dalla CP 2 con i venditori CP_5 e Controparte_6 CP 3 CP 4
siccome acquisti a non domino o comunque non preceduti da rituale e valida trascrizione dell'accettazione dell'eredità ovvero in ogni caso per i motivi che verranno ritenuti di legge e giustizia e così dichiarare nulla, inefficace o comunque priva di effetti anche la successiva trascrizione a loro favore e quindi ordinare ai Conservatori dei RR.II. competenti per territorio di trascrivere la sentenza intestando correttamente i beni a favore dell'attore Parte 1
entro breve con ordine di rilascio a carico di CP 1 e CP 2 a favore di Parte 1
dei beni termine;
ovvero comunque condannarli alla restituzione a favore di Parte 1
ereditari da ciascuno acquistati, come descritti in atti di causa, con ordine ai medesimi di rilascio entro breve termine ed ai Conservatori dei RR.II. competenti per territorio di trascrivere la sentenza per il titolo che verrà ritenuto di legge e di giustizia;
-condannarli inoltre alla restituzione dei frutti civili con interessi e rivalutazione dal di dell'acquisto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.")
Dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti del giudizio di primo grado, discende che la notificazione della sentenza effettuata dai signori CP 3 e CP 5 ha comportato il decorso a far data dal 15.5.23 del termine breve per impugnare la sentenza anche nei confronti di tutte le altre parti, sicchè, nel caso in esame, l'appello proposto in data 10.7.23 deve ritenersi tardivo e pertanto inammissibile.
Resta assorbita nella pronuncia in rito la valutazione di tutte le altre questioni.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate ai parametri medi secondo lo scaglione di valore indeterminabile, con esclusione della fase istruttoria perché non tenutasi, con dimidiazione della fase decisionale avvenuta ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e con la riduzione prevista dall'art. 4 co. 9 per l'avvenuta soluzione della controversia con decisione in rito con questione immediatamente palesatasi nella fase introduttiva del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da a mezzo della propria amministratrice di sostegnoParte 1 Parte 2
nei confronti di CP 1 e Controparte 2
dichiara inammissibile per tardività l'appello proposto;
condanna parte appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 2996,33 oltre iva, spese e competenze;
dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, li 21.10.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia La Presidente
LL AN