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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 28.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n.7550 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di Torre Annunziata, trattata dallo scrivente in applicazione dei criteri di gestione dell'ex ruolo-TRITTO, promossa DA
, nato il giorno 15/06/1961 in TORRE ANNUNZIATA ed Parte_1 ivi residente, C.F.: rappresentato e difeso, per CodiceFiscale_1 mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Paolo GALLUCCIO, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in AVERSA alla via Giotto, n. 87
RICORRENTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in TORRE del GRECO alla via G. MARCONI n.66, rappresentata e difesa dagli avv.ti Biagio COZZOLINO e Antonella FERRARO in virtù di procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento emolumenti per attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali
CONCLUSIONI: con le note sostitutive della trattazione in presenza le parti si riportavano alle richieste veicolate con i rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con ricorso iscritto al R.G. il 4 dicembre 2023, il sig. , Parte_1 alle dipendenze della con qualifica di “collaboratore Controparte_1 socio economico” in categoria “Bs5”, adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale rivendicando il diritto a vedersi riconosciuti, nella loro corretta quantificazione, gli emolumenti previsti dalla fonte negozial-
1 collettiva a titolo di indennità compensativa a seguito di prestazioni assicurate in giorni festivi infrasettimanali in riferimento al periodo da agosto 2016 a dicembre 2021, instando, quindi, per la condanna dell' convenuta alla corresponsione della somma di euro 3.754,08, CP_2 come da conteggi all'uopo predisposti. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificati ricorso e decreto, si costituiva l' convenuta che eccepiva l'intervenuta CP_2 parziale prescrizione della posta azionata instando in ogni caso per il rigetto della domanda attorea.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 28.01.2025, il Giudice, assegnava il contenzioso, chiaramente decidibile su base documentale, a sentenza.
= = =
(2)
La domanda si palesa fondata e va accolta.
Va prioritariamente segnalato che le difese “di merito” valorizzate dall' si manifestano prive della benchè minima pregnanza concreta, CP_1
l'ente avendo in realtà privilegiato la sola questione prescrizionale nel resto limitandosi ad allegazioni generiche che non riscontrano l'assunto attoreo per dirigersi piuttosto verso tesi giuridiche ormai ineludibilmente neutralizzate dall'arresto giurisprudenziale.
Una tale posizione non interferisce con le dinamiche decisionali “di merito” trattandosi di contenzioso “seriale” già approdato ad un responso univoco in numerosi precedenti specifici sulla base del sedimentato orientamento -appunto- della giurisprudenza di legittimità, ulteriormente attualizzato dalla pronuncia del 2023 allegata dal ricorrente con le note sostitutive (ordinanza Cass. n.20743/23).
(3)
La premessa in fatto della vicenda può così essere sintetizzata.
Il ricorrente, collaboratore socio sanitario in cat. “BS5”, nell'arco temporale dedotto in Giudizio, id est da agosto 2016 a dicembre 2021, ha assicurato le prestazioni lavorative secondo una turnazione di servizio, evidentemente predisposta dall' per ragioni organizzative, nei CP_2 giorni festivi infrasettimanali indicati nell'atto introduttivo di lite, rimasti al riparo da mirate obiezioni ad opera dell' convenuta e comunque CP_1 puntualmente documentati. In riferimento a detto servizio non ha percepito -dato a sua volta incontroverso e documentato- il trattamento retributivo all'uopo previsto - in tesi attorea- dalla fonte negozial-collettiva e, segnatamente, dagli artt. 9 Accordo Integrativo 7/4/1999 e 29, 6° comma, C.C.N.L. “Comparto Sanità” valido per il triennio 2016/2018. Cioè a dire.
2 All'esito delle prestazioni assicurate negli elencati giorni festivi infrasettimanali l'istante non ha beneficiato di alcun riposo compensativo o di alcun compenso per lavoro straordinario. Situazione di fatto -questa- che fonda, secondo il ricorrente, le rivendicazioni retributive per cui è causa, direttamente agganciate alle clausole di fonte collettiva appena menzionate.
(4)
La questione giuridica, per come anticipato, deve ritenersi “risolta” dai plurimi, recenti interventi della Corte Regolatrice che si muovono lungo una direttrice ermeneutica ben precisa e non più oscillante, del tutto favorevole alla tesi della parte ricorrente. Questi i passaggi più significativi di una delle sentenze “apri-pista”, obiettivamente esaustivi anche nell'ottica delle obiezioni e dei rilievi veicolati in altri contenziosi gemelli dall' CP_1
<All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per le festività … La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018,
… all'art. 29 comma 6°, ha ribadito il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo. … Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' …, secondo cui l'indennità prevista dall'art. CP_2
44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del C.C.N.L. 20/09/2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola … ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto.
… Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano le festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venir meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del
3 riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 C.C.N.L. 14/09/2000 per i dipendenti degli enti locali … Viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 C.C.N.L. 7/4/1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato questo che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti finalizzati a compensare disagi di natura diversa.>> Di qui il principio di diritto conclusivo.
<L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3° e 12°, del C.C.N.L. 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nel caso in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto dall'art. 9 C.C.N.L. 20/09/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.>> Così, in termini: Cass. Sez. Lav., ordin. n.1505/21. Nello stesso senso, inoltre, si cfr.: Cass. Sez. Lav., ordin. n.33126/21; Cass. Sez. Lav., ordin. n.2006/22. Ancora più recentemente, si cfr. Cass. ordin. n.20743/23, già menzionata, che si chiude con lo stesso principio di diritto appena riportato. (5)
Orbene, nella fattispecie sottoposta allo scrutinio del Giudice restano documentati, e -ripetesi- non controversi in ottica processuale, i presupposti in fatto della rivendicazione attorea.
Residua, per vero, un solo aspetto del problema da affrontare, posto che la clausola negozial-collettiva di riferimento rimanda ad un atto di impulso del dipendente sempre menzionato nelle progressioni argomentative dei Giudici di legittimità.
<L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.>> Ritiene, tuttavia, lo scrivente esaustiva e pertinente la soluzione data in pregressi pronunciamenti di Giudici di questa sezione alla questione specifica. Come precisato da altri giudici di merito (pure di questa sezione), deve ritenersi che l'art. 9 della predetta fonte pattizia configuri una
4 obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Ne consegue l'applicazione degli articoli 1284 e ss c.c. ed in particolare dell'art. 1287 c.c., secondo cui - se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la eserciti nel termine stabilito - la scelta stessa passa al debitore, nonché l'art. 1289 c.c., secondo cui la liberazione del debitore dall'obbligazione si verifica solo se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore. L'art 9 del CCNL sopra citato non subordina il diritto all'indennità alla previa richiesta della giornata di riposo prevedendo l'alternatività tra le forme di ristoro della maggior gravosità dell'attività svolta.> Così la sentenza di questo Tribunale n.931/22 pubblicata il 20 giugno 2022. Su tale tracciato si è mossa, successivamente, l'intera giurisprudenza. La pretesa azionata è risultata, dunque, fondata nei suoi estremi giuridico- ermeneutici. (6)
Sul “quantum debeatur”, il Giudice non può che prendere atto della situazione fotografata dallo scacchiere processuale. A fronte delle documentate allegazioni su cui si fonda la perimetrazione della domanda si staglia l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1 che concerne il periodo antecedente il quinquennio ante notifica dell'atto introduttivo di lite, intervenuto il 25 marzo 2024.
Se non che, trattasi di eccezione non condivisibile. L'atto di messa in mora, debitamente documentato, risulta notificato il 6 maggio 2021. Sul punto non c'è contestazione. Consegue che l'intera posta azionata dall'istante è rivendicabile in quanto non coperta dalla prescrizione, la prima mensilità in rivendicazione essendo quella di agosto 2016. Le obiezioni mosse dall sulla pregnanza della lettera interruttiva e CP_1 sulla idoneità della stessa ad interferire validamente con il corso prescrizionale sono destituite di fondamento. Ciò che rileva è l'inserimento del nominativo dell'odierno ricorrente nel lungo elenco dei firmatari, accompagnato dai dati identificativi sufficienti alla individuazione della sua posizione lavorativa, dal periodo di riferimento della diffida e dalla chiara volontà “interruttiva”. Il resto si appartiene all'inconferente.
Quanto ai dati “sensibili” attraverso cui l'istante è giunto alla quantificazione del “dovuto” -numero di ore rivendicate e individuazione del moltiplicatore “retributivo”, o, se si preferisce, “compensativo”, utilizzato per il conteggio eseguit e qui segnalarsi l'assenza di controdeduzioni mirate ad opera dell CP_1
Quindi il DI CAPUA rivendica:
-- per il 2016, a decorrere dal mese di agosto, 24 ore con moltiplicatore pari ad euro 16,07;
-- per il 2017, 30 ore con moltiplicatore pari 16,21;
-- per il periodo da gennaio 2018 a marzo 2018, 12 ore con moltiplicatore pari ad euro 16,21;
-- infine, per il periodo da maggio (rectius, aprile) 2018 a dicembre 2021, 162 ore, con moltiplicatore pari ad euro 16,59.
5 L'importo complessivo, pertanto, è pari ad euro 3.754,08 (385,68+486,30+194,52+2.687,58), come richiesto. (7)
In definitiva il ricorrente ha diritto a vedersi erogare, per la causale in disamina, la somma di euro 3.754,08.
Alla relativa condanna seguono gli accessori di Legge a decorrere dalla data di notifica dell'atto di costituzione in mora, e quindi dal 6 maggio 2021.
Le spese di lite, stante l'esito della controversia, vanno poste a carico dell' convenuta. CP_2
Liquidazione come da dispositivo, secondo criteri di quantificazione che restano sensibili, oltre che al “dovuto” rivendicato, ed accertato, anche alla sponda eminentemente documentale dell'indagine istruttoria e dello speculare sforzo dimostrativo attoreo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, sez. Lavoro, in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza,
[...] deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto,
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo dedotto in Giudizio, l'indennità compensativa prevista per le prestazioni lavorative assicurate nei giorni festivi infrasettimanali;
3) condanna, quindi, l' convenuta a corrispondere al sig. CP_2
la somma di Euro 3.754,08, oltre accessori di Parte_1
Legge a decorrere dal 6 maggio 2021 e fino al soddisfo;
4) condanna l' resistente a rifondere al ricorrente, e per esso al CP_2 procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano, con attribuzione, in complessivi €. 1.200,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
, data del deposito. Controparte_3
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 28.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n.7550 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di Torre Annunziata, trattata dallo scrivente in applicazione dei criteri di gestione dell'ex ruolo-TRITTO, promossa DA
, nato il giorno 15/06/1961 in TORRE ANNUNZIATA ed Parte_1 ivi residente, C.F.: rappresentato e difeso, per CodiceFiscale_1 mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Paolo GALLUCCIO, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in AVERSA alla via Giotto, n. 87
RICORRENTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in TORRE del GRECO alla via G. MARCONI n.66, rappresentata e difesa dagli avv.ti Biagio COZZOLINO e Antonella FERRARO in virtù di procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento emolumenti per attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali
CONCLUSIONI: con le note sostitutive della trattazione in presenza le parti si riportavano alle richieste veicolate con i rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con ricorso iscritto al R.G. il 4 dicembre 2023, il sig. , Parte_1 alle dipendenze della con qualifica di “collaboratore Controparte_1 socio economico” in categoria “Bs5”, adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale rivendicando il diritto a vedersi riconosciuti, nella loro corretta quantificazione, gli emolumenti previsti dalla fonte negozial-
1 collettiva a titolo di indennità compensativa a seguito di prestazioni assicurate in giorni festivi infrasettimanali in riferimento al periodo da agosto 2016 a dicembre 2021, instando, quindi, per la condanna dell' convenuta alla corresponsione della somma di euro 3.754,08, CP_2 come da conteggi all'uopo predisposti. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificati ricorso e decreto, si costituiva l' convenuta che eccepiva l'intervenuta CP_2 parziale prescrizione della posta azionata instando in ogni caso per il rigetto della domanda attorea.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 28.01.2025, il Giudice, assegnava il contenzioso, chiaramente decidibile su base documentale, a sentenza.
= = =
(2)
La domanda si palesa fondata e va accolta.
Va prioritariamente segnalato che le difese “di merito” valorizzate dall' si manifestano prive della benchè minima pregnanza concreta, CP_1
l'ente avendo in realtà privilegiato la sola questione prescrizionale nel resto limitandosi ad allegazioni generiche che non riscontrano l'assunto attoreo per dirigersi piuttosto verso tesi giuridiche ormai ineludibilmente neutralizzate dall'arresto giurisprudenziale.
Una tale posizione non interferisce con le dinamiche decisionali “di merito” trattandosi di contenzioso “seriale” già approdato ad un responso univoco in numerosi precedenti specifici sulla base del sedimentato orientamento -appunto- della giurisprudenza di legittimità, ulteriormente attualizzato dalla pronuncia del 2023 allegata dal ricorrente con le note sostitutive (ordinanza Cass. n.20743/23).
(3)
La premessa in fatto della vicenda può così essere sintetizzata.
Il ricorrente, collaboratore socio sanitario in cat. “BS5”, nell'arco temporale dedotto in Giudizio, id est da agosto 2016 a dicembre 2021, ha assicurato le prestazioni lavorative secondo una turnazione di servizio, evidentemente predisposta dall' per ragioni organizzative, nei CP_2 giorni festivi infrasettimanali indicati nell'atto introduttivo di lite, rimasti al riparo da mirate obiezioni ad opera dell' convenuta e comunque CP_1 puntualmente documentati. In riferimento a detto servizio non ha percepito -dato a sua volta incontroverso e documentato- il trattamento retributivo all'uopo previsto - in tesi attorea- dalla fonte negozial-collettiva e, segnatamente, dagli artt. 9 Accordo Integrativo 7/4/1999 e 29, 6° comma, C.C.N.L. “Comparto Sanità” valido per il triennio 2016/2018. Cioè a dire.
2 All'esito delle prestazioni assicurate negli elencati giorni festivi infrasettimanali l'istante non ha beneficiato di alcun riposo compensativo o di alcun compenso per lavoro straordinario. Situazione di fatto -questa- che fonda, secondo il ricorrente, le rivendicazioni retributive per cui è causa, direttamente agganciate alle clausole di fonte collettiva appena menzionate.
(4)
La questione giuridica, per come anticipato, deve ritenersi “risolta” dai plurimi, recenti interventi della Corte Regolatrice che si muovono lungo una direttrice ermeneutica ben precisa e non più oscillante, del tutto favorevole alla tesi della parte ricorrente. Questi i passaggi più significativi di una delle sentenze “apri-pista”, obiettivamente esaustivi anche nell'ottica delle obiezioni e dei rilievi veicolati in altri contenziosi gemelli dall' CP_1
<All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per le festività … La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018,
… all'art. 29 comma 6°, ha ribadito il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo. … Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' …, secondo cui l'indennità prevista dall'art. CP_2
44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del C.C.N.L. 20/09/2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola … ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto.
… Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano le festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venir meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del
3 riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 C.C.N.L. 14/09/2000 per i dipendenti degli enti locali … Viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 C.C.N.L. 7/4/1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato questo che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti finalizzati a compensare disagi di natura diversa.>> Di qui il principio di diritto conclusivo.
<L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3° e 12°, del C.C.N.L. 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nel caso in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto dall'art. 9 C.C.N.L. 20/09/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.>> Così, in termini: Cass. Sez. Lav., ordin. n.1505/21. Nello stesso senso, inoltre, si cfr.: Cass. Sez. Lav., ordin. n.33126/21; Cass. Sez. Lav., ordin. n.2006/22. Ancora più recentemente, si cfr. Cass. ordin. n.20743/23, già menzionata, che si chiude con lo stesso principio di diritto appena riportato. (5)
Orbene, nella fattispecie sottoposta allo scrutinio del Giudice restano documentati, e -ripetesi- non controversi in ottica processuale, i presupposti in fatto della rivendicazione attorea.
Residua, per vero, un solo aspetto del problema da affrontare, posto che la clausola negozial-collettiva di riferimento rimanda ad un atto di impulso del dipendente sempre menzionato nelle progressioni argomentative dei Giudici di legittimità.
<L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.>> Ritiene, tuttavia, lo scrivente esaustiva e pertinente la soluzione data in pregressi pronunciamenti di Giudici di questa sezione alla questione specifica. Come precisato da altri giudici di merito (pure di questa sezione), deve ritenersi che l'art. 9 della predetta fonte pattizia configuri una
4 obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Ne consegue l'applicazione degli articoli 1284 e ss c.c. ed in particolare dell'art. 1287 c.c., secondo cui - se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la eserciti nel termine stabilito - la scelta stessa passa al debitore, nonché l'art. 1289 c.c., secondo cui la liberazione del debitore dall'obbligazione si verifica solo se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore. L'art 9 del CCNL sopra citato non subordina il diritto all'indennità alla previa richiesta della giornata di riposo prevedendo l'alternatività tra le forme di ristoro della maggior gravosità dell'attività svolta.> Così la sentenza di questo Tribunale n.931/22 pubblicata il 20 giugno 2022. Su tale tracciato si è mossa, successivamente, l'intera giurisprudenza. La pretesa azionata è risultata, dunque, fondata nei suoi estremi giuridico- ermeneutici. (6)
Sul “quantum debeatur”, il Giudice non può che prendere atto della situazione fotografata dallo scacchiere processuale. A fronte delle documentate allegazioni su cui si fonda la perimetrazione della domanda si staglia l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1 che concerne il periodo antecedente il quinquennio ante notifica dell'atto introduttivo di lite, intervenuto il 25 marzo 2024.
Se non che, trattasi di eccezione non condivisibile. L'atto di messa in mora, debitamente documentato, risulta notificato il 6 maggio 2021. Sul punto non c'è contestazione. Consegue che l'intera posta azionata dall'istante è rivendicabile in quanto non coperta dalla prescrizione, la prima mensilità in rivendicazione essendo quella di agosto 2016. Le obiezioni mosse dall sulla pregnanza della lettera interruttiva e CP_1 sulla idoneità della stessa ad interferire validamente con il corso prescrizionale sono destituite di fondamento. Ciò che rileva è l'inserimento del nominativo dell'odierno ricorrente nel lungo elenco dei firmatari, accompagnato dai dati identificativi sufficienti alla individuazione della sua posizione lavorativa, dal periodo di riferimento della diffida e dalla chiara volontà “interruttiva”. Il resto si appartiene all'inconferente.
Quanto ai dati “sensibili” attraverso cui l'istante è giunto alla quantificazione del “dovuto” -numero di ore rivendicate e individuazione del moltiplicatore “retributivo”, o, se si preferisce, “compensativo”, utilizzato per il conteggio eseguit e qui segnalarsi l'assenza di controdeduzioni mirate ad opera dell CP_1
Quindi il DI CAPUA rivendica:
-- per il 2016, a decorrere dal mese di agosto, 24 ore con moltiplicatore pari ad euro 16,07;
-- per il 2017, 30 ore con moltiplicatore pari 16,21;
-- per il periodo da gennaio 2018 a marzo 2018, 12 ore con moltiplicatore pari ad euro 16,21;
-- infine, per il periodo da maggio (rectius, aprile) 2018 a dicembre 2021, 162 ore, con moltiplicatore pari ad euro 16,59.
5 L'importo complessivo, pertanto, è pari ad euro 3.754,08 (385,68+486,30+194,52+2.687,58), come richiesto. (7)
In definitiva il ricorrente ha diritto a vedersi erogare, per la causale in disamina, la somma di euro 3.754,08.
Alla relativa condanna seguono gli accessori di Legge a decorrere dalla data di notifica dell'atto di costituzione in mora, e quindi dal 6 maggio 2021.
Le spese di lite, stante l'esito della controversia, vanno poste a carico dell' convenuta. CP_2
Liquidazione come da dispositivo, secondo criteri di quantificazione che restano sensibili, oltre che al “dovuto” rivendicato, ed accertato, anche alla sponda eminentemente documentale dell'indagine istruttoria e dello speculare sforzo dimostrativo attoreo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, sez. Lavoro, in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza,
[...] deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto,
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo dedotto in Giudizio, l'indennità compensativa prevista per le prestazioni lavorative assicurate nei giorni festivi infrasettimanali;
3) condanna, quindi, l' convenuta a corrispondere al sig. CP_2
la somma di Euro 3.754,08, oltre accessori di Parte_1
Legge a decorrere dal 6 maggio 2021 e fino al soddisfo;
4) condanna l' resistente a rifondere al ricorrente, e per esso al CP_2 procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano, con attribuzione, in complessivi €. 1.200,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
, data del deposito. Controparte_3
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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