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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6816 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice DA BR
All'esito dell'udienza dell'11 maggio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5117/2025 R.G. promossa da:
n.q. di erede di , parte ricorrente con il Parte_1 Persona_1
patrocinio degli avv.ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il funzionario delegato CP_1
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 12.02.2025 la parte ricorrente, n.q. di erede di , Persona_1
deceduto il 23.04.2023, adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell al pagamento dei relativi ratei dalla domanda amministrativa, oltre CP_1
gli accessori di legge.
Deduceva che con decreto di omologa del 18.05.2023 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 1 l. n. 18/80 a decorrere dal maggio 2022; di aver notificato detta omologa all in data 25.05.2023; di aver CP_1
trasmesso la documentazione necessaria per il pagamento in data 10.09.2024; che l CP_1
non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l che chiedeva dichiararsi la cessata CP_1
materia del contendere per avere l'Istituto ad emettere in data 06.04.2025 il provvedimento di prima liquidazione (TE08) con valuta di accredito a maggio 2025.
Chiedeva la compensazione delle spese
All'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l provveduto al pagamento della provvidenza con accredito a maggio 2025. CP_1
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell' che ha provveduto al CP_1
pagamento oltre il termine di 120 dalla notifica del decreto di omologa.
Pertanto l va condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio e introduzione della causa e con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE
CONDANNA L A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE CP_1
DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 600,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI
Roma, 11 giugno 2025
La Giudice
DA BR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice DA BR
All'esito dell'udienza dell'11 maggio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5117/2025 R.G. promossa da:
n.q. di erede di , parte ricorrente con il Parte_1 Persona_1
patrocinio degli avv.ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il funzionario delegato CP_1
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 12.02.2025 la parte ricorrente, n.q. di erede di , Persona_1
deceduto il 23.04.2023, adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell al pagamento dei relativi ratei dalla domanda amministrativa, oltre CP_1
gli accessori di legge.
Deduceva che con decreto di omologa del 18.05.2023 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 1 l. n. 18/80 a decorrere dal maggio 2022; di aver notificato detta omologa all in data 25.05.2023; di aver CP_1
trasmesso la documentazione necessaria per il pagamento in data 10.09.2024; che l CP_1
non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l che chiedeva dichiararsi la cessata CP_1
materia del contendere per avere l'Istituto ad emettere in data 06.04.2025 il provvedimento di prima liquidazione (TE08) con valuta di accredito a maggio 2025.
Chiedeva la compensazione delle spese
All'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l provveduto al pagamento della provvidenza con accredito a maggio 2025. CP_1
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell' che ha provveduto al CP_1
pagamento oltre il termine di 120 dalla notifica del decreto di omologa.
Pertanto l va condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio e introduzione della causa e con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE
CONDANNA L A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE CP_1
DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 600,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI
Roma, 11 giugno 2025
La Giudice
DA BR
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