TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/07/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM IA CO, all'esito dell'udienza del 24 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4940/2024 R.G. lavoro, promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo e Francesco Carroccia;
Parte_1 contro
REG. per il LAZIO – Controparte_1
A.T.P. di , rappresentato e difeso ex art 417bis c.p.c. dai funzionari dott.sse Claudia Lucidi CP_2
e IA AZ PI,
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 19.12.2024, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il , anche nella sua articolazione Controparte_1 territoriale, nonché , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3
“1) Accertato e dichiarato il diritto del prof. al posto vacante, classe Parte_1 di concorso A050 (Scienze naturali, Chimiche e bio-logiche) presso il
[...]
di Terracina, in applicazione dell'art. 14 bis, comma 3, D.L. Controparte_4
71/2024, annullare, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il provvedimento prot.
0088476 del 21.11.2024, emesso dall' Controparte_5
limitatamente alla parte in cui ha confermato la
[...] prof.ssa sul posto vacante, classe di concorso A050 presso il Controparte_3 [...]
di Terracina, in applicazione dell'art. 14 bis, comma CP_4 Controparte_4
3, D.L. 71/2024, in luogo del prof. Parte_1
2) Conseguentemente all'accoglimento di quanto richiesto al n. 1), annullare, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il provvedi-mento n. 0002360 del 22.11.2024 emesso dall' - Controparte_5 limitata-mente alla parte in cui è stata assegnata al prof. la cattedra Parte_1 classe si concorso A050 esistente presso l'IIS “Vittorio Veneto Salvemini” di , CP_2 ordinando all' Controparte_5
[.
– in persona del legale rappr.te p.t. di assegnare al ricorrente il posto vacante, classe di concorso A050 presso il di Terracina, in Controparte_4 applicazione dell'art. 14 bis, comma 3, D.L. 71/2024.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituivano in giudizio le parti convenute resistendo al ricorso ed invocandone la reiezione sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, con il favore delle spese.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Sulla questione giuridica prospettata dalla vicenda in scrutinio, questo giudice intende prestare adesione all'indirizzo interpretativo applicato dall'Amministrazione convenuta.
L'art. 4, comma 2 bis, del d.l. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla l. 20 agosto 2001,
n. 333, così come introdotto dall'art. 14bis, comma 3, del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024, n. 106, infatti, prevede che:
“In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti
a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e
18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.
Ebbene, l'istituto della conferma dei vincitori di concorso sul medesimo posto occupato a tempo determinato per l'anno 2024/2025, previsto dalla disposizione appena richiamata, contempla un meccanismo di individuazione della sede da assegnare al docente completamente sganciato dalla sua posizione nella graduatoria di merito concorsuale così come da quella occupata nella graduatoria di istituto.
L'assegnazione della cattedra, in questa peculiare ipotesi, prescinde totalmente dalla carriera del docente e dall'esito della procedura concorsuale e risponde esclusivamente all'esigenza di garantire continuità al progetto educativo intrapreso nell'anno scolastico 2024/2025, anche a costo di sovvertire eventualmente l'ordine di graduatoria.
Le argomentazioni attoree, quindi, per quanto pregevolmente dipanate, risultano inconferenti ai fini del decidere.
Se l'unico criterio da prendere in considerazione è il percorso di insegnamento tracciato nell'anno scolastico 2024/2025, nel caso di cattedra frazionata tra più docenti vincitori di concorso per la stessa materia, appare coerente con lo spirito della previsione normativa assegnare la cattedra al docente che ha svolto lo spezzone orario maggiore, poiché è lecito sostenere che questi abbia potuto imbastire -in quello specifico 'gruppo classe'- un progetto educativo più consistente, la cui continuità merita comparativamente di essere salvaguardata.
Le brevissime considerazioni che precedono conducono quindi alla reiezione delle istanze attoree.
La novità e complessità delle questioni scrutinate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P Q M
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Latina, data del deposito il Giudice
UM IA CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM IA CO, all'esito dell'udienza del 24 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4940/2024 R.G. lavoro, promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo e Francesco Carroccia;
Parte_1 contro
REG. per il LAZIO – Controparte_1
A.T.P. di , rappresentato e difeso ex art 417bis c.p.c. dai funzionari dott.sse Claudia Lucidi CP_2
e IA AZ PI,
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 19.12.2024, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il , anche nella sua articolazione Controparte_1 territoriale, nonché , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3
“1) Accertato e dichiarato il diritto del prof. al posto vacante, classe Parte_1 di concorso A050 (Scienze naturali, Chimiche e bio-logiche) presso il
[...]
di Terracina, in applicazione dell'art. 14 bis, comma 3, D.L. Controparte_4
71/2024, annullare, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il provvedimento prot.
0088476 del 21.11.2024, emesso dall' Controparte_5
limitatamente alla parte in cui ha confermato la
[...] prof.ssa sul posto vacante, classe di concorso A050 presso il Controparte_3 [...]
di Terracina, in applicazione dell'art. 14 bis, comma CP_4 Controparte_4
3, D.L. 71/2024, in luogo del prof. Parte_1
2) Conseguentemente all'accoglimento di quanto richiesto al n. 1), annullare, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il provvedi-mento n. 0002360 del 22.11.2024 emesso dall' - Controparte_5 limitata-mente alla parte in cui è stata assegnata al prof. la cattedra Parte_1 classe si concorso A050 esistente presso l'IIS “Vittorio Veneto Salvemini” di , CP_2 ordinando all' Controparte_5
[.
– in persona del legale rappr.te p.t. di assegnare al ricorrente il posto vacante, classe di concorso A050 presso il di Terracina, in Controparte_4 applicazione dell'art. 14 bis, comma 3, D.L. 71/2024.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituivano in giudizio le parti convenute resistendo al ricorso ed invocandone la reiezione sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, con il favore delle spese.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Sulla questione giuridica prospettata dalla vicenda in scrutinio, questo giudice intende prestare adesione all'indirizzo interpretativo applicato dall'Amministrazione convenuta.
L'art. 4, comma 2 bis, del d.l. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla l. 20 agosto 2001,
n. 333, così come introdotto dall'art. 14bis, comma 3, del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024, n. 106, infatti, prevede che:
“In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti
a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e
18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.
Ebbene, l'istituto della conferma dei vincitori di concorso sul medesimo posto occupato a tempo determinato per l'anno 2024/2025, previsto dalla disposizione appena richiamata, contempla un meccanismo di individuazione della sede da assegnare al docente completamente sganciato dalla sua posizione nella graduatoria di merito concorsuale così come da quella occupata nella graduatoria di istituto.
L'assegnazione della cattedra, in questa peculiare ipotesi, prescinde totalmente dalla carriera del docente e dall'esito della procedura concorsuale e risponde esclusivamente all'esigenza di garantire continuità al progetto educativo intrapreso nell'anno scolastico 2024/2025, anche a costo di sovvertire eventualmente l'ordine di graduatoria.
Le argomentazioni attoree, quindi, per quanto pregevolmente dipanate, risultano inconferenti ai fini del decidere.
Se l'unico criterio da prendere in considerazione è il percorso di insegnamento tracciato nell'anno scolastico 2024/2025, nel caso di cattedra frazionata tra più docenti vincitori di concorso per la stessa materia, appare coerente con lo spirito della previsione normativa assegnare la cattedra al docente che ha svolto lo spezzone orario maggiore, poiché è lecito sostenere che questi abbia potuto imbastire -in quello specifico 'gruppo classe'- un progetto educativo più consistente, la cui continuità merita comparativamente di essere salvaguardata.
Le brevissime considerazioni che precedono conducono quindi alla reiezione delle istanze attoree.
La novità e complessità delle questioni scrutinate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P Q M
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Latina, data del deposito il Giudice
UM IA CO