Ordinanza cautelare 16 luglio 2020
Accoglimento
Sentenza 12 ottobre 2020
Accoglimento
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/03/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02077/2025REG.PROV.COLL.
N. 09542/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9542 del 2024, proposto da
TA OF, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Finaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato VI n. 06120/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Marco Morgantini e uditi per la parte ricorrente l’Avv. Danilo Finaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n° 6120 del 12 ottobre 2020.
Con la sopra richiamata sentenza è stato accolto l’appello proposto avverso la sentenza del Tar Lazio che ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Ministero con il quale l'Amministrazione comunicava che i titoli conseguiti da cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e che pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli erano da considerarsi rigettate.
Tale sentenza è motivata tra l’altro in relazione alla circostanza che la p.a. , quando esamina la domanda di riconoscimento dell'equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall'università di un altro Stato membro, debba prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l'esperienza professionale pertinente dell'interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa.
È stata richiamata la direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la quale deve essere interpretata nel senso che impone ad uno Stato membro di riconoscere i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.
L’appello è stato pertanto ritenuto fondato, a fronte della sussistenza in capo all’odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia ( ex se rilevante senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo.
A quest’ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. intimata è chiamata unicamente alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.
2. Stante la perdurante inottemperanza, parte ricorrente chiede di:
a) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., l’ottemperanza alla sentenza di cui in epigrafe, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo del Ministero medesimo, al fine di ottenere il riesame della posizione della ricorrente in ordine alla domanda di riconoscimento del titolo estero;
b) nominare, ove occorra, un commissario ad acta per provvedere in sostituzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
c) ai sensi dell'art. 114, comma 3, lett. e), fissare una somma di danaro dovuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’ottemperanza della sentenza di cui in epigrafe;
d) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata ottemperanza alla sentenza di cui in epigrafe, quantificandoli anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
e) conseguentemente condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle somme di cui al punto che precede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
f) condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
L’Amministrazione intimata non ha smentito quanto sopra.
3. Il ricorso deve trovare accoglimento con accertamento dell’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta esecuzione alla sentenza di questo Consiglio di Stato n° 6120 del 12 ottobre 2020.
Infatti il Ministero avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione di parte ricorrente, raffrontando, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata dagli stessi nei rispettivi ambiti e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente.
In esito a tale procedimento di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito, come attestato dai titoli esteri in loro possesso, avrebbe dovuto accertare i presupposti per l’accoglimento della domanda.
Non può essere accolta la domanda di determinazione del provvedimento dovuto, trattandosi di attività riservata alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.
Deve respingersi la domanda formulata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., tenuto conto che, in questo caso, la funzione sollecitatoria attribuita alla penalità di mora (cd. astreinte ) ben può essere soddisfatta dalla nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento dell’amministrazione (così Cons. di Stato, Sez. VII, 24 gennaio 2024 n° 749, n° 2750 del 21 marzo 2024).
Parimenti non può essere accolta la domanda risarcitoria, non essendo provato il danno.
Per l’effetto deve essere, perciò, ordinato al Ministero di provvedere, nel termine di sessanta giorni (60 gg.) dalla comunicazione della presente sentenza, alla valutazione della posizione della ricorrente, sulla base di quanto disposto dalla sentenza in epigrafe.
Si rende, altresì, opportuno nominare sin da subito, quale Commissario ad acta , il Capo Dipartimento del sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un qualificato dipendente del medesimo Dipartimento, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda, entro novanta giorni (90 gg.) dalla scadenza del termine sopra assegnato, a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, sostituendosi all’organo ordinariamente competente nell’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
È utile, inoltre, specificare che il Commissario ad acta si insedierà con immediatezza alla scadenza del primo termine a provvedere (sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza), laddove non pervenga presso il suo Ufficio comunicazione di avvenuta adozione della determinazione assunta in esecuzione del giudicato.
La condanna alle spese del giudizio segue la soccombenza come da dispositivo e con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del giudizio nella misura di Euro 3.000/00 (Tremila/00) oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO