Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza e inconsistenza delle motivazioni del diniego

    Il giudice ha ritenuto che la comunicazione di diniego fosse legittima, poiché l'avviso di accertamento esecutivo era stato notificato in data 16/06/2022 ma trasmesso all'Agente della Riscossione in data 20/10/2022, quindi oltre il termine del 30/06/2022 previsto dall'art. 1, comma 231, l. 197/2022 per la definizione agevolata.

  • Rigettato
    Compensazione del debito con credito del ricorrente

    Il giudice ha accertato che al ricorrente era stata notificata una proposta di compensazione, ma questa non aveva avuto seguito per mancanza di riscontro da parte del contribuente.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    Il giudice ha disposto l'estromissione dell'Agenzia delle Entrate per carenza di legittimazione passiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia
    Numero : 3
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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