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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MANNI PIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia - Via Borsellino 32 42124 Reggio Nell'Emilia RE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia - Via Fratelli Manfredi 6 42124 Reggio Nell'Emilia RE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. RI09590202302559942580 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente:
1) annullare la Comunicazione di rigetto/diniego della Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate Riscossione ex art 1, commi da 231 a 252 della Legge 197/2022 impugnata col presente ricorso, per irrimediabile ed insanabile carenza, inconsistenza delle 'Motivazioni', peraltro infondate, confermando la definizione agevolata così come proposta indicando le modalità di liquidazione della stessa;
2) ordinare la restituzione al ricorrente delle somme illegittimamente compensate con il credito richiesto a rimborso.
Resistente:
dichiarare la legittimità degli atti opposti e posti in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, confermando la piena validità dell'AVA
69522017710201009000 e della comunicazione di diniego del beneficio della definizione agevolata
RI-09590202302559942580.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
Resistente:
disporre l'estromissione dal processo dell'Agenzia delle Entrate stante il difetto di legittimazione passiva con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25.10.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'Agenzia delle Entrate-DP di
Reggio Emilia, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di rigetto/diniego della definizione agevolata RI-09590202302559942580 in relazione all'AVE n. 69522017710201009000.
Le resistenti si sono costituite in giudizio e all'udienza del 15.12.2025 il ricorso è stato deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha esposto il ricorrente di avere presentato in data 16.6.2023 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata “rottamazione quater”in relazione alla cartella n. 69522017710201009000 notificata in data 16/6/2022. Con il provvedimento impugnato l'Ufficio ha comunicato che: “Il carico non può essere oggetto di definizione agevolata in quanto: è stato affidato all'Agente della riscossione successivamente al 30/06/2022 e, pertanto, è escluso dal relativo ambito applicativo ai sensi dell'art. 1 comma 231, della Legge n. 197/2022.” Secondo il ricorrente, la motivazione del diniego sarebbe omessa e/o carente in quanto non vi è prova che il carico in oggetto sarebbe stato consegnato successivamente al 30.6.2022, dato che a quella data la cartella era già esistente.
Si apprende, invece, dalla difesa dell'ADER, che oggetto del diniego non è una cartella di pagamento, ma un avviso di accertamento esecutivo notificato in data 16/06/2022, come risulta dall'estratto di ruolo, trasmesso all'Agente della Riscossione in data 20/10/2022.
L'art. 1, comma 231, l. 197/2022 stabilisce la data del 30.6.2022 quale termine ultimo di consegna dei carichi all'Agente della riscossione per l'estinzione agevolata per cui il diniego appare legittimo.
Sostiene, poi, il ricorrente che dal portale dell'Ader risulterebbe che il debito sarebbe stato compensato con un credito del ricorrente. Risulta, invece, che al ricorrente è stata notificata una proposta in tale senso che però non ha avuto seguito per mancanza di riscontro da parte del contribuente.
Ne consegue che il ricorso deve essre respinto.
Deve, infine, essere disposta l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate-DP di Reggio Emilia per carenza di legittimazione passiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dispone l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate-DP di Reggio Emilia;
respinge il ricorso e liquida le spese a carico del ricorrente in € 1.500,00 oltre accessori a favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MANNI PIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia - Via Borsellino 32 42124 Reggio Nell'Emilia RE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia - Via Fratelli Manfredi 6 42124 Reggio Nell'Emilia RE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. RI09590202302559942580 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente:
1) annullare la Comunicazione di rigetto/diniego della Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate Riscossione ex art 1, commi da 231 a 252 della Legge 197/2022 impugnata col presente ricorso, per irrimediabile ed insanabile carenza, inconsistenza delle 'Motivazioni', peraltro infondate, confermando la definizione agevolata così come proposta indicando le modalità di liquidazione della stessa;
2) ordinare la restituzione al ricorrente delle somme illegittimamente compensate con il credito richiesto a rimborso.
Resistente:
dichiarare la legittimità degli atti opposti e posti in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, confermando la piena validità dell'AVA
69522017710201009000 e della comunicazione di diniego del beneficio della definizione agevolata
RI-09590202302559942580.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
Resistente:
disporre l'estromissione dal processo dell'Agenzia delle Entrate stante il difetto di legittimazione passiva con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25.10.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'Agenzia delle Entrate-DP di
Reggio Emilia, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di rigetto/diniego della definizione agevolata RI-09590202302559942580 in relazione all'AVE n. 69522017710201009000.
Le resistenti si sono costituite in giudizio e all'udienza del 15.12.2025 il ricorso è stato deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha esposto il ricorrente di avere presentato in data 16.6.2023 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata “rottamazione quater”in relazione alla cartella n. 69522017710201009000 notificata in data 16/6/2022. Con il provvedimento impugnato l'Ufficio ha comunicato che: “Il carico non può essere oggetto di definizione agevolata in quanto: è stato affidato all'Agente della riscossione successivamente al 30/06/2022 e, pertanto, è escluso dal relativo ambito applicativo ai sensi dell'art. 1 comma 231, della Legge n. 197/2022.” Secondo il ricorrente, la motivazione del diniego sarebbe omessa e/o carente in quanto non vi è prova che il carico in oggetto sarebbe stato consegnato successivamente al 30.6.2022, dato che a quella data la cartella era già esistente.
Si apprende, invece, dalla difesa dell'ADER, che oggetto del diniego non è una cartella di pagamento, ma un avviso di accertamento esecutivo notificato in data 16/06/2022, come risulta dall'estratto di ruolo, trasmesso all'Agente della Riscossione in data 20/10/2022.
L'art. 1, comma 231, l. 197/2022 stabilisce la data del 30.6.2022 quale termine ultimo di consegna dei carichi all'Agente della riscossione per l'estinzione agevolata per cui il diniego appare legittimo.
Sostiene, poi, il ricorrente che dal portale dell'Ader risulterebbe che il debito sarebbe stato compensato con un credito del ricorrente. Risulta, invece, che al ricorrente è stata notificata una proposta in tale senso che però non ha avuto seguito per mancanza di riscontro da parte del contribuente.
Ne consegue che il ricorso deve essre respinto.
Deve, infine, essere disposta l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate-DP di Reggio Emilia per carenza di legittimazione passiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dispone l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate-DP di Reggio Emilia;
respinge il ricorso e liquida le spese a carico del ricorrente in € 1.500,00 oltre accessori a favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.