Ordinanza collegiale 9 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 19 marzo 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/06/2025, n. 11998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11998 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11998/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12492/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12492 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giliberti, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Alberico Albricci n. 3 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione sulla domanda di visto per l’ingresso in Italia presentata dall’odierno ricorrente ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2021 per la determinazione dei flussi programmati per l’ingresso in Italia - id domanda P-MI/L/Q/2023/127085.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, alla luce del fascicolo processuale, il ricorrente non risulta aver ottemperato all’ordinanza n. 422 del 9 gennaio 2025, non avendo il predetto depositato in giudizio, nei termini previsti nella suddetta ordinanza, una procura alle liti dotata dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano (segnatamente, il documento depositato il 22 gennaio 2025, pur essendo rubricato come “procura tradotta e legalizzata”, è privo della legalizzazione da parte della competente rappresentanza diplomatica italiana ex art. 33 del DPR 445/2000 e art. 52, comma 1, lett. f) del d.lgs. 71/2011);
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per l’assenza di una procura alle liti dotata dei requisiti per essere fatta valere nello Stato italiano e che le spese processuali, in considerazione della soccombenza, debbano essere liquidate in favore dell’Amministrazione resistente, come indicato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.