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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/02/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg. 4976/2022
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti ed alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del giudice dott.ssa Gisella Ciniglio ha pronunciato seguente
SENTENZA
(ex art. 429 comma 1^ c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3514 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto “intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida - uso non abitativo", pendente tra
- (c.f. ) rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura alle Parte_1 C.F._1 liti ex art. 83 c.p.c. presente in atti, dall'Avv. Vincenzo Salsano presso il cui studio, sito in Cava de' Tirreni (SA), alla Via Vittorio Veneto n. 40 è elettivamente domiciliata intimante/attrice contro
- (p.i. ), in persona del socio amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t. Sig. (c.f. ), con sede legale in Cava de' Tirreni, alla Via Della Controparte_1 CodiceFiscale_2
Repubblica, 25 ed ivi elettivamente domiciliata, alla Via Biblioteca Avallone, 55, presso lo studio presso lo studio dell'Avv. Tommaso Gallo che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti
Intimata/convenuta
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato intimava, alla Parte_1 Controparte_1
(p.i. , in persona del socio amministratore p.t. Sig. , licenza
[...] P.IVA_1 Controparte_1 per finita locazione e convalida di sfratto in relazione all'immobile sito in Cava Dei Tirreni alla via Della
Repubblica, n. 25, NCEU foglio 24, part. 46, sub 1, cat. C/1, classe 9, consistenza 28 mq, rendita € 331,15.
Parte istante esponeva:
pagina 2 di 5 - di aver concesso alla , con contratto registrato il 27.03.2001 serie 3003 Controparte_1 serie 3 presso Ag. Entrate sede di Salerno, in locazione per uso commerciale il predetto immobile per la durata di sei anni a partire dal 25.02.2001, con prossima scadenza naturale al 25.02.2025;
- di voler evitare, in ogni caso, il rinnovo tacito del rapporto e di aver a tal fine notificato l'intimazione per cui è causa anche quale formale disdetta del contratto di locazione;
- di essere disponibile a corrispondere in favore del convenuto/intimato l'indennità di avviamento.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “ convalidare l'intimata licenza per finita locazione con fissazione della data di esecuzione dello sfratto nel termine più breve possibile;
in caso di opposizione si chiede sin d'ora ordinanza non impugnabile di rilascio, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 665 cpc con contestuale fissazione della data di esecuzione del provvedimento di rilascio nel termine più breve possibile e, per l'effetto, si chiede di disporre il mutamento del rito ex artt. 667 e 426 cpc per il prosieguo del giudizio nelle forme del rito speciale concedendo termine per il deposito di memorie integrative;
con riserva di proporre separato giudizio per i danni riscontrati al momento del rilascio del bene locato, ex art. 1590 cc e per quelli derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile ex art. 1591 cc;
vinte le spese”.
Si costituiva in giudizio l'intimata che rilevava l'inammissibilità, improponibilità, ed improcedibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'intimata licenza per finita locazione.
Rilevava, inoltre, la mancata corresponsione dell'offerta relativa al pagamento della indennità di avviamento che costituirebbe condizione necessaria per l'esecuzione per consegna o rilascio in assenza della quale l'intimato sarebbe legittimato a non riconsegnare l'immobile. Precisava poi che la presunta offerta di indennità di avviamento non teneva conto dell'avviamento cd soggettivo ovvero dell'avviamento collegato alle doti ed alla qualità dell'imprenditore tali da valorizzare l'immobile locato al punto da renderlo un riferimento per tutta la clientela anche in considerazione del fatto che lo stesso sarebbe la sede dell'odierna intimata da ormai molti anni.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “ voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento dei motivi dedotti, dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità, nonché l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'intimata licenza per finita locazione e, per l'effetto, rigettare la domanda avversa, non ricorrendone i presupposti;
sempre in accoglimento dei dedotti motivi, rigettare, attesa la coeva opposizione, la richiesta di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio;
con vittoria, in ogni caso, nelle spese e competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione”.
Tanto posto a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.10.22 veniva disposto il mutamento del rito ed assegnato un termine per l'esperimento del procedimento di mediazione
Con memoria integrativa depositata in data 04.09.23 l'odierna intimante rilevava preliminarmente l'esito negativo del tentativo di mediazione.
Rilevava inoltre che il nonostante l'intervenuta trasformazione societaria dell'intimata, continuava a CP_1 rivestire il ruolo di rappresentante legale della società intimata ( cfr. visura camerale allegata al deposito del
04.09.2023).
pagina 3 di 5 Insisteva, nel merito, per l'accoglimento della proposta domanda precisando che la corresponsione della indennità di avviamento è condizione di procedibilità della sola fase esecutiva trattandosi di adempimento da compiere cronologicamente dopo il provvedimento conclusivo della fase di cognizione.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “ dichiarare e statuire la risoluzione del contratto di locazione in oggetto alla data della scadenza naturale del contratto (25.02.2025) e cessazione del rapporto di locazione per finita locazione;
per
l'effetto, condannare la convenuta/opponente al rilascio definitivo dell'immobile alla scadenza naturale del contratto con riconsegna dello stesso libero da persone e cose;
nel disporre il rilascio dell'immobile, fissare contestualmente una data precisa per l'esecuzione nel piu breve tempo ai sensi di legge;
emettere ogni altro provvedimento e statuizione di rito;
condannare parte convenuta/intimata al pagamento delle spese ed onorari dell'intero giudizio in favore di parte intimante stante l'infondatezza dell'opposizione”.
In data 02.10.2023 l'odierna intimata depositava memorie integrativa con cui, in buona sostanza, deduceva il mancato pagamento dell'indennità di avviamento e la sua incidenza sulla validità della domanda di rilascio dovendosi considerare il predetto pagamento quale condizione di procedibilità dell'azione di merito. Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “ in accoglimento dei motivi dedotti, dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità, nonché l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'intimata licenza per finita locazione e, per l'effetto, rigettare la domanda avversa, non ricorrendone i presupposti;
sempre in accoglimento dei dedotti motivi, emettere ogni altro provvedimento e statuizione di rito;
con vittoria, in ogni caso, nelle spese e competenze professionali del presente giudizio”.
La causa veniva poi rinviata per la decisione all'udienza non partecipata dal 20.02.2025.
In relazione al caso che ci occupa deve darsi atto:
- che in ordine alla decorrenza dell'efficacia contrattuale ed alla sua naturale scadenza del 25.02.2025, per come indicata e specificata in seno all'atto di intimazione di licenza per finita locazione, parte conduttrice non ha sollevato eccezione alcuna. Va da sé, allora, che la superiore efficacia contrattuale non è motivo di contestazione.
- che il contratto di locazione è intercorso tra e il quale alla data di notifica Parte_1 Controparte_2 dell'atto di citazione figurava quale legale rappresentante dell'intimata giusta visura camerale in atti;
- che l'art. 34, al comma 1, l. 392 del 1978 dispone che, in caso di cessazione del rapporto per disdetta del locatore, il conduttore che ha utilizzato i locali per le attività indicate ai nn. 1 e 2 dell'art. 27 - attività industriali, commerciali e artigianali o di interesse turistico - matura il diritto a conseguire un'indennità pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto, che diventano ventuno per le locazioni alberghiere, a condizione che - precisa il successivo art. 35 - lo svolgimento di dette attività comporti contatti diretti col pubblico degli utenti e dei consumatori;
- che ai sensi del predetto art. 34, comma terzo “ l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma”;
- che, dunque, in tema di indennità di avviamento l'art. 34 terzo comma della legge 392/78 prevede che l'esecuzione del provvedimento di rilascio è condizionata all'avvenuto pagamento della stessa;
la corresponsione pagina 4 di 5 dell'indennità consiste, dunque, in una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva e non condizione la formazione del titolo esecutivo ( Cass. Civile , sez. III, sent. 13636, 5 Novembre 2001);
- che nella fattispecie non è stata proposta alcuna domanda riconvenzionale inerente il riconoscimento della indennità di avviamento commerciale ex art. 34 L. 392/1978, ma va comunque rilevato ed evidenziato come la stessa potrà costituire una mera eccezione da muovere in relazione all'eventuale esecuzione per rilascio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 147/22 in relazione ai procedimenti ordinari tenuti innanzi al Tribunale eliminando la fase istruttoria che nel caso di specie non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- Accerta e dichiara la cessazione del contratto di locazione commerciale relativo all'immobile sito in Cava Dei
Tirreni alla via della Repubblica, n. 25 , NCEU del comune di Cava Dei Tirreni, foglio 24, part. 46, sub 1, cat.
C/1, classe 9, consistenza 28mq, rendita 331,15 alla data del 25 febbraio 2025
- condanna parte intimata alla restituzione del predetto immobile, libero da persone e cose, in favore di Pt_1
e fissa per l'esecuzione la data del 31 marzo 2025 ex art. 56 L. 392/78;
[...]
- condanna parte intimata a pagare in favore di parte intimante la somma di € 1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, € 62,70 per spese documentate, oltre
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 27.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 5 di 5