Art. 12.
Gli organi dell'Associazione, nazionali e provinciali, scaduto il termine del mandato, rimangono in carica fino a che, a norma della presente legge e dello statuto, non sia stato provveduto alla nomina dei nuovi organi.
Gli organi dell'Associazione, nazionali e provinciali, scaduto il termine del mandato, rimangono in carica fino a che, a norma della presente legge e dello statuto, non sia stato provveduto alla nomina dei nuovi organi.