Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/08/2025, n. 15390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15390 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15390/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03903/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3903 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Filippo Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto del 14/12/2021 n. -OMISSIS-, notificato il 14/2/2022, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda presentata dal ricorrente, cittadino albanese, in data 12/08/2016, volta a ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), Legge del 5 febbraio 1992, n. 91;
- nonché di ogni altro atto a questo presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 giugno 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino albanese, con ricorso notificato alla controparte in data 7/4/2023 e depositato in giudizio in data 8/04/2022, impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto meglio specificato in oggetto, avverso il quale formula un unico, articolato, motivo di gravame rubricato: “ Violazione di legge ed in particolare dell’art. 9 co. I lett. f) L. 91/1992 – eccesso di potere – difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – manifesta irragionevolezza e/o illogicità della motivazione ”.
2. Con esso il ricorrente si duole che il decreto impugnato avrebbe omesso di considerare che egli è pienamente inserito nella comunità nazionale e, in particolare, nel tessuto sociale della Città (-OMISSIS-) ove stabilmente risiede con il proprio nucleo familiare (composto dalla moglie e dal figlio), nella casa di proprietà, e dove è titolare di un’impresa che gli consente di godere di un reddito soddisfacente. Il decreto impugnato sarebbe illegittimo, inoltre, perché non renderebbe conto delle ragioni concrete per cui la condanna a 8 mesi, inflitta al ricorrente dal Tribunale di -OMISSIS-con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 22 settembre 2021 per omicidio stradale, peraltro con il beneficio della sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziale, farebbe del medesimo ricorrente un soggetto pericoloso per la sicurezza della Repubblica.
3. Il 18/6/2025 il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato il 20/4/2022, ha depositato una memoria difensiva Prot. n. -OMISSIS-, con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto infondato.
4. All’udienza straordinaria del 28 giugno 2025, all’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
6. Per quanto di interesse, nell’ambito dell’istruttoria preordinata al rilascio del richiesto provvedimento concessorio l’Amministrazione procedente ha accertato in capo al ricorrente la presenza di un pregiudizio di carattere penale: “ p.p. -OMISSIS- RGNR GIP -OMISSIS- scaturito dalla segnalazione all’AG da parte della Municipale di -OMISSIS- del -OMISSIS- ai sensi dell’art. 589 bis comma 1 del c.p. (omicidio stradale) in data -OMISSIS-; e che la sentenza di condanna a carico del richiedente ” che ne è seguita, riferendosi: “ a reato grave che è indice di inaffidabilità del richiedente e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile anche dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza ” risulterebbe ostativa alla concessione della richiesta cittadinanza.
6.1 Siffatta circostanza è stata giudicata sufficiente dal Ministero resistente per fondare un giudizio di non coincidenza tra l’interesse dell’istante a conseguire la cittadinanza e quello pubblico ad acquisire un nuovo elemento in seno alla comunità nazionale all’esito di: “ una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, tali da poter escludere che l’inserimento stabile del richiedente nella collettività nazionale arrechi danno alla stessa; ”.
7. Ai fini dello scrutinio delle censure articolare dal ricorrente, il Collegio ritiene, innanzitutto, di dover richiamare la pacifica giurisprudenza secondo la quale la concessione della cittadinanza italiana è atto ampiamente discrezionale, che implica accurati apprezzamenti da parte dell’amministrazione sulla personalità e sulla condotta di vita dell’interessato, al fine di comprendere quale sia la probabilità che egli possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dello Stato. Tale discrezionalità si esplica in un potere valutativo circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta (cfr., ex multis , Cons. Stato, n. 5262 del 2018; Id., n. 5571 del 2014; Id., n. 5913 del 2011; id., n. 52 del 2011; id., n. 282 del 2010).
7.1 Si tratta, dunque, di un potere naturalmente connotato da un’amplissima discrezionalità la quale logicamente limita il perimetro della cognizione del Giudice amministrativo entro i confini del cd. “sindacato debole” e, quindi, verso un controllo sull’operato della P.A. di natura estrinseca e formale, ove rilevanza assorbente assumono, singolarmente e/o congiuntamente, elementi quali la ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione, l’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
8. Orbene, il provvedimento impugnato non supera nemmeno le - pur ampie - maglie di siffatta forma di sindacato giurisdizionale.
9. Risulta, infatti, incontestato che il pregiudizio penale elevato dal Ministero a motivo ostativo al rilascio del richiesto provvedimento concessorio consiste in una sentenza di condanna a 8 mesi di reclusione per omicidio stradale, quindi a una pena particolarmente tenue, giustificata dalla peculiare dinamica dell’incidente de quo (che ha visto l’autovettura B – guidata dal ricorrente - costretta a eseguire una manovra scorretta per evitare di collidere con un’altra auto – C- che aveva mancato di darle la precedenza, e in conseguenza della quale manovra il ricorrente è andato a collidere contro l’autovettura – A- che percorreva il senso opposto al proprio, provocando la morte del relativo guidatore, peraltro sprovvisto di cintura di sicurezza), per modo che l’odierno ricorrente è stato riconosciuto responsabile di una condotta colposa consistita nell’aver ecceduto i limiti di velocità, i quali, ove fossero stati rispettati, non avrebbero certo impedito la collisione tra le due autovetture – B ed A - ma ne avrebbero ragionevolmente attenuato le conseguenze pregiudizievoli (alla causazione delle quali, comunque, la condotta dello stesso guidatore di A, poi perito, ha fornito un contributo causalmente rilevante). Al punto che il giudice penale, reputando la condotta dell’odierno ricorrente: “ connotata da tratti di occasionalità, tanto da fondare una prognosi positiva sulla futura astensione ” dello stesso “ dalla commissione di ulteriori reati ”, ha ritenuto: “ concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena ”; inoltre, in forza della misura della pena irrogata – “ nettamente inferiore ai due anni di reclusione ”– e “ in virtù del grado attenuato della colpa e della contenuta capacità a delinquere dello stesso..oltre che alla dimostrata sincera e seria emenda per gli eventi causati ” ha ritenuto, altresì, sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
10. Siffatte evidenze fattuali e documentali, tuttavia, non risultano in alcun modo valorizzate nella motivazione del provvedimento negativo gravato, la quale, infatti, si palesa stereotipata e improntata a valutazioni generiche – non avendo l’Amministrazione tenuto conto, non solo della natura colposa e non dolosa della condotta del ricorrente, ma anche delle concrete connotazioni del fatto di reato - oltre che in parte qua contraddetta dalle risultanze documentali. In particolare, l’istanza con cui il ricorrente ha chiesto la c.d. naturalizzazione è dell’11/8/2016, mentre l’incidente stradale mortale risale al -OMISSIS-, quindi del tutto legittimamente egli ha dichiarato, all’epoca della istanza, di non avere procedimenti penali o condanne a carico.
11. Il diniego non trova giustificazione nemmeno su palesate esigenze di sicurezza nazionale, né su segnalazioni di polizia comprovanti una non perfetta integrazione nel tessuto sociale e, comunque, condizioni di disagio personali e/o familiari.
11.1 Al contrario, il quadro conoscitivo emerso da quanto rappresentato e documentato dal ricorrente nell’ambito del contraddittorio procedimentale – oltre che nell’ambito del presente giudizio e in parte qua non contestato dall’Amministrazione resistente – ha comprovato che il Signor -OMISSIS- è presente in Italia mediante una residenza stabile ed una posizione reddituale che gli consente un’esistenza dignitosa.
In tale documentato contesto fattuale, il contestato giudizio di “non coincidenza” tra l’interesse del ricorrente a conseguire la cittadinanza e quello pubblico ad acquisire un nuovo elemento in seno alla comunità nazionale sembra essersi fondato esclusivamente sulla ricorrenza del pregiudizio penale innanzi riportato e, quindi, in assenza di una qualsivoglia valutazione e/o bilanciamento con la complessiva situazione personale, economico e sociale riportata in sede domanda dal ricorrente.
12. Laddove, invece, costituisce ius receptum il principio secondo cui la concessione dello status civitatis ex art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91 del 1992, pur se connotata pacificamente da ampia discrezionalità amministrativa, non può prescindere da un giudizio globale sulla personalità dello straniero e, soprattutto, dal giudizio sulla gravità in sé della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto (Cons. Stato, Sez. III, 16 settembre 2022, n. 8034).
12.1 Nel caso di specie, invece, il provvedimento impugnato rifugge da una disamina globale della personalità dell’istante appiattendosi esclusivamente sull’unico precedente penale - connotato, peraltro, da una condotta colposa oltre che dalla particolare tenuità della pena inflitta e dai benefici concessi -, e omette di prendere in considerazione tutti gli altri predetti indicatori che, all’opposto, sembrano attestare uno stile di vita irreprensibile e una adeguata condivisione dei valori propri della comunità nazionale.
13. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
14. All’accoglimento del gravame segue l’annullamento del provvedimento impugnato, nonché l’obbligo per l’Amministrazione, fatte salve le ulteriori determinazioni in merito, di rivalutare la posizione complessiva del ricorrente e la sua effettiva integrazione nel tessuto economico e sociale, tenendo conto di tutte le particolari circostanze del caso concreto.
15. Le spese del presente giudizio, preso atto della peculiarità del caso di specie e attesa la delicatezza degli interessi coinvolti che devono essere attentamente riesaminati dal Ministero dell’Interno alla luce dei principi sin qui affermati, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato nei termini e per le ragioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.