TAR Genova, sez. I, sentenza 10/01/2026, n. 18
TAR
Ordinanza cautelare 24 marzo 2025
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Sentenza 10 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione della legge n. 241/1990 e del principio di trasparenza

    Il decreto rettorale è adeguatamente motivato per relationem con il verbale del collegio dei docenti, il quale illustra in modo esauriente le ragioni della non ammissione, quali la scarsità della produzione scientifica, le carenze metodologiche e lo stato di avanzamento della ricerca non adeguato.

  • Rigettato
    Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.

    Il ricorrente non ha prodotto la comunicazione del supervisore e, in ogni caso, la valutazione dello studente di dottorato rileva solo per il giudizio collegiale finale, non potendo essere infirmata da giudizi individuali antecedenti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per arbitrarietà, assenza di predeterminazione dei criteri valutativi, illogicità e disparità di trattamento

    La definizione di parametri di giudizio prima dell'esame dei candidati è prescritta per le procedure concorsuali di reclutamento, ma non per la valutazione dei risultati della ricerca nel dottorato, la quale dipende dall'apprezzamento del percorso individuale. La doglianza di trattamento disparitario è generica in quanto non sono stati indicati i nomi dei colleghi né provate le asserite lacune della loro attività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 10/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 18
    Data del deposito : 10 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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