Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5174
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità della conferma d'ordine per sottoscrizione non ascrivibile alla titolare

    Il giudice osserva che nessuna norma consente a un contraente di contestare la sottoscrizione della controparte e che non sussistono i presupposti per l'ammissibilità della querela di falso. La successiva scrittura privata del 2.09.21, sottoscritta dall'opponente per conto del coniuge titolare, ridefinisce i termini contrattuali e conferma l'importo dovuto.

  • Rigettato
    Errata quantificazione della pretesa creditoria

    La scrittura privata del 2.09.21 stabilisce un corrispettivo complessivo di € 48.850,00, da cui si evince il saldo residuo di € 11.900,00 detraendo i bonifici effettuati. L'opponente non fornisce prova idonea a supportare l'assunto di un ulteriore acconto in contanti di € 4.000,00.

  • Rigettato
    Responsabilità solidale di Parte_3

    La responsabilità ex art. 38, comma 2, c.c. è collegata all'attività negoziale svolta per conto dell'associazione, non alla mera titolarità della rappresentanza. Pertanto, l'opponente è ritenuto solidalmente obbligato.

  • Rigettato
    Risarcimento danni per ritardo nella consegna e vizi dell'opera

    Il lamentato ritardo è stato alla base della rinegoziazione dei termini contrattuali. I vizi allegati sono considerati meri difetti di manutenzione ordinaria, per i quali l'impresa opposta si era resa disponibile a porre rimedio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5174
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 5174
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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