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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5174 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16456 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante , e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 Parte_3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Messina in Parte_3
questa via XXIV Maggio n° 18
opponente
E
in persona dell'omonima Controparte_1
titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Marrone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio nella via Abruzzi n° 19
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di
1 pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ciò premesso, la agisce in sede monitoria per Controparte_1
ottenere l'adempimento da parte dell' Parte_1
( d'ora in poi ) e da della prestazione di
[...] CP_2 Parte_3
pagamento del corrispettivo a saldo dovuto per la fornitura e realizzazione di n. 2 campi da padel effettuata dalla prima in favore del seconda per un complessivo importo pari ad € 11.900,00 ( oltre interessi e spese della procedura sommaria ) e ciò in forza di apposita conferma d'ordine sottoscritta dalle parti in causa, successiva scrittura privata e giuste fatture allegate alla domanda di ingiunzione.
Dal canto suo, parte opponente, al fine di paralizzare la pretesa creditoria ex adverso avanzata, ha in primo luogo eccepito la nullità della conferma d'ordine del
9.04.21 per non esser stata ascrivibile la sottoscrizione ivi apposta alla titolare della CP_1 CP_1
Ora, sul punto va osservato come nessuna norma o principio abilita un contraente a contestare o mettere in dubbio la sottoscrizione di controparte ( v.
Cass. civ. n. 23669/15 ), sì da far ritenere non integrati i presupposti per l'ammissibilità della querela di falso proposta in corso di causa da parte opponente ( vedasi ordinanza del 16.07.25 ).
Respinta la superiore censura, deve, d'altro canto, rilevarsi come alla superiore conferma d'ordine avesse fatto seguito, a ridefinizione dei termini contrattuali, la scrittura del 2.09.21 sottoscritta dall'odierno opponente e da per conto del coniuge titolare della ( che ad Persona_1 Controparte_1
ogni buon conto, anche in questa sede ne ratifica l'operato ), in cui appare documentato quale complessivo corrispettivo dovuto per la fornitura e la realizzazione di n. 2 campi di padel l'importo di € 48.850,00, laddove il saldo residuo ( € 11.900,00 ) si evince detraendo da tale importo l'ammontare, risultante ex actis, dei bonifici effettuati dalla pari ad € 36.950,00, CP_2
potendosi così respingere anche la relativa doglianza mossa in punto di errata
2 quantificazione della pretesa creditoria, tenuto peraltro conto della carenza di prova idonea a supportare l'assunto di parte opponente, contestato ex adverso, relativo alla corresponsione a cura della in favore della CP_2 CP_1
di ulteriore acconto in contanti pari ad € 4.000,00 ( non ritenendosi sufficiente in termini probatori l'appunto annotato nel retro del documento contrattuale prodotto dall'opponente laddove risulta oltretutto depennata la dicitura “cash” ).
Infine, con riguardo alla posizione di che, a dire dello stesso, Parte_3
non risulterebbe solidalmente obbligato con l'associazione opponente rispetto alla pretesa creditoria avversaria per averne perso la carica di legale rappresentante al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, va osservato che la responsabilità di cui all'art. 38, comma 2, c.c. presuppone sempre un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa ( v. Cass. civ. n. 10490/24 ), di guisa che nella specie l'odierno opponente andrà ritenuto solidalmente obbligato.
E', d'altro canto, preclusa a codesto Decidente ogni valutazione in ordine alle allegazioni e attività assertive proposte da parte opponente in sede di memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c., dovendosi limitare la disamina alle allegazioni offerte in memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c..
Alla luce delle argomentazioni suesposte va, pertanto, rigettata l'opposizione proposta e, conseguentemente, confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore della ditta individuale Controparte_1
Non meritevole di accoglimento è poi la domanda riconvenzionale formulata dalla e tesa ad ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento CP_2
contrattuale per ritardo nella consegna dell'opera e vizi riscontrati nelle strutture realizzate: difatti, se da un lato emerge ex actis come il lamentato ritardo sia stato sostanzialmente alla base della rinegoziazione dei termini contrattuali ( con
3 specifico riguardo ai pagamenti da effettuare ) come da accordo di cui alla scrittura privata del 2.09.21 intervenuta tra le odierne parti in causa, dall'altro i vizi allegati risultano, alla luce delle allegazioni offerte da parte opposta, meri difetti di manutenzione ordinaria, cui la poneva ad ogni modo CP_1
rimedio ( si vedano al riguardo le pec inviate dal legale della ditta opposta a parte avversa in data 29.06 e 1.07 del 2022, il cui contenuto non è stato contestato ex adverso ).
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dall' Parte_1
e da con atto di citazione notificato in data 5.02.22 avverso il
[...] Parte_3
decreto ingiuntivo n. 4561/22 emesso, su ricorso della ditta individuale di dal Tribunale di Palermo in data 3.11.22, che per CP_1 CP_1
l'effetto conferma;
- rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale da parte opponente;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte avversa delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 5.12.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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