Ordinanza cautelare 6 dicembre 2019
Sentenza 5 novembre 2020
Ordinanza cautelare 21 maggio 2021
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 3 marzo 2023
Ordinanza collegiale 7 giugno 2023
Ordinanza collegiale 13 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 27 novembre 2024
Ordinanza collegiale 5 maggio 2025
Improcedibile
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10453 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10453/2025REG.PROV.COLL.
N. 03328/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3328 del 2021, proposto dal Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Birga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato IG Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, adottate ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società -OMISSIS- s.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 il consigliere LO OT;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’ordinanza n. 26 del 16 maggio 2019, con cui il Sindaco del Comune di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000, ha vietato l’accesso all’area della ex cava -OMISSIS-, nonché il transito sulla strada interna, fino all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della parte posta al lato della predetta strada.
Nelle premesse del provvedimento impugnato è richiamata la relazione del perito nominato dal giudice delle indagini preliminari nel procedimento penale, nell’ambito della quale (relazione) è stato evidenziato che “ il corpo del rilevato è a rischio di stabilità, e va messo in sicurezza anche dal punto di vista fisico oltreché chimico ” e che il rilevato (ossia il cumulo di terra) incombe per il primo tratto sull’unica viabilità interna di accesso alla viabilità di cava, generando un potenziale pericolo per le attività di cantiere ed esponendo il personale al dissesto del rilevato per la sua instabilità.
Sulla base di queste premesse, il Comune di -OMISSIS-, con il provvedimento impugnato, ha ordinato:
- “ La chiusura e il divieto di accesso all’area di cantiere di “Riqualificazione Ambientale della Cava ex -OMISSIS-”, per motivi di pubblica incolumità, dovuti all’instabilità del rilevato già posto sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria. Le disposizioni hanno effetto fino alla messa in sicurezza certificata mediante collaudo dei luoghi potenzialmente a rischio di dissesto. Le disposizioni non si applicano alla gestione manutentiva del cantiere, da adottare fino alla messa in sicurezza certificata mediante collaudo dei luoghi potenzialmente a rischio di dissesto ”.
- “ Al proprietario della Cava, Soc. -OMISSIS- Srl, in mani del suo Legale Rappresentante, … di adottare entro gg. 5 dalla notifica del presente provvedimento, un “piano di manutenzione del cantiere” che tenga conto della gestione del rischio indotto dal rilevato, da sottoporre alla valutazione dell'ufficio ASL competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ”.
- “ Al proprietario della Cava, Soc. -OMISSIS- Srl, in mani del suo Legale Rappresentante, … di provvedere alla manutenzione del cantiere, ponendo in essere le indicazioni presenti nel “piano di manutenzione del cantiere”, comunicando preventivamente alla locale Polizia Municipale la presenza in cantiere del personale ai fini della gestione manutentiva dell'area di cantiere ”.
2. La predetta ordinanza sindacale è stata impugnata dalla società -OMISSIS- s.r.l. (proprietaria, del compendio immobiliare, già destinato ad attività estrattiva come cava di materiali inerti, sotto la denominazione di “ Cava -OMISSIS- ”) davanti al T.a.r. per la Liguria, che, con sentenza n. -OMISSIS-, ha accolto il ricorso, ritenendo fondati il primo e il terzo motivo, e cioè il motivo concernente l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990 e s.m.i., e quello riguardante il dedotto difetto di istruttoria, in cui sarebbe incorso il Comune di -OMISSIS- per essersi basato solo sulle risultanze di una perizia svolta in sede di procedimento penale.
3. Il Comune di -OMISSIS- ha contestato la sentenza n. -OMISSIS- sotto diversi profili.
3.1. Con il primo motivo di appello, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990, ha contestato le conclusioni del giudice di primo grado (che ha ritenuto fondata la censura), richiamando l’ordinamento giurisprudenziale secondo il quale la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria nel caso di adozione di ordinanze contingibili e urgenti.
Ha evidenziato peraltro nelle premesse del provvedimento impugnato che il Sindaco aveva espressamente dato atto che “ per l’urgenza che richiede il provvedimento da assumere non possa essere utilmente comunicato l’avvio del procedimento nei confronti della proprietà ”.
3.2. Con il secondo motivo di appello, il Comune di -OMISSIS- ha contestato la sentenza impugnata anche con riguardo all’accoglimento del terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, relativo al dedotto difetto di istruttoria.
Il provvedimento impugnato si fonda sulla relazione del perito nominato dal giudice delle indagini preliminari, che ha rilevato l’instabilità del rilevato (ossia del cumulo di terra) che incombe sulla viabilità di accesso alla cava, costituendo un potenziale pericolo per il personale impiegato nelle attività di cantiere.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che l’amministrazione comunale, ai fini della adozione del provvedimento impugnato, non avrebbe dovuto limitarsi ad utilizzare una perizia predisposta ad altri fini (ossia, per l’accertamento di reati ambientali) dal geologo -OMISSIS-nell’ambito del procedimento penale; ha evidenziato la mancata esecuzione delle prove di taglio da parte di quest’ultimo e che il Tribunale penale della Spezia, sezione per il riesame, aveva annullato il sequestro preventivo disposto sulla base della perizia del geol. -OMISSIS-, escludendo il fumus commissi delicti (cfr. ordinanza Tribunale penale della Spezia 18.10.2019, R.G. 37/19).
Il giudice di primo grado, a supporto del dedotto difetto di istruttoria, ha richiamato le conclusioni dei periti incaricati dalla società -OMISSIS- (geologi -OMISSIS-, -OMISSIS-).
Il Comune di -OMISSIS- ha contestato le conclusioni del giudice di primo grado, evidenziando che il dott. -OMISSIS- ha redatto il progetto iniziale e il dott. -OMISSIS- è il direttore dei lavori; neanche il dott. -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS- avrebbero eseguito le prove di taglio per verificare la stabilità del rilevato.
Ha evidenziato inoltre che il provvedimento del Tribunale del Riesame si riferisce ad una parte della cava diversa da quella oggetto di incidente probatorio (nell’ambito del quale è stata acquisita la perizia del geologo -OMISSIS-).
4. Nella memoria di costituzione, la società -OMISSIS- ha riproposto le censure non scrutinate dal giudice di primo grado in quanto assorbite.
4.1. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio erano state dedotte le seguenti censure: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, d.lgs. 267/2000 in relazione agli artt. 11, 17 bis e 25 l.r. 12/2012; eccesso di potere per falsità del presupposto e/o travisamento; incompetenza; sviamento.
In sintesi, la società aveva sostenuto che la disciplina dell’attività dell’ex Cava -OMISSIS- è regolata dalla l.r. della Liguria n. 12/2012 sulla attività estrattiva, a cui afferisce per i profili autorizzativi (essendo l’attività stata autorizzata ai sensi degli artt. 11 e 17 bis della l.r. medesima) e per i profili di vigilanza (affidati ai sensi dell’art. 25 della predetta legge regionale in parte all’ASL in parte ad ARPAL e alla medesima Regione, ivi compresa la facoltà di sospensione dell’attività); ai Comuni il legislatore regionale riconosce esclusivamente il potere di vigilanza sotto il profilo urbanistico edilizio.
Nel caso di specie, pertanto, esisteva una norma ordinaria di regolazione della fattispecie, anche sotto il profilo del pericolo di danno, che prevede l’attribuzione della relativa competenza ad ARPAL e alla Regione, con conseguente incompetenza del Comune e inutilizzabilità del rimedio straordinario di cui all’art. 54 d.lgs. 267/2000.
4.2. Con il quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la società aveva dedotto: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000; eccesso di potere per falsità del presupposto e/o travisamento; difetto di istruttoria e/o di motivazione, manifesta illogicità; sviamento.
Nel caso di specie, il provvedimento contingibile e urgente è stato adottato, secondo quanto esplicitato nel provvedimento impugnato, per la tutela della incolumità del personale del cantiere.
Il presupposto del provvedimento impugnato sarebbe errato; a causa del sequestro disposto dal giudice penale, l’area di attuale attività sarebbe situata a notevole distanza rispetto a quella in cui è sito il tratto di rilevato in questione.
Ne consegue che nessuna situazione di pericolo imminente e/o immanente sarebbe configurabile con riguardo al personale in servizio presso il cantiere.
4.3. Con il quinto motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la società aveva dedotto: violazione dell’art. 54, d.lgs. 267/2000; eccesso di potere sotto altri profili; sviamento di potere; violazione dei principi di logicità e proporzionalità.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo laddove, anziché limitarsi ad imporre l’adozione di misure di sicurezza in relazione alla presunta situazione di pericolo, ha ordinato la totale chiusura della cava e delle attività in corso, senza darsi carico della loro compatibilità con l’adozione di provvedimenti meno limitativi, idonei e sufficienti all’assicurazione la salvaguardia degli interessi pubblici che si intendono tutelare.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata accolta l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
6. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, è stato nominato quale verificatore, per l’esecuzione di alcuni adempimenti istruttori, il professore titolare del corso di studio in Ingegneria civile ambientale del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale dell’Università degli Studi di Genova (ovvero docente del medesimo corso di studi, appositamente delegato) e assegnato al medesimo il termine di novanta giorni per il deposito dell’elaborato peritale, decorrenti dal giorno dell’accettazione dell’incarico.
7. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, è stata accolta l’istanza di proroga formulata dal verificatore e, per l’effetto, è stato concesso l’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni per l’esecuzione dell’incarico affidato.
8. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, pubblicata in data 7 giugno 2023, questa Sezione ha autorizzato il verificatore a procedere alla nomina dell’esecutore dei sondaggi geognostici e del geologo nelle forme prospettate (prevedendo che il Comune di -OMISSIS- procedesse formalmente al conferimento dell’incarico dell’esecutore delle indagini geognostiche e del geologo, sulla base della indicazione dei relativi nominativi da parte del verificatore), ponendo gli oneri economici derivanti dal conferimento dei predetti incarichi provvisoriamente a carico del Comune di -OMISSIS-, e ha concesso l’ulteriore termine di gg. 60 (sessanta), a decorrere dalla data di pubblicazione della predetta ordinanza, per l’espletamento dell’incarico affidato al verificatore, fissando l’udienza pubblica per la definitiva trattazione di merito del ricorso in appello alla data del 12 ottobre 2023.
9. Con nota depositata in data 8 agosto 2023, il difensore della società -OMISSIS- s.r.l. ha comunicato le dimissioni del consulente (di parte) prof. ing. -OMISSIS- e che nel corso della verificazione gli interessi della società sarebbero statu tutelati dal dott. -OMISSIS-, dal prof. ing. -OMISSIS- e dal dott. geologo -OMISSIS-.
10. In data 11 settembre 2023 il difensore della società -OMISSIS- s.r.l., dopo aver evidenziato che il verificatore non aveva ancora provveduto all’espletamento dell’incarico conferito, ha chiesto il differimento dell’udienza (non sussistendo i termini a difesa) e che il verificatore venisse sollecitato a completare in tempi brevi il predetto incarico.
11. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza di rinvio dell’udienza pubblica (presentata dal difensore della società -OMISSIS- s.r.l.), disponendo altresì la proroga del termine assegnato al verificatore per il deposito della relazione di verificazione.
12. Con nota depositata in data 30 settembre 2024, il difensore della società -OMISSIS-, dopo aver ripercorso l’iter processuale, ha evidenziato che il giudizio penale (che ha coinvolto tanto i legali rappresentanti della società -OMISSIS-, quanto di -OMISSIS-s.r.l.) si è concluso con l’assoluzione del sig. -OMISSIS-(e del sig. -OMISSIS-) con formula piena, nonché di tutti gli altri imputati.
Dalle motivazioni della sentenza emergerebbe, da un lato, l’insussistenza di eventi contaminanti, l’insussistenza dei fatti contestati e l’assenza di responsabilità di tutti gli imputati e, dall’altro, l’inattendibilità della perizia del consulente (dott. -OMISSIS-) nominato dal g.i.p.
Ha evidenziato che anche il giudizio tributario promosso dalle società -OMISSIS- e -OMISSIS-avverso il provvedimento della Provincia spezzina prot. n. 17738 del 17 luglio 2021 (con il quale era stata irrogata una sanzione di € 358.972,00, per “ omesso versamento del tributo speciale per il previsto deposito in discarica dei rifiuti solidi, ... ”) si è concluso con sentenza favorevole per entrambe le società.
A giudizio del difensore della società, il contenuto delle predette sentenze sarebbe idoneo ad “ indirizzare anche gli esiti del giudizio amministrativo tuttora pendente, muovendo dai medesimi presupposti che sono stati ampiamente smentiti tanto in sede penale quanto in quella tributaria, senza necessità di svolgere ulteriori indagini – sondaggi geognostici finalizzati al riconoscimento ed alla caratterizzazione geotecnica del materiale messo a dimora in cava, come richiesto dal verificatore e come autorizzato dal CDS e che il Comune non ha ancora provveduto ad effettuare ”.
La società ha inoltre evidenziato di aver trasmesso, a mezzo pec in data 22 dicembre 2023, la documentazione relativa al collaudo, informando l’amministrazione comunale in merito alla consequenziale ripresa dei lavori presso la ex cava -OMISSIS-.
13. Con successiva nota prot. n. 1881 del 7 febbraio 2024, il Comune di -OMISSIS- ha riscontrato la suddetta comunicazione, affermando che “ la documentazione depositata non ottempera all’ordinanza citata ” (l’ordinanza n. 26 del 16 maggio 2019), in quanto, secondo la tesi comunale, “ non è stata effettuata alcuna opera di messa in sicurezza ”.
Avverso tale nota le società -OMISSIS-e -OMISSIS-hanno proposto ricorso al T.a.r. Liguria, che, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha disposto la sospensione del giudizio, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il predetto giudizio e quello pendente davanti al Consiglio di Stato.
14. Tanto premesso, con riguardo ai giudizi R.G. n. 3328/2021 e R.G. n. 8805/2021, la società -OMISSIS- ha formulato la seguente richiesta:
“ - valutare se, sulla base dei nuovi elementi sopravvenuti (collaudo, sentenza penale, sentenza tributaria), sia ancora necessario l’espletamento della verificazione, per come disposta con ordinanza n. -OMISSIS-,
- in alternativa, e sempre tenuto conto del contenuto delle sopravvenute sentenze e del collaudo, consentire al Collegio di poter assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni, che permettano al Verificatore di concludere celermente la disposta verificazione, senza ulteriori dilazioni ”.
15. Nella memoria depositata in data 5 novembre 2024, la società -OMISSIS-, oltre a ribadire le richieste già formulate, ha evidenziato che -OMISSIS-(la società che fornisce i materiali di riempimento dell’area di cava, derivanti dalle lavorazioni degli inerti, per la riqualificazione ambientale del sito e che nel 2016 ha acquistato tutte le quote di -OMISSIS- s.r.l.), in conseguenza della paralisi dell’attività necessaria al conferimento di materiali nella cava -OMISSIS-, è stata ammessa al concordato preventivo in continuità aziendale con sentenza di omologa da parte del Tribunale di La Spezia (procedura n. 11/2022); le cause della crisi originerebbero dalle vicende giudiziarie e amministrative pendenti tra la società -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS-.
16. Con memoria depositata in data 18 novembre 2024, il Comune di -OMISSIS- ha evidenziato che la sentenza del Tribunale della Spezia (che ha assolto gli imputati) non fa stato nel giudizio amministrativo.
In particolare, ha evidenziato che l’oggetto del giudizio pendente davanti al Coniglio di Stato (R.G. n. 3328/2021) concerne la legittimità del provvedimento sindacale emesso in tema di stabilità del rilevato, aspetto non esaminato dal Tribunale penale, in quanto estraneo al capo d’imputazione.
Del pari, il Comune di -OMISSIS- ha evidenziato il carattere non dirimente del collaudo effettuato, in quanto non preceduto dalla messa in sicurezza.
Ha evidenziato infine: “ Appare evidente che il Verificatore nominato non possa, probabilmente per gravi ragioni personali, portare a termine l'incarico. Nessuna opposizione, pertanto, all'avversaria istanza di sostituzione. Si evidenzia piuttosto l'opportunità che le spese siano provvisoriamente poste a carico di -OMISSIS- S.r.L., in modo da svincolare le operazioni peritali dalle necessarie e note procedure di bilancio dell'Ente e consentirne così l'immediato avvio. Si conferma sin da ora la nomina già in atti del c.t.p. ”.
17. Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS-, è stato dato riscontro alle richieste delle parti e sono state impartite alcune direttive al verificatore, al fine di definire tempestivamente l’incarico assegnato.
18. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, è stata concessa al verificatore una ulteriore proroga per il completamento dell’incarico assegnato.
19. In data 27 giugno 2025 il verificatore ha depositato in giudizio la relazione di verificazione.
20. Con memorie e repliche le parti costituite in giudizio hanno ribadito le rispettive prospettazioni difensive.
21. Con nota depositata in data 15 ottobre 2025, il difensore del Comune di -OMISSIS- e il difensore della società -OMISSIS- s.r.l. hanno premesso che, nelle more del giudizio, “ … le parti hanno raggiunto e formalizzato un accordo transattivo, volto alla definizione bonaria di entrambe le controversie, con reciproca rinuncia ad ogni pretesa; 3. contestualmente, è stata predisposta e sottoscritta una nuova Convenzione, finalizzata alla regolamentazione degli interventi di riqualificazione ambientale e sistemazione definitiva del sito denominato “ex Cava -OMISSIS-”;4… 5. gli accordi tra le parti sono stati formalizzati in data 14 ottobre 2025, anche a seguito di delibera G.C. n. 214 del 7 ottobre 2025 e delibera Consiglio Comunale in data 14 ottobre 2025 ”; sulla base di questa premessa, hanno dichiarato di rinunciare “ agli atti dei giudizi pendenti nanti codesto Ecc.mo Giudicante ed iscritti al ruolo generale n. 3328/21 ed 8805/21 (chiamati all' udienza pubblica del 16 ottobre 2025) a spese integralmente compensate ”.
22. Con nota depositata in data 15 ottobre 2025, il difensore della società -OMISSIS- s.r.l. ha dichiarato di “ aderire alla dichiarazione di rinuncia depositata in data 15.10.2025 da parte del Collega Avv. Riccardo Birga, difensore del Comune di -OMISSIS- ”.
23. All’udienza pubblica del 16 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
24. Ritiene il Collegio che l’atto di rinuncia irrituale (non sottoscritto direttamente dalle parti e non notificato alle controparti) “ agli atti dei giudizi pendenti nanti codesto Ecc.mo Giudicante ed iscritti al ruolo generale n. 3328/21 ed 8805/21 ”, debba essere riqualificato come attestazione processualmente rilevante da cui il Collegio può ricavare il sopravvenuto difetto di interesse e, quindi, dichiarare l’improcedibilità del ricorso in appello.
Ciò risulta evidente dalla bozza di accordo depositata in giudizio (in data 13 ottobre 2025) nella quale le parti costituite (Comune di -OMISSIS-; società -OMISSIS- s.r.l.) dichiarano di rinunciare agli atti dei giudizi di appello R.G. n. 3328/2021 e n. 8805/2021 , precisando tuttavia che “ … in esito alle rinunce agli atti dei giudizi, risultano privi di efficacia e da intendersi annullati i seguenti provvedimenti:
- ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 26 data 16 maggio 2019;
- ordinanze sindacali n. 34 in data 30 giugno 2020 e n. 61 in data 7 ottobre 2020; … ”.
La rinuncia si riferisce solo agli atti del giudizio di appello e non si estende al ricorso di primo grado (per effetto del cui accoglimento, il giudice di primo grado ha disposto l’annullamento della ordinanza sindacale impugnata).
Alla stregua di quanto sopra affermato, il riscorso in appello deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse (in relazione a quanto dichiarato dai difensori delle parti e agli accordi intervenuti tra le parti, depositati in giudizio).
25. Conformemente alla richiesta formulata dalle parti le spese di lite relative al presente grado di giudizio devono essere compensate.
Le spese di verificazione, in mancanza di accordo specifico delle parti costituite sul punto, debbono essere poste a carico del Comune di -OMISSIS- in conformità al principio generale enunciato dall’art. 86, comma 2, c.p.a. (a norma del quale: “ 2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle ”); tuttavia, la richiesta di liquidazione degli onorari formulata dal verificatore non può essere integralmente accolta; tenendo conto che il verificatore ha dichiarato di aver dedicato allo svolgimento dell’incarico n. 207 intere giornate lavorative e che per ogni giornata non può essere riconosciuto un numero di vacazioni superiore a quattro, che l’incarico assegnato non presentava particolare difficoltà e (come sopra evidenziato) la relazione di verificazione è stata depositata dopo diverse proroghe del termine assegnato (in relazione alle ripetute richieste di proroga presentate dal verificatore), il compenso spettante al verificatore deve essere quantificato in € 6.758,73 (207 x 4 = 828 vacazioni; prima vacazione € 14,68; 827 vacazioni x € 8,15 = € 6.744,05; € 14,68 + € 6.744,05 = € 6.758,73), arrotondato a € 6.760,00, oltre accessori di legge; spetta al verificatore anche il rimborso delle spese da questi sostenute per le indagini geologiche (€ 1.522,56), previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle relative competenze al geologo -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dichiara l’improcedibilità del ricorso in appello, per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento in favore del verificatore (prof. ing. -OMISSIS-) delle spese di verificazione, che liquida in € 6.760,00 (seimilasettecentosessanta/00), oltre accessori di legge, e al rimborso in favore del verificatore delle spese da questi sostenute per le indagini geologiche (€ 1.522,56), previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle relative competenze al geologo -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei nominativi delle persone fisiche citate nella parte motiva della sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG NE, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
LO OT, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO OT | IG NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.