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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6573/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6573/2021 promossa da:
(P.IVA , in persona del suo amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Innocenzo Parte_2
Frugoni e dall'avv. Antero Ovoli ed elettivamente domiciliata in Roma, 00191 Viale Pinturicchio n.
204, presso lo studio legale Ovoli Frugoni, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ed ex lege P.IVA_2 domiciliato presso negli uffici siti in Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Reale n. 63;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti. pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1377/2021 del Parte_1
Tribunale di Venezia emesso in data 15.06.2021 con il quale il di Controparte_1
Venezia ha intimato alla odierna opponente l'immediato pagamento della complessiva somma di €
19.000,00 a titolo di rimborso di quanto versato in acconto per l'organizzazione di uno stage linguistico poi sospeso per l'evolversi della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID-19; eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione del essendo il Controparte_1 rapporto per cui è causa insorto tra la odierna opponente e il;
Controparte_1
deducendo che l'opposta ha, in data 06.12.2019, confermato il lotto 2 della proposta inviata dall'odierna opponente, a seguito della quale veniva saldato da quest'ultima l'intero importo dei biglietti aerei di andata e ritorno per complessivi € 15.098,68 nonché prenotati i servizi a terra;
deducendo che in data 24.02.2020 il ha inviato comunicazione secondo cui, di Controparte_2
intesa con il Presidente della Regione Veneto, dovevano essere sospesi i viaggi di istruzione sul territorio nazionale e all'estero; deducendo inoltre che, in data 05.03.2020, due giorni prima della partenza prefissata per il 07.03.2020, il ha chiesto alla Controparte_1 Parte_1
l'integrale rimborso dell'importo di €. 19.000,00 versato in acconto;
deducendo che ha CP_3 provveduto alla restituzione della somma di € 5.847,03 pari alla differenza tra quanto versato dall'opposta in data 27.12.2019 e l'importo totale con detrazione del parziale rimborso riconosciuto da
Ryan Air ritenendo di fare applicazione dell'art. 41 co. 1 del codice del Turismo e non anche il 41 comma 4 del medesimo codice;
contestando infine la legittimità del DPCM 31.01.2020 e successivi provvedimenti ed atti amministrativi in quanto emessi in assenza di presupposto legislativo che consentisse la restrizione delle libertà personali assegnando poteri specifici al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Parte opponente ha pertanto chiesto, in via preliminare e/o pregiudiziale, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1377/2021 R.G. 4510/2021, dichiarando lo stesso nullo, annullabile, inefficace, inesistente e/o comunque illegittimamente emesso;
in via principale, nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della sopra formulata eccezione e in virtù del disposto dell'art. 88 bis della L. 24.02.2020 pagina 2 di 9 n. 27 citato in narrativa, essendo insorto il rapporto per cui è causa prima del 24.02.2020, revocare il decreto ingiuntivo n. 1377/2021 R.G. 4510/2021, dichiarando lo stesso nullo, annullabile, inefficace, inesistente e/o comunque illegittimamente emesso;
in via subordinata e previa la disapplicazione immediata della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e di ogni altro amministrativo, nessuno escluso, dalla stessa comunque nascente, dipendente e conseguente e/o comunque connesso o collegato, antecedente o successivo e segnatamente ed espressamente, con elenco esemplificativo ma non esaustivo, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 25.01.2020, dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 30.01.2020 e del 21.02.2020, dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto del 23.02.2020, del DPCM 23.02.2020, del DPCM del 25.02.2020 e del DPCM del 08.03.2020 revocare il decreto ingiuntivo n. 1377/2021
R.G. 4510/2021, dichiarando lo stesso nullo, annullabile, inefficace, inesistente e/o comunque illegittimamente emesso;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Il si è costituito in giudizio contestando tutto Controparte_4
quanto dedotto da controparte e precisando di aver affidato all'Agenzia di Viaggi Holidays Empire
s.r.l. l'organizzazione di uno stage linguistico provvedendo a versare in favore dell'Agenzia un acconto di € 19.000,00; deducendo che, successivamente con l'evolversi della situazione emergenziale,
l'Istituto scolastico ha inviato una comunicazione all'Agenzia dando atto che, con l'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020, il Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto, disponeva, tra le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero, con efficacia dalla data della firma fino a tutto il 01.03.2020; deducendo che in ragione di ciò il ha comunicato CP_1 all'Agenzia il recesso dal contratto stipulato, chiedendo l'integrale rimborso della somma anticipata in acconto;
deducendo che l'Agenzia ha dichiarato l'impossibilità di procedere al rimborso richiesto e, in ragione di quanto disposto dall'art. 28, comma 9, del D.L. n. 9 del 02/03/2020, ha emesso un voucher per un importo parziale pari ad euro 5.847,03 da utilizzare entro la data di emissione;
deducendo di aver correttamente esercitato il diritto di recesso previsto dal combinato disposto degli artt. 41, comma
4, d.lgs. n. 79/2011 e 88 bis, comma 8, l. n. 27/2020, secondo cui spetta alla Scuola il rimborso integrale di quanto versato, eventualmente sotto forma di voucher;
deducendo altresì la manifesta pagina 3 di 9 infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire del essendo Controparte_1
l'istituto scolastico in questione organicamente collegato al;
deducendo, Controparte_1
infine, che la richiesta di controparte di disapplicazione per illegittimità del DPCM 31.01.2020 e dei successivi provvedimenti ed atti amministrativi da esso conseguenti e dipendenti o comunque connessi
è infondata in quanto non pertinente alla fattispecie in esame stante che gli atti di cui si chiede la disapplicazione non sono direttamente applicabili.
Parte opposta ha pertanto chiesto, in via pregiudiziale, di accogliere l'istanza di esecuzione in via provvisoria ex art. 648 c.p.c. ed, in via principale, nel merito, rigettare l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da perché infondato in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, emesso in data 15.06.2021, dal Tribunale di
Venezia, con condanna dell'Agenzia opponente al pagamento al Controparte_4 della somma di € 19.000,00, da corrispondere anche tramite voucher pari
[...] all'importo anticipato, oltre agli interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo saldo, nonché oltre ai compensi professionali del presente procedimento da liquidare sulla base del d.m. 55/14, con vittoria di spese e di onorari.
2. In data 07.04.2022 il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza dell'8.09.2022 rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Il fascicolo veniva poi assegnato alla scrivente che, all'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata con modalità cartolare, tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza del 09.09.2024.
La causa viene ora decisa come segue.
3. Le questioni poste dall'odierna opponente sono molteplici e richiedono una disamina puntuale e separata.
3.1. Eccezione di difetto di legittimazione del . Controparte_1
L'eccezione è infondata e pertanto non trova accoglimento.
Il liceo statale pur essendo dotato di una propria autonomia didattico amministrativa e CP_1
personalità giuridica, ai sensi delle riforme di cui alla l. 889/31 el. 59/97 e dlgs 165/01, non è considerabile organo del tutto a sé stante rispetto all'intero apparato dell'istruzione che vede al vertice pagina 4 di 9 il L'aver consentito una maggior autonomia nella gestione amministrativa dei Controparte_1
singoli istituti non significa anche escludere la sussistenza del rapporto organico tra i singoli istituti collocati nel territorio e il Ministero di riferimento.
Non coglie pertanto nel segno l'eccezione di parte opponente in termini di legittimazione processuale ben potendo il stare in giudizio in rappresentanza del singolo liceo statale Controparte_1 collocato nel territorio in qualità di organo apicale di riferimento dell'intero apparato scolastico statale.
3.2 Questione di merito sull'applicazione dell'art. 41 n. 1 del dlgs 79/2011 in luogo del 41 n. 4.
Si osserva che, dalla documentazione agli atti e dalla ricostruzione operata pacificamente dalle parti, è emerso che l'istituto scolastico ha confermato la volontà di aderire alla proposta di cui al lotto 2 in data
06.12.2019 (doc. 4 fascicolo parte opponente); che, in attuazione degli accordi, è stato versato un acconto pari ad € 19.000 in data 27.12.2019; che la comunicazione del recesso è pervenuta in data
24.02.2020 con richiesto di rimborso in data 05.03.2020 (doc. 8 e doc. 9 fascicolo dell'opponente); inoltre che ha emesso un voucher pari ad € 5.847,03 a favore del Parte_1 Controparte_1
(Doc. 11 fascicolo dell'opponente).
L'aspetto centrale della presente controversia impone di esaminare la disciplina del recesso del pacchetto turistico alla luce anche delle disposizioni assunte per contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID 19.
In particolare, appare doveroso esaminare l'art. 88 bis l 27/2020, richiamato dalle parti, e chiarire se sia applicabile l'art. 41 co. 4 del codice del turismo, come da prospettazione dell'opposta con conseguente restituzione delle somme anticipate anche a mezzo di emissione di voucher di pari valore, ovvero il comma 1 dell'art. 41 del codice del turismo, come da prospettazione dell'opponente con conseguente previsione della restituzione delle somme decurtate delle spese sostenute dall'agenzia o tour operator.
L'art. 88 bis co. 8 precisa che “Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica
l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio.”.
pagina 5 di 9 Tale previsione normativa fa espresso richiamo all'art- 1463 c.c. e all'art. 41 co. 4 del codice del turismo.
La disposizione generale di cui al codice civile prevede espressamente che, nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di impossibilità sopravvenuta e totale della prestazione la parte è liberata e la controparte non può chiedere la controprestazione e deve restituire quanto ricevuto. Tale norma trova applicazione unicamente al caso di impossibilità sopravvenuta che non sia imputabile ad alcuna delle parti.
L'art. 41 co. 4 del dlgs 79/2011 prevede che “4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.”
L'art. 41 co. 4 richiamato prevede una tutela specifica per il turista che ha acquistato un pacchetto di viaggio in quanto disciplina il caso di recesso con rimborso integrale dei pagamenti effettuati, a differenza della più limitata previsione di cui al primo comma della medesima norma che prevede invece il rimborso di quanto versato fatte salve le spese sostenute dall'organizzazione (“
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.”).
La previsione di cui al comma quarto tuttavia trova applicazione solo nel caso in cui si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione e nelle sue immediate vicinanze.
Nel caso in esame nel luogo di destinazione o nelle immediate vicinanze, effettivamente, all'epoca dei fatti non vi erano ancora state restrizioni o specifiche limitazioni.
Tuttavia, in disparte le considerazioni in ordine all'art. 41 del codice del turismo, appare pacifica l'applicazione in via residuale dell'art. 1463 c.c. in quanto, già a partire dal DPCM 23.02.2020 erano stati sospesi i viaggi di istruzione e i servizi scolastici, nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto,
pagina 6 di 9 in attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; donde già dal 23.02.2020, è divenuta impossibile la prestazione di godimento del viaggio di istruzione per la scuola superiore malgrado solo con il DPCM 08 marzo 2020 si è arrivati al c.d. lock down. CP_1
A nulla rileva che alla data stabilita per la partenza (07.03.20) non era ancora in vigore il c.d. lock down e a nulla rileva che nel luogo di destinazione non fossero ancora state adottate misure restrittive assimilabili a quelle adottate per le regioni Lombardia e Veneto.
La portata applicativa dell'art. 1463 c.c. fa riferimento all'impossibilità oggettiva e non imputabile di eseguire la prestazione che nel caso di specie è riconducibile alla decretata sospensione dei viaggi di istruzione e dei servizi scolastici.
Non appare condivisibile nemmeno la prospettazione di parte opponente laddove, richiamando l'art. 88 bis co. 8 secondo capoverso sostiene che “Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021,
i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari”, a voler ritenere che il rapporto contrattuale con la scuola Maffei è antecedente e pertanto è fatto salvo, in deroga alle disposizioni emesse nel corso dell'emergenza sanitaria.
Ebbene tale ricostruzione deriva da una lettura solo parziale della norma che, a ben vedere nel secondo capoverso del comma 8, delinea una deroga all'applicazione dell'art. 41 co. 6 ed esclude espressamente l'alternatività tra rimborso e voucher sostitutivo, in alcuni casi, con previsione del solo rimborso (“È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari”).
La disposizione richiamata dalla parte opponente (“Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico
2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari”) dunque, in primo luogo, fa riferimento ai programmi internazionali di pagina 7 di 9 mobilità studentesca, non rientrante nel caso in esame che invece riguarda una vacanza studio di sette giorni;
in secondo luogo, fa riferimento unicamente alla possibilità di prevedere l'alternativa tra rimborso e voucher per i rapporti instaurati alla data del 24.02.2020.
Ciò si desume dal fatto che tale inciso è inserito chiaramente nell'ambito del contesto immediatamente antecedente e, laddove il legislatore avesse inteso derogare all'intera disciplina, avrebbe previsto un articolo normativo isolato con una propria specifica rubrica.
Si precisa in ogni caso che, in base all'allegato n.2 del fascicolo di parte opponente, il lotto 2 oggetto della presente controversia riguarda studenti della classe terza della scuola superiore, ragione per cui non rientra il presente pacchetto di viaggio nell'ambito dei casi specifici ove è previsto unicamente il rimborso.
La presente domanda viene pertanto respinta perché infondata.
3.3 In relazione poi alla ritenuta illegittimità del DPCM del 31.01.2020 e successivi provvedimenti attuativi per difetto di motivazione e per eccesso di potere.
La contestazione risulta irrilevante ai fini del decidere ed, in ogni caso, assorbita da quanto rappresentato al punto precedente.
La ritenuta applicazione della norma generale di cui all'art. 1463 c.c. e l'oggettiva impossibilità di eseguire la prestazione stante la sospensione dei viaggi di istruzione all'estero attraverso il DPCM del
23.02.2020 attuativo del decreto legge n.6 del 23 febbraio 2020, esclude il rilievo della presente doglianza posto che i provvedimenti normativi ed amministrativi oggetto di contestazioni, ai fini dell'applicazione dell'art. 1463 c.c., rilevano sono come fatto/evento che ha reso impossibile l'esecuzione della prestazione. Provvedimenti che chiaramente non potevano essere disapplicati o disattesi dal contraente.
A nulla rilevano poi le considerazioni in ordine alla restrizione della libertà di circolazione derivante dal c.d. lock down posto che, nel caso in esame, non si è fatta diretta applicazione del DPCM del 8 marzo 2020.
3.4 Si osserva infine che quanto all'eventuale emissione del voucher non vi è contrasto tra le parti posto che parte opponente, anche in comparsa conclusionale al punto D, ritiene legittima l'emissione del pagina 8 di 9 voucher quale strumento di rimborso e parte opposta chiede l'emissione del voucher quale alternativa, in via principale, alla restituzione delle somme sin dall'atto introduttivo.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte opponente formulata nel merito viene respinta, tuttavia, il decreto ingiuntivo viene ugualmente revocato con accoglimento della domanda principale di parte opposta di condanna dell'opponente all'emissione del voucher corrispondente all'importo anticipato, oltre interessi dalla domanda al saldo, in quanto domanda alternativamente proposta in via principale a cui lo stesso opponente sembra aderire.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività svolta, secondo i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per la fase istruttoria stante la scarsa attività svolta, minimi per la fase decisionale stante il sostanziale richiamo agli atti, vanno liquidate in una somma pari ad € 3.387,00 oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE l'opposizione;
REVOCA, per altra ragione, il decreto ingiuntivo n. 1377/2021 del Tribunale di Venezia;
ACCOGLIE la domanda di parte opposta e per l'effetto CONDANNA parte opponente all'emissione di un voucher a favore di parte opposta pari ad € 19.000 oltre interessi dalla domanda al saldo.
CONDANNA parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta liquidate in €
3.387,00 oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
Venezia, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6573/2021 promossa da:
(P.IVA , in persona del suo amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Innocenzo Parte_2
Frugoni e dall'avv. Antero Ovoli ed elettivamente domiciliata in Roma, 00191 Viale Pinturicchio n.
204, presso lo studio legale Ovoli Frugoni, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ed ex lege P.IVA_2 domiciliato presso negli uffici siti in Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Reale n. 63;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti. pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1377/2021 del Parte_1
Tribunale di Venezia emesso in data 15.06.2021 con il quale il di Controparte_1
Venezia ha intimato alla odierna opponente l'immediato pagamento della complessiva somma di €
19.000,00 a titolo di rimborso di quanto versato in acconto per l'organizzazione di uno stage linguistico poi sospeso per l'evolversi della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID-19; eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione del essendo il Controparte_1 rapporto per cui è causa insorto tra la odierna opponente e il;
Controparte_1
deducendo che l'opposta ha, in data 06.12.2019, confermato il lotto 2 della proposta inviata dall'odierna opponente, a seguito della quale veniva saldato da quest'ultima l'intero importo dei biglietti aerei di andata e ritorno per complessivi € 15.098,68 nonché prenotati i servizi a terra;
deducendo che in data 24.02.2020 il ha inviato comunicazione secondo cui, di Controparte_2
intesa con il Presidente della Regione Veneto, dovevano essere sospesi i viaggi di istruzione sul territorio nazionale e all'estero; deducendo inoltre che, in data 05.03.2020, due giorni prima della partenza prefissata per il 07.03.2020, il ha chiesto alla Controparte_1 Parte_1
l'integrale rimborso dell'importo di €. 19.000,00 versato in acconto;
deducendo che ha CP_3 provveduto alla restituzione della somma di € 5.847,03 pari alla differenza tra quanto versato dall'opposta in data 27.12.2019 e l'importo totale con detrazione del parziale rimborso riconosciuto da
Ryan Air ritenendo di fare applicazione dell'art. 41 co. 1 del codice del Turismo e non anche il 41 comma 4 del medesimo codice;
contestando infine la legittimità del DPCM 31.01.2020 e successivi provvedimenti ed atti amministrativi in quanto emessi in assenza di presupposto legislativo che consentisse la restrizione delle libertà personali assegnando poteri specifici al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Parte opponente ha pertanto chiesto, in via preliminare e/o pregiudiziale, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1377/2021 R.G. 4510/2021, dichiarando lo stesso nullo, annullabile, inefficace, inesistente e/o comunque illegittimamente emesso;
in via principale, nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della sopra formulata eccezione e in virtù del disposto dell'art. 88 bis della L. 24.02.2020 pagina 2 di 9 n. 27 citato in narrativa, essendo insorto il rapporto per cui è causa prima del 24.02.2020, revocare il decreto ingiuntivo n. 1377/2021 R.G. 4510/2021, dichiarando lo stesso nullo, annullabile, inefficace, inesistente e/o comunque illegittimamente emesso;
in via subordinata e previa la disapplicazione immediata della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e di ogni altro amministrativo, nessuno escluso, dalla stessa comunque nascente, dipendente e conseguente e/o comunque connesso o collegato, antecedente o successivo e segnatamente ed espressamente, con elenco esemplificativo ma non esaustivo, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 25.01.2020, dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 30.01.2020 e del 21.02.2020, dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto del 23.02.2020, del DPCM 23.02.2020, del DPCM del 25.02.2020 e del DPCM del 08.03.2020 revocare il decreto ingiuntivo n. 1377/2021
R.G. 4510/2021, dichiarando lo stesso nullo, annullabile, inefficace, inesistente e/o comunque illegittimamente emesso;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Il si è costituito in giudizio contestando tutto Controparte_4
quanto dedotto da controparte e precisando di aver affidato all'Agenzia di Viaggi Holidays Empire
s.r.l. l'organizzazione di uno stage linguistico provvedendo a versare in favore dell'Agenzia un acconto di € 19.000,00; deducendo che, successivamente con l'evolversi della situazione emergenziale,
l'Istituto scolastico ha inviato una comunicazione all'Agenzia dando atto che, con l'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020, il Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto, disponeva, tra le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero, con efficacia dalla data della firma fino a tutto il 01.03.2020; deducendo che in ragione di ciò il ha comunicato CP_1 all'Agenzia il recesso dal contratto stipulato, chiedendo l'integrale rimborso della somma anticipata in acconto;
deducendo che l'Agenzia ha dichiarato l'impossibilità di procedere al rimborso richiesto e, in ragione di quanto disposto dall'art. 28, comma 9, del D.L. n. 9 del 02/03/2020, ha emesso un voucher per un importo parziale pari ad euro 5.847,03 da utilizzare entro la data di emissione;
deducendo di aver correttamente esercitato il diritto di recesso previsto dal combinato disposto degli artt. 41, comma
4, d.lgs. n. 79/2011 e 88 bis, comma 8, l. n. 27/2020, secondo cui spetta alla Scuola il rimborso integrale di quanto versato, eventualmente sotto forma di voucher;
deducendo altresì la manifesta pagina 3 di 9 infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire del essendo Controparte_1
l'istituto scolastico in questione organicamente collegato al;
deducendo, Controparte_1
infine, che la richiesta di controparte di disapplicazione per illegittimità del DPCM 31.01.2020 e dei successivi provvedimenti ed atti amministrativi da esso conseguenti e dipendenti o comunque connessi
è infondata in quanto non pertinente alla fattispecie in esame stante che gli atti di cui si chiede la disapplicazione non sono direttamente applicabili.
Parte opposta ha pertanto chiesto, in via pregiudiziale, di accogliere l'istanza di esecuzione in via provvisoria ex art. 648 c.p.c. ed, in via principale, nel merito, rigettare l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da perché infondato in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, emesso in data 15.06.2021, dal Tribunale di
Venezia, con condanna dell'Agenzia opponente al pagamento al Controparte_4 della somma di € 19.000,00, da corrispondere anche tramite voucher pari
[...] all'importo anticipato, oltre agli interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo saldo, nonché oltre ai compensi professionali del presente procedimento da liquidare sulla base del d.m. 55/14, con vittoria di spese e di onorari.
2. In data 07.04.2022 il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza dell'8.09.2022 rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Il fascicolo veniva poi assegnato alla scrivente che, all'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata con modalità cartolare, tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza del 09.09.2024.
La causa viene ora decisa come segue.
3. Le questioni poste dall'odierna opponente sono molteplici e richiedono una disamina puntuale e separata.
3.1. Eccezione di difetto di legittimazione del . Controparte_1
L'eccezione è infondata e pertanto non trova accoglimento.
Il liceo statale pur essendo dotato di una propria autonomia didattico amministrativa e CP_1
personalità giuridica, ai sensi delle riforme di cui alla l. 889/31 el. 59/97 e dlgs 165/01, non è considerabile organo del tutto a sé stante rispetto all'intero apparato dell'istruzione che vede al vertice pagina 4 di 9 il L'aver consentito una maggior autonomia nella gestione amministrativa dei Controparte_1
singoli istituti non significa anche escludere la sussistenza del rapporto organico tra i singoli istituti collocati nel territorio e il Ministero di riferimento.
Non coglie pertanto nel segno l'eccezione di parte opponente in termini di legittimazione processuale ben potendo il stare in giudizio in rappresentanza del singolo liceo statale Controparte_1 collocato nel territorio in qualità di organo apicale di riferimento dell'intero apparato scolastico statale.
3.2 Questione di merito sull'applicazione dell'art. 41 n. 1 del dlgs 79/2011 in luogo del 41 n. 4.
Si osserva che, dalla documentazione agli atti e dalla ricostruzione operata pacificamente dalle parti, è emerso che l'istituto scolastico ha confermato la volontà di aderire alla proposta di cui al lotto 2 in data
06.12.2019 (doc. 4 fascicolo parte opponente); che, in attuazione degli accordi, è stato versato un acconto pari ad € 19.000 in data 27.12.2019; che la comunicazione del recesso è pervenuta in data
24.02.2020 con richiesto di rimborso in data 05.03.2020 (doc. 8 e doc. 9 fascicolo dell'opponente); inoltre che ha emesso un voucher pari ad € 5.847,03 a favore del Parte_1 Controparte_1
(Doc. 11 fascicolo dell'opponente).
L'aspetto centrale della presente controversia impone di esaminare la disciplina del recesso del pacchetto turistico alla luce anche delle disposizioni assunte per contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID 19.
In particolare, appare doveroso esaminare l'art. 88 bis l 27/2020, richiamato dalle parti, e chiarire se sia applicabile l'art. 41 co. 4 del codice del turismo, come da prospettazione dell'opposta con conseguente restituzione delle somme anticipate anche a mezzo di emissione di voucher di pari valore, ovvero il comma 1 dell'art. 41 del codice del turismo, come da prospettazione dell'opponente con conseguente previsione della restituzione delle somme decurtate delle spese sostenute dall'agenzia o tour operator.
L'art. 88 bis co. 8 precisa che “Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica
l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio.”.
pagina 5 di 9 Tale previsione normativa fa espresso richiamo all'art- 1463 c.c. e all'art. 41 co. 4 del codice del turismo.
La disposizione generale di cui al codice civile prevede espressamente che, nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di impossibilità sopravvenuta e totale della prestazione la parte è liberata e la controparte non può chiedere la controprestazione e deve restituire quanto ricevuto. Tale norma trova applicazione unicamente al caso di impossibilità sopravvenuta che non sia imputabile ad alcuna delle parti.
L'art. 41 co. 4 del dlgs 79/2011 prevede che “4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.”
L'art. 41 co. 4 richiamato prevede una tutela specifica per il turista che ha acquistato un pacchetto di viaggio in quanto disciplina il caso di recesso con rimborso integrale dei pagamenti effettuati, a differenza della più limitata previsione di cui al primo comma della medesima norma che prevede invece il rimborso di quanto versato fatte salve le spese sostenute dall'organizzazione (“
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.”).
La previsione di cui al comma quarto tuttavia trova applicazione solo nel caso in cui si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione e nelle sue immediate vicinanze.
Nel caso in esame nel luogo di destinazione o nelle immediate vicinanze, effettivamente, all'epoca dei fatti non vi erano ancora state restrizioni o specifiche limitazioni.
Tuttavia, in disparte le considerazioni in ordine all'art. 41 del codice del turismo, appare pacifica l'applicazione in via residuale dell'art. 1463 c.c. in quanto, già a partire dal DPCM 23.02.2020 erano stati sospesi i viaggi di istruzione e i servizi scolastici, nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto,
pagina 6 di 9 in attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; donde già dal 23.02.2020, è divenuta impossibile la prestazione di godimento del viaggio di istruzione per la scuola superiore malgrado solo con il DPCM 08 marzo 2020 si è arrivati al c.d. lock down. CP_1
A nulla rileva che alla data stabilita per la partenza (07.03.20) non era ancora in vigore il c.d. lock down e a nulla rileva che nel luogo di destinazione non fossero ancora state adottate misure restrittive assimilabili a quelle adottate per le regioni Lombardia e Veneto.
La portata applicativa dell'art. 1463 c.c. fa riferimento all'impossibilità oggettiva e non imputabile di eseguire la prestazione che nel caso di specie è riconducibile alla decretata sospensione dei viaggi di istruzione e dei servizi scolastici.
Non appare condivisibile nemmeno la prospettazione di parte opponente laddove, richiamando l'art. 88 bis co. 8 secondo capoverso sostiene che “Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021,
i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari”, a voler ritenere che il rapporto contrattuale con la scuola Maffei è antecedente e pertanto è fatto salvo, in deroga alle disposizioni emesse nel corso dell'emergenza sanitaria.
Ebbene tale ricostruzione deriva da una lettura solo parziale della norma che, a ben vedere nel secondo capoverso del comma 8, delinea una deroga all'applicazione dell'art. 41 co. 6 ed esclude espressamente l'alternatività tra rimborso e voucher sostitutivo, in alcuni casi, con previsione del solo rimborso (“È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari”).
La disposizione richiamata dalla parte opponente (“Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico
2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari”) dunque, in primo luogo, fa riferimento ai programmi internazionali di pagina 7 di 9 mobilità studentesca, non rientrante nel caso in esame che invece riguarda una vacanza studio di sette giorni;
in secondo luogo, fa riferimento unicamente alla possibilità di prevedere l'alternativa tra rimborso e voucher per i rapporti instaurati alla data del 24.02.2020.
Ciò si desume dal fatto che tale inciso è inserito chiaramente nell'ambito del contesto immediatamente antecedente e, laddove il legislatore avesse inteso derogare all'intera disciplina, avrebbe previsto un articolo normativo isolato con una propria specifica rubrica.
Si precisa in ogni caso che, in base all'allegato n.2 del fascicolo di parte opponente, il lotto 2 oggetto della presente controversia riguarda studenti della classe terza della scuola superiore, ragione per cui non rientra il presente pacchetto di viaggio nell'ambito dei casi specifici ove è previsto unicamente il rimborso.
La presente domanda viene pertanto respinta perché infondata.
3.3 In relazione poi alla ritenuta illegittimità del DPCM del 31.01.2020 e successivi provvedimenti attuativi per difetto di motivazione e per eccesso di potere.
La contestazione risulta irrilevante ai fini del decidere ed, in ogni caso, assorbita da quanto rappresentato al punto precedente.
La ritenuta applicazione della norma generale di cui all'art. 1463 c.c. e l'oggettiva impossibilità di eseguire la prestazione stante la sospensione dei viaggi di istruzione all'estero attraverso il DPCM del
23.02.2020 attuativo del decreto legge n.6 del 23 febbraio 2020, esclude il rilievo della presente doglianza posto che i provvedimenti normativi ed amministrativi oggetto di contestazioni, ai fini dell'applicazione dell'art. 1463 c.c., rilevano sono come fatto/evento che ha reso impossibile l'esecuzione della prestazione. Provvedimenti che chiaramente non potevano essere disapplicati o disattesi dal contraente.
A nulla rilevano poi le considerazioni in ordine alla restrizione della libertà di circolazione derivante dal c.d. lock down posto che, nel caso in esame, non si è fatta diretta applicazione del DPCM del 8 marzo 2020.
3.4 Si osserva infine che quanto all'eventuale emissione del voucher non vi è contrasto tra le parti posto che parte opponente, anche in comparsa conclusionale al punto D, ritiene legittima l'emissione del pagina 8 di 9 voucher quale strumento di rimborso e parte opposta chiede l'emissione del voucher quale alternativa, in via principale, alla restituzione delle somme sin dall'atto introduttivo.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte opponente formulata nel merito viene respinta, tuttavia, il decreto ingiuntivo viene ugualmente revocato con accoglimento della domanda principale di parte opposta di condanna dell'opponente all'emissione del voucher corrispondente all'importo anticipato, oltre interessi dalla domanda al saldo, in quanto domanda alternativamente proposta in via principale a cui lo stesso opponente sembra aderire.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività svolta, secondo i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per la fase istruttoria stante la scarsa attività svolta, minimi per la fase decisionale stante il sostanziale richiamo agli atti, vanno liquidate in una somma pari ad € 3.387,00 oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE l'opposizione;
REVOCA, per altra ragione, il decreto ingiuntivo n. 1377/2021 del Tribunale di Venezia;
ACCOGLIE la domanda di parte opposta e per l'effetto CONDANNA parte opponente all'emissione di un voucher a favore di parte opposta pari ad € 19.000 oltre interessi dalla domanda al saldo.
CONDANNA parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta liquidate in €
3.387,00 oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
Venezia, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
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