Articolo 2 della Legge 30 dicembre 1959, n. 1237
Articolo 1
Versione
19 febbraio 1960
Art. 2.
Agli effetti contemplati nel quarto comma dell'art. 17 del predetto regolamento legislativo, per "richiesta" deve intendersi la istanza che l'Opera nazionale combattenti propone a seguito della decisione del Collegio centrale arbitrale, per ottenere l'emanazione del decreto del Capo dello Stato che trasferisce in proprieta' della Opera stessa gli immobili oggetto della espropriazione.

Entrata in vigore il 19 febbraio 1960