Art. 2.
Agli effetti contemplati nel quarto comma dell'art. 17 del predetto regolamento legislativo, per "richiesta" deve intendersi la istanza che l'Opera nazionale combattenti propone a seguito della decisione del Collegio centrale arbitrale, per ottenere l'emanazione del decreto del Capo dello Stato che trasferisce in proprieta' della Opera stessa gli immobili oggetto della espropriazione.
Agli effetti contemplati nel quarto comma dell'art. 17 del predetto regolamento legislativo, per "richiesta" deve intendersi la istanza che l'Opera nazionale combattenti propone a seguito della decisione del Collegio centrale arbitrale, per ottenere l'emanazione del decreto del Capo dello Stato che trasferisce in proprieta' della Opera stessa gli immobili oggetto della espropriazione.