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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARGENTINO PIETRO, Presidente e Relatore
MONTANARO PINA, Giudice
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1200/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manduria - Via Fra' Margarito 74024 Manduria TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3387 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle proprie memorie e ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 18/09/2025,
Ricorrente in persona dell'amministratore unico pro-tempore, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 3387 del 27/06/2025, notificatole in pari data, mediante il quale il funzionario responsabile dell'ufficio tributi del comune di Manduria le richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 16.025,00 (comprensiva di sanzioni e interessi) per il recupero dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2019 in relazione a n. 124 unità immobiliari (su 154) costituite da alloggi di e. r. p. sovvenzionata ubicate all'interno del territorio comunale e regolarmente assegnati agli aventi diritto, avendone omesso il versamento.
Eccepiva la ricorrente Agenzia la illegittimità del provvedimento: a) perché emesso in violazione dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1 – comma 707 - L. n. 147/2013, atteso che tale normativa avrebbe disposto, a partire dall'01/01/2014, l'esenzione dalla tassa per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (ad esclusione dei fabbricati classati A/1, A/8 e A/9), nonché per quelle assimilate all'abitazione principale quali i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggio sociale come definito dal D. M. Infrastrutture 22/04/2008 e, in subordine: b) per erronea applicazione della sanzione in considerazione dell'assenza di colpa da parte sua attesa l'oggettiva/indubbia incertezza normativa in materia nonché per illogicità della motivazione in ordine alle agevolazioni richieste, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato in via principale o della sanzione in via subordinata, con vittoria delle spese di lite.
Allegava al ricorso copia: di invito al contraddittorio del 31/12/2024 e delle sue controdeduzioni;
dell'avviso suindicato;
delle relazioni SIEG 2009 e 2013 e di varie sentenze di legittimità e di merito.
Il 30/12/2025 si costituiva il comune di Manduria mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava l'infondatezza delle avverse censure attesa l'inapplicabilità della invocata esenzione per insussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti per il riconoscimento del beneficio richiesto, peraltro non dimostrato e, comunque, per gli alloggi assegnati dalla controparte era prevista solo la detrazione di euro 200,00 sulla aliquota ordinaria o su quella, eventualmente ridotta, deliberata dall'ente impositore;
mentre le sanzioni erano dovute in base alle disposizioni contenute nei DD. LL. vi n. 471, 472,
473/1997 e 1 – comma 696 – della legge n. 147/2013, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Allegava all'atto di costituzione copia di visure catastali degli immobili.
Il 23/01/2026 la predetta ricorrente provvedeva al deposito di memoria il cui contenuto è inutilizzabile, a fini decisori, in quanto prodotta in violazione del termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 32 – comma 2 – del D. L. vo n. 546/1992.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
motivo di ricorso di cui sub a) è fondato. Appare opportuno ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato l'imposta in esame. Nella vigenza dell'ICI, gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi case popolari, beneficiavano di un trattamento agevolato, consistente nel riconoscimento della detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale (ma non anche dell'aliquota agevolata come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente – di legittimità e di merito – cfr. Cass. S. U. sentenze n.
28160/2008, n. 7385/2008, n. 7385/2012 -).
Con l'entrata in vigore dell'IMU, l'articolo 13 – comma 10 – del D. L. n. 201/2011 ha confermato la spettanza della detrazione prevista per l'abitazione principale e l'applicazione dell'aliquota di base (v. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/df/2012).
Peraltro, una modifica apportata dal D. L. n. 16/2012 stabilì la non debenza della quota statale del tributo su tale fattispecie di immobili e la sua devoluzione al comune (cfr. nota MEF n. 12507 del 12/06/2012).
Nel 2013, detti alloggi (e quelli degli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati), hanno prima beneficiato della sospensione della prima rata dell'IMU ad opera del D. L. n. 54/2013 (convertito in
L. n. 85/2013) e, poi, della sua definitiva eliminazione a norma dell'articolo 1 del D. L. n. 102/2013 già citato.
I medesimi alloggi sono stati pure esentati dalla seconda rata del tributo ai sensi dell'articolo 1 del D. L. n.
133/2013 (anche se, poi, soggetti alla cosiddetta “mini-Imu”, dovuta entro il 24/01/2014, laddove il comune avesse applicato per l'anno 2013 un'aliquota superiore a quella di “base” del 7,6 per mille (pari al
40% della differenza tra l'aliquota comunale e quella di base statale).
Nel 2014 gli alloggi degli ex II.AA.CC.PP. sono tornati ad essere soggetti al pagamento dell'IMU, in via ordinaria, secondo le regole vigenti nel 2012, seppure riscritte dalla Legge di stabilità 2014.
Il tributo è dovuto con l'aliquota stabilita dal comune, o, in mancanza, con quella di base di cui al comma
6 dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011, oltre alla spettanza della detrazione prevista per l'abitazione principale, per quelli regolarmente assegnati (articolo 13 – comma 10 – D. L. suindicato).
Tuttavia “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008” (v. articolo 2 – comma 4 – del D. L. n. 102/2013 che ha modificato l'articolo 13 – comma 2 – del D. L. n. 201/2011).
L'esclusione prevista per i predetti alloggi sociali potrebbe interessare anche gli ex II. AA. CC. PP. per gli immobili dagli stessi posseduti e aventi le caratteristiche richieste dal D.M. citato.
Appare, a questo punto, opportuno definire la nozione di “fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggio sociale”.
Il D. M. Infrastrutture del 22/04/2008 definisce come tali le “unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non siano in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale, costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”.
L'art. 10 – comma 3 - della legge n. 80 del 23/05/2014 di conversione del D. L. n. 47/2014 ha, poi, precisato “che si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale realizzata o recuperata da soggetti pubblici o privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato…”.
Nella fattispecie in esame va rilevato che tutte le unità immobiliari oggetto di imposizione (tutte classate
A/3 e A/4) hanno indubbiamente i requisiti dell'alloggio sociale come innanzi definito essendo le stesse conformi a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento (cfr. Leggi Regione Puglia n. 54/1984
e n. 10/2014).
In alcune decisioni di merito, per negare l'esenzione, veniva richiamato il disposto di cui al comma 5 bis dell'articolo 2 del D. L. n. 102/2013 il quale recita: “ai fini dell'applicazione di tali benefici…il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di valutazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali i benefici (medesimi) si applicano…”.
E nella fattispecie non risulta che lRicorrente abbia presentato all'ente impositore siffatta dichiarazione.
Ma recentemente la giurisprudenza di legittimità, intervenendo su tale annosa questione, ha espresso il seguente condivisibile principio: “la esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture
22/04/2008, stabilita dall'art. 13 – comma 2 lett. b) - del D. L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, come ulteriormente modificato dall'art. 1 – comma 707 – della legge 27/12/2013 n. 147, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall' art. 2 – comma 5 bis - del D. L. 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013 n. 124
(v. Cass. civ., sezione tributaria, sentenza n. 23680 del 28/10/2020).
La Suprema Corte ha chiarito l'errore in cui erano incorsi i Giudici del merito (che avevano ribadito la necessità della dichiarazione anche in caso di esenzione) quando avevano operato il riferimento al
“combinato disposto” dell'art. 13 – comma 10 – del D. L. 06/12/2011, (come modificato), che concerne il beneficio della detrazione e non quello dell'esenzione del tributo.
L'accoglimento del suesposto motivo, esonera il Collegio dal valutare e decidere la richiesta avanzata in via subordinata dall'Istituto ricorrente.
L'obbiettiva controvertibilità della questione trattata e il contrasto giurisprudenziale registratosi in materia, costituiscono giusti motivi di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado accoglie il ricorso proposto da Ricorrente. – in persona del suo amministratore unico pro-tempore e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento di cui in premessa. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARGENTINO PIETRO, Presidente e Relatore
MONTANARO PINA, Giudice
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1200/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manduria - Via Fra' Margarito 74024 Manduria TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3387 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle proprie memorie e ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 18/09/2025,
Ricorrente in persona dell'amministratore unico pro-tempore, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 3387 del 27/06/2025, notificatole in pari data, mediante il quale il funzionario responsabile dell'ufficio tributi del comune di Manduria le richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 16.025,00 (comprensiva di sanzioni e interessi) per il recupero dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2019 in relazione a n. 124 unità immobiliari (su 154) costituite da alloggi di e. r. p. sovvenzionata ubicate all'interno del territorio comunale e regolarmente assegnati agli aventi diritto, avendone omesso il versamento.
Eccepiva la ricorrente Agenzia la illegittimità del provvedimento: a) perché emesso in violazione dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1 – comma 707 - L. n. 147/2013, atteso che tale normativa avrebbe disposto, a partire dall'01/01/2014, l'esenzione dalla tassa per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (ad esclusione dei fabbricati classati A/1, A/8 e A/9), nonché per quelle assimilate all'abitazione principale quali i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggio sociale come definito dal D. M. Infrastrutture 22/04/2008 e, in subordine: b) per erronea applicazione della sanzione in considerazione dell'assenza di colpa da parte sua attesa l'oggettiva/indubbia incertezza normativa in materia nonché per illogicità della motivazione in ordine alle agevolazioni richieste, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato in via principale o della sanzione in via subordinata, con vittoria delle spese di lite.
Allegava al ricorso copia: di invito al contraddittorio del 31/12/2024 e delle sue controdeduzioni;
dell'avviso suindicato;
delle relazioni SIEG 2009 e 2013 e di varie sentenze di legittimità e di merito.
Il 30/12/2025 si costituiva il comune di Manduria mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava l'infondatezza delle avverse censure attesa l'inapplicabilità della invocata esenzione per insussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti per il riconoscimento del beneficio richiesto, peraltro non dimostrato e, comunque, per gli alloggi assegnati dalla controparte era prevista solo la detrazione di euro 200,00 sulla aliquota ordinaria o su quella, eventualmente ridotta, deliberata dall'ente impositore;
mentre le sanzioni erano dovute in base alle disposizioni contenute nei DD. LL. vi n. 471, 472,
473/1997 e 1 – comma 696 – della legge n. 147/2013, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Allegava all'atto di costituzione copia di visure catastali degli immobili.
Il 23/01/2026 la predetta ricorrente provvedeva al deposito di memoria il cui contenuto è inutilizzabile, a fini decisori, in quanto prodotta in violazione del termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 32 – comma 2 – del D. L. vo n. 546/1992.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
motivo di ricorso di cui sub a) è fondato. Appare opportuno ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato l'imposta in esame. Nella vigenza dell'ICI, gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi case popolari, beneficiavano di un trattamento agevolato, consistente nel riconoscimento della detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale (ma non anche dell'aliquota agevolata come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente – di legittimità e di merito – cfr. Cass. S. U. sentenze n.
28160/2008, n. 7385/2008, n. 7385/2012 -).
Con l'entrata in vigore dell'IMU, l'articolo 13 – comma 10 – del D. L. n. 201/2011 ha confermato la spettanza della detrazione prevista per l'abitazione principale e l'applicazione dell'aliquota di base (v. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/df/2012).
Peraltro, una modifica apportata dal D. L. n. 16/2012 stabilì la non debenza della quota statale del tributo su tale fattispecie di immobili e la sua devoluzione al comune (cfr. nota MEF n. 12507 del 12/06/2012).
Nel 2013, detti alloggi (e quelli degli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati), hanno prima beneficiato della sospensione della prima rata dell'IMU ad opera del D. L. n. 54/2013 (convertito in
L. n. 85/2013) e, poi, della sua definitiva eliminazione a norma dell'articolo 1 del D. L. n. 102/2013 già citato.
I medesimi alloggi sono stati pure esentati dalla seconda rata del tributo ai sensi dell'articolo 1 del D. L. n.
133/2013 (anche se, poi, soggetti alla cosiddetta “mini-Imu”, dovuta entro il 24/01/2014, laddove il comune avesse applicato per l'anno 2013 un'aliquota superiore a quella di “base” del 7,6 per mille (pari al
40% della differenza tra l'aliquota comunale e quella di base statale).
Nel 2014 gli alloggi degli ex II.AA.CC.PP. sono tornati ad essere soggetti al pagamento dell'IMU, in via ordinaria, secondo le regole vigenti nel 2012, seppure riscritte dalla Legge di stabilità 2014.
Il tributo è dovuto con l'aliquota stabilita dal comune, o, in mancanza, con quella di base di cui al comma
6 dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011, oltre alla spettanza della detrazione prevista per l'abitazione principale, per quelli regolarmente assegnati (articolo 13 – comma 10 – D. L. suindicato).
Tuttavia “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008” (v. articolo 2 – comma 4 – del D. L. n. 102/2013 che ha modificato l'articolo 13 – comma 2 – del D. L. n. 201/2011).
L'esclusione prevista per i predetti alloggi sociali potrebbe interessare anche gli ex II. AA. CC. PP. per gli immobili dagli stessi posseduti e aventi le caratteristiche richieste dal D.M. citato.
Appare, a questo punto, opportuno definire la nozione di “fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggio sociale”.
Il D. M. Infrastrutture del 22/04/2008 definisce come tali le “unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non siano in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale, costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”.
L'art. 10 – comma 3 - della legge n. 80 del 23/05/2014 di conversione del D. L. n. 47/2014 ha, poi, precisato “che si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale realizzata o recuperata da soggetti pubblici o privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato…”.
Nella fattispecie in esame va rilevato che tutte le unità immobiliari oggetto di imposizione (tutte classate
A/3 e A/4) hanno indubbiamente i requisiti dell'alloggio sociale come innanzi definito essendo le stesse conformi a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento (cfr. Leggi Regione Puglia n. 54/1984
e n. 10/2014).
In alcune decisioni di merito, per negare l'esenzione, veniva richiamato il disposto di cui al comma 5 bis dell'articolo 2 del D. L. n. 102/2013 il quale recita: “ai fini dell'applicazione di tali benefici…il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di valutazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali i benefici (medesimi) si applicano…”.
E nella fattispecie non risulta che lRicorrente abbia presentato all'ente impositore siffatta dichiarazione.
Ma recentemente la giurisprudenza di legittimità, intervenendo su tale annosa questione, ha espresso il seguente condivisibile principio: “la esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture
22/04/2008, stabilita dall'art. 13 – comma 2 lett. b) - del D. L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, come ulteriormente modificato dall'art. 1 – comma 707 – della legge 27/12/2013 n. 147, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall' art. 2 – comma 5 bis - del D. L. 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013 n. 124
(v. Cass. civ., sezione tributaria, sentenza n. 23680 del 28/10/2020).
La Suprema Corte ha chiarito l'errore in cui erano incorsi i Giudici del merito (che avevano ribadito la necessità della dichiarazione anche in caso di esenzione) quando avevano operato il riferimento al
“combinato disposto” dell'art. 13 – comma 10 – del D. L. 06/12/2011, (come modificato), che concerne il beneficio della detrazione e non quello dell'esenzione del tributo.
L'accoglimento del suesposto motivo, esonera il Collegio dal valutare e decidere la richiesta avanzata in via subordinata dall'Istituto ricorrente.
L'obbiettiva controvertibilità della questione trattata e il contrasto giurisprudenziale registratosi in materia, costituiscono giusti motivi di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado accoglie il ricorso proposto da Ricorrente. – in persona del suo amministratore unico pro-tempore e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento di cui in premessa. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.