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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30/09/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1877/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA G.G. Parte_1 BELLI 27 00193 ROMA rappresentata dall'avv. BERSANI MASSIMO e avv. BERSANI FRANCESCA ( ) VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 27 00193 C.F._1 ROMA;
Parte appellante contro parte domiciliata in VIA CASILINA, 373 00176 ROMA rappresentata Controparte_1 dall'avv. FALORIO ALESSANDRO e avv. VASSALLO LUCIA ( ) VIA C.F._2 CASILINA 373 00176 ROMA;
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 154/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 10.1.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma, accertato che i due rapporti di lavoro subordinati Parte intercorsi tra la e dal 22.5.2018 al 15.12.2018 e dal 18.2.2019 al 5.10.2021 CP_1 erano riconducibili al livello A2 del CCNL Coop. Sociali, ha condannato la società al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 9.598,43 a titolo di differenze retributive, oltre al pagamento delle spese di lite pari ad euro 7.000,00, oltre accessori .
Parte Avverso detta sentenza propone appello la lamentandone l'erroneità con riguardo all'inquadramento, all'orario di lavoro, alla determinazione delle differenze retributive e alla quantificazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
1. Il Tribunale, incontestata l'esistenza e la natura subordinata dei due rapporti di lavoro, ha ritenuto che la ricorrente, come dalla stessa dedotto, non fosse una semplice addetta alle pulizie di livello A1, ma una addetta alle pulizie di livello A2, avente specifica competenza ad operare nell'ambito sanitario di un reparto ospedaliero.
Così il giudice motiva l'inquadramento in A2:
“ 3. In merito alle mansioni la ricorrente afferma di avere svolto mansioni di addetta alle pulizie, occupandosi della pulizia del reparto di Ostetricia dell'Ospedale Villa S. Pietro di Roma, dei corridoi, dei bagni, delle camere e che in aggiunta coordinava le colleghe, trasportava i prelievi sanguigni, accompagnava le degenti a fare l'ecografia o alla sala parto e i neonati negli appositi locali per fare gli accertamenti sanitari richiesti. Dopo avere descritto queste mansioni, la ricorrente afferma che avrebbe dovuto essere inquadrata nel livello A2, perché il CCNL Cooperative Sociali, ricomprende nella qualifica di livello A2 la figura professionale di colui che svolge mansioni di “addetto alle pulizie con utilizzo di strumenti e attrezzature semplici negli ambiti operativi del settore”. Pertanto nessuna conseguenza giuridica fa discendere dall'affermazione di avere svolto mansioni di trasporto dei prelievi sanguigni, di accompagnamento delle degenti e dei neonati, di coordinamento delle colleghe, posto che rivendica un inquadramento (cat. A2), inferiore rispetto a quello che spetterebbe al personale svolgente tali mansioni (cat. B). Pacifico essendo tra le parti che la ricorrente svolgesse mansioni di addetta alle pulizie in un reparto dell'Ospedale Villa S. Pietro di Roma con utilizzo di strumenti semplici – circostanza non contestata dalla parte resistente e comunque confermata da tutti i testi escussi, sia di parte ricorrente che resistente - ed assodata l'irrilevanza ai fini del decidere dell'espletamento delle altre mansioni indicate nel ricorso, si tratta di accertare a quali conseguenze giuridiche ciò possa condurre. Il CCNL Cooperative Sociali, pacificamente applicabile nella specie, prevede agli artt. 47 e ss. una classificazione del personale articolata in 6 categorie e più posizioni economiche per ciascuna categoria. In particolare la categoria A, di appartenenza della ricorrente, ha due posizioni economiche con differenti profili, A1 a cui appartiene, tra gli altri, l'addetta/o alle pulizie e A2 a cui appartiene, tra gli altri, l'addetta/o alle pulizie con utilizzo di strumenti e attrezzature semplici negli ambiti operativi del settore. Ora i livelli retributivi in cui si articolano le categorie non rappresentano, in linea di principio, automaticamente anche livelli di professionalità. Per assumere questo significato è necessario che la contrattazione collettiva abbini al livello retributivo anche uno specifico ruolo, precisamente individuato da una previsione ulteriore che attribuisca al livello stesso la funzione di remunerazione minima per quelle specifiche mansioni. Nel caso di specie deve ritenersi che l'esemplificazione dei profili professionali sia espressiva di ciò. Infatti dall'elencazione esemplificativa emerge che il profilo professionale del livello A2 abbia competenze e capacità superiori di quello del livello A1, sicchè la distinzione delle posizioni economiche concerne diversi livelli di professionalità: l'addetta alle pulizie di livello A2 ha una professionalità superiore a quella di livello A1, stante la specificazione contenuta nella norma pattizia circa l'utilizzo di strumenti e attrezzature semplici “negli ambiti operativi del settore”, utilizzo che richiede una specifica conoscenza del contesto nel quale deve operare l'addetto (nella specie quello sanitario)”.
L'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia rilevando come la avesse basato il proprio CP_1 diritto ad essere inquadrata nel maggior livello sulle mansioni superiori relative al “trasporto neonati, trasporto prelievi sanguigni, accompagnamento degenti, etc”, contestate dalla società, mentre il giudice aveva arbitrariamente ritenuto di dover qualificare quali presupposti integranti il preteso maggior livello le – pacifiche - mansioni di pulizia semplici.
La ricorrente, inoltre, non aveva mai utilizzato attrezzature più complesse quali macchine lavapavimenti, lavasciuga, etc. (sempre e solo utilizzati da personale avente qualifica maggiore rispetto a quella posseduta dalla , ma solo strumenti “base” per le pulizie quali, ad esempio, CP_1 panni per la pulizia manuale, e trapezio con panni pretrattati per la pulizia dei pavimenti.
Il motivo è infondato.
Risulta infatti che il giudice abbia operato il raffronto tra le operazioni di un addetto A1 (qualifica posseduta) con quelle proprie del livello A2 (rivendicato) correttamente muovendo dalla prospettazione di parte ricorrente secondo la quale, tra le mansioni svolte, vi erano anche quelle di addetta alle pulizie, sostenendo la ricorrente di essersi occupata della pulizia del reparto di Parte_2 dell'Ospedale Villa S. Pietro di Roma, dei corridoi, dei bagni, delle camere, e descrivendo nello specifico tutte le relative operazioni.
Pur deducendo di avere svolto, in aggiunta, compiti di trasporto di prelievi sanguigni, accompagnamento degenti, ecc. , la ricorrente ha in effetti posto in evidenza come fossero i compiti di pulizia a fare trasmodare le mansioni svolte in quelle proprie dell'inquadramento superiore (A2), e ciò quando elenca i numerosi compiti di pulizia svolti ed afferma che “Il CCNL di settore ricomprende nella qualifica di livello A2 la figura professionale che svolge mansioni di “addetto alle pulizie”; recita infatti testualmente l'art. 47 del CCNL di categoria, con riferimento alla declaratoria di cui al livello A2: “Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità tecnico- manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni fornite per l'esecuzione di servizi o attività produttive anche utilizzando attrezzature o procedure semplici. Livello A2 (ex 2°) Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina, addetta/o alle pulizie con utilizzo di strumenti e attrezzature semplici negli ambiti operativi del settore”.
E' pertanto evidente dalla stessa prospettazione attorea come la verifica del corretto inquadramento si dovesse giocare tutta sul terreno delle mansioni di addetto alla pulizia, restando sullo sfondo l'espletamento dei suddetti - ulteriori - compiti (ivi compreso il coordinamento delle colleghe nelle operazioni di pulizia), posto che la stessa ricorrente, dopo averli indicati, non ne evidenzia alcun tratto rilevante ai fini della pretesa avanzata. E comunque il giudice rimane libero di individuare, nei limiti di quanto prospettato, quali mansioni - tra quelle dedotte - siano in grado di rivelare, già da sole, uno scostamento tra il livello attribuito e quello superiore rivendicato, mansioni che in questo caso il giudice ha reputato di individuare nei compiti di pulizia, che ove svolti “con utilizzo di strumenti e attrezzature semplici negli ambiti operativi del settore” fanno ricadere tali compiti nel livello 2 della categoria A.
Non è pertanto vero che il preteso maggior livello dovesse necessariamente basarsi sull'avvenuto espletamento delle mansioni superiori di trasporto di prelievi sanguigni e simili, e non su quelle di pulizia.
Che poi le operazioni di pulizia semplici non fossero contestate è circostanza che rileva sul piano probatorio, e comunque vale osservare che il profilo evidenziato dalla ricorrente fosse quello di averle svolte “con l'utilizzo di strumenti semplici negli ambiti operativi del settore”, che infatti rappresenta il tratto distintivo tra i due livelli (A1 e A2), dovendosi innegabilmente riconoscere una maggiore professionalità al lavoratore che, pur con strumenti semplici, e rispetto al pulitore del livello A1, svolge mansioni di pulizia in un ambito operativo particolarmente delicato quale quello sanitario - ospedaliero, soprattutto in un reparto (quello di ostetricia patologica) connotato dalla presenza di soggetti altamente carenti di difese immunitarie quali i feti nati prematuri/malati e le madri affette da gravi patologie, con l'esigenza di standard di pulizia quantitativamente e qualitativamente elevati.
Né rileva che la ricorrente non utilizzasse attrezzature complesse (quali macchine lavapavimenti o lavasciuga), trattandosi di circostanza, questa sì, non dedotta e comunque estranea alla declaratoria del livello rivendicato e propria di un livello ancora superiore (B).
Il giudice, dunque, si è attenuto alla domanda, non travalicandone i confini.
2. Quanto all'orario il Tribunale, premesso che “la ricorrente afferma di avere lavorato sistematicamente, sia nel primo che nel secondo rapporto di lavoro, 56 ore settimanali così articolate: lunedì 6-14, martedì 6- 20, mercoledì 14-20, giovedì riposo, venerdì 6-14, sabato 6-20, domenica 14-20”, mentre “Parte resistente afferma, invece, che l'orario era pari a 3,5 ore giornaliere, da articolarsi o nella fascia mattutina dalle ore 7 alle ore 10.30 o pomeridiana dalle 13.30 alle 17, con frequente effettuazione di lavoro supplementare regolarmente pagato”, osserva che
“Tutti i testi di parte ricorrente hanno confermato l'orario di cui al ricorso, che è stato smentito invece dai testi di parte resistente. Tuttavia mentre questi ultimi sono tutti attualmente legati da un vincolo di subordinazione alla parte, i testi di parte ricorrente sono completamente indifferenti ai fatti di causa e dunque maggiormente credibili. Segnatamente la teste , che ha lavorato per la società resistente dal 2016 al 2021, quale Tes_1 addetta alle pulizie presso i reparti dell'Ospedale Villa San Pietro, sull'orario ha dichiarato:
“Cap 10) la ricorrente svolgeva il seguente orario: la mattina dalle 6 alle 14 e poi faceva la lunga dalle 6 alle 20 il martedì, il mercoledì faceva il pomeriggio dalle 14 alle 20 e poi un giorno di riposo e gli altri giorni ricominciava con il turno di mattina, poi la lunga, poi il pomeriggio e poi il riposo”.
La teste ha riferito di essere a conoscenza degli orari della ricorrente perché lavorava nello stesso ospedale e pur avendo turni diversi rispetto alla ricorrente “comunque ci incontravamo o all'inizio
o alla fine del turno”. La teste già dipendente della società resistente “dal luglio 2020 così mi sembra fino Testimone_2 al giugno del 2021” ha riferito di lavorare in un reparto diverso da quello della ricorrente ma di avere avuto modo di vedere quest'ultima lavorare “Ci incontravamo nei corridoi e quando avevo modo di andare io da lei, perché mi dicevano di portare delle cose…Io l'ho vista perché ci incontravamo al laboratorio analisi. La ho vista che trasportava le pazienti in sala parto o dalla sala parto al reparto”).
Sull'orario di lavoro ha dichiarato: “I turni della ricorrente erano la mattina dalle 6 alle 14, poi vi era la lunga dalle 6 alle 20, poi vi era il pomeriggio dalle 14 alle 20 e poi vi era il riposo e poi si ricominciava. Questo era l'orario della sig.ra ADr come lo sa? Perchè spesso gli orari della CP_1 sig.ra coincidevano con i miei e quindi ci incontravamo”. CP_1
Part Infine la teste ancora attualmente dipendente della dal 2010 e in servizio Testimone_3 presso l'ospedale Villa San Pietro, ha riferito di avere lavorato nel reparto maternità, quale addetta alle pulizie e che “la ricorrente è stata una mia collega ed è venuta dopo di me... Io facevo turni di mattina, lunga, pomeriggio e riposo, a rotazione”.
In merito all'orario di lavoro ha confermato quello indicato nel capitolo 10 del ricorso (“Cap 10) è vero quanto mi si legge, i turni sono questi” e a prova contraria sul capitolo 1 della memoria ha affermato “non è vero, l'orario è quello che ho detto prima”
La deposizione resa da quest'ultima testimone, ancora dipendente della convenuta all'epoca della dichiarazione, che ha confermato gli orari della ricorrente, deve ritenersi particolarmente attendibile in ragione del tenore sfavorevole al suo attuale datore di lavoro.
D'altro canto le deposizioni dei testi di parte ricorrente sono rese da soggetti aventi una conoscenza qualificata dei fatti per essere colleghi della ricorrente.
Le deposizioni dei testi di parte resistente - ed – Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 appaiono, poi, scarsamente credibili anche sul piano del loro contenuto intrinseco.
In particolare la teste , responsabile per la resistente presso l'Ospedale Villa San Testimone_5
Pietro, ha dichiarato: “ADR quante persone vi erano nel reparto della ricorrente? vi erano due persone la mattina e due il pomeriggio. Le persone che lavoravano di mattina generalmente che orario facevano? Facevano dalle 6 alle 9.30. ADR e quelle che lavoravano di pomeriggio? Facevano dalle 14 alle 17.30. ADR Quindi dalle 9.30 alle 14 e dopo le 17.30 il reparto era sguarnito di personale? No, vi erano altre persone che facevano altri orari. ADR quindi non erano solo due di mattina e due di pomeriggio le persone che stavano in quel reparto? Era a giro, ma l'esigenza del reparto era questa e quindi noi facevamo girare il personale. ADR Ma nel reparto vi era sempre costantemente vostro personale durante la giornata? Nel reparto vi era sempre costantemente qualcuno, non vi erano buchi orari”, fornendo una deposizione complessivamente contraddittoria e sconclusionata dal momento che ha riferito, allo stesso tempo, che nel reparto presso cui lavorava la ricorrente vi erano solo due dipendenti che lavoravano tre ore e mezzo di mattina e tre ore e mezzo di pomeriggio, ma allo stesso tempo afferma che il reparto era costantemente presidiato da personale anche nelle ore di buco, smentendo l'affermazione per cui fosse sufficiente la sola turnazione con due persone di mattina e due di pomeriggio precedentemente riferita, posto che per coprire l'intero orario dalle 6 alle 17.30 lavorando solo 3 ore e mezzo al giorno sarebbero servite molte più persone.
Inoltre le deposizioni dei testi di parte resistente sono anche tra loro in contrasto: la teste Tes_4 ha affermato che la si occupava del trasporto delle provette di sangue presso il
[...] CP_1 laboratorio analisi spiegando anche il perché (era un trasporto dal secondo al quarto piano del medesimo padiglione), mentre gli altri due testimoni ed hanno Testimone_5 Testimone_6 negato la circostanza;
i testi e hanno affermato che i nuovi assunti venivano Tes_4 Tes_5 accompagnati nei reparti e lavoravano affiancati ai dipendenti che erano di turno, mentre
[...]
ha negato la circostanza. Deve, quindi, ritenersi persuasivamente provato che la Tes_6 ricorrente abbia lavorato per entrambi i rapporti, ben 56 ore settimanali, in modo sistematico”.
Lamenta l'appellante:
-che il giudice era incorso in una erronea lettura delle testimonianze, in particolare attribuendo una credibilità “rafforzata” alla teste di parte ricorrente (per avere reso dichiarazioni contrarie agli Tes_3 interessi della datrice di lavoro nel perdurante rapporto di lavoro con la stessa), senza però considerare che la stessa sarebbe poco dopo passata alle dipendenze di altra società, come provato dalla comunicazione in atti.
- che le testi ed colleghe della ricorrente, erano comunque non Tes_1 Testimone_3 attendibili in quanto adibite a reparti differenti: la presso ostetricia patologica (piano secondo), CP_1 la presso il reparto maternità (scala B del secondo piano) e la presso vari reparti Tes_3 Tes_1
(“Pronto Soccorso Generale, PT , altro padiglione;
Pronto Soccorso Ostetrico, scala B secondo piano;
Rianimazione P-1 altro padiglione;
San Carlo Solventi, scala C primo piano;
Santa Giovanna Antida scala D Piano terra), e dunque non potevano aver “visto” la ricorrente, in via continuativa e prevalente, nè ricordarsi con precisione gli orari a quasi 3 anni dalla cessazione del rapporto.
- era inverosimile che la teste dopo aver confermato che la ricorrente svolgesse le sole Tes_1 CP_1 mansioni di pulizie, abbia poi visto la stessa trasportare neonati a fare ecografia.
Anche questo motivo è infondato.
Quanto alla particolare attendibilità della teste la sua dichiarazione rimane attendibile anche Tes_3 considerando il suo imminente passaggio presso il nuovo datore di lavoro, non rinvenendosi motivi per dubitarne: il fatto che di lì a poco la teste sarebbe passata alle dipendenze di un'altra società non è ragione sufficiente a ritenere che la stessa fosse indotta a fornire una falsa dichiarazione, contraria agli interessi della (futura) ex datrice di lavoro;
né emergono delle concrete ragioni per cui, al contrario, la teste avrebbe dovuto rendere una dichiarazione compiacente a vantaggio della al CP_1 di là di una teorica solidarietà tra colleghe. Resta comunque il fatto che al momento della deposizione la teste era ancora alle dipendenze della odierna appellante, e dunque esposta a possibili atteggiamenti ritorsivi da parte della stessa.
Il fatto, poi, che le testi e lavorassero in reparti differenti non ne mina l'attendibilità Tes_1 Tes_3 quando affermano di avere visto la ricorrente negli orari e turni riferiti ( “la mattina dalle 6 Tes_1 alle 14 e poi faceva la lunga dalle 6 alle 20 il martedì, il mercoledì faceva il pomeriggio dalle 14 alle 20 e poi un giorno di riposo e gli altri giorni ricominciava con il turno di mattina, poi la lunga, poi il pomeriggio e poi il riposo. Albini: - Lunedì dalle ore 06:00 alle ore 14:00, continuativamente;
- Martedì dalle ore 06:00 alle ore 20:00, continuativamente;
- Mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 20:00, continuativamente;
- Giovedì riposo;
- Venerdì dalle ore 06:00 alle ore 14:00, continuativamente;
- Sabato dalle ore 06:00 alle ore 20:00, continuativamente;
- Domenica dalle ore 14:00 alle ore 20:00, continuativamente, a conferma del capitolo 10).
che ha lavorato per la società resistente dal 2016 al 2021, ha riferito “mi occupavo di Tes_7 pulizie presso i reparti dell'Ospedale Villa San Pietro. Ho così avuto modo di conoscere la ricorrente, che è arrivata poco dopo di me e faceva le pulizie……………. Avevamo turni diversi ma comunque ci incontravamo o all'inizio o alla fine del turno”; pertanto, occupandosi la teste delle pulizie presso vari reparti, è evidente che poteva incontrare la presso il reparto di Ostetricia CP_1 prima o dopo i rispettivi turni, potendo attendibilmente riferire circa l'articolazione oraria della collega, tenuto conto altresì conto del lungo periodo di sovrapposizione (dal maggio 2018, inizio del rapporto di lavoro della odierna appellata). La stessa teste, a domanda, risponde di conoscere la circostanza “ Perchè spesso gli orari della sig.ra coincidevano con i miei e quindi ci CP_1 incontravamo”.
Stesso è a dirsi della che ha lavorato come addetta alle pulizie a Villa S. Pietro addirittura dal Tes_3
2010, e ricorda: “la ricorrente è stata una mia collega ed è venuta dopo di me... Io facevo turni di mattina, lunga, pomeriggio e riposo, a rotazione”.
Anche la teste che ha lavorato “dal luglio 2020 così mi sembra fino al giugno del Testimone_2
2021”, ha riferito di lavorare in un reparto diverso da quello della ricorrente ma di incontrarla, laddove coincidevano gli orari, nei corridoi o quando la raggiungeva al reparto perché doveva portare delle cose, o presso il laboratorio analisi.
Per altro verso, la dislocazione dei reparti, che secondo l'appellante non avrebbe verosimilmente consentito al personale di pulizia addetto ad un reparto di incontrarsi con quello addetto ad altri reparti vista la distanza tra gli stessi, è rappresentata in una foto (del c.d. totem posto all'ingresso dell'ospedale) allegata alle note conclusive di primo grado che non si ha alcuna certezza rispecchi lo stato dei luoghi esistente all'epoca dei fatti, e comunque non esclude che il personale addetto alla pulizia disponesse di vie di comunicazione - tra piani e scale - diverse da quelle utilizzabili dal pubblico, cui le indicazioni del totem sono destinate.
Sul punto la ricorrente aveva espresso tempestivi rilievi all'esito del deposito della foto, rimarcando in particolare come alcuna indicazione fosse stata fornita dalla resistente circa epoca di formazione del documento;
dubbi che non sono stati dissipati nemmeno con l'atto di appello, in cui la società si limita a riprodurre il contenuto delle note conclusive del primo grado, senza null'altro precisare in merito ai predetti rilievi.
Quanto ai testi di parte resistente, l'appellante non svolge alcuna censura circa la intrinseca contraddittorietà - che il giudice ha riscontrato nella testimonianza ma che connota tutte e tre Tes_5 le deposizioni - riguardante la scopertura oraria che deriverebbe dall'osservanza da parte della ricorrente di un orario di sole 3 ore e mezza al giorno, o mattina (6-9,30) o pomeriggio (14-17,30), pur con qualche ora supplementare: infatti la Responsabile Sordini riferisce che vi erano in Tes_5 reparto solo 2 persone, che osservavano a turno questo orario, mal contempo riferiva anche che non vi erano buchi, perché in reparto vi era sempre costantemente qualcuno. Rispondendo a specifica domanda, però, riguardo alle esigenze di copertura del reparto, riferiva in modo assai generico circa una non meglio definita rotazione del personale (che veniva fatto girare), senza indicare temini e modalità di tali assegnazioni di ulteriore personale;
emergeva dunque che l'orario indicato dalla società non era sufficiente a coprire la giornata, e che, in mancanza di concreti riscontri sulla riferita turnazione integrativa, l'unico modo per garantire la copertura era l'osservanza sistematica, da parte della ricorrente, di almeno 56 ore settimanali, con la dedotta articolazione oraria.
3. Riguardo ai conteggi, il Tribunale ha ritenuto correttamente ivi indicato il percepito, senza omissione, nella retribuzione ordinaria, degli importi a titolo di ordinario festivo lavorato, ferie, permessi e festività godute nel mese, come paventato dalla resistente, atteso che” per entrambi i rapporti, dal dovuto a titolo di retribuzione ordinaria è stato correttamente detratto il solo percepito a titolo di retribuzione ordinaria in quanto, in un rapporto regolare come quello che ci occupa, il calcolo va effettuato secondo gli specifici titoli e le specifiche imputazioni di pagamento. Prendendo per esempio il primo rapporto di lavoro dal dovuto a titolo di retribuzione ordinaria è stato sottratto il percepito al medesimo titolo che ammonta, come da buste paga in atti, esattamente ad euro 3.559,73 (di cui euro 204,54 per il mese di maggio, 552,62 per giugno, 552,62 per luglio, 452,14 per agosto, 527,5 per settembre, 602,86 per ottobre, 452,14 per novembre, 215,31 per dicembre), che è proprio l'importo riportato nei conteggi. Parimenti corretto è l'importo quantificato nei conteggi del secondo rapporto”.
Anche il TFR era stato correttamente calcolato tenendo conto dell'inquadramento e dell'orario di lavoro emersi all'esito del giudizio, e riguardo al quale la resistente non aveva dato prova documentale del pagamento con riguardo ad alcuno dei due rapporti.
Ad avviso dell'appellante il giudice aveva errato nel recepire, ai fini della retribuzione ordinaria, un conteggio basato su un livello di inquadramento non corretto (A2) e continuato ad errare nella quantificazione del percepito;
mentre, ai fini della prova del pagamento di quanto dovuto a titolo di tfr, aveva ritenuto mancante un documento in realtà facilmente reperibile ossia il documento “ busta paga TFR” con relativa distinta di bonifico.
Contesta che alcun importo poteva essere richiesto a titolo di “indennità” sostitutiva del preavviso per le dimissioni rassegnate solo su base volontaria e per la giusta causa della mancata regolarizzazione e mancato pagamento delle spettanze.
Parte Rappresenta infine che in data 31 marzo 2024 la aveva provveduto al pagamento dell'importo omnicompresivo di euro 20.803,65, pari ad euro 12.072,85 quale sorte liquidata in sentenza (oltre accessori), nonché delle spese legali pari ad euro 7.000,00 oltre accessori, somme di cui chiede la restituzione.
Le censure sono solo in parte fondate.
In primo luogo, i conteggi vanno ragguagliati al livello di inquadramento accertato in giudizio, e dunque gli stessi risultano correttamente elaborati con riferimento al livello A2.
Quanto alla indicazione del percepito, basti osservare che l'appellante si limita a riprodurre le doglianze mosse ai conteggi in primo grado, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza.
Il giudice, poi, aveva già eliminato dai conteggi, aderendo al rilievo di parte resistente, la voce relativa all'indennità sostitutiva del preavviso (“difetta il requisito dell'immediatezza della reazione della lavoratrice all'inadempimento datoriale, prolungatosi per molto tempo senza alcuna rimostranza della ricorrente”), sicchè la doglianza dell'appellante sul punto non ha giuridica ragion d'essere.
E' vero però che va detratta dal dovuto la somma di euro 1.212,11 che l'appellata prova di aver corrisposto a titolo di TFR alla cessazione del rapporto con disposizione di bonifico 18.2.2022, allegata quale doc. 4, e che l'appellata non contesta di aver ricevuto, risultandone un dovuto complessivo di euro 8.386,32 (9.598,43 – 1.212,11).
4. E' infine privo di fondamento il rilievo, peraltro espresso in modo quanto mai generico, più come considerazione che come vera e propria censura del decisum, sull'eccessiva entità delle spese di lite liquidate dal giudice di primo grado (euro 7.000,00 a fronte del valore della causa di euro 11.694,7).
Non è stata in realtà attinta da alcuna censura la specifica ed articolata motivazione del giudice il quale, in base al principio della soccombenza, tenuto espressamente conto dello scaglione di valore della controversia (da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), ha poi applicato “nella misura compresa tra medio e massimo i parametri delle quattro fasi”, tenuto conto sia della complessità della vertenza e la laboriosità dell'istruttoria, sia della mancata ingiustificata adesione da parte della società alla vantaggiosa proposta conciliativa formulata dal giudice alla prima udienza, accettata dalla parte ricorrente (v. verbale di udienza del primo grado del 26.4.2023).
Conclusivamente, l'appello va accolto nei soli limiti di cui in motivazione, detraendo dal dovuto indicato dal primo giudice l'importo di euro 1.212,11 a titolo di TFR già versato.
Le spese del doppio grado, stante il complessivo sito della lite, possono essere compensate in Parte ragione di 1/5, e per i residui 4/5 poste a carico della liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi (quelle del primo grado nella misura quantificata in prime cure), da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, dichiara la
[...] tenuta al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 minor somma di euro 8.386,32 oltre accessori come per legge.
Compensa in ragione di 1/5 le spese del doppio grado e pone a carico della parte appellante la residua quota delle spese pari a 4/5, spese che liquida per l'intero, quanto al primo grado in euro 7.000,00 e quanto all'appello in euro 2.000,00 oltre - su tutte le somme – il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, Iva e Cpa di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 30/09/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste