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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 10044/2020, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. DOMENICO FRUTTALDO (CF: ), con domiciliazione telematica presso C.F._1
l'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. MAURIZIO S.A. D'ALTERIO (CF: , con domiciliazione telematica presso C.F._2
l'indirizzo PEC indicato nella comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione al d.i. n. 3253/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 17.9.2020
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il Parte_1 ha proposto opposizione al d.i. n. 3253/2020 emesso dall'intestato
[...]
Tribunale in data 17.9.2020, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 7.903,88, oltre accessori e spese.
2. L'opponente assume che “a fondamento di detto ricorso per decreto ingiuntivo il ricorrente esponeva, in maniera estremamente generica e carente generica e carente di riferimenti precisi, (i) di essere creditrice nei confronti del Parte_1 della somma di € 7.903,88 per fornitura di energia elettrica presso la sede della
[...] detta società (ii) che il detto credito scaturiva dal mancato pagamento di n.1 fattura commerciale per fornitura di energia elettrica e precisamente la fattura n. 201900077203 del 1.10.2019 di € 9.843,22 di cui è rimasta una morosità di € 7.903,88” .
3. I motivi cui l'opponente affida l'accoglimento della propria domanda sono i seguenti: A) intervenuta prescrizione del presunto credito “stante il decorso del termine di legge di due anni previsto dalla legge 205/2017”; B) insussistenza del credito in quanto la relativa quantificazione si basa su consumi presunti e non effettivi.
4. Si è costituita la la quale, in via di premessa, ha Controparte_1 dedotto che la controparte: a) “omette totalmente di dire che, a suo carico, fu accertata la manomissione del misuratore dell'utenza in questione, con conseguente irregolare prelievo di energia a partire dal 28.9.2014. Tale accertamento fu compiuto in data 27.9.2019 da società erogatrice e proprietaria della Controparte_2 rete e degli impianti (la è la società venditrice), con verbale n. Controparte_1
604175732, redatto alla presenza della Guardia di Finanza di Giugliano e sottoscritto dal che si deposita”; b) “la opponente era stata legata Parte_1 contrattualmente alla , a fronte di 8.257 KWh misurati, veniva Controparte_1 accertata un'energia prelevata pari a 47.681 KWh, il cui costo complessivo era di € 9.843,22. La pertanto, provvedeva ad emettere, in data Controparte_1
1.10.2019, fattura di pari importo e, contestualmente, a stornare con note di credito le fatture pagate dal nel periodo in questione, ammontanti a Parte_1 complessivi € 1.939,34 (fatture n. 5334 del 9.5.2016; n. 8367 del 10.6.2016; n. 8799 del 13.7.2016; n. 9204 del 9.8.2016; n. 12048 del 12.9.2016; note di credito n. 534, n. 535, n. 536, n. 537, n. 538, tutte del 1.10.2019;). Da ciò il saldo di € 7.903,88 chiesto ed ottenuto nella procedura monitoria”.
5. In punto di diritto, parte opposta rileva: 1) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto “il credito, pur riguardando i consumi del periodo 1.4.2016 / 31.7.2016, è scaturito dall'accertamento compiuto in data 27.9.2019, che quei consumi ha determinato nella loro diversa, effettiva entità; conseguentemente, è da tale data che decorre il termine di prescrizione, perché solo da allora la opponente poteva esercitare il proprio diritto (art. 2935 cod. civ.) e, dunque, non è maturata, com'è evidente, alcuna prescrizione”; 2) l'infondatezza dell'eccezione relativa alla misurazione dei consumi, in quanto avvenuta giocoforza sulla scorta di indici presuntivi i) “della qualità di soggetto terzo, rispetto al rapporto di somministrazione dedotto in causa, di che effettuò il ricalcolo sulla base dei Controparte_2 criteri di verifica a tale società demandati dalla delibera della Autorità indipendente di settore;
ii) della piena corrispondenza dei dati indicati nella fattura a conguaglio con quelli verificati da . Controparte_2
6. Il GI, con provvedimento del 15.9.2022, formulava alle parti una proposta transattiva ex art. 185-bis c.p.c., sulla base dei seguenti rilievi: a) verosimile infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
b) verosimile infondatezza dell'eccezione relativa al quantum essendo emerso documentalmente che “l'energia elettrica fornita alla società opponente era da ritenere di gran lunga maggiore rispetto a quella rilevata dal contatore installato presso la sede operativa della società”.
7. La società opposta non accettava tale proposta, assumendo di essere in liquidazione e di non disporre delle somme quantificate, specie nell'ipotesi di loro necessario pagamento in unica soluzione.
8. La causa – ritenuta matura per la precisazione delle conclusioni – veniva rinviata all'udienza del 25.7.2023; tale udienza veniva differita dapprima al 19.9.2024 e poi al 14.11.2024; in tale occasione, a seguito di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024), riportandosi ai rispettivi scritti e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
9. Con provvedimento dell'11.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge.
10. Negli scritti conclusionali le parti ribadivano i rispettivi asserti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle contrapposte prospettazioni.
11. L'opposizione va rigetta per i motivi che si vanno a dire.
12. In via di premessa, va ricordato che, per costante assunto giurisprudenziale, nell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale
- a dover provare il diritto per cui ha agito ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale, a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto. È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori” (tra le più recenti v. Corte app. Napoli, 17.1.2024, n. 156).
Inoltre, è fermo l'orientamento per cui “in caso di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte. Il debitore, invece, ha l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligazione (…)” (Cass. 14.11.2024, n. 29400; Cass. 26.6.2024, n. 17676).
13. Tenuto conto della fonte contrattuale del credito consacrato nel decreto ingiuntivo, deve ritenersi che:
a) il creditore abbia provato la fonte del suo credito nonché l'avvenuta scadenza, periodo per periodo, delle prodotte fatture, ed allegato l'altrui inadempimento;
b) il debitore non abbia assolto all'onere probatorio dell'avvenuto pagamento della somma dovuta ovvero di altro fatto modificativo o estintivo dell'avversa pretesa (così come sopra individuata).
14. In particolare, è destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione in quanto, come correttamente rilevato da parte opposta: a) il credito in questione nasce dall'avvenuto accertamento della manomissione del contatore;
b) pertanto, pur essendo pacifico che le fatture emesse siano relative al periodo aprile-luglio 2016, è evidente che la ricostruzione (sulla base di indici presuntivi) dei maggiori consumi realizzati in costanza del predetto periodo sia avvenuta per la prima volta a seguito dell'accertamento di cui sopra (mai contestato dalla controparte, se non con un generico riferimento alla circostanza che non fosse il l.r.p.t. della società ad occuparsi delle utenze;
circostanza invero smentita dall'apposizione di timbro e firma – mai disconosciuti – al verbale di accertamento da parte di , Controparte_2 versato in atti da parte opposta).
Siccome l'accertamento in questione avvenne in data 27.9.2019 e la richiesta di pagamento formalizzata con PEC del 22.11.2019, acquisita agli atti, al tempo della proposizione del ricorso per d.i., la pretesa non era prescritta.
15. Relativamente alle contestazioni sulle modalità di quantificazione dei consumi va osservato quanto segue.
Dal carteggio in atti risulta che l'opposto comunicò all'odierno opponente la circostanza che “per il periodo 1.4.2016 – 31.7.2016 (rientrante nel contratto in oggetto), a fronte di 8257 KWh misurati, è stata accertata un'energia prelevata pari a 47.681 KWh”.
Accertamento da ritenersi conforme, avuto riguardo al periodo di riferimento, con il criterio della potenza tecnicamente prelevabile utilizzato nella tabella di ricostruzione allegata al verbale allegato da parte opposta.
16. Sull'attendibilità di questo dato, sotto il profilo che non risultano elementi idonei a confutarne l'esattezza, va osservato quanto segue.
In punto di diritto, laddove sia verificata (come nella specie è verificata) una alterazione dei sistemi di misurazione, non trovano applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass. 2.6.2021, n. 18195; Cass. 19.7.2018, n. 19154; Cass. 9.1.2020, n. 297; Cass. 29.1.2019, n. 2327).
Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e quindi della fatturazione presuppone proprio la registrazione dei consumi mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento (per manomissione del contatore o allaccio diretto), è proprio tale registrazione ad essere falsata, sicché occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
La S.C. ha precisato che la manomissione del contatore od il consumo abusivo di energia da parte di terzi con addebito all'utente possono dare luogo a diverse ipotesi incidenti sul riparto dell'onere della prova dei consumi e dei relativi importi dei corrispettivi.
In particolare, se la alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (come nel caso di specie), la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà solo di individuare il criterio di liquidazione del “quantum” in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume del fatturato ecc. dell'utente” (cfr. Cass. 21.5.2019, n. 13605).
Ora, va confermato l'orientamento (per cui v. da ultimo Trib. Palermo, 9.9.2024, n. 4384) secondo cui, nel caso in questione, il criterio di ricostruzione non può che essere di tipo presuntivo perché manca, appunto, proprio la registrazione del consumo effettivo e reale a causa della manomissione.
Il metodo adottato da (secondo la potenza tecnicamente Controparte_2 prelevabile) viene utilizzato, prevalentemente, in casi di allacci diretti alla rete da parte di utilizzatori non titolari di alcun contratto di fornitura/trasporto.
Il riferimento alla “potenza tecnicamente prelevabile”, per tale intendendosi il parametro riferito all'energia transitabile attraverso il conduttore elettrico, appare un criterio adeguato che può essere utilizzato per determinare in via presuntiva, nel caso di allaccio diretto abusivo alla rete, il consumo di energia elettrica nell'arco temporale di riferimento.
È di tutta evidenza, quindi, che la anomalia dei prelievi di energia elettrica a seguito dell'allaccio diretto alla rete elettrica, ha determinato l'impossibilità materiale della corretta quantificazione periodica degli stessi che è stato possibile determinare solo all'esito dell'attività di ricostruzione di consumi presunti.
L'entità dei consumi risulta dalla misurazione fornita dalla che Controparte_2 non è stato oggetto di contestazione specifica e circostanziata da parte della opponente che si limita a dedurre, genericamente, che “i consumi ricostruiti non sono corretti né veritieri”.
L'opponente, però, non ha fornito alcun elemento di prova di per sé idoneo a scalfire la presunzione di veridicità dei consumi ricostruiti posti a fondamento della fattura azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e non ha neanche formulato una specifica censura, fondata su dati ed elementi oggettivamente riscontrabili, idonea ad inficiare il metodo di calcolo seguito dal Distributore per la ricostruzione dei consumi.
In definitiva, anche valorizzando il canone della vicinanza della prova, se risulta: i) che vi è stata manomissione del contatore;
ii) che la stessa non è ascrivibile all'attività di terzi;
iii) che la ricostruzione dei consumi sia avvenuta sulla scorta di parametri presuntivi, nella specie identificati avuto riguardo alla capacità dell'impianto, come verificata in sede di accertamento della manomissione, è all'utilizzatore che incombe la prova diretta a confutare la ricostruzione operata dal distributore e non viceversa.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, le stesse sono quantificate in complessivi euro 3.397,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 10044/2020, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3253/2020 (come meglio indicato in epigrafe) e lo dichiara esecutivo;
2. CONDANNA l'opponente ( alla refusione delle spese di Parte_1 lite in favore della opposta, quantificate in complessivi euro 3.397,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Aversa, il 29.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 10044/2020, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. DOMENICO FRUTTALDO (CF: ), con domiciliazione telematica presso C.F._1
l'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. MAURIZIO S.A. D'ALTERIO (CF: , con domiciliazione telematica presso C.F._2
l'indirizzo PEC indicato nella comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione al d.i. n. 3253/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 17.9.2020
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il Parte_1 ha proposto opposizione al d.i. n. 3253/2020 emesso dall'intestato
[...]
Tribunale in data 17.9.2020, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 7.903,88, oltre accessori e spese.
2. L'opponente assume che “a fondamento di detto ricorso per decreto ingiuntivo il ricorrente esponeva, in maniera estremamente generica e carente generica e carente di riferimenti precisi, (i) di essere creditrice nei confronti del Parte_1 della somma di € 7.903,88 per fornitura di energia elettrica presso la sede della
[...] detta società (ii) che il detto credito scaturiva dal mancato pagamento di n.1 fattura commerciale per fornitura di energia elettrica e precisamente la fattura n. 201900077203 del 1.10.2019 di € 9.843,22 di cui è rimasta una morosità di € 7.903,88” .
3. I motivi cui l'opponente affida l'accoglimento della propria domanda sono i seguenti: A) intervenuta prescrizione del presunto credito “stante il decorso del termine di legge di due anni previsto dalla legge 205/2017”; B) insussistenza del credito in quanto la relativa quantificazione si basa su consumi presunti e non effettivi.
4. Si è costituita la la quale, in via di premessa, ha Controparte_1 dedotto che la controparte: a) “omette totalmente di dire che, a suo carico, fu accertata la manomissione del misuratore dell'utenza in questione, con conseguente irregolare prelievo di energia a partire dal 28.9.2014. Tale accertamento fu compiuto in data 27.9.2019 da società erogatrice e proprietaria della Controparte_2 rete e degli impianti (la è la società venditrice), con verbale n. Controparte_1
604175732, redatto alla presenza della Guardia di Finanza di Giugliano e sottoscritto dal che si deposita”; b) “la opponente era stata legata Parte_1 contrattualmente alla , a fronte di 8.257 KWh misurati, veniva Controparte_1 accertata un'energia prelevata pari a 47.681 KWh, il cui costo complessivo era di € 9.843,22. La pertanto, provvedeva ad emettere, in data Controparte_1
1.10.2019, fattura di pari importo e, contestualmente, a stornare con note di credito le fatture pagate dal nel periodo in questione, ammontanti a Parte_1 complessivi € 1.939,34 (fatture n. 5334 del 9.5.2016; n. 8367 del 10.6.2016; n. 8799 del 13.7.2016; n. 9204 del 9.8.2016; n. 12048 del 12.9.2016; note di credito n. 534, n. 535, n. 536, n. 537, n. 538, tutte del 1.10.2019;). Da ciò il saldo di € 7.903,88 chiesto ed ottenuto nella procedura monitoria”.
5. In punto di diritto, parte opposta rileva: 1) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto “il credito, pur riguardando i consumi del periodo 1.4.2016 / 31.7.2016, è scaturito dall'accertamento compiuto in data 27.9.2019, che quei consumi ha determinato nella loro diversa, effettiva entità; conseguentemente, è da tale data che decorre il termine di prescrizione, perché solo da allora la opponente poteva esercitare il proprio diritto (art. 2935 cod. civ.) e, dunque, non è maturata, com'è evidente, alcuna prescrizione”; 2) l'infondatezza dell'eccezione relativa alla misurazione dei consumi, in quanto avvenuta giocoforza sulla scorta di indici presuntivi i) “della qualità di soggetto terzo, rispetto al rapporto di somministrazione dedotto in causa, di che effettuò il ricalcolo sulla base dei Controparte_2 criteri di verifica a tale società demandati dalla delibera della Autorità indipendente di settore;
ii) della piena corrispondenza dei dati indicati nella fattura a conguaglio con quelli verificati da . Controparte_2
6. Il GI, con provvedimento del 15.9.2022, formulava alle parti una proposta transattiva ex art. 185-bis c.p.c., sulla base dei seguenti rilievi: a) verosimile infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
b) verosimile infondatezza dell'eccezione relativa al quantum essendo emerso documentalmente che “l'energia elettrica fornita alla società opponente era da ritenere di gran lunga maggiore rispetto a quella rilevata dal contatore installato presso la sede operativa della società”.
7. La società opposta non accettava tale proposta, assumendo di essere in liquidazione e di non disporre delle somme quantificate, specie nell'ipotesi di loro necessario pagamento in unica soluzione.
8. La causa – ritenuta matura per la precisazione delle conclusioni – veniva rinviata all'udienza del 25.7.2023; tale udienza veniva differita dapprima al 19.9.2024 e poi al 14.11.2024; in tale occasione, a seguito di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024), riportandosi ai rispettivi scritti e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
9. Con provvedimento dell'11.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge.
10. Negli scritti conclusionali le parti ribadivano i rispettivi asserti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle contrapposte prospettazioni.
11. L'opposizione va rigetta per i motivi che si vanno a dire.
12. In via di premessa, va ricordato che, per costante assunto giurisprudenziale, nell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale
- a dover provare il diritto per cui ha agito ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale, a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto. È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori” (tra le più recenti v. Corte app. Napoli, 17.1.2024, n. 156).
Inoltre, è fermo l'orientamento per cui “in caso di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte. Il debitore, invece, ha l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligazione (…)” (Cass. 14.11.2024, n. 29400; Cass. 26.6.2024, n. 17676).
13. Tenuto conto della fonte contrattuale del credito consacrato nel decreto ingiuntivo, deve ritenersi che:
a) il creditore abbia provato la fonte del suo credito nonché l'avvenuta scadenza, periodo per periodo, delle prodotte fatture, ed allegato l'altrui inadempimento;
b) il debitore non abbia assolto all'onere probatorio dell'avvenuto pagamento della somma dovuta ovvero di altro fatto modificativo o estintivo dell'avversa pretesa (così come sopra individuata).
14. In particolare, è destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione in quanto, come correttamente rilevato da parte opposta: a) il credito in questione nasce dall'avvenuto accertamento della manomissione del contatore;
b) pertanto, pur essendo pacifico che le fatture emesse siano relative al periodo aprile-luglio 2016, è evidente che la ricostruzione (sulla base di indici presuntivi) dei maggiori consumi realizzati in costanza del predetto periodo sia avvenuta per la prima volta a seguito dell'accertamento di cui sopra (mai contestato dalla controparte, se non con un generico riferimento alla circostanza che non fosse il l.r.p.t. della società ad occuparsi delle utenze;
circostanza invero smentita dall'apposizione di timbro e firma – mai disconosciuti – al verbale di accertamento da parte di , Controparte_2 versato in atti da parte opposta).
Siccome l'accertamento in questione avvenne in data 27.9.2019 e la richiesta di pagamento formalizzata con PEC del 22.11.2019, acquisita agli atti, al tempo della proposizione del ricorso per d.i., la pretesa non era prescritta.
15. Relativamente alle contestazioni sulle modalità di quantificazione dei consumi va osservato quanto segue.
Dal carteggio in atti risulta che l'opposto comunicò all'odierno opponente la circostanza che “per il periodo 1.4.2016 – 31.7.2016 (rientrante nel contratto in oggetto), a fronte di 8257 KWh misurati, è stata accertata un'energia prelevata pari a 47.681 KWh”.
Accertamento da ritenersi conforme, avuto riguardo al periodo di riferimento, con il criterio della potenza tecnicamente prelevabile utilizzato nella tabella di ricostruzione allegata al verbale allegato da parte opposta.
16. Sull'attendibilità di questo dato, sotto il profilo che non risultano elementi idonei a confutarne l'esattezza, va osservato quanto segue.
In punto di diritto, laddove sia verificata (come nella specie è verificata) una alterazione dei sistemi di misurazione, non trovano applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass. 2.6.2021, n. 18195; Cass. 19.7.2018, n. 19154; Cass. 9.1.2020, n. 297; Cass. 29.1.2019, n. 2327).
Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e quindi della fatturazione presuppone proprio la registrazione dei consumi mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento (per manomissione del contatore o allaccio diretto), è proprio tale registrazione ad essere falsata, sicché occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
La S.C. ha precisato che la manomissione del contatore od il consumo abusivo di energia da parte di terzi con addebito all'utente possono dare luogo a diverse ipotesi incidenti sul riparto dell'onere della prova dei consumi e dei relativi importi dei corrispettivi.
In particolare, se la alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (come nel caso di specie), la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà solo di individuare il criterio di liquidazione del “quantum” in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume del fatturato ecc. dell'utente” (cfr. Cass. 21.5.2019, n. 13605).
Ora, va confermato l'orientamento (per cui v. da ultimo Trib. Palermo, 9.9.2024, n. 4384) secondo cui, nel caso in questione, il criterio di ricostruzione non può che essere di tipo presuntivo perché manca, appunto, proprio la registrazione del consumo effettivo e reale a causa della manomissione.
Il metodo adottato da (secondo la potenza tecnicamente Controparte_2 prelevabile) viene utilizzato, prevalentemente, in casi di allacci diretti alla rete da parte di utilizzatori non titolari di alcun contratto di fornitura/trasporto.
Il riferimento alla “potenza tecnicamente prelevabile”, per tale intendendosi il parametro riferito all'energia transitabile attraverso il conduttore elettrico, appare un criterio adeguato che può essere utilizzato per determinare in via presuntiva, nel caso di allaccio diretto abusivo alla rete, il consumo di energia elettrica nell'arco temporale di riferimento.
È di tutta evidenza, quindi, che la anomalia dei prelievi di energia elettrica a seguito dell'allaccio diretto alla rete elettrica, ha determinato l'impossibilità materiale della corretta quantificazione periodica degli stessi che è stato possibile determinare solo all'esito dell'attività di ricostruzione di consumi presunti.
L'entità dei consumi risulta dalla misurazione fornita dalla che Controparte_2 non è stato oggetto di contestazione specifica e circostanziata da parte della opponente che si limita a dedurre, genericamente, che “i consumi ricostruiti non sono corretti né veritieri”.
L'opponente, però, non ha fornito alcun elemento di prova di per sé idoneo a scalfire la presunzione di veridicità dei consumi ricostruiti posti a fondamento della fattura azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e non ha neanche formulato una specifica censura, fondata su dati ed elementi oggettivamente riscontrabili, idonea ad inficiare il metodo di calcolo seguito dal Distributore per la ricostruzione dei consumi.
In definitiva, anche valorizzando il canone della vicinanza della prova, se risulta: i) che vi è stata manomissione del contatore;
ii) che la stessa non è ascrivibile all'attività di terzi;
iii) che la ricostruzione dei consumi sia avvenuta sulla scorta di parametri presuntivi, nella specie identificati avuto riguardo alla capacità dell'impianto, come verificata in sede di accertamento della manomissione, è all'utilizzatore che incombe la prova diretta a confutare la ricostruzione operata dal distributore e non viceversa.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, le stesse sono quantificate in complessivi euro 3.397,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 10044/2020, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3253/2020 (come meglio indicato in epigrafe) e lo dichiara esecutivo;
2. CONDANNA l'opponente ( alla refusione delle spese di Parte_1 lite in favore della opposta, quantificate in complessivi euro 3.397,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Aversa, il 29.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta