Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1664/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1664 dell'anno 2020
TRA
PA IA (C.F. [...]), UE IA (C.F.
[...]), rappresentati e difesi dagli avv.ti Simone Di Pardo e Michele Sansone
- ricorrenti -
E
TIM S.P.A. (P. IVA 00488410010), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio
Luciano
NONCHÉ
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. - INWIT S.p.a. - (P. IVA 08936640963), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Caiaffa
- resistenti -
Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 18.11.2020, EL AV e AN AV adivano il Tribunale di Campobasso, rappresentando, in punto di fatto, che:
- in data 16.07.2001 EL AV aveva acquistato il terreno identificato nel catasto del Comune di Campobasso al foglio 66, particella n. 957, e che con atto pubblico del 4.12.2013 EL AV
e AN AV avevano acquistato la piena proprietà del terreno identificato nel catasto del
Comune di Campobasso al foglio 66, particelle n. 1294 e 955;
- EL AV aveva autorizzato, su richiesta della TIM S.p.a., il posizionamento temporaneo di una stazione radio base funzionale al servizio di telefonia mobile, per il periodo intercorrente tra il
20.05.2002 e il 26.03.2004;
- decorso il suddetto termine essi avevano deciso di agire giudizialmente, nei confronti della TIM
S.p.a. e della INWIT S.p.a., per ottenere la rimozione della stazione mobile base, non effettuata
1
spontaneamente dalle predette, la loro condanna al pagamento di un indennizzo da illegittima occupazione, nonché il risarcimento del danno subito;
- nel corso del giudizio, in data 26.09.2018, le parti avevano concluso un accordo transattivo, in forza del quale la TIM S.p.a. e la INWIT S.p.a. si obbligavano a corrispondere ai AV un indennizzo complessivo di euro 55.000,00, ed a rilasciare il terreno occupato entro il 31.01.2019, ragion per cui il giudizio veniva abbandonato ex art. 309 c.p.c.;
- considerato che l'immobile non era stato rilasciato nei termini previsti, in data 2.08.2019 le parti avevano stipulato un secondo accordo transattivo, attraverso cui la TIM S.p.a. e la INWIT S.p.a. avevano riconosciuto in loro favore la somma omnicomprensiva di euro 18.000,00, a titolo di indennizzo forfettario per i danni subìti, nonchè la somma di euro 2.000,00 (oltre rimb. forf. del 15%,
IVA e CPA) a titolo di spese legali, si erano impegnate a rilasciare il terreno occupato entro il
31.08.2019 “libero da qualsiasi impianto e/o relativo sotto servizio e collegamenti aerei su pali, pozzetti di cavidotti e qualsivoglia opera realizzata a suo tempo dalla TIM” e, precisando che tale termine era da considerarsi come essenziale, si erano obbligate a corrispondere loro, a titolo di penale, la somma di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile successivo al
31.08.2019;
- le due società avevano corrisposto gli importi dovuti, ma non avevano rimosso le strutture presenti sul terreno, e non avevano corrisposto le penali convenute.
Rappresentando la sussistenza di un inadempimento rispetto alle transazioni di cui sopra da parte delle controparti, i ricorrenti ne chiedevano la condanna all'adempimento delle obbligazioni convenute, e dunque alla rimozione dei beni ancora esistenti sul terreno di loro proprietà, nonché al pagamento della penale maturata fino al 9.11.2020, quantificata in euro 87.000,00, e della somma di euro 200,00 per ogni giorno di inadempimento fino all'effettivo soddisfo.
Con comparsa del 18.02.2021 si costituiva in giudizio la TIM S.p.a., che eccepiva preliminarmente:
- l'improcedibilità della domanda per carenza dei presupposti di cui agli artt. 702 bis e s.s. c.p.c., chiedendo fosse disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di essere estranea alla transazione del
2.08.2019, intervenuta tra i ricorrenti e la Infrastrutture Wireless Italia S.p.A. (INWIT S.p.A.), e non sottoscritta invece da lei.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda stessa, in quanto:
- le apparecchiature insistenti sul terreno in proprietà dei ricorrenti, necessarie per il funzionamento della stazione radio base, rientranti nella gestione della INWIT S.p.A., sarebbero state da quest'ultima rimosse;
- non sarebbe stata invece oggetto di accordo, nemmeno nella prima delle transazioni indicata dai ricorrenti (sottoscritta da tutte le parti in causa) la rimozione della linea telefonica aerea, con accessori,
a servizio anche della telefonia fissa, della quale mai i ricorrenti avrebbero chiesto lo spostamento.
All'udienza del 2.03.2021 il giudice precedentemente titolare della causa dichiarava la contumacia della INWIT S.p.A. e disponeva il mutamento del rito.
La causa veniva istruita, oltre che in via documentale, anche mediante una consulenza tecnica d'ufficio.
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Lo scrivente giudice - avuto riguardo agli esiti dell'espletata CTU (nel corso della quale le parti avevano più volte manifestato una volontà conciliativa), nonché alla circostanza per cui TIM s.p.a. si era resa disponibile a rimuovere l'infrastruttura in proprietà (palo, linea aerea e pozzetto), previa autorizzazione dei ricorrenti all'accesso ai luoghi e realizzazione, a proprie spese, di una nuova linea telefonica a servizio delle utenze già servite, con percorso alternativo a quello esistente, che non avrebbe interessato la proprietà AV - disponeva l'esperimento di una procedura di mediazione, ex art. 5, comma 2 d.lvo 28/10 e succ. modif.
Con comparsa del 30.01.2024 si costituiva in giudizio la INWIT S.p.a., che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le infrastrutture ancora presenti sul sito di proprietà dei ricorrenti
(ed in particolare la linea aerea Telecom, con relativo palo e pozzetto) apparterrebbero a soggetti terzi rispetto a lei, ed in particolare a Tim S.p.A., come del resto esplicitamente riconosciuto da quest'ultima negli atti difensivi del presente giudizio, nonché confermato nella CTU in atti.
Rappresentava di aver assolto, per quanto ad essa riferibile e nel rispetto dei termini stabiliti, agli obblighi assunti con la transazione sottoscritta il 02.08.2019, come evincibile dal verbale di restituzione parziale del 30.08.2019 (data antecedente a quella del 31.08.2019, convenuta per il rilascio del terreno), nel quale si dava atto che, a quella data, sul terreno oggetto di causa non era più presente nessun bene appartenente a Inwit S.p.A.
In via subordinata, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulava istanza, ai sensi dell'art. 1384 c.c., di riduzione della penale ex adverso richiesta, ritenuta manifestamente eccessiva, anche alla luce dell'incidenza dell'intervenuto parziale adempimento rispetto all'interesse dei ricorrenti.
Lo scrivente giudice, rilevato l'esito negativo del procedimento di mediazione demandata, come da verbale depositato in data 18.01.2024, revocata la dichiarazione di contumacia di INWIT S.p.a., rinviava la causa all'udienza del 9.09.2024, sostituita dal deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
In data 11.09.2024 la causa veniva dunque trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
I. Sulla legittimazione passiva di Tim S.p.A. e di INWIT S.p.a.
In merito all'asserito difetto di legittimazione passiva, eccepito da ciascuna delle due parti resistenti, si osserva quanto segue.
La perimetrazione della legitimatio ad causam muove dalla prospettazione operata dalla parte che agisce per il tramite della domanda formulata, sicché le questioni attinenti all'effettività del rapporto controverso, concernendo il merito, trascendono ogni valutazione inerente alla regolarità del contraddittorio, rientrando nell'onere probatorio delle parti in causa.
Come osservato anche dalla Suprema Corte “la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (…)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017).
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Ebbene, la pretesa azionata dai ricorrenti trae origine, secondo la loro prospettazione, nel rapporto contrattuale intercorso con la TIM S.p.a. e la INWIT S.p.a., avente titolo in due distinti accordi transattivi, rispettivamente conclusi in data 26.09.2018 ed in data 2.08.2019, in forza dei quali, per quel che rileva ai fini de quibus, le due società si sarebbero obbligate a corrispondere loro una somma di denaro a titolo di indennizzo, ed a rilasciare il terreno occupato.
Sussiste certamente, pertanto, la legittimazione passiva delle società resistenti.
Invero, l'individuazione del soggetto proprietario dei beni insistenti sul fondo di proprietà degli attori e il contenuto delle obbligazioni assunte da TIM S.p.a. e da INWIT S.p.a. per il tramite degli accordi transattivi oggetto del presente giudizio non incide sulla legittimazione passiva delle resistenti, ma sulla titolarità del rapporto controverso, ed è dunque questione di merito, che non riguarda la regolare instaurazione del contraddittorio.
Sulla questione si tornerà pertanto infra.
II. Sull'inadempimento di TIM S.p.a.
Nel merito, la domanda di adempimento contrattuale spiegata nei confronti di TIM s.p.a. deve essere parzialmente accolta, per le ragioni e nei limiti che seguono.
E' in atti l'atto di transazione del 26.09.2018, sottoscritto dai ricorrenti, da Inwit s.p.a. e da TIM s.p.a.
(già Telecom s.p.a.), al cui art. 2.4 è previsto il rilascio del terreno per cui è causa da parte della
TELECOM ITALIA S.p.a. e dalla INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.a. entro il
31.01.2019, salvo eventuale breve proroga da concordare, sia in relazione alla durata che all'ulteriore importo da corrispondere.
All'art. 3 dell'atto di transazione si fa invece riferimento all'accettazione, da parte di EL e AN
AV, a saldo e transazione di ogni diritto e/o pretesa presente e futura in relazione all'occupazione del terreno di loro proprietà (ed in particolare in merito al posizionamento all'interno del terreno di una Stazione Radio Mobile) della somma di cui all'art. 2.1 (euro 55.000,00): è pacifico tra le parti che tale somma sia stata versata in favore dei ricorrenti.
Nulla è invece previsto in merito ad eventuali penali pattuite per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni di cui all'atto di transazione.
Non vengono poi esattamente indicati e descritti i manufatti che le odierne resistenti si sono impegnate a rimuovere, ma si fa riferimento ad una situazione di “occupazione” del terreno di cui trattasi, nonché all'obbligo di “rilascio” del terreno stesso.
La transazione successiva, conclusa in data 2.08.2019, ha invece un contenuto più dettagliato.
Nella stessa si fa riferimento agli ulteriori importi di euro 18.000,00, a titolo di indennizzo forfettario riconosciuto in favore dei AV “per danni al patrimonio”, nonché di euro 2.000,00 (oltre rimb. forf. del 15%, IVA e CPA) a titolo di spese legali.
Vi è poi l'impegno a rilasciare il terreno occupato entro il 31.08.2019 (termine da considerarsi essenziale), con la specificazione che esso sarebbe stato rilasciato “libero da qualsiasi impianto e/o relativo sotto servizio e collegamenti aerei su pali, pozzetti di cavidotti e qualsivoglia opera realizzata
a suo tempo dalla TIM”, con assunzione dell'obbligo di corrispondere, a titolo di penale, la somma di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile successivo al 31.08.2019.
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La transazione di cui trattasi, tuttavia, risulta essere stata sottoscritta solo da Inwit s.p.a., e non da
TIM s.p.a.
Ebbene, ai sensi dell'art. 1967 c.c., la transazione deve essere provata per iscritto, ragion per cui tutti gli elementi costitutivi del contratto devono risultare dal documento, senza possibilità di ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova testimoniale o per presunzioni (cfr. Cassazione civile sez. II,
28/04/2005, n. 8875).
Ne consegue che la transazione che non abbia la prescritta forma scritta può farsi valere solo se non sia contestata nella sua esistenza e nel suo contenuto, e tale evenienza non sussiste nel caso di specie, in cui la resistente TIM s.p.a. ha per l'appunto contestato di essere parte del contratto di cui trattasi, non avendolo sottoscritto.
E' vero che la più recente giurisprudenza di legittimità ha fornito un'interpretazione sistematica e teleologicamente orientata dell'art. 1967 c.c., in base alla quale la prova del contratto può anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso, anche solo tacito, purché univoco, dell'altra parte, ma è anche vero che tale consenso si reputa sussistente solo ove manifestato mediante attuazione integrale dei relativi patti (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/01/2018,
n. 1627; conf. Cass. Sez. 2, 28/04/2011, n. 9455; Cass. Sez. 1, 13/07/1998, n. 6825; Cass. Sez. L,
16/05/1996, n. 4542; Cass. Sez. 3, 17/05/1985, n. 3013).
Nel caso di specie non può tuttavia affermarsi che TIM s.p.a. abbia eseguito integralmente i patti di cui alla transazione, che anzi, per stessa ammissione dei ricorrenti, è stata solo parzialmente adempiuta, con particolare riferimento al pagamento di somme (cfr. doc. 2 e 3 allegati al ricorso introduttivo), tant'è che il presente giudizio è stato instaurato proprio al fine di ottenere la condanna di TIM s.p.a. all'adempimento delle rimanenti prestazioni asseritamente dovute, sulla base dei due contratti di transazione in atti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda di condanna di TIM s.p.a. alla rimozione dei beni di sua proprietà ancora esistenti sul terreno di proprietà dei ricorrenti.
La relazione peritale ha evidenziato che allo stato attuale sul terreno di cui è causa sono ancora presenti il cavidotto aereo, il palo di sostegno in legno, un pozzetto prefabbricato posto ai piedi del palo in legno, un altro pozzetto interrato, di proprietà di TIM S.p.a., mentre sono state rimosse la stazione radio base dell'antenna, la colonnina di sostegno del contatore che la alimentava, il pozzetto interrato posto alla sua base e la linea interrata, che a partire dal palo Enel posto al confine di proprietà
AV alimentava la stazione base.
In particolare, il CTU ha testualmente rilevato che “sui lotti di terreno interessati di cui al foglio n.
66 particelle 1293 e 1294 (ex 957) e 955 sono presenti: un palo di legno posto in prossimità del cancello di ingresso della recinzione provenendo dalla strada via P. di Piemonte che sostiene cavi della linea TIM S.p.a., la quale risulta allo scrivente esserne proprietaria, stando alla documentazione in atti. Si rileva inoltre un pozzetto prefabbricato interrato in cls vibrato, posto ai piedi del su citato palo in legno che funge da sostegno alla linea TIM. Tale pozzetto è di servizio alla
TIM, la quale risulta quindi ragionevolmente essere proprietaria dello stesso, così come risulta essere proprietaria del palo e della linea stessa, il tutto stando alla documentazione in atti. Oltre al citato pozzetto è presente un altro pozzetto interrato posto nel terreno a pochi metri di distanza da questi, in corrispondenza di dove era un tempo collocata la stazione radio base dell'antenna TIM, che dalla lettura degli atti di causa risulta essere poi stata rimossa in passato. Si può quindi
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confermare che ad oggi non si rileva la presenza della stazione radio base […]. […] Naturalmente come riportato in planimetria e come ben visibile dalle foto della documentazione fotografica, è presente la linea aerea dei cavi di proprietà TIM S.p.a. sorretta dai pali in legno la quale va ad alimentare le utenze presenti in zona andando a confluire nel quadro presente a poca distanza dal palo 1, sul lato strada e in prossimità del muro di recinzione”.
Si osserva che la descrizione compiuta dal CTU, nel rispondere ai quesiti postigli, appare completa ed accurata, e che la relazione è stata corredata da fotografie, planimetrie ed ulteriore documentazione che consente di avere contezza di quanto da lui affermato: non essendovi dunque alcuna ragione per dubitare di quanto accertato dal tecnico, le risultanze della perizia devono essere in questa sede, sotto tale profilo, integralmente recepite.
Ne consegue che deve ritenersi accertato l'inadempimento di TIM s.p.a. relativamente all'obbligo, assunto nei confronti dei ricorrenti mediante la sottoscrizione dell'atto di transazione del 26.09.2018, di rilasciare il terreno per cui è causa entro il 31.01.2019, che risulta ancora in parte occupato dai manufatti di cui alla relazione del CTU, pacificamente di proprietà di TIM s.p.a.
Alcun inadempimento relativamente alle obbligazioni oggetto dell'atto di transazione del 2.08.2019 può, invece, essere imputato a TIM s.p.a., per la semplice ragione per cui l'attore – sulla quale era gravante il relativo onere probatorio – non ha adeguatamente provato la fonte negoziale del suo diritto. Egli si è infatti limitato a produrre un atto privo della sottoscrizione della parte TIM s.p.a., ossia un documento che, per le ragioni sopra viste, non è prova sufficiente dell'intervenuta stipulazione del contratto di transazione anche con la parte che non risulta averlo sottoscritto, mentre il debitore ha eccepito un fatto impeditivo relativamente al sorgere dell'obbligazione, che ha trovato positiva valutazione.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, spetta infatti al creditore che agisce per l'adempimento provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un.
n. 13533 del 30/10/2001).
La domanda relativa al pagamento della penale, spiegata nei confronti di TIM s.p.a., deve dunque essere rigettata.
III. Sull'inadempimento di INWIT S.p.A.
La domanda di adempimento contrattuale spiegata nei confronti di INWIT S.p.A. deve invece essere integralmente rigettata, per le ragioni che seguono.
Al contrario di TIM s.p.a., INWIT S.p.A. risulta aver sottoscritto entrambi i contratti di transazione, ai quali sinora si è fatto riferimento.
Nel merito, tuttavia, non può dirsi che essa sia risultata inadempiente relativamente alle obbligazioni assunte per il tramite dei contratti stessi nei confronti dei ricorrenti.
Quanto al rilascio dei terreni, le evidenze probatorie sopra considerate non consentono infatti di ascrivere alcun inadempimento alla INWIT S.p.a, posto che sul terreno in questione non sono allo stato presenti beni di sua proprietà.
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La circostanza si evince, in particolare, dalla CTU in atti, dalla quale, come visto, risulta che gli unici manufatti ancora presenti in loco sono di proprietà di TIM s.p.a., nonché dal “verbale di restituzione parziale area locata”, firmato da AN AV e da INWIT S.p.a., datato 30.08.2019 e prodotto dagli stessi ricorrenti, dal quale si evince che le uniche infrastrutture ancora presenti a quella data (il giorno prima della data fissata per il rilascio del terreno) sul sito di proprietà dei ricorrenti appartenevano a soggetti terzi rispetto a INWIT S.p.a., ed in particolare ad Enel s.p.a. (contatore e relativo cavidotto e pozzetti) ed a Telecom S.p.A. (linea aerea con relativo palo e pozzetto).
La circostanza non risulta del resto essere stata contestata nemmeno dai ricorrenti, pertanto essa deve ritenersi processualmente rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Non è dunque risultato provato che, in data successiva al 31.08.2019, sul terreno dei ricorrenti vi fossero ancora manufatti di proprietà di INWIT S.p.a.
Né può trovare accoglimento nei confronti di INWIT S.p.a. la domanda di condanna al pagamento della penale prevista nell'atto di transazione del 2.08.2019, atteso che essa risulta essere stata prevista per ogni giorno di ritardo nel rilascio del terreno successivo al 31.08.2019, ed INWIT S.p.a. risulta aver liberato il terreno stesso dai manufatti di sua proprietà, quantomeno a far data dal 30.08.2019.
Il rigetto della domanda relativa al pagamento della penale rende superfluo l'esame dell'istanza di riduzione della penale stessa, formulata da INWIT S.p.a. ai sensi dell'art. 1384 c.c.
IV. Le spese di lite
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022, facendo applicazione dei valori medi per ciascuna fase, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare.
Nei rapporti tra i ricorrenti e TIM S.p.a. le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultima solo per metà, essendo state accolte solo in parte le domande formulate dai ricorrenti, e vengono compensate per la restante metà.
I ricorrenti devono essere invece condannati alla rifusione delle spese di lite nei confronti di INWIT
S.p.a., in quanto nei suoi confronti essi sono risultati totalmente soccombenti.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di TIM S.p.a. per metà e dei ricorrenti per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente la domanda di adempimento proposta da EL AV e
AN AV nei confronti di Tim S.p.a., e per l'effetto condanna quest'ultima alla rimozione di tutti i beni di sua proprietà ancora esistenti sul terreno di proprietà dei ricorrenti;
2. RIGETTA tutte le altre domande proposte da EL AV e AN AV nei confronti di Tim S.p.a.;
3. RIGETTA tutte le domande proposte da EL AV e AN AV nei confronti di
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.a.;
4. CONDANNA Tim S.p.a. al pagamento, in favore di EL AV e AN AV, della metà delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 7.051,50 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
5. COMPENSA per la restante metà le spese di lite tra i ricorrenti e Tim S.p.a.;
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6. CONDANNA EL AV e AN AV al pagamento, in favore di
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.a., delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA
e C.P.A. come per legge;
7. PONE definitivamente a carico di Tim S.p.a. il pagamento di metà delle spese di CTU, ed a carico di EL AV e AN AV il pagamento della restante metà delle stesse.
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Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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