Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
APPELLO D'CORTE D I L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 841\2021, trattenuta in decisione all'udienza del 09.10.2024 e promossa
DA
, , , rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Parte_1 Parte_2 Parte_3
Rapali, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellanti -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Referza giusta procura in calce alla comparsa di CP_1 costituzione in appello
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 17\2021, depositata in data
12.01.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti (come da note di trattazione per l'udienza del 09.10.2024:
“Il procuratore degli appellanti, sigg.ri e , Parte_2 Parte_3 Parte_1 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nell'atto di citazione in appello notificato in data 12.07.2021, nonché a quanto eccepito e dedotto nella comparsa conclusionale
1
Per l'appellato (come da note di trattazione per l'udienza del 09.10.2024):
“La difesa dell'appellato conclude affinché codesta Ecc.ma Corte respinga l'appello, CP_1 con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi di avvocato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva n. 253\2024, pubblicata in data 20.02.2024, resa nel giudizio di appello promosso da , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
questa Corte d'Appello ha pronunciato come qui di seguito viene riportato.
[...]
«1. In primo grado, nella qualità di proprietario di una unità immobiliare in edificio condominiale sito nel CP_1
Comune di Teramo, allegava che le sovrastanti proprietà di e erano state Parte_1 Parte_2 Parte_3 interessate da importante intervento edilizio, anche in sopraelevazione, che aveva provocato lesioni orizzontali sui muri portanti ed un preoccupante quadro fessurativo nella sua proprietà; agiva, per questo, convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di
Teramo e per sentirli condannare al pagamento della indennità Parte_1 Parte_2 Parte_3 compensativa di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., oltre al risarcimento del danno patrimoniale nella sua componente di danno emergente, con riferimento alle spese necessarie per il ripristino della situazione qua ante, e di lucro cessante, avuto riguardo alla impossibilità di utilizzo del proprio immobile a fini professionali.
1.1 Si costituivano i convenuti contestando gli assunti di parte attrice.
1.2 In corso di causa veniva acquisita la Consulenza espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, introdotto ad istanza dell'attore, ammessa ulteriore Consulenza tecnica d'ufficio, accolta la richiesta di sequestro conservativo proposta ancora dall'attore ed acquisita relazione tecnica integrativa.
2. All'esito dell'istruttoria così svoltasi, è stata pronunciata la sentenza in tale sede impugnata che, in accoglimento della domanda dell'attore, ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento dell'indennità ex art. 1127 c.c. quantificata in €
105.000,00, al risarcimento del danno in misura di € 71.317,72, alla rifusione delle spese di giudizio, delle spese del procedimento cautelare in corso di causa, delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo e di quelle della CTU ivi espletata, ponendo a loro definitivo carico anche le ulteriori spese di CTU svoltasi nel corso del giudizio.
Queste, in breve, le ragioni della decisione esplicitate nella motivazione.
2.1 Il giudice di primo grado, premesso l'incontestato intervento di restauro, risanamento e sostituzione delle volte nella proprietà dei convenuti con realizzazione di tre unità abitative, e dato atto degli esistenti fenomeni di fessurazione lamentati dall'attore, come anche risultanti dalla acquisita consulenza redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha condiviso le Per_ conclusioni con le quali l'officiato tecnico, ing. (nella CTU espletata in corso di giudizio): a) ha accertato la non rispondenza dell'opera eseguita alle norme antisismiche ed alla disciplina relativa alle altezze medie negli ambienti sottotetto, in violazione rispettivamente degli artt. 22 e 23 del Regolamento edilizio comunale;
b) ha riscontrato, sempre nei vani sottotetto, la omessa realizzazione di due muri maestri (presenti, invece, nelle proprietà sottostanti), così essendosi modificata la struttura e la distribuzione delle tensioni sui muri portanti;
c) ha accertato diffuse lesioni orizzontali e verticali sui muri portanti e sulle volte nella proprietà dell'attore, causa dei cedimenti da porsi in nesso causale con la redistribuzione delle sollecitazioni;
in risposta ai chiarimenti richiestigli e con elaborato integrativo: d) ha evidenziato un incremento di quota realizzato sopra il cornicione per m.
2 0,55 (come risulta dalla stessa CTU e, pertanto, non cm. come indicato nella pronuncia), con conseguente alterazione della architettura dei prospetti in contrasto con l'art. 16 della N.T.A. della Variante al Piano Particolareggiato del Comune di
Teramo; e) ha chiarito come gli interventi edilizi realizzati nella proprietà dell'attore (e contestati dai convenuti in termini di riconducibilità ad essi dei lamentati cedimenti) siano ininfluenti sul fenomeno fessurativo.
Alla luce dell'accertamento de quo, e – nello specifico - con espresso riferimento al verificato incremento di quota di cui al sub d), il decidente ha qualificato l'intervento come sopraelevazione con conseguente applicabilità dell'art. 1127 c.c..
Ha altresì precisato di non condividere gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo dell'ing. con riguardo Persona_3 alla negata (da parte dell'ausiliario) sussistenza della sopraelevazione, in quanto espressione di mera valutazione del tecnico che, pur tuttavia, aveva accertato il fenomeno fessurativo e la riconducibilità alla diversa ridistribuzione dei pesi per effetto dell'intervento edilizio nella proprietà dei convenuti.
2.2 Infine, sempre sulla scorta della risultanze della condivisa Ctu, ha quantificato, nella misura già in precedenza indicata: a)
l'indennità di sopraelevazione, determinata dal tecnico sulla base del valore attuale delle unità abitative realizzate dai convenuti e di quelle costituenti il b) il risarcimento per il solo danno emergente per le opere di risanamento e per la diminuzione CP_2 del valore dei beni di proprietà dell'attore per la perdita di integrità; c) su entrambe le poste risarcitorie, il lucro cessante derivante dalla mancata tempestiva disponibilità delle somme con riconoscimento di interessi al saggio corrispondente al rendimento medio degli stessi sui titoli di Stato, da calcolarsi rispettivamente sull'importo a titolo di indennità (€ 105.000,00) devalutato all'epoca di ultimazione della sopraelevazione, e sull'importo a titolo risarcitorio (€ 71.317,72) devalutato alla data del deposito della consulenza di parte e rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT FOI.
2.3 Ha respinto, di contro, la domanda risarcitoria sotto il profilo del danno da lucro cessante, in carenza di prova del pregiudizio asseritamente sofferto per il mancato utilizzo dei locali, tanto più essendo questo risultato solo parziale e, in assenza di congrua allegazione e prova del concreto danno, neppure potendo farsi ricorso al pur invocato criterio di liquidazione equitativa.
2.4 Ha, infine, dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento delle irregolarità amministrative che hanno caratterizzato l'iter autorizzativo dell'intervento edilizio realizzato dai convenuti.
3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e censurandola Parte_1 Parte_2 Parte_3 sulla base dei seguenti riassunti motivi:
a) difetto assoluto di motivazione: lamentano l'incompletezza della CTU nella parte in cui non avrebbe risposto al quesito volto all'accertamento della causa delle fessurazioni, verificando se a queste abbiano contribuito gli interventi edilizi realizzati nella proprietà dell'attore. Chiedono la rinnovazione del mezzo istruttorio;
b) erronea qualificazione dell'intervento edilizio come sopraelevazione, benché – secondo tipologia assentita – esso debba definirsi quale “restauro e risanamento” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380\01, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 23 Regolamento edilizio comunale, degli artt. 13 e 16 delle N.T.A. della Variante al Piano
Particolareggiato del Comune di Teramo;
c) erronea valutazione delle risultanze della CTU siccome in chiara contraddizione con le conclusioni di cui alla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;
d) manifesta erronea quantificazione della indennità di sopraelevazione, in violazione dei criteri di calcolo applicabili.
4. Si è costituito , il quale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. CP_1
5. Con ordinanza del 22.12.2021, la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria formulata dall'appellante.
3 6. All'udienza del 08.02.2023, trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della Cancelleria.
7. L'appello è parzialmente fondato quanto al solo motivo come sintetizzato sub d), mentre va respinto nel resto.
8. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano l'incompletezza dell'accertamento dell'ausiliario, il quale non avrebbe esteso l'indagine agli interventi edilizi eseguiti da sull'unità immobiliare di sua proprietà, siccome – a loro CP_1 dire – determinanti in termini causali sui denunciati cedimenti e fenomeni fessurativi.
8.1 Il motivo è palesemente infondato.
8.2 In primo luogo, infatti, giova osservare come, nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure dia atto che l'ausiliario ha ribadito, nell'elaborato a chiarimenti, che le lavorazioni eseguite all'interno della proprietà dell'appellato non hanno in modo alcuno contribuito alle lamentate fessurazioni, il che già di per sé – in termini assoluti – esclude la denunciata carenza dell'indagine peritale.
8.3 Ciò che, inoltre, è di dirimente rilevanza e che rende ancor di più la censura priva di pregio, è l'esaustività e la chiarezza delle risposte fornita dal CTU: risposta che rende ragione della attenta effettuata verifica. CP_ Invero, il tecnico ha precisato come le opere nella proprietà siano di modesta importanza e localizzate su porzioni di superficie muraria di scarsa incidenza “in relazione alle cavillature superficiali, per le tracce e le modalità di chiusura” (pag. 70 elaborato a chiarimenti – risposta a quesito n. 6) confermando – di contro – l'assoluta rilevanza della eliminazione, nella proprietà degli appellanti, di due muri maestri, indispensabili “al fine di rendere coerenti le strutture verticali con l'impianto dell'organismo edilizio tra ante operam e post operam”, e la cui omessa ricostruzione ha determinato una modifica del regime statico preesistente e dell'equilibrio strutturale del fabbricato da cui è derivata una diversa distribuzione delle tensioni sui muri CP_ portanti e, conseguentemente in termini di determinante efficienza causale, i cedimenti e le fessurazioni nella proprietà
Ebbene, tali valutazioni sono state del tutto ignorate dagli appellanti, i quali al fine di corroborare l'(infondata) ipotesi di CP_ insufficienza dell'indagine con riferimento alla asserita eliminazione (in proprietà di preesistenti muri portanti, rimasta tuttavia priva di riscontro alcuno ed anzi smentita dalla accertata esistenza di mere cavillature (ed anche a tal proposito il tecnico, di ciò onerato secondo quesiti postigli ad integrazione proprio dagli odierni appellanti, ha specificato la differenza sostanziale tra cavillature e fessurazioni e\o cedimenti – risposta al quesito n. 1 nei chiarimenti), hanno riportato la risposta al quesito n. 9, sempre alla pag. 70, tuttavia omettendo del tutto le più decisive considerazioni svolte dal tecnico ad evasione del precedente quesito e sopra richiamate.
8.4 Nei termini di cui sopra, pertanto, il motivo di appello deve essere disatteso, posto che, anzitutto, la critica si risolve in una CP_ richiesta formulata in chiave esplorativa, in assenza di indicazione di quali sarebbero state le opere eseguite in proprietà tali da incidere sui cedimenti (come già evidenziato al precedente punto 8.3, l'allegazione circa l'eliminazione nella proprietà dell'appellato di muri maestri risulta non solo generica, ma anche smentita dalle verifiche in loco del tecnico) e, in ogni caso, non sussistendo i presupposti per farsi luogo alla invocata rinnovazione del mezzo istruttorio che, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., rientra tra i poteri discrezionali del giudice, il quale in tanto può disporla in quanto si pervenga ad un giudizio di insufficienza dell'indagine, sì da non consentire una piena conoscenza dei termini della questione sottoposta all'accertamento del tecnico e posto che, in specie, non si dà il caso di lacunosità e\o incertezze logiche dell'elaborato, o di gravi inadempienze del CTU riconducibili ad inadeguatezza della metodologia utilizzata per la risposta ai quesiti sottopostigli, che sono stati, pur nei limiti dell'articolata doglianza, coerentemente evasi.
4 9. Anche il secondo motivo di impugnazione va respinto.
Gli appellanti sostengono essere stato erroneamente qualificato l'intervento edilizio da loro realizzato come sopraelevazione, anziché – secondo la tipologia assentita – come intervento di restauro e risanamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) DPR
n. 380\01.
In tal senso, contestano l'acritica adesione alla CTU sulla base della quale è stata definita la natura dell'intervento edilizio in termini di sopraelevazione, soprattutto avuto riguardo a quello che è stato accertato quale aumento di quota del cornicione.
Opinano, a detto proposito che tale incremento di quota non sussista;
che, semmai sussistente, fosse stato progettualmente assentito con la concessione edilizia e ritenuto compatibile con l'art. 16 della Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico del
Comune di Teramo (di cui è stata ritenuta la violazione); che il CTU si è basato, quanto alle misurazioni ante operam, sul progetto redatto dai tecnici incaricati dagli appellanti, mentre le ulteriori misurazioni esterne ed interne sono state eseguite mediante uno strumento tecnico di dubbia adeguatezza e, in ogni caso senza valutare che, sempre sulla base del progetto assentito, la maggiore altezza di cm. 55 (e non già di cm. 0,55 come erroneamente riportato anche in gravame), in realtà era già compresa nell'altezza dell'unità immobiliare degli appellanti ante operam.
9.1 L'argomentare non è affatto convincente.
9.2. La questione, invero, non attiene alla qualificazione e\o individuazione dell'intervento sotto il profilo del titolo edilizio (la cui regolarità, come noto, non ha rilevanza nelle controversie tra privati) , bensì alle caratteristiche strutturali e funzionali dell'opera realizzata che rilevano ai fini della valutazione in termini di creazione o meno di nuovi volumi e superfici.
In specie, non vi è dubbio che l'opera eseguita ha consentito la realizzazione ex novo di tre unità edilizie prima inesistenti, in luogo dei preesistenti ed inutilizzabili locali sottotetto.
Va altresì osservato come neppure risulti di significativo valore il consenso prestato dall'assemblea condominiale alle opere assentite, giacché accertato che esso è stato espresso sulla base della domanda di concessione edilizia e di un elaborato di progetto
“per lavori di abbassamento del solaio del soffitto e sostituzione del tetto ligneo con solaio in latero cemento, sulla parte di proprietà del signor e;
progetto, invero, sostituito dagli appellanti con l'indicazione della Parte_1 Parte_3 creazione delle unità immobiliari nel sottotetto.
9.3 Ad ogni buon conto, pure premesso quanto sopra, nella delibazione del motivo – ed in senso dirimente ai fini del decidere - non può prescindersi da un dato di fatto obiettivo, perché risultante per tabulas dall'esame dei reperti fotografici in atti, peraltro oggetto di deposito da parte degli stessi appellanti: esame che, in buona sostanza ed in senso complessivo, va a smentire la censura nella parte in cui contesta che l'opera realizzata debba qualificarsi in termini di sopraelevazione.
Essa, invero, emerge ictu oculi.
9.3.1 Nell'all. 16.2 del fascicolo di parte appellante è rappresentato lo stato dell'edificio – nella porzione di corte interna - precedente all'intervento edilizio, mentre i reperti di cui all'all. 16.7 fotografano lo stato attuale del pianerottolo, in corte interna, che serve i diversi alloggi.
Ebbene, ponendo a confronto la documentazione, alcuni elementi sono incontestabili: a) il pianerottolo è stato realizzato, rispetto alla tettoia in tegole preesistente, in parte occludendo la volta visibile del terzo piano;
b) la sostituzione del cornicione con il davanzale ha determinato maggiore altezza tra il colmo della volta ed il manufatto ex novo realizzato;
c) l'altezza tra il precedente cornicione e la falda inferiore del tetto, ove – nei reperti di cui all'all. 16.2. - si apprezzavano delle aperture, si è senza dubbio modificata post-operam, giacché nelle fotografie di cui all'all. 16.7 le aperture, prima di dimensioni minime, sono divenute vere e proprie finestre.
5 9.3.2 In via ulteriore, ed a conforto degli elementi di fatto sopra rappresentati, soprattutto con riferimento all'evidenza sub c), vi è da osservare come anche il CTU abbia verificato l'aumento della superficie finestrata a seguito della sopraelevazione;
e la Corte ritiene non opinabile tale accertamento, siccome condotto in modo congruo e coerente, avendo rappresentato il tecnico tutte le opportune misurazioni che vengono riportate in pianta nella figura 54 a pag. 80 dell'elaborato.
9.3.3 In tal senso, di poco pregio e smentita è l'asserzione degli appellanti che la maggiore altezza di cm. 55 fosse già compresa nell'altezza dell'unità immobiliare ante operam.
9.4 Ne consegue come non può che ritenersi acclarato quanto accertato dal CTU in termini di incremento di quota sopra il cornicione;
la documentata misura pari a cm. 55, poi, non è utilmente contrastata da quanto prospettato in gravame circa l'utilizzo di uno strumento di rilevazione inidoneo: la contestazione, invero, si appalesa del tutto generica e non è corredata da analitiche critiche fondate su elementi tecnici che la Corte possa in qualche modo positivamente apprezzare per comprendere su quali rilievi si fondi la denunciata inappropriatezza del mezzo.
9.5 Non rileva, pertanto, se l'intervento edilizio assentito sia definibile, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) D.P.R. n.
380\2001, quale intervento di “restauro e risanamento conservativo”, né che sia stato sostanzialmente assentito il mutamento della destinazione d'uso dei sottotetti interessati dalle opere, giacché in ogni caso ciò avvenuto sulla base di un progetto ante operam che risulta modificatosi post operam e, pertanto, non conformemente eseguito rispetto a quello depositato, essendosi realizzato un aumento di volumetria ed una modifica del prospetto architettonico quanto meno nel lato della corte interna del fabbricato.
Aumento di volumetria che incide sull'altezza del fabbricato, così come risulta dal confronto dei prospetti dell'edificio su via
Nazario Sauro ante operam e post operam (figure 52 e 53 pagg. 78 e 79 CTU) che, in maniera corretta, ha condotto il tecnico incaricato a definire l'intervento edilizio, nella sua valutazione del post operam, non più di “restauro e risanamento conservativo di tipo B” ex art. 3, comma 1 lett. c) D.P.R. n. 380\2001, così come assentito, giacché alterata la volumetria complessiva dell'edificio, di cui invece la norma impone il rispetto.
9.6 Alla stregua delle ragioni che precedono, va infine disattesa la censura anche sotto il profilo della contestata debenza, in favore dell'appellato, della relativa indennità ex art. 1227 c.c., essendosi obiettivamente realizzata la sopraelevazione che, diversamente, ne giustifica la corresponsione all'appellato.
10. Miglior sorte non può riservarsi al terzo motivo di appello che, altrettanto infondato, va respinto.
10.1 Gli appellanti contestano l'affermazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto la coincidenza delle risultanze della
CTU esperita in sede di accertamento tecnico preventivo con quelle della CTU svoltasi in corso di causa, al contrario rappresentando l'evidente difformità degli accertamenti eseguiti sia per quanto attiene alla qualificazione dell'intervento edilizio in termini di sopraelevazione, sia quanto all'incidenza delle opere eseguite nel sottotetto sul carico tensionale della complessiva struttura.
Lo stridente contrasto tra le risultanze delle due consulenze espletate imporrebbe la necessaria rinnovazione del mezzo istruttorio ex art. 196 c.p.c..
10.2 Nondimeno, l'attenta lettura della motivazione resa dal primo giudice consente di rilevare come la doglianza, già formulata dai convenuti (odierni appellanti) in primo grado, sia stata disattesa con coerenti spiegazioni circa l'insussistenza delle denunciate discrepanze tra le due relazioni, sicché – sotto tale profilo – la sentenza è scevra da vizio alcuno, né può farsi luogo alla invocata sua riforma.
6 10.2.1 Il decidente, invero, ha riportato alcuni stralci della relazione peritale espletata in a.t.p. (nel 2009), dando atto come il CP_ nominato consulente avesse rilevato un quadro fessurativo, in proprietà di considerevole consistenza ed evidente proprio in corrispondenza della trasformazione edilizia realizzata dai resistenti, convenendo sulla probabile causa del fenomeno ascrivibile alla ridistribuzione dello stato tensionale-deformativo nella struttura dell'edificio in seguito alle mutate condizioni di carico riconducibili alle realizzate opere in proprietà Parte_4
E tanto è stato oggetto anche dell'accertamento espletato in corso di causa, così non trovando ragione alcuna la segnalata difformità tra le conclusioni dei due tecnici, dovendosi viepiù osservare come il nominato consulente in corso di causa ha chiarito ulteriormente la rilevanza, sotto il profilo dell'incidenza dei diversi carichi, della pretermessa ricostruzione di due preesistenti muri portanti nel sottotetto.
10.3 Se poi la denunciata differenza sia riferita, nelle intenzioni e nelle prospettazioni degli appellanti, al fatto che l'ausiliario in a.t.p. non abbia ritenuto verificati danni irreparabili, allora l'asserzione va posta in necessaria correlazione con l'ulteriore conclusione cui era pervenuto lo stesso tecnico nel raccomandare di tenere sotto stretta osservazione il fenomeno delle lesioni, siccome di recente comparsa, ciò non escludendo affatto la riconducibilità eziologica del quadro fessurativo all'intervento edilizio nel sottotetto, rispetto alla quale – con evidenza – le relazioni coincidono.
10.4 Vi è poi da considerare che, con riferimento alla quantificazione dei danni provocati dalle lesioni, non è stata ritenuta, nella gravata pronuncia, alcuna coincidenza tra le relazioni e tanto già di per sé sarebbe sufficiente a disattendere il profilo di censura come articolato.
A ben vedere, il primo giudice ha delineato con chiarezza il percorso logico seguito che lo ha portato ad aderire, sul punto, al secondo parere tecnico (redatto nel 2012\2013), osservando come il deprezzamento dell'immobile non sia stato valutato dal primo consulente proprio perché ritenuti insussistenti danni irreparabili, ma “allo stato attuale” (ovvero, nel 2009), e facendosi così carico di una congrua analisi comparativa dei due elaborati, tale da escludere il lamentato vizio.
10.5 Ed anche, infine, quanto alla qualificazione dell'intervento edilizio in termini di sopraelevazione non si rinviene, nella impugnata sentenza, alcun giudizio di coincidenza degli elaborati, anzi avendo affermato il decidente come la ritenuta insussistenza della sopraelevazione da parte del tecnico in a.t.p., fosse il frutto di una sua mera valutazione.
10.5.1 La Corte non può che confermare tale giudizio, posto che, all'esito della rilettura dell'elaborato depositato nel procedimento di istruzione preventiva, emerge come l'ausiliario a tale conclusione sia pervenuto facendo riferimento ai soli elaborati grafici di progetto acquisiti agli atti che, tuttavia, attengono all'intervento edlizio ante operam;
di contro, nessun accertamento risulta effettuato - con opportune misurazioni, cui, diversamente, ha fatto luogo il Consulente in corso di causa - dello stato dei luoghi post operam.
11. Residua l'ultimo motivo di impugnazione con il quale gli appellanti si dolgono della quantificazione della indennità di sopraelevazione e ne contestano i criteri di calcolo adottati dall'officiato consulente,
11.1 Il motivo è fondato.
11.2 A norma dell'art. 1127 c.c., chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la sopraelevazione si configura non solo nel caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche – ed è il caso di specie – nell'ipotesi in cui il proprietario dell'ultimo piano di edificio condominiale trasformi locali preesistenti con incremento di superfici e\o volumetrie. Ciò in quanto l'indennità di cui all'art. 7 1127 c.c.c. trae fondamento dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni che consegue all'incremento della porzione di proprietà esclusiva (Cass. n. 12202\2022 e SS.UU. n. 16794\2007).
11.3 Ciò detto, effettivamente la Corte reputa non condivisibile la modalità attraverso la quale il Consulente d'ufficio ha determinato l'indennnità di sopraelevazione, avendo egli preso ad iniziale riferimento non già il valore dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, bensì “il valore della quota di partecipazione alla comunione del suolo corrispondente alle unità immobiliari di CP_ proprietà (pag. 84 elaborato integrativo) e senza alcuna considerazione del parametro dell'aumento volumetrico (pur accertato) nel piano sottotetto, pertanto, non applicando correttamente i criteri di cui alla norma, come anche confermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte “...l'indennità di sopraelevazione...va correlata al valore dell'area su cui insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata e deve essere determinata dividendo il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, poi diminuendo il quoziente così risultante della quota spettante al condomino che ha eseguito la sopraelevazione e, infine, ripartendo il risultato residuo tra i proprietari degli altri piani preesistenti” (Cass. n. 25103\2022).
11.4 L'indagine così condotta e la risposta allo specifico quesito sono evidentemente carenti ed inidonei nel metodo, sì da richiedere un supplemento di perizia, in rinnovazione del mezzo già espletato, al fine di addivenire ad una corretta quantificazione della dovuta indennità.
11.5 A detto fine, la causa – fermo il rigetto dei precedenti motivi di appello per le esplicitate ragioni – va rimessa sul ruolo istruttorio per l'espletamento di consulenza tecnica che dovrà determinare l'indennità di sopraelevazione facendo applicazione dei criteri enunciati dall'art. 1127, comma 4, c.c..
12. L'appello, in conclusione, va definito parzialmente nei termini di cui sopra, dovendo rimettersi alla sentenza definitiva anche il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 17\2021,
[...] Parte_3 CP_1 depositata in data 12.01.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
• rigetta i motivi di appello rubricati nell'atto di impugnazione con i nn.
1.1 e 1.2 (da pag. 9 a pag. 16), i nn. 2.1, 2.2 e 2.3
(da pag. 16 a pag. 31), i nn. 3.1, 3.2 e 3.3, in parte (da pag. 31 a pag. 38) e sinteticamente riassunti nella presente sentenza alle lettere a), b) e c);
• in accoglimento solo parziale del motivo di appello rubricato con il n.
3.3 nell'atto di gravame (da pag. 38 a pag. 39) e sintetizzato nella presente sentenza alla lettera d), rimette la causa in fase istruttoria come da separata ordinanza in pari data, per l'espletamento di Consulenza tecnica per la determinazione dell'indennità di sopraelevazione ex art. 1127, comma 4, c.c.;
• riserva al definitivo la regolazione delle spese di giudizio».
2. Con ordinanza del 20.02.2024, la Corte, rimessa la causa in trattazione, ha disposto C.T.U., nominando l'ing. al quale ha affidato il seguente quesito: “Il CTU, sentite le parti e i Persona_1 loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, determini l'indennità di sopraelevazione da corrispondersi dagli appellanti in favore dell'appellato alla stregua dei criteri dettati ex art. 1127 c.c.”.
3. Assolto l'incombente, all'udienza del 09.10.2024, trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei
8 termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle eventuali repliche, con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della Cancelleria.
4. Il Ctu, espletato l'accertamento, ha così concluso:
“Complessa ed articolata è stata la ricerca, la valutazione, lo studio ed interrelazione per la determinazione del valore dell'area di sedime della porzione sottostante la cd sopraelevazione, in quanto il fabbricato trovasi nel centro storico di
Teramo do- ve è assente il mercato di aree edificabili.
Al fine di fornire elementi riepilogativi di quanto sopra riportato si esplicita la seguente sintesi:
- Parte Prima: analizza gli aspetti dell'inquadramento documentale;
- Parte Seconda: riguarda la Descrizione dei luoghi e della consistenza catastale;
- Parte Terza: Metodologia e calcolo del valore del fabbricato:
- Parte Quarta: Calcolo del valore attuale dell'area o sedime;
- Parte Quinta: Risposta ai quesiti;
- Parte Sesta: Conclusioni.
Per la determinazione del valore dell'area, in mancanza di elementi di raffronto cioè di atti notarili per avere un quadro sintetico di raffronto, si è dovuto necessariamente far ricorso al metodo analitico cioè il c.d. valore di trasformazione ed al metodo per incidenza dell'area sul valore del fabbricato.
Determinato il Valore del fabbricato con i metodi sopra illustrati, poi è stato calcolato il Valore dell'area di sedime insistente sulla cd sopraelevazione, pervenendo ad un valore medio di 117.000,00 €.
Successivamente è stata calcolata l'indennità di sopraelevazione dovuta dagli appellanti in favore dell'appellato CP_1
che possiede l'intero piano primo con due unità immobiliari destinate ad abitazione e studio che è pari a:
[...]
9.833,33 € .
Per le altre considerazioni si rimanda al corpo della presente relazione.
La Relazione Preliminare è stata inoltrata alle parti ed ai CTP con PEC del 03.09.2024 e ritrasmessa il 04.09.2024 all'Ing. per problemi tecnici di consegna (allegato n. 6). Per_4
Nessuna delle parti in causa ha inoltrato osservazioni di merito e pertanto si deposita la Relazione Definitiva”.
5. Il Collegio non ha motivo alcuno di discostarsi dagli esiti dell'accertamento, privo di vizi logici e condotto con accuratezza nel metodo – attesi i criteri individuati, con esauriente e convincente motivazione, dal tecnico ai fini della determinazione dell'indennità di sopraelevazione – e nel merito.
Pertanto, se ne recepiscono le conclusioni.
6. Come osservato anche dall'ausiliario, le parti non hanno formulato contestazioni sulla relazione peritale, sicché – in accoglimento della articolata censura ed in riforma della impugnata sentenza –
l'indennità di sopraelevazione spettante all'appellato è pari ad € 9.833,33. CP_1
9 6.1 L'importo è stato definito, dal Consulente, all'attualità, e, ai fini del calcolo degli interessi dovuti in quanto debito di valore, va confermato il criterio già adottato dal primo giudice facendo richiamo all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 1712\1995), peraltro non oggetto di contestazione: invero, l'indennità di sopraelevazione spetta dal giorno della ultimazione delle opere (in specie, dal settembre 1997 allorché il ha autorizzato l'abitabilità dei locali) (Cass. n. 7028\2019), sicché gli CP_3 interessi, che la Corte ritiene congruo riconoscere dovuti al saggio legale, dovranno essere calcolati annualmente fino al saldo sulla somma come sopra determinata, previa sua devalutazione al settembre
1997 e via via annualmente rivalutata secondo gli indici Istat Foi.
7. Passando, infine, alla regolazione del carico delle spese di lite, è su tale specifico punto che le parti, per l'appunto non contestando la quantificazione dell'indennità di sopraelevazione all'esito dell'espletato mezzo istruttorio, hanno espressamente dedotto nelle comparse conclusionali.
7.1 Gli appellanti chiedono che, al pieno accoglimento del motivo che ha determinato la rimessione in trattazione della causa, consegua la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché di quelle relative al procedimento di a.t.p., tanto più ricorrendo quelle gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2, c.p.c., per avere l'appellato promosso espropriazione immobiliare in loro danno, che documentano.
7.2 L'appellato, di contro, reputa doversi liquidare in suo favore le spese di lite del grado, in ragione della sostanziale soccombenza degli appellanti, il cui gravame è stato accolto solo con riferimento al quantum debeatur dell'indennità di sopraelevazione e viepiù osservando che la ridotta determinazione della predetta indennità non ha inciso sul valore complessivo della controversia, rimasto ricompreso nello scaglione tra € 52.000 ed € 260.000,00, attesa l'irretrattabilità del dichiarato risarcimento del danno già liquidato con la sentenza di primo grado in € 71.317,00 e non oggetto di richiesta riforma nel presente.
7.3 Preliminarmente, deve ritenersi inammissibile la documentazione prodotta dagli appellanti con la comparsa conclusionale (ovverosia l'atto di precetto loro notificato da sulla base della CP_1 sentenza di primo grado e i decreti di trasferimento immobiliare in esito alla intrapresa procedura esecutiva): documentazione che è tardiva e si pone al di fuori del contraddittorio, oltreché essere, in ogni caso, irrilevante, posto che l'appellato ha agito ponendo legittimamente in esecuzione il titolo in suo possesso.
7.4 Ciò posto, in ogni caso, non può farsi luogo all'invocata compensazione degli oneri processuali di entrambi i gradi di giudizio, non sussistendo affatto l'ipotesi di reciproca soccombenza come prospettato dagli appellanti.
7.4.1 Viene, in primo luogo, in rilievo l'insegnamento della Suprema Corte, la quale con arresto a
Sezioni Unite n. 32061\2022 ha chiarito come l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una
10 domanda articolata in un unico capo, non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile solo in presenza di pluralità di domande contrapposte.
E tale è il caso ricorrente in specie, in cui l'accoglimento parziale del gravame proposto è relativo alla sola ridotta determinazione del quantum comunque riconosciuto dovuto, a titolo di indennità di sopraelevazione, in favore dell'appellato . CP_1
7.4.2 Vi è poi, da osservare come detto minor quantum effettivamente non abbia comportato alcuno spostamento o modifica nel valore complessivo della controversia, come dichiarato, tenuto altresì conto della soccombenza degli appellanti con riguardo a tutti gli ulteriori motivi di impugnazione secondo la motivazione resa nella sentenza non definitiva di questa Corte n. 253\2024, sicchè non vi è ragione alcuna di procedere ad una riforma del regime degli oneri processuali del primo grado.
8. Quanto alla regolazione delle spese del presente grado di giudizio, il parziale accoglimento del gravame nei termini di cui sopra – ovverosia in termini di diversa e ridotta quantificazione dell'indennità ex art. 1127 c.c. – suggerisce la parziale compensazione degli oneri tra le parti nella misura del 50%, dovendo porsi il residuo 50% a carico degli appellanti, risultanti per il resto soccombenti.
La liquidazione viene operata come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte.
9. Le spese di CTU vengono definitivamente poste, secondo liquidazione di cui a separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , nei confronti di ed in Parte_2 Parte_3 Parte_1 CP_1 parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo n. 17\2021, depositata in data 12.01.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• determina l'indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. in € 9.833,33, oltre agli interessi da calcolarsi come in motivazione, e condanna gli appellanti al relativo pagamento in favore dell'appellato;
• compensa tra le parti il 50% delle spese di lite del presente grado di giudizio e condanna gli appellanti a rifondere, in favore dell'appellato, il residuo 50% che liquida in € 4.995,00 per compensi, oltre IVA e
CAP come per legge dovuti;
• pone a carico degli appellanti, in solido tra loro, e dell'appellato, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU come liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Silvia Rita Fabrizio
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