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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai magistrati:
PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1502 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4.10.2023
TRA Parte_1
-, in forma abbreviata
[...] Parte_2
, con sede in Roma, Via Bettolo n. 110, codice fiscale
[...] coincidente con il numero di partita Iva: – Numero Rea: RM- P.IVA_1
1125664, in persona del Liquidatore e, come tale, legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra elettivamente domiciliata in via Parte_3
Alessandria n. 174, presso lo studio dell'Avv.to Claudio Gatta (C.F.:
) che la rappresenta e difende, giusta delega a C.F._1 margine del presente atto e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti numeri di fax: 0644119149 e indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_1
APPELLANTE E
– N. 294/2010, (cod. Controparte_1 fiscale ), in persona del Curatore, Avv. , P.IVA_2 Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta autorizzazione del GD in atti e procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dal Prof. Avv. Francesco
Macario ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via di San Nicola de' Cesarini n. 3; per il ricevimento delle comunicazioni fax n. 066892376 e indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
[...]
[... n. 1 APPELLATA
E DI Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p. t.
[...]
APPELLATA CONTUMACE E
, in persona del legale rappresentante p. t. CP_4
APPELLATA
CONTUMACE OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss) - Appello avverso la sentenza n. 1126/2018 del Tribunale di Roma, sezione fallimentare, del 17.1.2018 CONCLUSIONI: All'udienza del 4.10.2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande come in atti proposte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvedeva:
- Revoca e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti del
[...]
l'atto di cessione del ramo d'azienda stipulato con Controparte_1
la in Controparte_5
data 14 aprile 2010, con condanna della
[...]
alla restituzione Controparte_5
dell'azienda oggetto della su indicata cessione, con tutto quanto compreso nella detta cessione;
- Dichiara inammissibile l'intervento della CP_4
- Condanna la convenuta e la a rimborsare il fallimento CP_4
attore delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte in complessivi €
5.000,00, oltre a spese generali, Iva e Cap come per legge.
- Dispone che il pagamento venga eseguito in favore dello Stato.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
r.g. n. 2 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa fissazione della udienza a termini di legge: a) in via preliminare sospendere la esecuzione della impugnata sentenza;
b) nel merito, riformare la impugnata sentenza, rigettando la domanda avversaria, dichiarando efficace il contratto di cessione dell'azienda contestato;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e con condanna della controparte alla restituzione dell'importo che sarà eventualmente versato dalla ricorrente, con animo di rivalsa, onde scongiurare l'esecuzione forzata;
salvis iuribus.
Si costituiva l'appellata – n. 294/2010 per Controparte_1
rassegnare le seguenti conclusioni:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, per tutte le ragioni esposte in fatto e in diritto,
In via preliminare, respingere la domanda formulata dall'appellante, di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Nel merito, rigettare integralmente l'appello proposta da Parte_2
e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n.
1126/2018, pubblicata in 17 gennaio 2018;
Conseguentemente, condannare l'appellante alla restituzione dell'azienda oggetto dell'atto di cessione dichiarato inefficace, ovvero, nel caso in cui la restituzione dell'azione sia divenuta impossibile, condannare
l'appellante al pagamento, in favore del Controparte_1
della somma corrispondente al valore dell'azienda ceduta, così come risultante all'esito dell'eventuale consulenza tecnica d'ufficio che la Corte dovesse disporre, ovvero determinato in via equitativa, tenuto conto del canone annuo d'affitto dell'azienda di cui si discute, oltre interessi e
r.g. n. 3 rivalutazione monetaria sino alla data dell'effettivo pagamento;
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori e spese di legge”.
All'udienza del 20.11.2019 veniva dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_6
Con ordinanza in data 11. 12. 2019 veniva respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 4.10.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha proposto tre motivi di gravame.
Con il primo ha dedotto in ordine all'inesistenza del requisito oggettivo.
L'appellante ha censurato il capo della sentenza nel quale il Tribunale di Roma ha individuato la cessione del ramo di azienda intervenuto tra le parti in data 14 aprile 2010, quale atto a titolo oneroso “anormale” che rientra tra gli atti revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 1, l.f.
Sotto un primo profilo ha censurato tale statuizione sottolineando che l'atto di cessione del ramo di azienda non solo non costituirebbe neanche astrattamente un atto anomalo, ma che nel caso di specie sarebbe avvenuto dietro il pagamento di un corrispettivo e senza ledere il patrimonio della società dichiarata fallita;
in particolare, la avrebbe acquistato il Parte_2
ramo di azienda dalla (allora in bonis), a seguito della Controparte_1
sottoscrizione di un contratto preliminare nel settembre 2009, e gli importi sarebbero stati determinati tenendo conto dell'irrilevanza strategica del ramo ceduto e della sostanziale inattività dell'azienda sottostante.
Per tali ragioni i dati del riferiti al bilancio dovrebbero CP_1
essere considerati irrilevanti nel presente giudizio, attenendo ad un'altra r.g. n. 4 azienda, come chiarito dalla perizia di parte.
Inoltre, l'appellante ha contestato l'asserita sproporzione delle prestazioni riconosciuta nel giudizio di primo grado;
la ricostruzione del
Tribunale sarebbe fondata sulla mera presunzione della mancata considerazione del valore di un'azienda, fondata su numeri non attribuibili alla medesima, e dell'asserito avviamento di una società che esercitava attività di somministrazione di alimenti e bevande in Roma, in locali che non erano nella disponibilità della e per i quali nessun Controparte_1
subentro era stato possibile per l'acquirente.
In realtà, proprio la documentazione comproverebbe la congruità del prezzo del bene trasferito.
Infine, l'appellante ha rilevato che l'azienda oggetto del giudizio era già stata valutata nel precedente acquisto intercorso tra la e la CP_4
in data 6.6.2007, per l'importo di € 20.000,00, con Controparte_1
espressa previsione dell'avviamento, in un momento storico diverso e con un'attività effettivamente esercitata.
Quindi, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle allegazioni e sulle prove fornite dall'odierna appellante, aderendo alla ricostruzione della EL, fondando la decisione su mere presunzioni astratte e voci di bilancio non attinenti all'azienda in questione, senza considerare le precedenti cessioni del medesimo cespite.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di dover confermare la decisione del Tribunale nella parte in cui ha revocato e dichiarato inefficace, nei confronti del
[...]
l'atto di cessione di ramo d'azienda, stipulato con la Controparte_1 Pt_1
in data 14.4.2010, ritenendo sussistente il cd. requisito oggettivo
[...]
richiesto dall'art. 67, comma 1, l.f.
Le deduzioni dell'appellante non possono essere condivise, non potendosi dubitare che la cessione del ramo d'azienda costituisca atto a r.g. n. 5 titolo oneroso c. d. “anormale”, e dunque revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, l.f., “in quanto mediante tale contratto la parte cedente trasferisce la struttura aziendale, dotata di autonomia organizzativa e finalizzata allo svolgimento di un'attività imprenditoriale volta alla produzione di beni e servizi (…), privandosi, in tal modo, del principale mezzo per adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure.
Altrettanto indiscussa, per pacifica giurisprudenza, è la sussistenza del cd. eventus damni, avendo certamente l'atto in questione arrecato un grave pregiudizio alla massa dei creditori, rendendo più incerto il soddisfacimento del loro credito;
sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che, ai fini dell'integrazione di detto requisito, non è necessario che l'atto abbia determinato la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che lo stesso abbia avuto
“una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito”, tanto che tale pregiudizio può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa, quando questa sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori (di recente, v. Cass. civ., n. 2552/2023).
La Suprema Corte ha specificato (ai fini della revoca di una vendita effettuata dall'imprenditore poi fallito) che “l'eventus damni è “in re ipsa”
e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo” (v. Cass. civ., n. 11652/2018).
Quanto al requisito della sproporzione tra le prestazioni convenute dalle parti (per gli atti a titolo oneroso, l'art. 67 l.f. richiede che “le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso”), la Corte ritiene di dover svolgere alcune precisazioni.
r.g. n. 6 Infatti, il percorso argomentativo del Tribunale tramite il quale è giunto alla conclusione che il corrispettivo concordato per la cessione del ramo di azienda era irrisorio rispetto al valore della produzione ed ai ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'intera attività della
[...]
senza però individuare in modo analitico i dati relativi Parte_4
all'azienda oggetto di parziale cessione, deve essere integrato con l'elemento dirimente, ad avviso della Corte, costituito dal contratto d'affitto stipulato in data 25.1.2013, con cui il Sig. , amministratore Persona_1
unico della alla data della cessione, e poi divenuto Controparte_1
procuratore speciale della aveva concesso in affitto alla Pt_1 [...]
la stessa azienda oggetto della presente controversia al canone Parte_5
annuo di € 24.000,00 corrispettivo di gran lunga superiore rispetto a quello
(€ 11.800,00) pattuito tra le parti del presente giudizio per l'atto di cessione del ramo d'azienda.
Un tale quadro indiziario, univoco, preciso e concordante (costituito dall'assunzione, da parte del , di una importante carica nella Per_1
società cessionaria in prima battuta del ramo di azienda – dopo essere stato l'AU della società cedente – e dalla successiva cessione ad altra società del medesimo cespite ad un prezzo sensibilmente superiore) conferma la sussistenza della sproporzione tra le prestazioni, fermo restando il requisito temporale (“gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”), essendo stato l'atto in questione stipulato in data 14.4.2010, tre mesi prima della pronuncia del Tribunale di Roma
(21.7.2010) con cui è stato dichiarato il fallimento della cedente.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato l'esistenza del requisito soggettivo.
L'appellante ha sostenuto che in tema di azione revocatoria r.g. n. 7 fallimentare per vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore fallito stabilita dall'art. 67, comma 1, l.f., sarebbe sufficiente che il convenuto provi l'insussistenza, al momento dell'atto, di elementi rivelatori dello stato di insolvenza, ovvero la presenza di circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza ed avvedutezza a ritenere che l'imprenditore si trovasse in una situazione di normale esercizio dell'impresa.
Secondo tale assunto il Tribunale di Roma avrebbe errato nell'affermare la sussistenza del requisito soggettivo, ai fini dell'art. 67 l.f., in ordine alla conoscenza, da parte della della situazione di Pt_1
insolvenza della al momento della cessione di azienda, Controparte_1
ritenendo operante la presunzione della conoscenza per cui spettava al convenuto stesso fornire la prova della propria inscientia decoctionis.
Il secondo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene che la statuizione della sentenza appellata, nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza del requisito soggettivo ex art. 67 l.f. sia del tutto conforme agli approdi della giurisprudenza di legittimità, che di recente ha chiarito che “In tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che
l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa” (v. Cass. civ., n. 30252/2024).
r.g. n. 8 Tale prova non è stata fornita nel caso di specie;
inoltre, la conoscenza da parte della dello stato di insolvenza in cui si trovava la società Pt_1
cedente al momento della cessione è confermata da un'ulteriore circostanza, vale a dire dal fatto che in data 14.4.2010 (giorno in cui è stato stipulato l'atto di cessione di ramo d'azienda), l'amministratore unico della il Sig. , è stato nominato procuratore Controparte_1 Persona_1
speciale a titolo gratuito della Parte_2
Tale circostanza dimostra incontrovertibilmente che l'unico scopo dell'atto di cessione era quello di sottrarre il ramo di azienda al patrimonio attivo della società aggredibile dai creditori, e quindi la sussistenza del cd. requisito soggettivo richiesto ai fini della dichiarazione di inefficacia dell'atto impugnato.
Alla luce di quanto esposto il secondo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo l'appellante si è riportato quanto già dedotto nel corso del giudizio di primo grado rispetto al tema dell'intervento adesivo dipendente da parte della Controparte_3
, che si era costituita nel giudizio di primo grado per rassegnare
[...]
le medesime conclusioni del attore e reiterando le medesime CP_1
allegazioni da questi formulate, e che non si è costituita nel giudizio riassunto.
La Corte rileva che il terzo motivo è stato prospettato in maniera assolutamente generica dalla difesa dell'appellante, e comunque un suo eventuale esame non avrebbe alcun rilievo pratico alla stregua delle considerazioni che precedono, che devono comunque ritenersi assorbenti.
Alla stregua di quanto sinora esposto, l'appello deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Va osservato che la EL ha chiesto di condannare l'appellante alla restituzione dell'azienda oggetto dell'atto di cessione dichiarato inefficace,
r.g. n. 9 ovvero, nel caso in cui la restituzione dell'azione sia divenuta impossibile, al pagamento, in favore del della somma Controparte_1
corrispondente al valore dell'azienda ceduta, così come risultante all'esito dell'eventuale consulenza tecnica d'ufficio che la Corte dovesse disporre, ovvero determinato in via equitativa, tenuto conto del canone annuo d'affitto dell'azienda di cui si discute, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino alla data dell'effettivo pagamento.
La richiesta non può essere accolta.
Infatti, da un lato deve rilevarsi che non è stato proposto appello incidentale sul punto, e dall'altro che non è stato comunque offerto alcun elemento concreto idoneo a supportare la richiesta di pagamento nei termini in precedenza descritti.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore;
non va disposto nulla rispetto alle società rimaste contumaci.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1126/2018 del Tribunale di Roma, sezione fallimentare, del 17.1.2018, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna la Parte_6
a pagare in favore del
[...] Controparte_1
N. 294/2010 le spese processuali del presente grado di giudizio, che si r.g. n. 10 liquidano d'ufficio in complessivi € 6.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Nulla sulle spese rispetto alle società rimaste contumaci
[...]
Controparte_3
e ;
[...] CP_7
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 11