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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 883/2024 R.G.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 14/03/2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]N. 11 22070 GUANZATE ITALIA
con l'Avv. VILLA ALESSANDRA
contro
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]N. 5 21052 BUSTO ARSIZIO ITALIA
con l'Avv. DELFINI BARBARA rilevato che le parti, all'udienza fissata il 20.5.2025 per la comparizione personale ex art. 473bis.21 c.p.c., hanno raggiunto un accordo con l'ausilio del giudice in ordine regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il [...], di cui è stata Persona_1 chiesta l'approvazione da parte del Collegio, a seguito dell'avvenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio instaurato tra le parti,
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte all'udienza del
20.05.2025 e di seguito trascritte:
1) affido condiviso di Per_1
2) collocamento prevalente del minore presso la madre;
3) il padre vedrà il minore il martedì e il giovedì, dalle 19 alle 21.00 circa, nelle settimane in cui non lo vedrà nel week end e il mercoledì, nelle stesse ore, quando sarà con lui il fine settimana;
lo Per_1 terrà poi a week end alternati dal venerdì dalla fine del lavoro alla domenica alle 21.00, una settimana durante il periodo natalizio (alternativamente, di anno in anno, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio), per tre giorni durante le vacanze pasquali (avendo cura che i genitori trascorrano alternativamente col minore il giorno di Pasqua), per quindici giorni anche non consecutivi durante l'estate, periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno (in caso di disaccordo il padre deciderà negli anni pari e la madre negli anni dispari); i ponti saranno equamente suddivisi e concordati entro il 30 ottobre di ogni anno;
in caso di disaccordi sempre il padre deciderà negli anni pari e la madre negli anni dispari;
il Natale 2025 starà con la madre e la Pasqua Per_1
2026 con il padre;
sono fatti salvi diversi accordi migliorativi tra i le parti;
4) l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente, genitore prevalentemente collocatario del minore;
5) il padre verserà mensilmente alla madre collocataria, a titolo di contributo al mantenimento del minore, l'importo di 250 euro, oltre il 50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo vigente presso il Tribunale di Como, fatto salvo che per le spese scolastiche che saranno suddivise al
50% tra i genitori (mensa, iscrizione, ed eventuali servizi aggiuntivi da concordare).
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.,
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 23/05/2025.
SI COMUNICHI. Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 14/03/2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]N. 11 22070 GUANZATE ITALIA
con l'Avv. VILLA ALESSANDRA
contro
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]N. 5 21052 BUSTO ARSIZIO ITALIA
con l'Avv. DELFINI BARBARA rilevato che le parti, all'udienza fissata il 20.5.2025 per la comparizione personale ex art. 473bis.21 c.p.c., hanno raggiunto un accordo con l'ausilio del giudice in ordine regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il [...], di cui è stata Persona_1 chiesta l'approvazione da parte del Collegio, a seguito dell'avvenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio instaurato tra le parti,
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte all'udienza del
20.05.2025 e di seguito trascritte:
1) affido condiviso di Per_1
2) collocamento prevalente del minore presso la madre;
3) il padre vedrà il minore il martedì e il giovedì, dalle 19 alle 21.00 circa, nelle settimane in cui non lo vedrà nel week end e il mercoledì, nelle stesse ore, quando sarà con lui il fine settimana;
lo Per_1 terrà poi a week end alternati dal venerdì dalla fine del lavoro alla domenica alle 21.00, una settimana durante il periodo natalizio (alternativamente, di anno in anno, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio), per tre giorni durante le vacanze pasquali (avendo cura che i genitori trascorrano alternativamente col minore il giorno di Pasqua), per quindici giorni anche non consecutivi durante l'estate, periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno (in caso di disaccordo il padre deciderà negli anni pari e la madre negli anni dispari); i ponti saranno equamente suddivisi e concordati entro il 30 ottobre di ogni anno;
in caso di disaccordi sempre il padre deciderà negli anni pari e la madre negli anni dispari;
il Natale 2025 starà con la madre e la Pasqua Per_1
2026 con il padre;
sono fatti salvi diversi accordi migliorativi tra i le parti;
4) l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente, genitore prevalentemente collocatario del minore;
5) il padre verserà mensilmente alla madre collocataria, a titolo di contributo al mantenimento del minore, l'importo di 250 euro, oltre il 50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo vigente presso il Tribunale di Como, fatto salvo che per le spese scolastiche che saranno suddivise al
50% tra i genitori (mensa, iscrizione, ed eventuali servizi aggiuntivi da concordare).
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.,
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 23/05/2025.
SI COMUNICHI. Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao