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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 16227 /2024
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica
Acquaviva Coppola ha pronunciato ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16227 del ruolo gen. dell'anno 2024 TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. CICCARELLI Parte_1
LUIGI elettivamente domiciliata come in atti ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/12/2024 , il sig. propone opposizione avverso l'avviso di Pt_1 addebito n. 37120240014380424/000, notificato dall' in data 5.12.2024, avente ad oggetto la CP_1 richiesta di pagamento di euro 3.614,28, a titolo di contributi accertati e dovuti alla gestione commercianti, relativamente al periodo 01/2023 al 12/2023.
Ha dedotto che i debiti richiesti non sono dovuti in quanto non collegati alla carica di amministratore, rivestiva infatti solo la carica di socio e inoltre deduceva la cancellazione della società con decorrenza maggio 2023. Chiedeva pertanto l'accertamento della nullità dell'atto impugnato nonché la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese di lite.
CP_
Si costituiva l che chiedeva il rigetto della domanda sulla base delle deduzioni di cui al ricorso. Lette le note ritualmente depositate ex art. 127 ter cpc , la causa veniva decisa.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato a mezzo prova documentale che la attività pur facente capo al ricorrente e non a soggetto diverso come dedotto in ricorso, era cessata in data 2.45.23 (cfr.
Visure in atti) .
Stante la coincidenza della data di cessazione della attività nella documentazione di entrambe le parti costituite risultano non dovute le somme a titolo di contribuzione per le mensilità richieste, l'opposizione va pertanto accolta e vanno dichiarati non dovuti i crediti relativi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti i crediti di cui l'avviso di addebito n. 37120240014380424/000 CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 1.600,00 oltre IVA e CPA e spese generali con distrazione
Aversa, 28/05/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Federica Acquaviva Coppola)
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica
Acquaviva Coppola ha pronunciato ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16227 del ruolo gen. dell'anno 2024 TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. CICCARELLI Parte_1
LUIGI elettivamente domiciliata come in atti ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/12/2024 , il sig. propone opposizione avverso l'avviso di Pt_1 addebito n. 37120240014380424/000, notificato dall' in data 5.12.2024, avente ad oggetto la CP_1 richiesta di pagamento di euro 3.614,28, a titolo di contributi accertati e dovuti alla gestione commercianti, relativamente al periodo 01/2023 al 12/2023.
Ha dedotto che i debiti richiesti non sono dovuti in quanto non collegati alla carica di amministratore, rivestiva infatti solo la carica di socio e inoltre deduceva la cancellazione della società con decorrenza maggio 2023. Chiedeva pertanto l'accertamento della nullità dell'atto impugnato nonché la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese di lite.
CP_
Si costituiva l che chiedeva il rigetto della domanda sulla base delle deduzioni di cui al ricorso. Lette le note ritualmente depositate ex art. 127 ter cpc , la causa veniva decisa.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato a mezzo prova documentale che la attività pur facente capo al ricorrente e non a soggetto diverso come dedotto in ricorso, era cessata in data 2.45.23 (cfr.
Visure in atti) .
Stante la coincidenza della data di cessazione della attività nella documentazione di entrambe le parti costituite risultano non dovute le somme a titolo di contribuzione per le mensilità richieste, l'opposizione va pertanto accolta e vanno dichiarati non dovuti i crediti relativi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti i crediti di cui l'avviso di addebito n. 37120240014380424/000 CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 1.600,00 oltre IVA e CPA e spese generali con distrazione
Aversa, 28/05/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Federica Acquaviva Coppola)