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13 novembre 1960
13 novembre 1960
Art. 112. Recidiva
All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, puo' essere inflitta la sanzione piu' grave dopo quella prevista per l'infrazione stessa.
All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, puo' essere inflitta la sanzione piu' grave dopo quella prevista per l'infrazione stessa.
Commentario • 1
- 1. Articolo 99 del codice penale: in claris non fit interpretatio.Diglio Paolo · https://www.diritto.it/ · 21 luglio 2011 · 0.77513266
1. Introduzione. Lo spunto per questa trattazione ci viene offerto da due sentenze delle Sezioni Unite, pronunciate entrambe il 24 febbraio di quest'anno e depositate lo scorso maggio, che fanno séguito alle diverse pronunce di legittimità che nei mesi antecedenti hanno interessato la norma richiamata e, più in generale, l'istituto giuridico della recidiva. Una nutrita schiera di arrêts, che ha contribuito ad arricchire la doviziosa giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito, già esistente sull'argomento, tracciando in tal senso una perfetta linea di continuità con il preterito. Sin dalla fine dell'Ottocento, infatti, questa figura giuridica, pur con le sue mutevoli …
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