Articolo 112 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 111Articolo 113
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13 novembre 1960
Art. 112. Recidiva

All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, puo' essere inflitta la sanzione piu' grave dopo quella prevista per l'infrazione stessa.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960
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