Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1099/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Elia Amore (del Foro di
[...]
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
: Parti
(c.f. 90 Controparte_1 CP_2
), in persona dell'amministratore p.t. , rappresentato e difeso C.F._2 CP_3
per procura in atti dall'Avv. Alessandro Carbonaro (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
18.11.2024 già fissata - ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - per la discussione finale della causa la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel suo ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 16.6.2022 - con cui adiva il Tribunale di
Ragusa - l'Ing. esponeva: Parte_1
- che con delibera assembleare del 27/09/2021 il in Controparte_1
, , gli aveva conferito incarico di progettazione di CP_2 Controparte_1
riqualificazione e ristrutturazione energetica dello stabile che fosse idonea a fruire dei bonus edilizi,
- che l'incarico, all'esito di plurimi sopralluoghi, era stato tempestivamente assolto, ma che gli elaborati progettuali non fossero stati altrettanto tempestivamente presentati alle competenti Pubbliche Amministrazioni sol perché l'amministratore condominiale aveva invitato esso ricorrente ad attendere che l'organo assembleare adottasse ulteriori deliberazioni al riguardo,
- che prima che si potesse addivenire a detta presentazione il , con CP_1
delibera assembleare del 07/03/2022, aveva inopinatamente ritenuto di revocargli l'incarico già conferitogli.
Ciò premesso, deduceva esso ricorrente che tale revoca non avesse fatto venir meno il suo diritto ai compensi di spettanza per l'incarico professionale nella specie tempestivamente e diligentemente assolto. Diritto tuttavia contestato dal , CP_1
ciò per cui si chiedeva che - quantificati i compensi anzidetti, secondo tariffa professionale, in complessivi € 24.939,98 (IVA compresa) - lo stesso CP_1
fosse condannato al pagamento della minor somma - che si dichiarava già satisfattiva delle legittime pretese veicolate in ricorso - di € 15.000,00.
§§§
Costituitosi in contraddittorio il (dopo aver precisato che Controparte_1
“L'immobile del convenuto è adiacente a quelli di altri Condominii, tutti CP_1
edificati dalla medesima che li ha anche venduti quali edifici Parte_2 sociali”) eccepiva, anzitutto, la propria carenza di legittimazione passiva: in proposito deducendo che “Il ricorrente, a mezzo dell'atto introduttivo del giudizio, dichiara confessoriamente di avere svolto asserite e non meglio specificate prestazioni professionali (di cui reclama il pagamento) nei confronti, quale presunto debitore dell'invocata obbligazione, di un Condominio (tal “ ) che la Controparte_1
stessa controparte identifica confessoriamente con “c.f. ”. Mette conto P.IVA_2
rilevare tuttavia che il c.f. indicato da controparte appartiene ad altro P.IVA_2
soggetto giuridico e, verosimilmente, al adiacente a Controparte_4
quello convenuto e che è stato interessato da lavori edilizi in regime di agevolazione fiscale (c.d. ecobonus) seguiti dal ricorrente”.
Nel merito, obiettava inoltre:
- che “con delibera assembleare del 27/09/2021 il ha Controparte_1
conferito al ricorrente unicamente l'incarico di svolgere una verifica preliminare di fattibilità per l'eventuale avvalimento degli ecobonus edilizi statali riguardanti le parti comuni ovverossia unicamente di verificare la sussistenza di circostanze ostative discendenti da eventuali irregolarità urbanistico-edilizie (ed eventuale sanabilità) delle parti condominiali.
Conseguentemente risulta per tabulas che al ricorrente non è stato conferito – come invece indimostratamente asserisce – alcun incarico di asserita e generica “predisposizione di progetti per accedere a bonus edilizi per la ristrutturazione energetica e la riqualificazione dello stabile condominiale””,
- che “Nessun contratto si è concluso inter partes stante la mancata accettazione della proposta di incarico del 27/09/2021 e la mancata esecuzione anteriore alla data di scadenza del 31/12/2021 (allora previsto per l'ammissione all'agevolazione fiscale delle spese/costi effettuati fino a tale data)”,
- che “La revoca dell'incarico disposta con verbale assembleare del 07/03/2022 si è imposta a cagione ed in conseguenza del fatto che il ricorrente – sebbene variamente interpellato dopo la proposta di incarico – non ha mai fornito al
né un preventivo di spesa, né alcun contratto, né alcuna conferma CP_1 di accettazione dell'incarico conferitogli con delibera del 27/09/2021, né ha mai fornito alcuna prova di adempimento e/o esecuzione vieppiù entro il termine di legge del 31/12/2021 al tempo previsto, a pena di decadenza, per i benefici fiscali in materia edilizia”.
Pertanto, chiedeva infine esso resistente che la domanda di pagamento CP_1
formulata dal fosse rigettata. In subordine, contestava l'eccessività del Parte_1
quantum preteso da controparte.
§§§
Venuti in udienza il primo giudice, assunto l'interrogatorio formale del Parte_1
disattendeva l'istanza dello stesso ricorrente di istituzione di c.t.u.
E, posta la causa in decisione, con ordinanza ex art. 702ter c.p.c del 3.7.2023, Rep.
1569/2023, rigettava la domanda di pagamento del dopo aver Parte_1
considerato:
- che “nel corso del suo interrogatorio formale il ricorrente ha riconosciuto di avere eseguito analoga attività progettuale in favore del vicino CP_4
(al quale risultano per buona parte intestate le tavole progettuali
[...]
prodotte a fondamento della domanda di adempimento e il cui C.F. è stato attribuito, in ricorso, al )”, Controparte_1
- che, “nell'ampia contestazione della conclusione e dell'esecuzione del contratto d'opera professionale, svolta dal , l'Ing. Controparte_1
non ha corredato la proposta domanda di adempimento di Parte_1
istanza istruttoria alcuna, essendosi limitato a produrre in giudizio la delibera di incarico del 27.IX.2021, i predisposti elaborati progettuali e contabili
(sprovvisti di data certa) e la delibera del 07.III.2022 a mezzo della quale
l'assemblea dei condomini ha revocato l'incarico conferito ad esso ricorrente
“non avendo elaborato i documenti occorrenti”. [……. ….] Pur nella più agevole posizione probatoria in cui trovasi il creditore …. l'Ing. ha omesso di offrire in giudizio sufficiente prova dei fatti Parte_1
costitutivi del vantato credito, ovvero dell'esecuzione, in epoca anteriore alla comunicata revoca, dell'incarico conferitogli “per lo sviluppo della pratica degli ecobonus statali””.
§§§
Avverso detta ordinanza decisoria il interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 30.8.2023, appello mercè il quale lamentava che il primo giudice fosse “incorso in falsa ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c.”. E tuttavia - dopo aver dichiarato di assumere su di sé l'onere della prova, onde del diritto che aveva azionato in giudizio non fosse più lecito dubitare - articolava nuovo mezzo istruttorio (non prima di aver pure precisato che tanto fosse consentito dall'ultrattività dell'art. 702quater c.p.c.): chiedendo, in ispecie, ammettersi prova testimoniale “sul seguente articolato:
1. Vero o no che l'Ing. ha svolto il Parte_1
suo incarico professionale in favore del predisponendo gli Controparte_1
elaborati prodotti in atti prima del 17.03.2022; 2. vero o no che l'Ing. Parte_1
esibì ai condomini il progetto completo (progettazione energetica, impiantistica, architettonica, sicurezza e relativi computi metrici) già a dicembre 2021; 3. vero o no che gli atti non furono depositati presso le autorità competenti su invito a temporeggiare dell'amministratore ”. CP_3
Ciò dedotto, chiedeva infine esso appellante alla Corte adita che, in riforma dell'ordinanza impugnata, il fosse infine condannato al Controparte_1
pagamento in suo favore della somma anzidetta di € 15.000,00.
§§§
Costituitosi in contraddittorio il veniva a ribadire che il Controparte_1
non avesse saputo fornire valida prova delle prestazioni professionali Parte_1
pretesamente rese in favore di esso medesimo , ed eccepiva che CP_1
inammissibile fosse la prova testimoniale per la prima volta articolata dall'appellante con il suo atto di impugnazione. Non mancando di aggiungere che quanto il avrebbe voluto dimostrare con testimoni fosse già smentito dal prodotto Parte_1
computo metrico estimativo che “reca confessoriamente (nell'ultima pagina) la data del 13/06/2022, successiva cioè sia alla data di scadenza del bonus edilizio del 31/12/2021 sia, soprattutto, alla revoca del 07/03/2022”, ed anche dal prodotto
Fascicolo dell'Opera che, parimenti, “reca confessoriamente a pag. 2 la data del
27/05/2022, successiva cioè sia alla data di scadenza del bonus edilizio del
31/12/2021 sia, soprattutto, alla revoca del 07/03/2022”.
§§§
Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, in esito alla trattazione della causa, con ordinanza del 18.01.2024 rigettava le istanze istruttorie dell'appellante; indi rinviando le parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 350bis e 281sexies c.p.c., a successiva udienza di discussione finale della causa.
Udienza esaurita la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
La domanda di pagamento reiterata da con il suo atto di appello Parte_1
spiegato deve dirsi infondata, ancorchè per motivi diversi da quelli rassegnati nella sentenza impugnata.
Ed invero, al giudice che nel vigore della normativa processuale oggi abrogata fosse stato adito con ricorso ex art. 702bis c.p.c. non era dato (in disparte l'ipotesi di passaggio al rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'art. 702ter) di definire la regiudicanda sottoposta al suo vaglio facendo esclusiva applicazione della clausola normativa di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.: ovvero, ed in altri termini, limitandosi ad affermare che actore non probante reus absolvitur. In realtà,
“Nel procedimento sommario di cognizione l'esercizio dei poteri istruttori concessi al giudice dall'art. 702ter, quinto comma, cod. proc. civ. esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando esclusa la sola possibilità di decidere la controversia in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., quale regola di giudizio, non potendo il giudice dare per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astenersi dal disporne l'acquisizione d'ufficio” (Cass. II 4485/2014). Conseguentemente, non poteva il Tribunale limitarsi ad affermare che “l'Ing. ha omesso di offrire in giudizio sufficiente prova dei fatti costitutivi Parte_1
del vantato credito, ..”, sulla base di ciò soltanto giungendo a definire il giudizio.
E tanto rende già ragione (dopo aver pure reso esplicito che non si dubita, anzitutto, dell'ultrattività dell'art. 702quater c.p.c. – oggi abrogato - nei casi in cui il giudizio di primo grado sia stato definito con ordinanza ex art. 702ter c.p.c.) della conclusione che la prova testimoniale richiesta dal (infine resosi evidentemente Parte_1
avvertito del fatto che la sua pretesa di pagamento non fosse sufficientemente suffragata dalla sola e mera allegazione degli elaborati progettuali il costo della cui predisposizione aveva, ciò nondimeno, reputato di poter immantinente addebitare al oggi appellato) non possa dirsi inammissibile sol perché articolata per la CP_1
prima volta nell'atto di appello.
Prova che, tuttavia, si rivela inammissibile per altro motivo: vale a dire, perché non può essere provata per testimoni la verità di circostanze che, ove realmente registratesi, debbono potersi evincere da documenti la cui redazione sia obbligatoria;
qual è pure, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1136 c.c., il verbale delle assemblee condominiali (cfr., per un caso analogo, Cass. VI 5621/2022).
Osserva la Corte che – se davvero (ma ciò trova già una prima smentita nelle date succitate del 13/06/2022 e del 27/05/2022) il esibiva la documentazione Parte_1
progettuale per la cui redazione oggi, persistentemente, reclama un compenso nel corso di assemblea del Condominio oggi appellato tenutasi nel dicembre del 2021 - di tanto non avrebbe potuto non darsi atto nel verbale della stessa assemblea: verbale di cui l'odierno appellante, ove non in possesso di una copia, ben avrebbe potuto richiedere che fosse ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. In mancanza, nulla infine dimostra che detta documentazione progettuale sia stata predisposta prima che il
Condominio committente revocasse, con la menzionata delibera assembleare del
7.3.2022, l'incarico professionale già conferito al addì 27/09/2021: dal Parte_1
che conclusivamente discende che non possa, nella specie, trovare applicazione il disposto dell'art. 2237, comma primo, c.c. secondo cui il committente, allorchè receda dal contratto di prestazione d'opera intellettuale prima che questa sia stata compiutamente resa, rimane tenuto a rimborsare al professionista le spese già sostenute ed a pagargli il compenso per l'opera già svolta.
§§§
Conclusivamente, per tutto quanto si è avuto pur concisamente modo di considerare l'appello interposto in atti da deve essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di €
5.200,01 ed € 26.000,00 va, in ragione del valore della causa ex art. 14 c.p.c., fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche dell'attività prestata – nell'importo complessivo
(dato dalla sommatoria di € 1.134,00 x fase studio + € 921,00 x fase introduttiva + €
921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante soccombente dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c del Tribunale di Ragusa del 3.7.2023, Rep. 1569/2023, proposto con citazione del 30.8.2023 da nei confronti del Parte_1 [...]
– così provvede: Controparte_5
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17.I.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)