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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 62/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 62/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Gianni Trabalzini, presso il cui studio in Torrita di Siena (SI), Via Mazzini
n. 18, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 25.02.2025 per e , l'Avv. Gianni Trabalzini chiede che il Parte_1 Parte_2
Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle seguenti CONDIZIONI:
1. STATUS: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE: L'abitazione di fraz. Bettolle, via CP_1
Corrado n. 5 viene assegnata alla sig.ra , che continuerà a risiedervi unitamente Parte_2 2 / 3
alla figlia sino a quando la stessa non sarà divenuta economicamente indipendente. Per_1
3.MANTENIMENTO DELLA FIGLIA: il sig. corrisponderà in favore della figlia Parte_1
la somma di € 3.600,00 (tremilaseicento/00) annuali, da versare direttamente alla stessa, Per_1 in rate mensili di € 300,00 (trecento/00), quale contributo al mantenimento della figlia Per_2 maggiorenne ma non autosufficiente, che convive con la madre. L'importo concordato
[...]
a titolo di contributo al mantenimento di dovrà essere aumentato secondo i parametri Per_1 della indicizzazione annuale dell'Istat con riferimento alla udienza di comparizione dei coniugi.
4. SPESE STRAORDINARIE: I coniugi divideranno al 50% le spese straordinarie per la figlia, così come individuate dal Protocollo adottato presso il Tribunale di Siena.
5.QUESTIONI PATRIMONIALI: I coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti patrimoniali tra essi insorti in costanza di matrimonio e quindi di non aver più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Pubblico Ministero: Atti trasmessi in data 13.01.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.1.2025, e esponevano Parte_1 Parte_2
che avevano contratto matrimonio in data 19.4.1998 in (SI), trascritto al registro degli CP_1 atti di matrimonio del Comune di all'anno 1998, parte II, atto n. 7, serie A e che dal CP_1
matrimonio era nata in [...] il [...] la figlia che il rapporto coniugale si Persona_2
era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con sentenza n.
450/2023 del 29.5.2023 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 25.2.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 Pt_2
Cessazione effetti civili .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 3 / 3
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 450/2023 del 29.5.2023 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive della figlia.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in C.F._1 Parte_2 C.F._2
(SI) in data 19.4.1998 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1 per l'anno 1998, parte II, n. 7, serie A, alle condizioni concordate supra indicate;
CP_1
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 62/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Gianni Trabalzini, presso il cui studio in Torrita di Siena (SI), Via Mazzini
n. 18, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 25.02.2025 per e , l'Avv. Gianni Trabalzini chiede che il Parte_1 Parte_2
Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle seguenti CONDIZIONI:
1. STATUS: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE: L'abitazione di fraz. Bettolle, via CP_1
Corrado n. 5 viene assegnata alla sig.ra , che continuerà a risiedervi unitamente Parte_2 2 / 3
alla figlia sino a quando la stessa non sarà divenuta economicamente indipendente. Per_1
3.MANTENIMENTO DELLA FIGLIA: il sig. corrisponderà in favore della figlia Parte_1
la somma di € 3.600,00 (tremilaseicento/00) annuali, da versare direttamente alla stessa, Per_1 in rate mensili di € 300,00 (trecento/00), quale contributo al mantenimento della figlia Per_2 maggiorenne ma non autosufficiente, che convive con la madre. L'importo concordato
[...]
a titolo di contributo al mantenimento di dovrà essere aumentato secondo i parametri Per_1 della indicizzazione annuale dell'Istat con riferimento alla udienza di comparizione dei coniugi.
4. SPESE STRAORDINARIE: I coniugi divideranno al 50% le spese straordinarie per la figlia, così come individuate dal Protocollo adottato presso il Tribunale di Siena.
5.QUESTIONI PATRIMONIALI: I coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti patrimoniali tra essi insorti in costanza di matrimonio e quindi di non aver più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Pubblico Ministero: Atti trasmessi in data 13.01.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.1.2025, e esponevano Parte_1 Parte_2
che avevano contratto matrimonio in data 19.4.1998 in (SI), trascritto al registro degli CP_1 atti di matrimonio del Comune di all'anno 1998, parte II, atto n. 7, serie A e che dal CP_1
matrimonio era nata in [...] il [...] la figlia che il rapporto coniugale si Persona_2
era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con sentenza n.
450/2023 del 29.5.2023 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 25.2.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 Pt_2
Cessazione effetti civili .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 3 / 3
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 450/2023 del 29.5.2023 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive della figlia.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in C.F._1 Parte_2 C.F._2
(SI) in data 19.4.1998 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1 per l'anno 1998, parte II, n. 7, serie A, alle condizioni concordate supra indicate;
CP_1
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao