Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02227/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00776/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2025, proposto da
MA OP, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzina Salvatore, Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 878 del 26 settembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 il dott. OL Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, OP MA (in appresso, P. E.) agiva nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’ottemperanza alla sentenza n. 878 del 26 settembre 2024, pronunciata dal Tribunale di Avellino, sez. lav.;
- con la decisione in questa sede azionata, notificata ai fini esecutivi il 30 settembre 2024 e passata in giudicato, il Tribunale di Avellino, sez. lav., aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della P., «della complessiva somma lorda di € 1.583,04, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo», a titolo retribuzione professionale docenti ex art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e non corrisposta in relazione al servizio prestato nel periodo 2 ottobre 2020 – 30 giugno 2021 in forza di contratti a tempo determinato;
- nel proporre il ricorso in epigrafe, la P. lamentava l’inadempimento dell’amministrazione intimata all’emesso dictum giurisdizionale e richiedeva, quindi, a questa Sezione di disporne l’esecuzione, nonché di nominare un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza alla pronuncia azionata;
- l’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio;
- alla camera di consiglio dell’11 novembre 2025, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- la sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 878 del 26 settembre 2024 – come documentato da parte ricorrente – è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica ai fini esecutivi (avvenuta il 30 settembre 2024), ma le somme sulla base di essa spettanti in favore della P. non risultano ancora corrisposte a quest’ultima e perdura, quindi, l’inadempimento dell’amministrazione intimata;
- sussistono, pertanto, tutte le condizioni di legge per l’esercizio dell’azione di ottemperanza e per ordinare, di conseguenza, al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la menzionata sentenza n. 878 del 26 settembre 2024;
- l’amministrazione dovrà, quindi, eseguire tale pronuncia entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione, provvedendo al pagamento degli importi dovuti;
Ritenuto, in conclusione, che:
- per il caso di perdurante inadempimento dopo lo spirare del prefissato termine di 60 giorni, si nomina fin d’ora Commissario ad acta il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario appartenente al suo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;
- al Commissario ad acta non sono dovuti rimborsi, stante il relativo incardinamento nella medesima amministrazione ministeriale intimata;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente decisione, alla sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 878 del 26 settembre 2024, eseguendo il pagamento ivi indicato;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario appartenente al suo Ufficio, che provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 700,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG RU, Presidente
OL Di LO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL Di LO | IG RU |
IL SEGRETARIO