Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/05/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROC. N. 6846/2018
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6846 del R.G. dell'anno 2018, avente ad oggetto: Risarcimento danni - lesioni
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Grimaldi, giusta procura in atti,
- attore – contro
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Antonello Matrone, giusta procura in atti
- convenuta – nonché contro
( , rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
Napolitano, giusta procura in atti
- terzo chiamato in causa -
CONCLUSIONI: come da note conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva innanzi a codesta Autorità Parte_1
Giudiziaria per l'udienza del 06.03.2019, per sentire accertare e dichiarare Controparte_1
pagina 2 di 6 la responsabilità di essa convenuta per il sinistro occorso in data 18/12/2017, alle ore 12.00 circa, presso la di lei abitazione sita in Pagani, alla via Coralli 61.
Il assumeva che mentre si trovava su di uno scaletto intento a cambiare delle lampadine presso Pt_1
l'abitazione della veniva urtata da quest'ultima ed in forza di ciò, cadeva al suolo riportando CP_1 lesioni personali tali da richiedere il trasporto al pronto soccorso dell'Ospedale di Nocera Inferiore.
Costituitasi in giudizio, la Sig.ra a sua volta, vocava in jus la Compagnia di Assicurazione CP_1
“ per sentire accertare, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta Controparte_2 risarcitoria promossa da parte attrice, il diritto a vedersi manlevata dalla predetta compagnia assicurativa, giusta polizza “A Casa con Me”
L'istruttoria è stata espletata mediante l'assunzione delle prove orali e indagine medico-legale per la valutazione delle lesioni asserite dall'attore e ritenuto il giudizio maturo per la decisione, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza non partecipata dell'08 maggio 2025.
1) Sulla eccezione di carenza di nullità dell'atto di citazione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione dovendo il libello introduttivo ritenersi valido ex artt. 163-164 c.p.c. Ed invero, l'attore ha indicato in modo specifico tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze idonee - secondo la prospettazione a sostegno della domanda giudiziale dal medesimo proposta - a fondare la responsabilità della controparte e la conseguente azione risarcitoria avanzata nei riguardi di quest'ultima.
2) Sull'onere probatorio in ordine al fatto ed al nesso causale
Va precisato in via preliminare, con riferimento ai danni asseritamente subiti in conseguenza dell'addotto accadimento, che è del tutto pacifico, in linea generale, che colui che promuove la relativa azione di risarcimento deve provare le specifiche modalità del sinistro. Invero, il disposto di cui all'art. 2697, comma primo, C.C. impone all'attore di provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se lo stesso non fornisce tale prova, la sua domanda viene rigettata. A sua volta, tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso anche il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il comportamento che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto della domanda attorea (cfr., in questo senso, Cass., sez.
III, sent. n. 7026 del 23/05/2001, in motivazione).
Più nello specifico, stante l'applicabilità nel caso di specie del disposto di cui all'art. 2051 C.C., il danneggiato deve limitarsi a provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (cfr. Cass.,
19/11/2009 n. 24419), mentre il custode, per andare esente da responsabilità, deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, residuando, ove ne ricorrano gli estremi, la responsabilità di cui all'articolo 2043 C.C.. pagina 3 di 6 Dunque, è, comunque necessaria la dimostrazione da parte attrice dell'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento.
Ebbene, nel caso di specie, i testi hanno confermato la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attore.
Le due deposizioni, precise, dettagliate e tra loro coerenti, consentono di ritenere adeguatamente provato l'evento come dedotto in citazione.
Elemento, infine, idoneo a confortare l'esistenza del sinistro e' costituito dall'accertamento del c.t.u. - fondato sull'esame della documentazione medica in atti, la visita dell'attore e la natura dei danni fisici -, invero il consulente ha espresso un giudizio di compatibilita' tra le lesioni riportate dal da un lato e Pt_1 la dinamica del fatto come allegata dall'altro.
3) Sul quantum
In particolare, il consulente ha concluso che “ I.- a seguito del sinistro stradale del 18.12.2017, Parte_1 riportava esiti anatomo-funzionali di frattura scomposta diafisaria distale di tibia e perone a destra trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in situ - rx grafia del 04.12.2021 - e residua ipotonotrofia dell'arto. II.- Sulla base della documentazione sanitaria agli atti e degli accertamenti medico-legali espletati caratteri ed entità delle lesioni appaiono compatibili con l'allegata dinamica degli eventi di cui agli atti di causa. III.- In conseguenza delle lesioni accertate si è verificata una compromissione temporanea della validità psico-fisica per il periodo come di seguito specificato: - 8 (otto) giorni di inabilità temporanea totale;
-
86 (ottantasei) giorni di inabilità temporanea parziale valutabile mediamente al 75%; - 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea parziale valutabili mediamente al 50%; - 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea parziale valutabili mediamente al 25%. IV.- Sussistono postumi permanenti che possono essere valutati nella misura dell'8% (otto per cento)”.
Ciò premesso, sulla base della tabella delle micropermanenti di cui al d.lgs. 209/05, , considerando l'età dell'attore al momento del sinistro (38 anni), il danno complessivamente subito deve essere liquidato nell'importo di € € 13.686,59 per danno biologico permanente ed € 5.247,80 per danno biologico temporaneo
Il danno non patrimoniale è dunque pari a complessivi € 18.934,39.
Le somme a titolo di danno non patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del
1995, non sugli importi liquidati all'attualità bensì sulle somme esprimenti il danno all'epoca del sinistro e via via rivalutate anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Sulle somme liquidate invece gli interessi decorreranno in misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza. pagina 4 di 6 4) Sulla domanda di manleva
Va rigettata la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della Compagnia chiamata in causa, atteso che la D'Annible, pur deducendo che all'epoca dei fatti era assicurata con polizza
“acasaconte” n. 4901615, non ha prodotto il contratto e, pertanto, non risulta possibile individuare l'oggetto di assicurazione, limiti e massimale, né ha prodotto le quietanze attestanti la regolarità dei pagamenti e, e quindi, la operatività della polizza.
5) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione al decisum e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti. Con la conseguenza che la convenuta soccombente sarà tenuta a corrispondere le spese legali in favore dell'attore.
Per quanto concerne le spese sostenute dalla compagnia terza chiamata in garanzia, va osservato che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Tuttavia, il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o temeraria (cfr. Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2012, n. 7431, Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, 12301)
Più in particolare, 'sul piano causale, una precisa concatenazione lega la domanda dell'attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che, come è naturale, detta chiamata certamente non avrebbe avuto luogo, ad opera del convenuto, in difetto della prima condizione, la quale, da un punto di vista logico processuale, viene così ad assumere un ruolo decisamente preponderante nella produzione del secondo evento ("causa causae est causa causati"); mentre vale ad interrompere questo nesso causale tra la domanda dell'attore e la chiamata del terzo, ponendosi quindi come causa unica del coinvolgimento del terzo, soltanto una chiamata che non abbia,
"ictu oculi", nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà. Nel caso di specie la chiamata in garanzia dispiegata dalla convenuta per essere manlevata in caso di positivo accertamento di una sua personale responsabilità appare palesemente arbitraria e temeraria non avendo dato prova dell'esistenza dell'invocato contratto di assicurazione.
Analogamente, le spese di C.T.U., liquidate in favore del dott. come da separato Persona_1 decreto di liquidazione, vanno poste in via definitiva a carico della convenuta.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda di e per l'effetto Parte_1
2) condanna al pagamento in favore dell'attore dalla complessiva Controparte_1 somma di € 18.934,39 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi come indicati in parte motiva;
3) condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate nella Controparte_1 somma complessiva di € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo;
4) rigetta la domanda di manleva
5) condanna a rifondere a al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della compagnia di Assicurazioni chiamata in causa – – liquidate nella Controparte_2 complessiva somma di € 2.540,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge
6) pone definitivamente a carico di le spese di CTU Controparte_1
provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 28 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
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