TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5126/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 5126/2024 R.G.
TRA
; rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. VERRI SILVIO;
Parte_1
OPPONENTE
E
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. MARTELLA BIAGIO;
CP_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
Distrettuale dello Stato di Lecce;
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato il 26.07.2024, e , entrambe parti nel giudizio n. Parte_1 CP_1
4363/2020 r.g. iscritto innanzi al Tribunale di Lecce, hanno congiuntamente proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione n. 9411/2024 del 25.06.2024 emesso all'interno del predetto processo di cognizione nella parte in cui il Tribunale di Lecce ha posto gli emolumenti “a carico delle parti in solido” e non a carico dell'Erario in via di anticipazione, stante l'ammissione di entrambe al PSS.
Con comparsa di risposta depositata l'8.04.2025 si è costituito il rappresentando la CP_2
correzione operata dal Tribunale del decreto del 12.02.2025 e concludendo, quindi, per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
1 All'udienza del 10.04.2025 le ricorrenti hanno parimenti concluso in tal senso, stante la correzione dell'errore materiale operata in data 12.02.2025 dal Giudice che aveva liquidato le somme ponendole a loro carico e non, invece, a carico dell'Erario in via di anticipazione.
Il Tribunale, quindi, all'esito degli incombenti a carico delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione senza i termini per il deposito di note conclusive.
* * * * * *
Attese le dichiarazioni rese dalle parti non resta al Giudicante che dichiarare cessata la materia del contendere, parimenti con riferimento alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 5126/2024 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese di lite.
Si comunichi.
Lecce, 02/05/2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 5126/2024 R.G.
TRA
; rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. VERRI SILVIO;
Parte_1
OPPONENTE
E
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. MARTELLA BIAGIO;
CP_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
Distrettuale dello Stato di Lecce;
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato il 26.07.2024, e , entrambe parti nel giudizio n. Parte_1 CP_1
4363/2020 r.g. iscritto innanzi al Tribunale di Lecce, hanno congiuntamente proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione n. 9411/2024 del 25.06.2024 emesso all'interno del predetto processo di cognizione nella parte in cui il Tribunale di Lecce ha posto gli emolumenti “a carico delle parti in solido” e non a carico dell'Erario in via di anticipazione, stante l'ammissione di entrambe al PSS.
Con comparsa di risposta depositata l'8.04.2025 si è costituito il rappresentando la CP_2
correzione operata dal Tribunale del decreto del 12.02.2025 e concludendo, quindi, per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
1 All'udienza del 10.04.2025 le ricorrenti hanno parimenti concluso in tal senso, stante la correzione dell'errore materiale operata in data 12.02.2025 dal Giudice che aveva liquidato le somme ponendole a loro carico e non, invece, a carico dell'Erario in via di anticipazione.
Il Tribunale, quindi, all'esito degli incombenti a carico delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione senza i termini per il deposito di note conclusive.
* * * * * *
Attese le dichiarazioni rese dalle parti non resta al Giudicante che dichiarare cessata la materia del contendere, parimenti con riferimento alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 5126/2024 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese di lite.
Si comunichi.
Lecce, 02/05/2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
2