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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/06/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2190/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2190 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 rimessa al Collegio per la decisione il 5.3.2025, con concessione alla sola parte ricorrente del termine ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale, tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Castelfranco di Sotto n. 11, presso lo studio dell'avv. SIMONA VOLPI, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma,
c.p.c.;
- ricorrente contro
, nato il [...] a [...] (C.F. Controparte_1
C.F._2
- resistente contumace
Oggetto: “Altri istituti di diritto di famiglia: mantenimento figli naturali e legittimi”.
Conclusioni della parte ricorrente: come da comparsa conclusionale.
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.7.2023, – premesso di essere Parte_1
figlia di e , non coniugati, i quali Controparte_2 Controparte_1
avevano interrotto la convivenza nel 2012, e di avere sempre vissuto, a partire da tale data, con la madre, con la quale tutt'oggi convive e dalla quale viene mantenuta in via ordinaria ed esclusiva - ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il padre per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale di Pisa, previa convocazione delle parti avanti a sé, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione
e per le causali di cui in narrativa, Voglia: - porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di un assegno mensile a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente dell'importo di
€ 350,00, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici istat come per legge, con effetti della pronuncia a far data dal 01.02.2023, - disporre a carico del Sig. CP_1
il pagamento del 50% delle spese straordinarie, tra cui, a titolo esemplificativo e
[...]
non esaustivo, tutto il materiale scolastico libri gite scolastiche, mensa, trasporto scolastico, tasse scolastiche, spese mediche, farmaci, attività sportive e/o ludiche comprensive degli indumenti, strumenti e quanto necessiti per l'attività stessa. Tali spese saranno suddivise tra e nella misura del 50% Controparte_1 Controparte_2
ciascuno; - Voglia condannare il Sig. al risarcimento del danno Controparte_1
non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in favore della Sig.ra per la Parte_1
violazione di valori fondamentali quali il rispetto della persona umana e il dovere di solidarietà familiare nella misura ritenuta di giustizia o comunque in via equitativa;
- condannare il Sig. al pagamento delle spese competenze ed onorari Controparte_1 del presente giudizio da attribuirsi all'antescritto difensore antistatario oltre IVA e CPA nonché spese forfettarie ex D.M. 55/2014”.
A sostegno delle domande svolte, ha allegato che: - i genitori, Parte_1
cessata la convivenza nel 2012, erano riusciti a trovare un accordo bonario con previsione che madre e figlia lasciassero la casa familiare e andassero a vivere in locazione in
Castelfranco di Sotto (PI), con con l'aiuto economico di , che Controparte_1
contribuiva al pagamento del canone di locazione;
- che i genitori avevano di fatto adottato pagina 2 di 7 un regime di affido condiviso con mantenimento diretto della figlia nei periodi trascorsi insieme;
- dall'inizio di una nuova relazione del padre, le risorse di questi sono diminuite;
- che le continue ingerenze della nuova compagna nei rapporti padre/figlia hanno creato malumori e di fatto determinato la rottura della relazione tra la ricorrente e il , Parte_1 culminata nell'allontanamento della figlia dalla casa familiare nel mese di agosto 2022; - da allora i rapporti padre/figlia sono inesistenti e quest'ultimo ha omesso di contribuire al mantenimento di essa ricorrente (risalendo l'ultimo contributo a gennaio 2023, quando ha effettuato un bonifico in favore di dell'importo di € 200,00 e Parte_1 Controparte_2
ha provveduto a pagare gli occhiali da vista della figlia;
- il padre non ha neppure fatto gli auguri di buon compleanno alla figlia, nel giorno della maggiore età (16.05.2023); - quindi la madre provvede in via esclusiva a tutte le necessità della figlia;
- Controparte_2
essa ricorrente, in quanto priva di mezzi, ha sospeso palestra e sedute dallo psicologo, non potendo contare sul contributo del padre;
- che essa ricorrente ha in progetto l'iscrizione alla facoltà di medicina, essendo studente modello motivata alla prosecuzione del percorso di studio e formativo volto ad ottenere la laurea in medicina con specializzazione in chirurgia;
- chela madre è lavoratrice-operaia, con stipendio pari a poco più di 1470,00 euro al mese, e titolare di un immobile di proprietà per il quale corrisponde un mutuo dell'importo mensile di euro 400,00 al mese (cui si aggiunge un finanziamento con rata mensile di euro 111,50; - la madre è di fatto nell'impossibilità di chiedere l'AU, non avendo contatti né informazioni dal;
- il padre è titolare di una tabaccheria Parte_1
(Ditta individuale “Tabaccheria IL di IL IN O”) sita in Castelfranco di Sotto;
lo stesso nel 2021 ha venduto l'immobile che in passato ha costituito la casa familiare;
- il padre è altresì proprietario dell'immobile ad uso commerciale nel quale svolge la sua attività di Tabaccheria nonché di un uliveto;
- essa ricorrente ha subito un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. per la violazione di valori fondamentali quali il rispetto della persona umana e il dovere di solidarietà familiare, con conseguente diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Il resistente non si è costituito e all'udienza del 22.11.2023 né è stata dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 7 La causa è stata istruita per tabulas e con accertamenti delegati alla Guardia di Finanza, aventi ad oggetto la posizione reddituale e patrimoniale delle parti (con approfondimento sui flussi finanziari e sulla vendita dell'immobile del resistente a dicembre 2021).
In data 5.3.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle sole comparse conclusionali.
*****
1. Il ricorso è in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
2. Va accolta la domanda di contributo al mantenimento introdotta da
[...]
, oggi appena ventenne, nei confronti del padre. Parte_1
E' noto infatti che il dovere dei genitori di mantenere i figli (art. 316 bis c.c. e 337 septies c.c.) non cessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo paramenti di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto (ex multis, da ultimo Cass. civ., sez. I, 08/05/2025, n.12121).
Quanto ai parametri che guidano detto accertamento, la Suprema Corte ha di recente precisato: “Il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne o adulto si basa sulla dimostrazione che il figlio abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro, se il figlio neomaggiorenne prosegue nel percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto al mantenimento. Per il "figlio adulto", invece, in base al principio dell'autoresponsabilità, è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustificano l'incapacità di ottenere un'autonoma collocazione lavorativa” (Cass. civ., Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.
24731).
In ordine, poi alla determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, si deve tenere conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi (Cass. civ., sez. I, 10/02/2025, n.
3329).
pagina 4 di 7 Nella specie, la ricorrente – appena ventenne – ha dato prova documentale di avere concluso con successo il ciclo di scuole superiori e di essere impegnata, nel corso del giudizio, nella partecipazione ai test d'ingresso per l'accesso alla facoltà di medicina, al dichiarato intento di conseguire la laurea in medicina con specializzazione in chirurgia. Il breve lasso di tempo trascorso dal compimento della maggiore età e la circostanza (che integra fatto notorio) per cui l'accesso a detta facoltà, perlomeno fino alla recentissima riforma del sistema di accesso universitario, costituisce una prova impegnativa da sostenere, che esige una preparazione complessa e approfondita tale da non lasciare spazio alla contemporanea ricerca di un lavoro, sono dati di fatto che legittimano l'accoglimento del ricorso.
Tra le posizioni reddituali dei genitori vi è sperequazione: Controparte_1 ha infatti presentato per l'anno 2023 una dichiarazione dei redditi con indicazione di un reddito loro da attività di impresa pari a 24.958,00 euro (nettamente superiore ai circa
7.000/8.000,00 euro dichiarati nel 2022 e nel 2021), è proprietario di un immobile ad uso commerciale dal quale ricava un canone annuo pari a 5400 euro e in data 17.12.2021 ha venduto l'immobile di sua piena proprietà percependo il prezzo di euro 113.543,28; la madre della ricorrente, è risulta invece assunta come operaia e Controparte_2 percepisce uno stipendio mensile di circa 1470,00 euro al mese, ed è titolare dell'immobile in cui abita con la figlia e per il quale corrisponde una rata di mutuo mensile di 400,00 euro,
a cui si aggiunge un altro finanziamento dell'importo di euro 111,00 euro mensili.
La rilevata sperequazione si apprezza maggiormente ove si consideri l'incongruenza dei dati reddituali dichiarati dal , il quale ad esempio, per l'anno 2022, a fronte di Parte_1
un reddito dichiarato di poco più di 7.000 euro annui, risultava titolare di un finanziamento
COMPASS con rata mensile pari ad euro 513,77, ancora in corso e per il quale la Guardia di Finanza non ha segnalato insoluto. Il possesso di un'autovettura, che come noto genera costi di assicurazione, manutenzione e spese per il carburante, ha ulteriormente disvelato la non verosimiglianza dei dati dichiarati rispetto alla capacità reddituale effettiva della parte.
Di contro, dalle indagini di polizia tributaria è emerso che la ricorrente è titolare di risparmi di modesta entità (che nel complesso non superano i 16.000 euro), non è titolare di beni mobili registrati, di immobili o di partecipazioni societarie o titoli/strumenti finanziari.
pagina 5 di 7 3. In tale contesto, tenuto conto dell'età della ricorrente e del percorso di studi intrapreso, il
Tribunale reputa equo porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne pari ad euro 350,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a , mediante bonifico bancario da Parte_1
eseguirsi sulle coordinate bancarie (IBAN) che la ricorrente medesima avrà cura di comunicare al padre, per mezzo del proprio difensore.
4. E' del pari accolta la domanda di contributo al pagamento delle spese straordinarie, da parte del padre, nella misura del 50%; con la precisazione che per spese straordinarie si intendono, a titolo esemplificativo, le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico- sportive (iscrizione e attrezzatura), le rette e le tasse universitarie e i libri di testo universitari.
5. La ricorrente non ha invece fornito prova del preteso danno non patrimoniale da illecito endo-familiare, solo genericamente allegato e rimasto indimostrato.
La relativa domanda va quindi rigettata.
6. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare nella misura di ½ le spese di lite;
il restante ½ segue la soccombenza del resistente, contumace, il quale con la propria condotta preprocessuale ha dato origine al presente giudizio (art. 91 c.p.c.).
Dette spese sono liquidate in dispositivo (in favore del procuratore dichiaratosi antistatario) in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della lite- complessità bassa, dei parametri minimi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede in parziale accoglimento del ricorso:
DISPONE che versi a titolo di contributo della figlia Controparte_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente un assegno Parte_1
mensile pari a 350,00 euro, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario da eseguirsi alle coordinate (IBAN) che la ricorrente medesima avrà cura di comunicare al padre, per mezzo del proprio difensore;
pagina 6 di 7 DISPONE che il padre contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di;
con la precisazione che Parte_1
per spese straordinarie si intendono, a titolo esemplificativo, le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico-sportive (iscrizione e attrezzatura), le rette e le tasse universitarie e i libri di testo universitari;
RIGETTA ogni altra domanda;
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di ½ e PONE il restante ½ a carico di
, che liquida, per detta parte, in euro 27,00 per spese, euro Controparte_1
2.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Pisa, camera di consiglio del 27 maggio 2025
La Presidente dott.ssa Santa Spina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2190 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 rimessa al Collegio per la decisione il 5.3.2025, con concessione alla sola parte ricorrente del termine ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale, tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Castelfranco di Sotto n. 11, presso lo studio dell'avv. SIMONA VOLPI, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma,
c.p.c.;
- ricorrente contro
, nato il [...] a [...] (C.F. Controparte_1
C.F._2
- resistente contumace
Oggetto: “Altri istituti di diritto di famiglia: mantenimento figli naturali e legittimi”.
Conclusioni della parte ricorrente: come da comparsa conclusionale.
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.7.2023, – premesso di essere Parte_1
figlia di e , non coniugati, i quali Controparte_2 Controparte_1
avevano interrotto la convivenza nel 2012, e di avere sempre vissuto, a partire da tale data, con la madre, con la quale tutt'oggi convive e dalla quale viene mantenuta in via ordinaria ed esclusiva - ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il padre per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale di Pisa, previa convocazione delle parti avanti a sé, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione
e per le causali di cui in narrativa, Voglia: - porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di un assegno mensile a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente dell'importo di
€ 350,00, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici istat come per legge, con effetti della pronuncia a far data dal 01.02.2023, - disporre a carico del Sig. CP_1
il pagamento del 50% delle spese straordinarie, tra cui, a titolo esemplificativo e
[...]
non esaustivo, tutto il materiale scolastico libri gite scolastiche, mensa, trasporto scolastico, tasse scolastiche, spese mediche, farmaci, attività sportive e/o ludiche comprensive degli indumenti, strumenti e quanto necessiti per l'attività stessa. Tali spese saranno suddivise tra e nella misura del 50% Controparte_1 Controparte_2
ciascuno; - Voglia condannare il Sig. al risarcimento del danno Controparte_1
non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in favore della Sig.ra per la Parte_1
violazione di valori fondamentali quali il rispetto della persona umana e il dovere di solidarietà familiare nella misura ritenuta di giustizia o comunque in via equitativa;
- condannare il Sig. al pagamento delle spese competenze ed onorari Controparte_1 del presente giudizio da attribuirsi all'antescritto difensore antistatario oltre IVA e CPA nonché spese forfettarie ex D.M. 55/2014”.
A sostegno delle domande svolte, ha allegato che: - i genitori, Parte_1
cessata la convivenza nel 2012, erano riusciti a trovare un accordo bonario con previsione che madre e figlia lasciassero la casa familiare e andassero a vivere in locazione in
Castelfranco di Sotto (PI), con con l'aiuto economico di , che Controparte_1
contribuiva al pagamento del canone di locazione;
- che i genitori avevano di fatto adottato pagina 2 di 7 un regime di affido condiviso con mantenimento diretto della figlia nei periodi trascorsi insieme;
- dall'inizio di una nuova relazione del padre, le risorse di questi sono diminuite;
- che le continue ingerenze della nuova compagna nei rapporti padre/figlia hanno creato malumori e di fatto determinato la rottura della relazione tra la ricorrente e il , Parte_1 culminata nell'allontanamento della figlia dalla casa familiare nel mese di agosto 2022; - da allora i rapporti padre/figlia sono inesistenti e quest'ultimo ha omesso di contribuire al mantenimento di essa ricorrente (risalendo l'ultimo contributo a gennaio 2023, quando ha effettuato un bonifico in favore di dell'importo di € 200,00 e Parte_1 Controparte_2
ha provveduto a pagare gli occhiali da vista della figlia;
- il padre non ha neppure fatto gli auguri di buon compleanno alla figlia, nel giorno della maggiore età (16.05.2023); - quindi la madre provvede in via esclusiva a tutte le necessità della figlia;
- Controparte_2
essa ricorrente, in quanto priva di mezzi, ha sospeso palestra e sedute dallo psicologo, non potendo contare sul contributo del padre;
- che essa ricorrente ha in progetto l'iscrizione alla facoltà di medicina, essendo studente modello motivata alla prosecuzione del percorso di studio e formativo volto ad ottenere la laurea in medicina con specializzazione in chirurgia;
- chela madre è lavoratrice-operaia, con stipendio pari a poco più di 1470,00 euro al mese, e titolare di un immobile di proprietà per il quale corrisponde un mutuo dell'importo mensile di euro 400,00 al mese (cui si aggiunge un finanziamento con rata mensile di euro 111,50; - la madre è di fatto nell'impossibilità di chiedere l'AU, non avendo contatti né informazioni dal;
- il padre è titolare di una tabaccheria Parte_1
(Ditta individuale “Tabaccheria IL di IL IN O”) sita in Castelfranco di Sotto;
lo stesso nel 2021 ha venduto l'immobile che in passato ha costituito la casa familiare;
- il padre è altresì proprietario dell'immobile ad uso commerciale nel quale svolge la sua attività di Tabaccheria nonché di un uliveto;
- essa ricorrente ha subito un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. per la violazione di valori fondamentali quali il rispetto della persona umana e il dovere di solidarietà familiare, con conseguente diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Il resistente non si è costituito e all'udienza del 22.11.2023 né è stata dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 7 La causa è stata istruita per tabulas e con accertamenti delegati alla Guardia di Finanza, aventi ad oggetto la posizione reddituale e patrimoniale delle parti (con approfondimento sui flussi finanziari e sulla vendita dell'immobile del resistente a dicembre 2021).
In data 5.3.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle sole comparse conclusionali.
*****
1. Il ricorso è in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
2. Va accolta la domanda di contributo al mantenimento introdotta da
[...]
, oggi appena ventenne, nei confronti del padre. Parte_1
E' noto infatti che il dovere dei genitori di mantenere i figli (art. 316 bis c.c. e 337 septies c.c.) non cessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo paramenti di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto (ex multis, da ultimo Cass. civ., sez. I, 08/05/2025, n.12121).
Quanto ai parametri che guidano detto accertamento, la Suprema Corte ha di recente precisato: “Il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne o adulto si basa sulla dimostrazione che il figlio abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro, se il figlio neomaggiorenne prosegue nel percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto al mantenimento. Per il "figlio adulto", invece, in base al principio dell'autoresponsabilità, è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustificano l'incapacità di ottenere un'autonoma collocazione lavorativa” (Cass. civ., Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.
24731).
In ordine, poi alla determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, si deve tenere conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi (Cass. civ., sez. I, 10/02/2025, n.
3329).
pagina 4 di 7 Nella specie, la ricorrente – appena ventenne – ha dato prova documentale di avere concluso con successo il ciclo di scuole superiori e di essere impegnata, nel corso del giudizio, nella partecipazione ai test d'ingresso per l'accesso alla facoltà di medicina, al dichiarato intento di conseguire la laurea in medicina con specializzazione in chirurgia. Il breve lasso di tempo trascorso dal compimento della maggiore età e la circostanza (che integra fatto notorio) per cui l'accesso a detta facoltà, perlomeno fino alla recentissima riforma del sistema di accesso universitario, costituisce una prova impegnativa da sostenere, che esige una preparazione complessa e approfondita tale da non lasciare spazio alla contemporanea ricerca di un lavoro, sono dati di fatto che legittimano l'accoglimento del ricorso.
Tra le posizioni reddituali dei genitori vi è sperequazione: Controparte_1 ha infatti presentato per l'anno 2023 una dichiarazione dei redditi con indicazione di un reddito loro da attività di impresa pari a 24.958,00 euro (nettamente superiore ai circa
7.000/8.000,00 euro dichiarati nel 2022 e nel 2021), è proprietario di un immobile ad uso commerciale dal quale ricava un canone annuo pari a 5400 euro e in data 17.12.2021 ha venduto l'immobile di sua piena proprietà percependo il prezzo di euro 113.543,28; la madre della ricorrente, è risulta invece assunta come operaia e Controparte_2 percepisce uno stipendio mensile di circa 1470,00 euro al mese, ed è titolare dell'immobile in cui abita con la figlia e per il quale corrisponde una rata di mutuo mensile di 400,00 euro,
a cui si aggiunge un altro finanziamento dell'importo di euro 111,00 euro mensili.
La rilevata sperequazione si apprezza maggiormente ove si consideri l'incongruenza dei dati reddituali dichiarati dal , il quale ad esempio, per l'anno 2022, a fronte di Parte_1
un reddito dichiarato di poco più di 7.000 euro annui, risultava titolare di un finanziamento
COMPASS con rata mensile pari ad euro 513,77, ancora in corso e per il quale la Guardia di Finanza non ha segnalato insoluto. Il possesso di un'autovettura, che come noto genera costi di assicurazione, manutenzione e spese per il carburante, ha ulteriormente disvelato la non verosimiglianza dei dati dichiarati rispetto alla capacità reddituale effettiva della parte.
Di contro, dalle indagini di polizia tributaria è emerso che la ricorrente è titolare di risparmi di modesta entità (che nel complesso non superano i 16.000 euro), non è titolare di beni mobili registrati, di immobili o di partecipazioni societarie o titoli/strumenti finanziari.
pagina 5 di 7 3. In tale contesto, tenuto conto dell'età della ricorrente e del percorso di studi intrapreso, il
Tribunale reputa equo porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne pari ad euro 350,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a , mediante bonifico bancario da Parte_1
eseguirsi sulle coordinate bancarie (IBAN) che la ricorrente medesima avrà cura di comunicare al padre, per mezzo del proprio difensore.
4. E' del pari accolta la domanda di contributo al pagamento delle spese straordinarie, da parte del padre, nella misura del 50%; con la precisazione che per spese straordinarie si intendono, a titolo esemplificativo, le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico- sportive (iscrizione e attrezzatura), le rette e le tasse universitarie e i libri di testo universitari.
5. La ricorrente non ha invece fornito prova del preteso danno non patrimoniale da illecito endo-familiare, solo genericamente allegato e rimasto indimostrato.
La relativa domanda va quindi rigettata.
6. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare nella misura di ½ le spese di lite;
il restante ½ segue la soccombenza del resistente, contumace, il quale con la propria condotta preprocessuale ha dato origine al presente giudizio (art. 91 c.p.c.).
Dette spese sono liquidate in dispositivo (in favore del procuratore dichiaratosi antistatario) in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della lite- complessità bassa, dei parametri minimi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede in parziale accoglimento del ricorso:
DISPONE che versi a titolo di contributo della figlia Controparte_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente un assegno Parte_1
mensile pari a 350,00 euro, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario da eseguirsi alle coordinate (IBAN) che la ricorrente medesima avrà cura di comunicare al padre, per mezzo del proprio difensore;
pagina 6 di 7 DISPONE che il padre contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di;
con la precisazione che Parte_1
per spese straordinarie si intendono, a titolo esemplificativo, le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico-sportive (iscrizione e attrezzatura), le rette e le tasse universitarie e i libri di testo universitari;
RIGETTA ogni altra domanda;
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di ½ e PONE il restante ½ a carico di
, che liquida, per detta parte, in euro 27,00 per spese, euro Controparte_1
2.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Pisa, camera di consiglio del 27 maggio 2025
La Presidente dott.ssa Santa Spina
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