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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 3882/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nato a [...] - ES, nella data di 03/08/1990, titolare della Parte_1 carta d'identità numero , iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) ; Numero_1 NumeroDi_2
2. nato nel municipio di Santa Teresa - ES, nella data di 31/01/1950, Parte_2 titolare della carta d'identità numero ES. iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) Nume_3
; NumeroDi_4
3. nato a [...] - ES, nella data di 05/05/1953, titolare della carta Parte_3 Nu d'identità numero e iscritta nel CPF (codice fiscale brasiliano) ; Nume_5 NumeroDi_7
4. nata a [...] - ES, Brasile, nella data di 29/01/1979, titolare della carta Parte_4
d'identità numero , iscritta nel CPF (codice fiscale brasiliano) ; NumeroDiC_8 NumeroDi_9
5. , nato a [...]-ES, il 23/09/1997, figlio di e Parte_5 Persona_1
titolare del passaporto BRA n° iscritto nel CPF sotto il n° Persona_2 Numer_10
; NumeroDi_1
6. , nato a [...] - ES, nella data di 29/05/1974, titolare Parte_6 della carta d'identità numero , e iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) , Numer_11 P.IVA_1 in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Persona_3 sulla minore:
[...]
7. nata a [...]-ES, nella data di 14/01/2009, titolare Parte_7 della carta d'identità numero , iscritta nel CPF (codice fiscale brasiliano) Numer_12
; NumeroD_13
8. nato a [...] - ES, nella data di 13/03/1976, titolare della carta d'identità Parte_8 numero , e iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) in proprio e nella Numer_14 P.IVA_2 qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Persona_4 CP_1 sui minori:
[...]
9. nato a [...]-ES, nella data di Parte_9
29/06/2009, titolare della carta d'identità numero , iscritto nel CPF (codice fiscale Numer_15 brasiliano) ; NumeroD_16
10. nato a [...]-ES, nella data di 10/03/2019, Parte_10 titolare della carta d'identità numero , iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) Numer_17
; P.IVA_3
11. nato a [...] - ES, nella data di 05/11/1983, Parte_11 titolare della carta d'identità numero SP ES, e iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) Num_18
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a P.IVA_4
sulla minore: Persona_5
12. nata a [...]-ES, nella data di 24/02/2010, titolare della Parte_12 carta d'identità numero - ES, e iscritta nel CPF (codice fiscale brasiliano) Numer_19
; NumeroD_20
Pag. 1 di 5 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Isabel De Lima;
Contro il , in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 18/12/2024, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata, fatta eccezione per quella formulata da Parte_6
e dalla di lui figlia,
[...] Parte_7
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_2
è un militare di professione. Tale circostanza è attestata dal suo Parte_6 certificato di matrimonio, celebrato il 27/04/2002, (“professione militare” – doc. 9) nonché dal certificato di nascita della figlia avvenuta il 14/01/2009, (“professione Parte_7 polizia militare” – doc. 10).
L'art. 12, della L. n. 91/1992, afferma il principio per il quale, in ipotesi di cittadinanza plurima, si perde automaticamente lo stato di cittadino italiano qualora un soggetto, per aver accettato un lavoro governativo o prestato il servizio militare per uno Stato estero, si trovi nella condizione di subire l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva (cfr. Cass. Sez. Un. Sent. n. 25317/2022).
La Corte di Appello di Trieste, nel trattare un identico caso, ha precisato che secondo «l'art. 8 n. 3 Legge n. 555/1912, prevede che vi sia la automatica perdita della cittadinanza italiana “essendo entrato al servizio militare di potenza estera”. Tale previsione normativa è stata ribadita con l'art.
12, comma 1, L. n. 91 del 5-2-1992, nel quale è previsto che “il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare”. … . Non ha rilevanza il fatto che non risulti esserci stata una intimazione ad abbandonare tale servizio, perchè il Governo italiano non poteva essere a conoscenza (o non vi è prova del fatto) della circostanza.
Né ha rilevanza il fatto che gli ascendenti abbiano prestato servizio militare volontariamente o per obbligo di legge, essendo tale circostanza rilevante nel caso previsto dal secondo comma dell'art.
12 L. n. 91/1992, mentre invece per quanto previsto dal primo comma della predetta legge è sufficiente, per la automatica perdita della cittadinanza, avere prestato servizio militare per uno
Stato estero».
In definitiva, ha perso lo status civitatis per aver prestato servizio Parte_6 militare per uno Stato estero, interrompendo la linea di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis anche nei confronti dalla di lui figlia, Parte_7
Per gli altri ricorrenti, la linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è nato il [...], ad Persona_6
Aviano, in provincia di Pordenone, all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno
Pag. 2 di 5 d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
. Email_2
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. TE LP RA: – nata il Persona_6 Persona_7
28/06/1920, in Brasile – , nata il [...], in [...]; Parte_13
2. LE RA VU: – nata il [...], in Persona_6 Persona_7
Brasile;
3. – nata il [...], in Parte_4 Persona_6 Persona_7
Brasile – Parte_2
4. DR VU UN: – nata il [...], Persona_6 Persona_7 in Brasile – – Parte_2 Parte_4
5. – nata il [...], in Parte_8 Persona_6 Persona_7
Brasile – Parte_2
6. – Parte_9 Persona_6 Persona_7 nata il [...], in [...] – – Parte_2 Parte_8
7. VO – Parte_9 Persona_6 Persona_7 nata il [...], in [...] – – Parte_2 Parte_8
8. LI TT: – nata il Pt_11 Persona_6 Persona_7
28/06/1920, in Brasile – nata il [...], in [...]; Parte_13
9. TT: – nata il Parte_12 Persona_6 Persona_7
28/06/1920, in Brasile – nata il [...], in [...] – Parte_13 [...]
Parte_11
10. La parte in data 17/11/1973, si univa in matrimonio con Parte_3 Parte_2
(cfr. doc. 6), attuale ricorrente, declarando cittadino italiano iure sanguinis. Ratione temporis,
[...] nella specie, è applicabile il principio di cui all'art. 10, comma 2, della Legge n. 555/1912 – in vigore sino alla promulgazione della Legge n. 123/1983 – secondo cui “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”. Alla luce della riferita normativa, anche può dichiararsi cittadina italiana iure matrimonii. Parte_3
Il convenuto contesta la perdita dello status civitatis nonché l'interruzione Controparte_2 della linea di trasmissibilità di svolgendo un incarico governativo. Parte_8
L'art. 12, della L. n. 91/1992, afferma che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare”. La perdita della cittadinanza italiana a seguito di accettazione di un “un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia” opera automaticamente per i soli impieghi governativi strettamente intesi ovvero qualora un soggetto, per aver accettato un lavoro governativo (o prestato il servizio militare per uno Stato estero), si trovi nella condizione di subire l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva (cfr. Cass. Sez. Un. Sent. n. 25317/2022).
Tuttavia, in via restrittiva, tale interpretazione della norma non risulta applicabile qualora si tratti di ordinario pubblico impiego, come nel caso di il quale, nel certificato di matrimonio Parte_8
Pag. 3 di 5 (doc. 12) è identificato come “funzionario pubblico federale” e in quello di nascita dei figli e (docc. 13 e 14) è identificato come “servitore pubblico federale”. Parte_9 Pt_10
Tale definizione non necessariamente lo inserisce nell'alveo degli incarichi governativi che prevedono l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà, diversamente, potrebbe – sul punto il convenuto nulla ha dimostrato– riferirsi a incarico amministrativo presso qualche ente pubblico federale. In definitiva, per la sua condizione di impiegato federale, non ha perso la Parte_8 cittadinanza italiana, pertanto, l'eccezione sollevata dal convenuto va rigettata. CP_2
In punto di diritto, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza
– sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ancora, il figlio minore, all'esito del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, acquisisce dalla nascita lo stato di cittadino italiano senza necessità di procedimenti aggiuntivi (art. 14, Legge n. 91/1992), tuttavia, nulla osta alla pronuncia anche nei suoi confronti dello status di cittadino italiano.
Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze
25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. Nello specifico, la S.C. – nell'affrontare il tema della grande naturalizzazione brasiliana – ha precisato che la “persona all'epoca emigrata” perde lo status civitatis, con effetto sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, allorquando compia “un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, … , senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”. La rinuncia allo status civitatis deve, inoltre, essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare alla cittadinanza italiana. Tale prova, secondo le ordinarie regole processuali, deve essere fornita da chi solleva una contestazione sul punto. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il cd. “certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella specie, nulla ha dimostrato. Controparte_2
La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda subordinata Controparte_2 finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_2 dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti.
La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza.
L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_2 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego
– in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal
Pag. 4 di 5 complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente Controparte_2 competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del
D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della
Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n.
267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal
Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda di Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
e, per l'effetto, dichiara che i Parte_11 Parte_12 Parte_3 ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- rigetta la domanda dei ricorrenti e Parte_6 Parte_7
- compensa le spese di lite.
Trieste, 25 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
Pag. 5 di 5
– Sezione Civile –
R.G. 3882/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nato a [...] - ES, nella data di 03/08/1990, titolare della Parte_1 carta d'identità numero , iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) ; Numero_1 NumeroDi_2
2. nato nel municipio di Santa Teresa - ES, nella data di 31/01/1950, Parte_2 titolare della carta d'identità numero ES. iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) Nume_3
; NumeroDi_4
3. nato a [...] - ES, nella data di 05/05/1953, titolare della carta Parte_3 Nu d'identità numero e iscritta nel CPF (codice fiscale brasiliano) ; Nume_5 NumeroDi_7
4. nata a [...] - ES, Brasile, nella data di 29/01/1979, titolare della carta Parte_4
d'identità numero , iscritta nel CPF (codice fiscale brasiliano) ; NumeroDiC_8 NumeroDi_9
5. , nato a [...]-ES, il 23/09/1997, figlio di e Parte_5 Persona_1
titolare del passaporto BRA n° iscritto nel CPF sotto il n° Persona_2 Numer_10
; NumeroDi_1
6. , nato a [...] - ES, nella data di 29/05/1974, titolare Parte_6 della carta d'identità numero , e iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) , Numer_11 P.IVA_1 in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Persona_3 sulla minore:
[...]
7. nata a [...]-ES, nella data di 14/01/2009, titolare Parte_7 della carta d'identità numero , iscritta nel CPF (codice fiscale brasiliano) Numer_12
; NumeroD_13
8. nato a [...] - ES, nella data di 13/03/1976, titolare della carta d'identità Parte_8 numero , e iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) in proprio e nella Numer_14 P.IVA_2 qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Persona_4 CP_1 sui minori:
[...]
9. nato a [...]-ES, nella data di Parte_9
29/06/2009, titolare della carta d'identità numero , iscritto nel CPF (codice fiscale Numer_15 brasiliano) ; NumeroD_16
10. nato a [...]-ES, nella data di 10/03/2019, Parte_10 titolare della carta d'identità numero , iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) Numer_17
; P.IVA_3
11. nato a [...] - ES, nella data di 05/11/1983, Parte_11 titolare della carta d'identità numero SP ES, e iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) Num_18
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a P.IVA_4
sulla minore: Persona_5
12. nata a [...]-ES, nella data di 24/02/2010, titolare della Parte_12 carta d'identità numero - ES, e iscritta nel CPF (codice fiscale brasiliano) Numer_19
; NumeroD_20
Pag. 1 di 5 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Isabel De Lima;
Contro il , in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 18/12/2024, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata, fatta eccezione per quella formulata da Parte_6
e dalla di lui figlia,
[...] Parte_7
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_2
è un militare di professione. Tale circostanza è attestata dal suo Parte_6 certificato di matrimonio, celebrato il 27/04/2002, (“professione militare” – doc. 9) nonché dal certificato di nascita della figlia avvenuta il 14/01/2009, (“professione Parte_7 polizia militare” – doc. 10).
L'art. 12, della L. n. 91/1992, afferma il principio per il quale, in ipotesi di cittadinanza plurima, si perde automaticamente lo stato di cittadino italiano qualora un soggetto, per aver accettato un lavoro governativo o prestato il servizio militare per uno Stato estero, si trovi nella condizione di subire l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva (cfr. Cass. Sez. Un. Sent. n. 25317/2022).
La Corte di Appello di Trieste, nel trattare un identico caso, ha precisato che secondo «l'art. 8 n. 3 Legge n. 555/1912, prevede che vi sia la automatica perdita della cittadinanza italiana “essendo entrato al servizio militare di potenza estera”. Tale previsione normativa è stata ribadita con l'art.
12, comma 1, L. n. 91 del 5-2-1992, nel quale è previsto che “il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare”. … . Non ha rilevanza il fatto che non risulti esserci stata una intimazione ad abbandonare tale servizio, perchè il Governo italiano non poteva essere a conoscenza (o non vi è prova del fatto) della circostanza.
Né ha rilevanza il fatto che gli ascendenti abbiano prestato servizio militare volontariamente o per obbligo di legge, essendo tale circostanza rilevante nel caso previsto dal secondo comma dell'art.
12 L. n. 91/1992, mentre invece per quanto previsto dal primo comma della predetta legge è sufficiente, per la automatica perdita della cittadinanza, avere prestato servizio militare per uno
Stato estero».
In definitiva, ha perso lo status civitatis per aver prestato servizio Parte_6 militare per uno Stato estero, interrompendo la linea di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis anche nei confronti dalla di lui figlia, Parte_7
Per gli altri ricorrenti, la linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è nato il [...], ad Persona_6
Aviano, in provincia di Pordenone, all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno
Pag. 2 di 5 d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
. Email_2
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. TE LP RA: – nata il Persona_6 Persona_7
28/06/1920, in Brasile – , nata il [...], in [...]; Parte_13
2. LE RA VU: – nata il [...], in Persona_6 Persona_7
Brasile;
3. – nata il [...], in Parte_4 Persona_6 Persona_7
Brasile – Parte_2
4. DR VU UN: – nata il [...], Persona_6 Persona_7 in Brasile – – Parte_2 Parte_4
5. – nata il [...], in Parte_8 Persona_6 Persona_7
Brasile – Parte_2
6. – Parte_9 Persona_6 Persona_7 nata il [...], in [...] – – Parte_2 Parte_8
7. VO – Parte_9 Persona_6 Persona_7 nata il [...], in [...] – – Parte_2 Parte_8
8. LI TT: – nata il Pt_11 Persona_6 Persona_7
28/06/1920, in Brasile – nata il [...], in [...]; Parte_13
9. TT: – nata il Parte_12 Persona_6 Persona_7
28/06/1920, in Brasile – nata il [...], in [...] – Parte_13 [...]
Parte_11
10. La parte in data 17/11/1973, si univa in matrimonio con Parte_3 Parte_2
(cfr. doc. 6), attuale ricorrente, declarando cittadino italiano iure sanguinis. Ratione temporis,
[...] nella specie, è applicabile il principio di cui all'art. 10, comma 2, della Legge n. 555/1912 – in vigore sino alla promulgazione della Legge n. 123/1983 – secondo cui “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”. Alla luce della riferita normativa, anche può dichiararsi cittadina italiana iure matrimonii. Parte_3
Il convenuto contesta la perdita dello status civitatis nonché l'interruzione Controparte_2 della linea di trasmissibilità di svolgendo un incarico governativo. Parte_8
L'art. 12, della L. n. 91/1992, afferma che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare”. La perdita della cittadinanza italiana a seguito di accettazione di un “un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia” opera automaticamente per i soli impieghi governativi strettamente intesi ovvero qualora un soggetto, per aver accettato un lavoro governativo (o prestato il servizio militare per uno Stato estero), si trovi nella condizione di subire l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva (cfr. Cass. Sez. Un. Sent. n. 25317/2022).
Tuttavia, in via restrittiva, tale interpretazione della norma non risulta applicabile qualora si tratti di ordinario pubblico impiego, come nel caso di il quale, nel certificato di matrimonio Parte_8
Pag. 3 di 5 (doc. 12) è identificato come “funzionario pubblico federale” e in quello di nascita dei figli e (docc. 13 e 14) è identificato come “servitore pubblico federale”. Parte_9 Pt_10
Tale definizione non necessariamente lo inserisce nell'alveo degli incarichi governativi che prevedono l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà, diversamente, potrebbe – sul punto il convenuto nulla ha dimostrato– riferirsi a incarico amministrativo presso qualche ente pubblico federale. In definitiva, per la sua condizione di impiegato federale, non ha perso la Parte_8 cittadinanza italiana, pertanto, l'eccezione sollevata dal convenuto va rigettata. CP_2
In punto di diritto, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza
– sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ancora, il figlio minore, all'esito del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, acquisisce dalla nascita lo stato di cittadino italiano senza necessità di procedimenti aggiuntivi (art. 14, Legge n. 91/1992), tuttavia, nulla osta alla pronuncia anche nei suoi confronti dello status di cittadino italiano.
Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze
25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. Nello specifico, la S.C. – nell'affrontare il tema della grande naturalizzazione brasiliana – ha precisato che la “persona all'epoca emigrata” perde lo status civitatis, con effetto sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, allorquando compia “un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, … , senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”. La rinuncia allo status civitatis deve, inoltre, essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare alla cittadinanza italiana. Tale prova, secondo le ordinarie regole processuali, deve essere fornita da chi solleva una contestazione sul punto. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il cd. “certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella specie, nulla ha dimostrato. Controparte_2
La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda subordinata Controparte_2 finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_2 dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti.
La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza.
L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_2 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego
– in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal
Pag. 4 di 5 complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente Controparte_2 competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del
D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della
Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n.
267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal
Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda di Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
e, per l'effetto, dichiara che i Parte_11 Parte_12 Parte_3 ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- rigetta la domanda dei ricorrenti e Parte_6 Parte_7
- compensa le spese di lite.
Trieste, 25 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
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