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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n.1443/2018 del 24.4.2018, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, iscritto al n.3617/2018 del ruolo generale
degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del primo aprile 2025
e pendente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Mirella Corvino, C.F. , e Lucia Manna, C.F. C.F._2 [...]
giusta procura alle liti rilasciata in calce dell'atto di citazione in appel- C.F._3
lo, pec: e Email_1 Email_2
-APPELLANTE-
E
in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t., C.F. , P.IVA_1
-APPELLATA CONTUMACE - REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
E
, in forma abbrevia- Controparte_2
ta " , codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Regi- CP_3
stro delle Imprese di RO , quale società di gestione del Fondo FIA P.IVA_2
denominato "Fondo P&G CREDIT MANAGEMENT UNO" per il tramite della sua man-
dataria codice fiscale giusta procura speciale del Controparte_4 P.IVA_3
13/02/2020 per notar Rep. 17959, Racc. 11609 in persona del legale Persona_1
rapp.te, rappresentata e difesa, in forza di procura come da separato atto, dall'avv.
Giuseppe Abenavoli, C.F. , PEC C.F._4 [...]
Email_3
-INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C. -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. I coniugi e , con citazione notificata il Parte_2 Parte_1
25.6.18 proponevano appello avverso la sentenza indicata in epigrafe di accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla per Controparte_1
ottenere la pronuncia di inefficacia relativa della costituzione del fondo patrimoniale costituito dai coniugi, convenuti in primo grado. La banca, in primo grado, aveva alle-
gato: a) che era creditrice nei confronti di della quale Parte_3 [...]
era amministratore e legale rappresentante;
b) che Persona_2 Parte_2
aveva garantito anche le obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo chirografario concesso alla società, rilasciando una fidejussione omnibus e una cambiale sottoscrit-
ta per avallo;
c) che il fondo patrimoniale sottoscritto tra i coniugi il 20.12.2013 arreca-
va danno alla banca perché diminuiva la garanzia patrimoniale del garante.
2. disconosceva l'autenticità delle sottoscrizioni delle garan- Parte_2
zie in virtù delle quali assumeva il ruolo di debitore, eccependo altresì la capienza del proprio patrimonio, ed il giudice di primo grado disponeva consulenza tecnica d'ufficio
Rg 3617/18 est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
per la verifica della genuinità delle sottoscrizioni e la stima dei cespiti di proprietà del
. All'esito, precisate le conclusioni, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_2
emetteva l'impugnata sentenza, aderendo alle risultanze della CTU grafologia, ritenuta idonea a confermare l'autenticità delle sottoscrizioni rese per le garanzie prestate in favore della società debitrice, e considerando che, ai fini della stima del patrimonio del non poteva tenersi conto anche del valore dei beni costituiti in fondo patri- Parte_2
moniale, con la conseguenza che la costituzione del fondo comportava un pregiudizio per il creditore.
3. I coniugi convenuti in primo grado proponevano appello sottoponendo all'attenzione della Corte i seguenti motivi di gravame:
a) Erroneità della decisione per aver il giudice aderito alla CTU nonostante l'elaborato fosse illogico, errato e privo di certezze. Il consulente aveva concluso che non sussistevano gli elementi per ”esprimere un convincimento di certezza tecnica poiché i termini di confronto non sono sufficienti per tale conducenza”, non specificava il metodo seguito e si esprimeva in termini di probabilità e non di certezza. Per gli ap-
pellanti era nel giusto il loro CTP secondo il quale sussistevano validi argomenti scien-
tifici in virtù dei quali occorreva affermare che le sottoscrizioni non erano genuine.
b) Erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto sussistente la scientia damni per , amministratore della società debitrice principale certamente sol- Parte_2
vibile, potendo contare su di un patrimonio immobiliare di €. 1.537.753,00 come stima-
to dal CTU, oltre che su di un certificato di deposito per €. 500.000,00. Al momento della costituzione del fondo patrimoniale il rimborso del credito della banca era garanti-
to e la buona fede del si evinceva anche dal non aver incluso nel fondo pa- Parte_2
trimoniale altri beni personali dei quali era proprietario. L'atto di disposizione non arre-
cava alcun pregiudizio, neppure potenziale, alle ragioni del creditore.
Rg 3617/18 est. Sandro Figliozzi
Pagina 3 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
La condizione di sofferenza della società era stata determinata dalla banca “trovata in possesso di atti falsi, successivi al febbraio 2013 con firma apocrifa del , Parte_2
che hanno determinato la situazione di sofferenza”.
Concludevano per la riforma dell'impugnata sentenza con il rigetto della domanda at-
torea e la vittoria di spese.
4. La si costituiva in appello reiterando l'eccezione di Controparte_1
tardività del disconoscimento, non avvenuto con la comparsa di costituzione e risposta ma con la memoria redatta ex art. 183 VI co. c.p.c. Chiedeva di dichiarare l'intervenuta decadenza, rilevabile d'ufficio anche in appello, eccepiva, nel merito, l'infondatezza del gravame evidenziando come il CTU avesse accertato la riconducibilità delle sottoscri-
zioni a Rilevava come il CTP di parte attrice si esprimesse in Parte_2
termini di certezza. Sottolineava come il convenuto, con la memoria redatta ex art.183
VI co. n.2) c.p.c., riportando dichiarazioni attribuite al , avesse affermato che Parte_2
erano false le sottoscrizioni apposte sui documenti sottoscritti dopo il febbraio 2013,
quindi sostanzialmente affermando la veridicità di quelle precedenti, come quelle og-
getto del giudizio.
Perorava la correttezza della sentenza di primo grado evidenziando come , Parte_2
quale amministratore della società debitrice principale, conoscesse l'esistenza della condizione debitoria della società in virtù dello scoperto dei c/c per €. 720.797,59, do-
cumentato dall'e/c e che il CTU valutava il patrimonio residuo in €. 156.794,00 a fronte del credito della banca di €. 295.000,00. Censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza dell'eventus damni , sostenendo che era irrilevan-
te la eventuale capienza del solo patrimonio del debitore principale. La solidarietà
passiva, con la conseguente autonomia dei rapporti obbligatori, comporta che gli atti di disposizione patrimoniale effettuati da ciascun debitore ben possano implicare un pre-
giudizio per le ragioni creditorie indipendentemente dalla capienza del patrimonio di altri debitori.
Rg 3617/18 est. Sandro Figliozzi
Pagina 4 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
La banca riproponeva la domanda subordinata di simulazione assoluta, non esamina-
ta in primo grado. Concludeva per l'inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto dell'appello, in subordine reiterando la domanda di simulazione. Con vittoria di spese.
5. in forma abbre- Controparte_2
viata " interveniva nel giudizio in virtù di quanto disposto dall'art. CP_3
111 c.p.c. quale cessionaria del credito già vantato dalla Banca di Credito Popolare
SCPA. Faceva proprie le richieste, difese, deduzioni, eccezioni e conclusioni già for-
mulate dalla cedente.
6. La causa veniva dapprima interrotta il 12.3.2024 a seguito del decesso di
[...]
dichiarata dal suo difensore e quindi riassunta dall'altra appellante, Persona_3
, con udienza fissata per il 28.01.2025. Parte_1
7. La non si costituiva a seguito della riassunzione. Controparte_1
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 04.2.2025, tenuta a trattazio-
ne scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Con la comparsa conclusionale di replica procedeva alla conte- Parte_1
stazione della legittimazione attiva della cessionaria del credito ritenendo non dimo-
strato il perfezionamento del contratto di cessione e l'inserimento del credito della ce-
dente tra quelli oggetto della cessione in blocco. Eccepiva altresì il difetto di procura tra e l in relazione al credito oggetto del giudizio. Controparte_4 Controparte_5
Motivi della decisione
8. L'azione revocatoria era proposta dalla banca nei confronti dei due coniugi,
litisconsorti necessari, e cioè colui che conferiva il bene nel fondo patrimoniale,
[...]
e colei che asseritamente ne traeva vantaggio, . Persona_2 Parte_1
9. Il fondo patrimoniale, oggetto del giudizio, è naturalmente cessato nel corso del giudizio di gravame a seguito dello scioglimento forzato del vincolo matrimoniale,
conseguenza del decesso di ex art. 171 c.c. e ciò comporta la Parte_2
sopravvenuta cessazione della materia del contendere perché l'atto che, per il credito-
Rg 3617/18 est. Sandro Figliozzi
Pagina 5 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
re, era potenzialmente lesivo delle proprie ragioni, è naturalmente venuto meno. La
decisione in merito alla legittimità della revocatoria della costituzione del fondo patri-
moniale è certamente definitivamente divenuta priva di utilità.
10. La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito la portata della pronuncia di cessata materia del contendere che è assimilabile ad una pronuncia in rito, caratteriz-
zata dal venir meno dell'interesse alla definizione dell'intero processo e dall'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pre-
tesa fatta valere. La declaratoria di cessazione della materia del contendere determina la caducazione di tutte le pronunce di merito emanate nei precedenti gradi di giudizio,
essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o me-
no, della domanda, avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio (S.C. n. 24081/2018).
La Corte, quindi, deve occuparsi del giudizio solo limitatamente alla questione della soccombenza virtuaIe per il governo delle spese di lite.
Il primo grado di giudizio era deciso con sentenza che va condivisa.
La S.C., con la sentenza n. 2579/2009, in tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, ben illustra le particolari caratteristiche e la limitata consistenza probatoria del-
la consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assoluta-
mente certe e che esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, even-
tualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi con-
creti sottoposti al suo esame.
Il principio era stato già espresso, sempre dalla S.C., con la sentenza n. 9631/2004
che esplicitava come nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica ha il potere – dovere di formare il proprio convincimento sulla base d'ogni altro elemento di prova obiettiva-
Rg 3617/18 est. Sandro Figliozzi
Pagina 6 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
mente conferente. Una consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi
(svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) non matematicamente ponderabili e assume, oggettivamente, un rilievo probatorio di ben limitata consistenza ( cfr. Cass.
n. 3009/2002 e n.8881/2005). La consulenza grafologica non garantisce la certezza assoluta, poiché si basa su elementi non matematici e sull'interpretazione di caratteri-
stiche grafiche individuali, che possono essere influenzate da fattori esterni. Nella fat-
tispecie in esame in giudice partiva dalla disamina del CTU e quindi esprimeva il pro-
prio convincimento maturato nel complesso delle risultanze probatorie, non solo in vir-
tù dell'accertamento peritale.
Quanto alla consistenza patrimoniale della società debitrice solidale, la S.C., (tra le tante la sentenza n. 8315/2017) sancisce come non rilevi che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento, per l'autonomia che caratterizza le obbligazioni solidali.
La condanna degli appellanti in primo grado alle spese di lite nei confronti dell'attore è
stata, quindi, correttamente disposta, in base al principio della soccombenza.
Quanto alle spese del presente grado si osserva che l'appellato originario,
[...]
, è rimasto contumace a seguito della riassunzione del giudizio di ap- Controparte_1
pello nel grado e che il creditore intervenuto ex art.111 c.p.c. non ha sufficientemente allegato e provato che il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria sia incluso nella cessione dei crediti in blocco a suo favore.
Ne consegue che nulla va disposto sulle spese di lite del grado.
11. Si evidenzia, infine, che non risolvendosi la sentenza in questione in una pro-
nuncia di rigetto o di inammissibilità dell'appello, ma essendo assimilabile, in parte qua, ad una pronuncia di estinzione, non sussistono i presupposti di cui all'art.13
comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P. Q. M.
Rg 3617/18 est. Sandro Figliozzi
Pagina 7 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 [...]
, avverso la sentenza impugnata n.1443/2018 del 24.4.2018, emessa dal Parte_4
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) conferma i capi del dispositivo della sentenza di primo grado limitatamente a quelli di condanna al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle di CTU;
3) compensa tre le parti delle spese del grado di appello.
Così deciso il 8 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
Rg 3617/18 est. Sandro Figliozzi
Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n.1443/2018 del 24.4.2018, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, iscritto al n.3617/2018 del ruolo generale
degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del primo aprile 2025
e pendente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Mirella Corvino, C.F. , e Lucia Manna, C.F. C.F._2 [...]
giusta procura alle liti rilasciata in calce dell'atto di citazione in appel- C.F._3
lo, pec: e Email_1 Email_2
-APPELLANTE-
E
in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t., C.F. , P.IVA_1
-APPELLATA CONTUMACE - REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
E
, in forma abbrevia- Controparte_2
ta " , codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Regi- CP_3
stro delle Imprese di RO , quale società di gestione del Fondo FIA P.IVA_2
denominato "Fondo P&G CREDIT MANAGEMENT UNO" per il tramite della sua man-
dataria codice fiscale giusta procura speciale del Controparte_4 P.IVA_3
13/02/2020 per notar Rep. 17959, Racc. 11609 in persona del legale Persona_1
rapp.te, rappresentata e difesa, in forza di procura come da separato atto, dall'avv.
Giuseppe Abenavoli, C.F. , PEC C.F._4 [...]
Email_3
-INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C. -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. I coniugi e , con citazione notificata il Parte_2 Parte_1
25.6.18 proponevano appello avverso la sentenza indicata in epigrafe di accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla per Controparte_1
ottenere la pronuncia di inefficacia relativa della costituzione del fondo patrimoniale costituito dai coniugi, convenuti in primo grado. La banca, in primo grado, aveva alle-
gato: a) che era creditrice nei confronti di della quale Parte_3 [...]
era amministratore e legale rappresentante;
b) che Persona_2 Parte_2
aveva garantito anche le obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo chirografario concesso alla società, rilasciando una fidejussione omnibus e una cambiale sottoscrit-
ta per avallo;
c) che il fondo patrimoniale sottoscritto tra i coniugi il 20.12.2013 arreca-
va danno alla banca perché diminuiva la garanzia patrimoniale del garante.
2. disconosceva l'autenticità delle sottoscrizioni delle garan- Parte_2
zie in virtù delle quali assumeva il ruolo di debitore, eccependo altresì la capienza del proprio patrimonio, ed il giudice di primo grado disponeva consulenza tecnica d'ufficio
Rg 3617/18 est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
per la verifica della genuinità delle sottoscrizioni e la stima dei cespiti di proprietà del
. All'esito, precisate le conclusioni, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_2
emetteva l'impugnata sentenza, aderendo alle risultanze della CTU grafologia, ritenuta idonea a confermare l'autenticità delle sottoscrizioni rese per le garanzie prestate in favore della società debitrice, e considerando che, ai fini della stima del patrimonio del non poteva tenersi conto anche del valore dei beni costituiti in fondo patri- Parte_2
moniale, con la conseguenza che la costituzione del fondo comportava un pregiudizio per il creditore.
3. I coniugi convenuti in primo grado proponevano appello sottoponendo all'attenzione della Corte i seguenti motivi di gravame:
a) Erroneità della decisione per aver il giudice aderito alla CTU nonostante l'elaborato fosse illogico, errato e privo di certezze. Il consulente aveva concluso che non sussistevano gli elementi per ”esprimere un convincimento di certezza tecnica poiché i termini di confronto non sono sufficienti per tale conducenza”, non specificava il metodo seguito e si esprimeva in termini di probabilità e non di certezza. Per gli ap-
pellanti era nel giusto il loro CTP secondo il quale sussistevano validi argomenti scien-
tifici in virtù dei quali occorreva affermare che le sottoscrizioni non erano genuine.
b) Erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto sussistente la scientia damni per , amministratore della società debitrice principale certamente sol- Parte_2
vibile, potendo contare su di un patrimonio immobiliare di €. 1.537.753,00 come stima-
to dal CTU, oltre che su di un certificato di deposito per €. 500.000,00. Al momento della costituzione del fondo patrimoniale il rimborso del credito della banca era garanti-
to e la buona fede del si evinceva anche dal non aver incluso nel fondo pa- Parte_2
trimoniale altri beni personali dei quali era proprietario. L'atto di disposizione non arre-
cava alcun pregiudizio, neppure potenziale, alle ragioni del creditore.
Rg 3617/18 est. Sandro Figliozzi
Pagina 3 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
La condizione di sofferenza della società era stata determinata dalla banca “trovata in possesso di atti falsi, successivi al febbraio 2013 con firma apocrifa del , Parte_2
che hanno determinato la situazione di sofferenza”.
Concludevano per la riforma dell'impugnata sentenza con il rigetto della domanda at-
torea e la vittoria di spese.
4. La si costituiva in appello reiterando l'eccezione di Controparte_1
tardività del disconoscimento, non avvenuto con la comparsa di costituzione e risposta ma con la memoria redatta ex art. 183 VI co. c.p.c. Chiedeva di dichiarare l'intervenuta decadenza, rilevabile d'ufficio anche in appello, eccepiva, nel merito, l'infondatezza del gravame evidenziando come il CTU avesse accertato la riconducibilità delle sottoscri-
zioni a Rilevava come il CTP di parte attrice si esprimesse in Parte_2
termini di certezza. Sottolineava come il convenuto, con la memoria redatta ex art.183
VI co. n.2) c.p.c., riportando dichiarazioni attribuite al , avesse affermato che Parte_2
erano false le sottoscrizioni apposte sui documenti sottoscritti dopo il febbraio 2013,
quindi sostanzialmente affermando la veridicità di quelle precedenti, come quelle og-
getto del giudizio.
Perorava la correttezza della sentenza di primo grado evidenziando come , Parte_2
quale amministratore della società debitrice principale, conoscesse l'esistenza della condizione debitoria della società in virtù dello scoperto dei c/c per €. 720.797,59, do-
cumentato dall'e/c e che il CTU valutava il patrimonio residuo in €. 156.794,00 a fronte del credito della banca di €. 295.000,00. Censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza dell'eventus damni , sostenendo che era irrilevan-
te la eventuale capienza del solo patrimonio del debitore principale. La solidarietà
passiva, con la conseguente autonomia dei rapporti obbligatori, comporta che gli atti di disposizione patrimoniale effettuati da ciascun debitore ben possano implicare un pre-
giudizio per le ragioni creditorie indipendentemente dalla capienza del patrimonio di altri debitori.
Rg 3617/18 est. Sandro Figliozzi
Pagina 4 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
La banca riproponeva la domanda subordinata di simulazione assoluta, non esamina-
ta in primo grado. Concludeva per l'inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto dell'appello, in subordine reiterando la domanda di simulazione. Con vittoria di spese.
5. in forma abbre- Controparte_2
viata " interveniva nel giudizio in virtù di quanto disposto dall'art. CP_3
111 c.p.c. quale cessionaria del credito già vantato dalla Banca di Credito Popolare
SCPA. Faceva proprie le richieste, difese, deduzioni, eccezioni e conclusioni già for-
mulate dalla cedente.
6. La causa veniva dapprima interrotta il 12.3.2024 a seguito del decesso di
[...]
dichiarata dal suo difensore e quindi riassunta dall'altra appellante, Persona_3
, con udienza fissata per il 28.01.2025. Parte_1
7. La non si costituiva a seguito della riassunzione. Controparte_1
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 04.2.2025, tenuta a trattazio-
ne scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Con la comparsa conclusionale di replica procedeva alla conte- Parte_1
stazione della legittimazione attiva della cessionaria del credito ritenendo non dimo-
strato il perfezionamento del contratto di cessione e l'inserimento del credito della ce-
dente tra quelli oggetto della cessione in blocco. Eccepiva altresì il difetto di procura tra e l in relazione al credito oggetto del giudizio. Controparte_4 Controparte_5
Motivi della decisione
8. L'azione revocatoria era proposta dalla banca nei confronti dei due coniugi,
litisconsorti necessari, e cioè colui che conferiva il bene nel fondo patrimoniale,
[...]
e colei che asseritamente ne traeva vantaggio, . Persona_2 Parte_1
9. Il fondo patrimoniale, oggetto del giudizio, è naturalmente cessato nel corso del giudizio di gravame a seguito dello scioglimento forzato del vincolo matrimoniale,
conseguenza del decesso di ex art. 171 c.c. e ciò comporta la Parte_2
sopravvenuta cessazione della materia del contendere perché l'atto che, per il credito-
Rg 3617/18 est. Sandro Figliozzi
Pagina 5 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
re, era potenzialmente lesivo delle proprie ragioni, è naturalmente venuto meno. La
decisione in merito alla legittimità della revocatoria della costituzione del fondo patri-
moniale è certamente definitivamente divenuta priva di utilità.
10. La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito la portata della pronuncia di cessata materia del contendere che è assimilabile ad una pronuncia in rito, caratteriz-
zata dal venir meno dell'interesse alla definizione dell'intero processo e dall'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pre-
tesa fatta valere. La declaratoria di cessazione della materia del contendere determina la caducazione di tutte le pronunce di merito emanate nei precedenti gradi di giudizio,
essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o me-
no, della domanda, avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio (S.C. n. 24081/2018).
La Corte, quindi, deve occuparsi del giudizio solo limitatamente alla questione della soccombenza virtuaIe per il governo delle spese di lite.
Il primo grado di giudizio era deciso con sentenza che va condivisa.
La S.C., con la sentenza n. 2579/2009, in tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, ben illustra le particolari caratteristiche e la limitata consistenza probatoria del-
la consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assoluta-
mente certe e che esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, even-
tualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi con-
creti sottoposti al suo esame.
Il principio era stato già espresso, sempre dalla S.C., con la sentenza n. 9631/2004
che esplicitava come nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica ha il potere – dovere di formare il proprio convincimento sulla base d'ogni altro elemento di prova obiettiva-
Rg 3617/18 est. Sandro Figliozzi
Pagina 6 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
mente conferente. Una consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi
(svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) non matematicamente ponderabili e assume, oggettivamente, un rilievo probatorio di ben limitata consistenza ( cfr. Cass.
n. 3009/2002 e n.8881/2005). La consulenza grafologica non garantisce la certezza assoluta, poiché si basa su elementi non matematici e sull'interpretazione di caratteri-
stiche grafiche individuali, che possono essere influenzate da fattori esterni. Nella fat-
tispecie in esame in giudice partiva dalla disamina del CTU e quindi esprimeva il pro-
prio convincimento maturato nel complesso delle risultanze probatorie, non solo in vir-
tù dell'accertamento peritale.
Quanto alla consistenza patrimoniale della società debitrice solidale, la S.C., (tra le tante la sentenza n. 8315/2017) sancisce come non rilevi che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento, per l'autonomia che caratterizza le obbligazioni solidali.
La condanna degli appellanti in primo grado alle spese di lite nei confronti dell'attore è
stata, quindi, correttamente disposta, in base al principio della soccombenza.
Quanto alle spese del presente grado si osserva che l'appellato originario,
[...]
, è rimasto contumace a seguito della riassunzione del giudizio di ap- Controparte_1
pello nel grado e che il creditore intervenuto ex art.111 c.p.c. non ha sufficientemente allegato e provato che il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria sia incluso nella cessione dei crediti in blocco a suo favore.
Ne consegue che nulla va disposto sulle spese di lite del grado.
11. Si evidenzia, infine, che non risolvendosi la sentenza in questione in una pro-
nuncia di rigetto o di inammissibilità dell'appello, ma essendo assimilabile, in parte qua, ad una pronuncia di estinzione, non sussistono i presupposti di cui all'art.13
comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P. Q. M.
Rg 3617/18 est. Sandro Figliozzi
Pagina 7 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 [...]
, avverso la sentenza impugnata n.1443/2018 del 24.4.2018, emessa dal Parte_4
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) conferma i capi del dispositivo della sentenza di primo grado limitatamente a quelli di condanna al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle di CTU;
3) compensa tre le parti delle spese del grado di appello.
Così deciso il 8 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
Rg 3617/18 est. Sandro Figliozzi
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