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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 902/2023 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Margherita Balzan (C.F. C.F._2
, PEC e Alberto Mario Magaraggia (C.F. C.F._3 Email_1
, PEC ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliati presso lo studio dell'avv. M. Balzan sito in Rovigo, c. so Del Popolo, 205
ATTORI
Contro
C.F. e P. IV , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Controparte_1
Crivellaro ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore C.F._5 in Este (PD), via Vallesina, 31/B
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto.
Conclusioni delle parti:
Parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: A) Nel merito in via principale: Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che nulla è dovuto dai sig.ri e a Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, revocare il d.i. n. 220/2023 del Tribunale Controparte_1 di Rovigo;
B) Nel merito in via subordinata: Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa ed in virtù della consulenza tecnica preventiva iscritta al n. 2614/2022 r.g. Tribunale di Rovigo e di quanto stabilito nell'elaborato peritale a firma dell'ing. , che Parte_3 la somma complessiva maturata da per tutti i lavori Controparte_1 effettivamente svolti è pari ad € 163.000,00 IVA compresa;
per l'effetto accertare e dichiarare
1 che la somma residua dovuta dai sig.ri e a Parte_1 Parte_2 [...]
al netto dell'acconto già corrisposto e pari ad € 120.429,76 (iva Controparte_1 compresa) ammonta ad € 42.570,24 e, per l'effetto, revocare il d.i. n. 220/2023 del Tribunale di Rovigo;
C) In ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di ammissione di nuova CTU, determinarsi l'ammontare delle somme realmente dovute dai sig.ri e Parte_1 Pt_2
, al netto della somma di € 120.429,76 già corrisposta dai predetti, sempre con revoca
[...] del d.i. opposto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge come da nota spese depositata unitamente alle note conclusive.”
Parte convenuta: “nel merito: rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 220/2023 perché infondata e, conseguentemente, confermarsi lo stesso;
in via istruttoria: disporsi nuova CTU finalizzata alla stima dei lavori effettuati dall'Impresa opposta nell'immobile di proprietà degli opponenti. Spese e competenze, anche del procedimento di ATP n. 2614/2022 R.G., interamente rifuse. Sentenza esecutiva ex lege”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e opponevano il decreto ingiuntivo n. 220/2023 con il quale Parte_1 Parte_2 il Tribunale di Rovigo ingiungeva loro il pagamento in solido in favore di
[...] della somma di € 84.490,96 oltre interessi e spese a titolo di saldo dei Controparte_1 lavori di ristrutturazione, di cui alle fatture n. 39 del 11.07.2022 e n. 61 del 30.11.2022, eccependo preliminarmente l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza di prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. relativamente a , in quanto le fatture Parte_2 erano intestate solo a e, nel merito, l'infondatezza del credito e la mancata prova Parte_1 in ordine alle opere realmente eseguite dall'opponente.
Deducevano:
a) di aver concluso un contratto di appalto con in data Controparte_1
01.03.2022 avente ad oggetto opere di ristrutturazione edilizia con efficientamento energetico e sismico dell'immobile di proprietà degli attori sito in Este (PD), Via Mandolari, 16;
b) che il corrispettivo totale delle opere non era stato indicato nel contratto né era stato formulato preventivo, ma l'appaltatore aveva rassicurato che avrebbe applicato il Prezziario della Regione Veneto e che i costi totali sarebbero stati di circa € 120.000,00;
c) che le opere oggetto di contratto rientravano alcune tra quelle previste per il c.d. “sisma bonus”, altre erano connesse al cd. “superbonus 110%” di cui al D.L. 34/2020;
d) che in data 11.07.2022 l'impresa opposta emetteva la fattura n. 38 dell'importo di €
79.839,76 IVA inclusa, pagata da , e la fattura n. 39 dell'importo di € 51.200,63 Parte_1
2 IVA inclusa (con causale: acconto opere di ristrutturazione edilizia), quest'ultima contestata qui come allora, perché emessa per opere ineseguite o non eseguite a regola d'arte, difformi dal capitolato inziale, contenente prezzi superiori rispetto a quelli previsti nel prezziario regionale ed emessa senza l'autorizzazione del Direttore dei Lavori, Arch. , come previsto nel Per_1 contratto;
e) che a seguito di incontro avvenuto in data 02.08.2022 tra le parti, l'Arch. e il tecnico Per_1 strutturista, Ing. , l'opposta riconosceva l'erronea emissione della fattura Persona_2
39/2022, che si impegnava ad annullare, e al suo posto emetteva due successive distinte fatture, la n. 44 e la n. 45, entrambe del 11.08.2022, dell'importo rispettivamente di € 14.700,00 oltre
IVA ed € 22.200,00 oltre IVA, pagate dagli opponenti;
f) che i rapporti tra committenti e appaltatore si interrompevano in data 05.10.2022 e in data
30.11.2022 l'opposta emetteva la fattura n. 61/2022 dell'importo di € 32.290,33 IVA compresa
(causale: saldo opere per ristrutturazione edilizia), senza autorizzazione del Direttore dei
Lavori;
g) che visto il contrasto tra le parti e al fine di comporre bonariamente la controversia, gli opponenti – che avevano già pagato all'opposta la somma complessiva di € 120.429,76 – promuovevano il procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c.
(n.r.g. 2614/2022) in data 28.12.2022 con udienza di comparizione fissata per il 06.03.2023, mentre la convenuta chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto in data
31.01.2023; parte opponente chiedeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva suddetto.
Si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante , chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del Controparte_1 decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione.
Contestava le deduzioni avversarie deducendo, da un lato, la corretta emissione del decreto ingiuntivo anche nei confronti della , comproprietaria al 50% dell'immobile oggetto di Pt_2 appalto, la quale infatti era ricorrente nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 2614/2022 r.g. assieme a;
dall'altro: Parte_1
i) di non aver predisposto alcun preventivo, perché trattandosi di ristrutturazione massiva di un vecchio fabbricato risalente alla prima metà del secolo scorso, non era possibile prevedere quali lavori sarebbero stati necessari, né di aver indicato agli opponenti un costo complessivo totale;
ii) di non aver pattuito l'applicazione dei prezzi previsti dal Prezziario della Regione Veneto;
iii) che i lavori da eseguire concordati tra le parti non erano solo quelli per l'efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico dell'immobile, coperti dai benefici fiscali di cui al
3 “sisma bonus” e al “superbonus”, ma anche lavori di ristrutturazione pura e semplice non coperti da tali incentivi;
iv) che i committenti avevano pagato solo le fatture contenenti le causali idonee a beneficiare dei suddetti bonus, e non quelle relative ai lavori di ristrutturazione, ossia le nn. 39 e 61 del
2022, azionate in via monitoria;
v) che la fattura n. 39 era stata emessa a seguito di autorizzazione dell'Ing. , tecnico che Per_2 si occupava in via effettiva della parte contabile e che aveva anche indicato all'opposta le dizioni delle causali;
vi) di non aver mai ricevuto contestazioni da parte dei committenti circa opere ineseguite o non eseguite a regola d'arte; vii) che all'incontro del 02.08.2022 non si era deciso di annullare la fattura n. 39/2022 e di sostituirla con le fatture n. 44 e n. 45 del 2022, regolarmente pagate, poiché la prima era relativa a lavori eseguiti in esecuzione del primo SAL, mentre queste ultime erano state emesse per i lavori eseguiti successivamente e oggetto di secondo SAL;
viii) che la fattura n. 61/2022 era anch'essa legittimamente emessa perché la contabilità finale relativa ai tre SAL, pari a complessivi € 204.920,73, IVA compresa, era stata trasmessa all'Arch.
e all'Ing. con pec del 06.10.2022 e non era stata contestata nei dieci giorni Per_1 Per_2 successivi, come previsto dall'art. 6 del contratto di appalto.
Da ultimo, si opponeva all'acquisizione della relazione peritale depositata nel procedimento di cui al n.r.g. 2614/2022 e chiedeva di rinnovarsi la CTU.
La causa veniva istruita documentalmente e oralmente;
successivamente, riassegnata la causa al sottoscritto magistrato, all'udienza del 22.01.2025 gli opponenti offrivano banco iudicis un assegno circolare della somma di euro 42.571,00, corrispondente alla differenza tra quanto pagato e la cifra determinata dal c.t.u. nel processo di consulenza tecnica preventiva, che la controparte non accettava;
infine, all'udienza del 06.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e discutevano.
2.L'opposizione è parzialmente fondata, nei termini che seguono.
Preliminarmente, si rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto -
"rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse", potendo esse risultare
4 semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario
e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio
2006, n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, in particolare la richiesta di parte opposta di disporsi nuova CTU finalizzata alla stima dei lavori effettuati dall'impresa edile in quanto, come già rilevato dal precedente giudice istruttore, essa si tradurrebbe in una duplicazione di attività processuale già svolta e acquisita agli atti. Inoltre, già in quella sede il c.t.u. aveva rilevato la difficoltà dell'accertamento delle opere eseguite a regola d'arte dall'impresa edile in quanto è pacifico che gli opponenti hanno nel frattempo proseguito la ristrutturazione dell'immobile de quo affidando i lavori ad altra impresa.
Prima di esaminare nel merito la controversia, si rileva che correttamente il decreto ingiuntivo
è stato emesso anche nei confronti di quale parte del contratto di appalto (sub Parte_2 doc. 1 opponenti) in qualità di committente;
pertanto, non si ravvisa carenza di legittimazione dell'attrice.
Venendo al merito della controversia, si rammenta che è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del prezzo di un'opera, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la semplice fattura, già costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa e non comporta neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione
5 sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio. Infatti, l'opposizione importa l'inversione delle posizioni processuali delle parti e di conseguenza l'opposto (che è il creditore-attore sostanziale), dovrà provare i fatti costitutivi della sua pretesa posti a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore-opponente (che è solo formalmente attore), dovrà dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto;
dunque sul debitore non grava l'onere di allegazione specifica richiesto nel processo ordinario di cognizione, potendo egli limitarsi a contestare la fondatezza del credito azionato in via monitoria.
Come ha puntualizzato la Suprema Corte, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova, secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, nonché la persistenza presuntiva del diritto per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa.
Nel caso che ci occupa, l'impresa convenuta non ha dimostrato né che tra le parti vi fosse accordo sui prezzi applicati alle opere di cui chiede il pagamento, diversi da quelli previsti dal
Prezziario della Regione Veneto, né la congruità della somma azionata in via monitoria di cui alle fatture n. 39/2022 e 61/2022, qui contestate, le cui causali generiche ivi contenute recitano, rispettivamente, “acconto: opere per ristrutturazione edilizia per immobile in via Mandolari n.
16 nel Comune di Este (…)” e “saldo: opere per ristrutturazione edilizia per immobile in via
Mandolari n. 16 nel Comune di Este (…)” (cfr. docc. 4 e 14 parte opponente).
2.1. Sull'accordo circa il corrispettivo del contratto di appalto.
Parte convenuta non ha in alcun modo provato l'esistenza di un accordo tra le parti sul corrispettivo per le opere eseguite ovvero la volontà di discostarsi dall'applicazione del
Prezziario della Regione Veneto vigente all'epoca; anzi, le dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria hanno confermato che le parti avevano calcolato il prezzo di massima dei lavori sulla base di tali parametri, nonché la loro volontà di farvi riferimento per tutte le opere che non potevano essere previste al momento della conclusione del contratto (“si era concordato che per le cose non definibili al momento dell'inizio dei lavori, quindi per i lavori
6 non preventivabili, si sarebbe fatto riferimento come massimale al prezziario della Regione Contr Veneto e, in mancanza, del società privata che pubblica il prezziario dei restauri)” e “il prezzo che era stato indicato nel preventivo di euro 120.000,00 era stato calcolato sulla base del prezziario della regione” cfr. dichiarazione testimoniale dell'Arch. , verbale Testimone_1 udienza 19.02.2025).
Il costo totale delle opere era stato indicato in via provvisoria in € 115.605,23 nel computo metrico redatto dall'Ing. (sub doc. 22 attori) e, secondo le allegazioni attoree, esso era Per_2 stato portato a € 120.000,00 per accordo verbale;
dall'esame testimoniale è emerso, da un lato, che “il non ha mai detto niente sui prezzi, mi ricordo che era rimasto titubante CP_1 quando ha visto questo calcolato da me, anche successivamente mi aveva manifestato delle titubanze sui prezzi indicati” (cfr. dichiarazione Ing. , cit.); dall'altro, che “il prezzo di Per_2 euro 120.000,00 si riferiva ai lavori che sicuramente erano stati previsti” (cfr. dichiarazioni
Arch. , cit.). Per_1
Il Prezziario della Regione Veneto dell'epoca, pertanto, deve ritenersi applicabile nella fattispecie, perché dall'istruttoria è emerso che le parti avevano manifestato la volontà di farvi riferimento e non è mai stato redatto un preventivo che indicasse prezzi diversi;
inoltre, anche a voler ammettere che non vi fosse accordo sul punto, il contratto di appalto non è nullo, ma trova applicazione la norma sussidiaria di cui all'art. 1657 c.c., a mente del quale il corrispettivo
è calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
pertanto, correttamente l'Ing. Per_2
e il c.t.u. in sede di consulenza tecnica preventiva, hanno calcolato il corrispettivo delle opere applicando il Prezziario della Regione Veneto vigente all'epoca.
2.2. Sulla congruità delle somme richieste nel decreto ingiuntivo per i lavori di ristrutturazione diversi da quelli di efficientamento energetico e sismico.
Dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria orale emerge che le parti avevano concluso un contratto d'appalto per eseguire la ristrutturazione completa dell'immobile di proprietà degli attori e che non era stato possibile, in fase di accordo, determinare aprioristicamente il corrispettivo, in quanto non era possibile conoscere sin dall'inizio tutti i lavori che si sarebbero resi necessari, viste le condizioni di vetustà dell'immobile, risalente al secolo passato (cfr. dichiarazione di , secondo cui “il Testimone_1 computo metrico di massima prima dell'inizio dei lavori (…) l'ha fatto l'ing. ; si trattava Per_2 di una bozza molto dettagliata, ma trattandosi di un restauro dell'immobile del 1800 eravamo tutti consapevoli che prima dell'inizio dei lavori alcune cose non si potevano definire di quello che non era possibile vedere”; cfr. dichiarazione testimoniale dell'Ing. , Persona_2 secondo cui “i lavori in più, non preventivati, erano tanti rispetto a quelli previsti perché alcune
7 parti io non le avevo inserite nel computo, però alcune voci del computo erano state tolte, come per esempio l'intonaco strutturale”; cfr. verbale udienza 19.02.2025).
In conclusione, le opere effettivamente eseguite dall'impresa edile non erano corrispondenti totalmente a quelle previste nel computo metrico iniziale, perché alcune opere non indicate si erano rese necessarie ed erano state eseguite e, viceversa, alcune opere ivi indicate non erano state realizzate;
è dunque necessario, a questo punto, verificare la congruità delle somme richieste in relazione alle opere effettivamente realizzate, sempre considerando che è onere di parte convenuta, attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti a sostegno delle sue pretese.
Sotto questo profilo, si rileva che la convenuta non ha nemmeno dedotto quali opere tra quelle realizzate non potevano rientrare nel c.d. “sisma bonus” e nel c.d. “superbonus 110%”. Invero, come anche rilevato nell'elaborato peritale depositato nel procedimento n.r.g. 2614/2022 cit.,
“In merito alla ristrutturazione, i Ccttpp ed il CTU concordano sul fatto che generalmente, prima di applicare i nuovi prezzi per le opere da eseguire in un cantiere, si eseguono delle riunioni tra tecnici ed Impresa e Committente, per accettare preliminarmente tali variazioni contabili;
metodo non applicato nel cantiere in argomento” (cfr. pagg. 10 e 11 perizia).
Né la suddetta prova può essere ricavata dalla circostanza, dedotta dall'impresa edile, per cui gli opponenti non hanno mai formalmente contestato alcunché all'appaltatrice.
Tuttavia, la deduzione di parte opposta, secondo cui i lavori di ristrutturazione massiva dell'immobile dovevano ricomprendere necessariamente anche quelli di mera ristrutturazione edilizia, diversi da quelli di efficientamento energetico e sismico, risulta fondata alla luce dell'istruttoria documentale e orale espletata.
Si rammenta, peraltro, che a mente dell'art. 116 c.p.c. “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento”, ciò implicando altresì il principio di acquisizione della prova secondo cui, una volta ammesso un mezzo di prova, questo entra a far parte del patrimonio cognitivo del Giudice e non è più disponibile nemmeno alla parte che ne ha chiesto l'ammissione, sicché potrà essere utilizzato anche contro quest'ultima laddove il risultato dovesse essere contrario alle sue attese (in questo senso, Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2008, n.
25028).
Che l'impresa edile abbia eseguito lavori di mera ristrutturazione edilizia, si ricava dall'e-mail inviata dall'Ing. (che si occupava della contabilità, come da egli stesso e dall'Arch. Per_2
evidenziato in udienza, anche se al punto 6 del contratto di appalto si fa riferimento solo Per_1 al Direttore dei Lavori) a in data 09.07.2022, in cui scriveva: “Per l'altra Controparte_1 fattura puoi mettere:“opere per ristrutturazione edilizia per immobile in via Mandolari n. 16
8 nel comune di Este(rif. dati catastali f. 12, p. 645 sub. 1). rif. pratica edilizia cila prot.
7421/2022” importo € …………” (cfr. doc. 3 parte opposta).
La mancata indicazione dell'importo per le opere di ristrutturazione da parte di chi controllava la contabilità, unita alle dichiarazioni rese da quest'ultimo in udienza, del seguente tenore: “il doc. 22 è un computo che io ho fatto per raggiungere gli importi necessari per accedere al sismabonus, il cui massimale era pari a euro 96.000,00 (…) le diciture della causale le comunicavo io alla ditta” (dichiarazioni testimone , cfr. verbale udienza, cit.) dimostra Per_2 che la volontà delle parti era quella di conteggiare il corrispettivo per i lavori di ristrutturazione edilizia in via residuale rispetto al massimale previsto per i lavori di efficientamento energetico e sismico, in modo da poter beneficiare il più possibile delle detrazioni fiscali anche per i lavori che, secondo la normativa vigente, non vi rientravano (condotta, questa, che appare penalmente rilevante e che impone al Tribunale la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331, comma 4, c.p.p.).
La circostanza sembra confermata anche dall'e-mail inviata dal tecnico al il CP_1
28.06.2024 (sub doc. 20 parte opposta): “Ciao . Ti ho segnato come correggere i CP_1 conteggi per far tornare lo stesso prezzo finale. Secondo il mio punto di vista nella voce n. 54 le quantità devono essere a mc, non a mq e cambia il prezzo finale” e dal contenuto dello scambio di e-mail avvenuto in data 18.11.2022 (sub doc. 11 parte opponente) tra il direttore lavori e i committenti, in cui questi ultimi, riferendosi alla fattura n. 39/2022, azionata in via monitoria, scrivevano: “questa fattura non l'abbiamo mai pagata ma, come ricorderete,
l'abbiamo suddivisa nella fattura 44 e 45 al fine di poter continuare con le detrazioni, di seguito lo stralcio della conferma sugli importi da Parte di (n.d.r. l'Ing. ); segue, nel Per_2 Per_2 corpo dell'e-mail, sotto forma di immagine, la schermata di un'email inviata dall'Ing. , Per_2 il quale indicava gli importi e le causali da inserire nelle fatture 44/2022 e 45/2022, che dovevano essere emesse al posto della fattura n. 39/2022. In particolare, scriveva il tecnico: “1.
La parte di copertura fatturabile per ecobonus è pari a 22.200 euro + iva al 10%;
2. La parte di sismabonus per arrivare alla copertura dei 96mila è pari a 14.700 euro + iva al 10%”.
Continua l'e-mail mandata da : “potete semplicemente confermare quanto sopra? Parte_1
(@Ing. puoi guardare i nostri messaggi whatsapp dell'8 Agosto 2022) vi Persona_2 chiedo questo perché ora chiede anche il pagamento per intero della fattura 39, CP_1 quando invece l'avevamo pagata parzialmente attraverso la fattura 44 e 45”. A tale e-mail l'Arch. rispondeva “confermo la motivazione delle fatture 44 e 45”. Per_1
Dalla suddetta corrispondenza, nonché dalle dichiarazioni rese dai testimoni in udienza, secondo cui le fatture nn. 44/2022 e 45/2022 sono state emesse al posto della fattura n. 39/2022,
9 (cfr. verbale udienza, cit.), con causali idonee all'ottenimento dei bonus fiscali (rispettivamente,
“sisma bonus” e “superbonus 110%”), emerge che le opere di ristrutturazione edilizia diverse da quelle coperte dai benefici fiscali sono state almeno parzialmente fatturate e pagate sotto altre causali, di cui sicuramente alle fatture nn. 44/2022 e 45/2022 (sub docc. 7 e 8 parte opponente), mentre per la restante parte, non risultano pagate.
Al netto della possibile rilevanza penale delle suddette condotte, non estensibile alla fattura n.
61, emessa il 30.11.2022, quando i rapporti tra le parti erano già conclusi, l'accertamento a cui
è chiamato il Tribunale in questa sede riguarda la fondatezza del credito vantato da
[...]
e azionato in via monitoria. Infatti, la possibile rilevanza penale Controparte_1 di alcuni fatti (il cui accertamento compete al Giudice penale) non si estende a monte alla realizzazione delle opere edili da parte dell'appaltatore, per cui egli vanta un diritto di credito verso gli opponenti.
Sul punto, un primo elemento di prova circa l'esistenza di un diritto di credito dell'opposta è stato fornito dagli stessi opponenti: infatti, aveva scritto all'Arch. Parte_1 Per_1 chiede anche il pagamento per intero della fattura 39, quando invece l'avevamo CP_1 pagata parzialmente attraverso la fattura 44 e 45” (cfr. doc. 11, cit.): infatti, la somma degli importi delle fatture nn. 44/2022 e 45/2022 è pari ad € 40.590,00; pertanto, la fattura n. 39/2022 risulta impagata per € 10.610,63.
Con riferimento alla fattura n. 61/2022, invece, si rileva che il Direttore dei Lavori, con pec del
01.12.2022, contestava all'impresa la sua emissione in mancanza di previa approvazione della contabilità e autorizzazione da parte della direzione lavori.
2.3. A questo punto, per stabilire l'ammontare della somma di denaro a cui ha diritto l'impresa opposta per le opere realizzate e non pagate può farsi riferimento all'elaborato peritale redatto dall'Ing. nominato c.t.u. nel corso del procedimento di istruzione preventiva Parte_3 suddetto, di cui al n.r.g. 2614/2022, acquisito agli atti su istanza di parte opponente. Esso, infatti, pur avendo valore di prova documentale, è idoneo a fondare il convincimento di questo Giudice in ordine alla pretesa creditoria, in quanto la relazione risulta puntuale, completa, motivata, scevra da vizi logici e provvista di adeguata indicazione dei criteri analitici seguiti nel corso della valutazione (Cass. civ., n. 10688/2008).
In particolare, si rileva che:
i) il c.t.u. e i cc.tt.pp avevano in quella sede concordato all'unanimità che non era possibile rinvenire vizi o difetti dell'opera attribuibili all'impresa edile, in quanto al tempo dei sopralluoghi i lavori erano già stati proseguiti da altra impresa e, in ogni caso, il c.t.u. non aveva ravvisato responsabilità per difformità “per il fatto che l'appaltatore si è basato essenzialmente
10 sui progetti esecutivi strutturali per eseguire i lavori, per i quali il Direttore dei Lavori strutturale coincideva col progettista strutturale” (cfr. pag. 34 relazione);
ii) l'ausiliario aveva ricostruito le opere eseguite da confrontando delle Controparte_1 immagini fotografiche dimesse in atti dal c.t.p. di parte opposta, Arch. Controparte_3
(prodotte sub doc. 22 parte opposta) con i tre SAL prodotti sempre dall'impresa edile (cfr. pag.
65 relazione “la contabilità si è basata proprio sulla documentazione contabile esposta nei 3
SAL dall'impresa”);
iii) la scelta del c.t.u. di applicare il Prezziario della Regione Veneto all'epoca vigente per il calcolo del corrispettivo delle opere eseguite (in particolare, calcolando il costo del lavoro, il prezzo delle attrezzature e il costo dei prodotti) si giustifica stante la mancata prova di un diverso accordo tra le parti;
sul punto, si condivide la relazione, dalla quale emerge che: “si è proceduto adottando il Prezziario Regione Veneto, molto dettagliato ed esplicitato con i codici di riferimento per le singole voci, riferito al 2° semestre 2022. Con riferimento al costo orario di un operaio edile si è adottato l'importo di 35 €/h.” (cfr. pag. 51 relazione); iv) da ultimo, il c.t.u. non ha limitato l'indagine alla contabilità delle parti, ma “essendo richiesto il valore delle opere realizzate, si è prescisso di considerare le contabilità iniziali validate dalla direzione lavori strutturali, ritenendo opportuno e congruo rivedere completamente tutta la realizzazione e la contabilità” (cfr. pag. 51 relazione), così restituendo al Tribunale un quadro più chiaro e completo.
La conclusione cui è giunto il c.t.u. all'esito di un percorso logico motivazionale e nel pieno rispetto del contraddittorio con i consulenti tecnici di parte è che: “Il valore determinato ad epilogo e cioè la stima delle opere edili realizzate dall'impresa edile nel cantiere CP_1
Rossi-Boniolo in Via Mandolari n. 16, cap 35042 Este (PD), a seguito delle osservazioni dei
CCTTPP assomma quindi a 147.872,54 € + IVA (10%) = 162.659,79 € Ovvero approssimato:
163.000 € (IVA Compresa)” (cfr. pag. 67 relazione).
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e gli opponenti condannati in solido a pagare nei confronti di la somma di € 42.570,24, oltre Controparte_1 interessi legali, questi ultimi calcolati dalla sentenza al saldo, posto che solo con il provvedimento giudiziario il credito vantato dall'impresa edile diviene certo, liquido ed esigibile, in quanto il suo ammontare è stato determinato nel corso del giudizio.
La condanna degli opponenti al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella contenuta nel decreto ingiuntivo è pronunciata anche se parte opposta si è limitata, nelle sue conclusioni,
a chiedere unicamente il rigetto dell'opposizione avversaria, con conferma del decreto ingiuntivo, senza formulare domanda in via subordinata di condanna al pagamento di una
11 somma inferiore accertata nel corso del giudizio, in quanto quest'ultima domanda può considerarsi implicitamente contenuta nella prima, stante il tenore degli atti difensivi e visto che la somma rideterminata, necessariamente inferiore a quella ingiunta, può considerarsi ricompresa in essa. A ciò si aggiunga che parte opponente non ha mai contestato sul punto e, anzi, ha formulato apposita domanda in tal senso, di rideterminazione del dovuto nella somma di € 42.570,24.
3. Sulle spese di lite.
A questo punto non sfugge una considerazione: sottraendo alla somma determinata dal c.t.u. quella già complessivamente pagata dagli opponenti, pari a € 120.429,76, si ottiene la somma di € 42.570,24 oltre interessi, che gli opponenti devono ancora pagare al creditore;
tale cifra non si discosta in maniera significativa dalla somma matematica tra il corrispettivo contenuto nella fattura n. 61/2022, di € 33.290,33 IVA compresa e il residuo della fattura n. 39/2022 (al netto delle somme pagate a seguito dell'emissione delle fatture nn. 44/2022 e 45/2022), di €
10.610,63, per un totale di € 43.900,96.
Pertanto, l'aver azionato in via monitoria la fattura n. 39/2022, nella consapevolezza che il corrispettivo ivi indicato era stato in parte pagato attraverso l'emissione delle fatture nn.
44/2022 e 45/2022 denota la mala fede da parte di , legale rappresentante di Controparte_1
il quale, da un lato, ha chiesto l'emissione di un decreto Controparte_1 ingiuntivo per una somma di denaro superiore al proprio diritto di credito;
dall'altro, non accettando la proposta conciliativa per una somma pressoché corrispondente al quantum del proprio diritto, formulata dal c.t.u. nel processo di istruzione preventiva e successivamente dagli opponenti all'udienza del 22.01.2025 davanti a questo Giudice, ha contribuito alla prosecuzione di un giudizio evitabile.
Tale contegno viene valutato ai sensi del combinato disposto dagli artt. 88 e 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio, della fase monitoria e del procedimento di istruzione preventiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 220/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo il 06.03.2023
(r.g. 230/2023);
2. Condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, della somma di € 42.570,24 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
12 3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio, della fase monitoria e del procedimento di istruzione preventiva di cui al n.r.g. 2614/2022;
4. Atti in Procura come da separata ordinanza.
Manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti e per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, come da separata ordinanza.
Rovigo, 18.03.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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