Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
Sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2074/2016 del R.G.A.C. vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Larussa ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, alla via F. Nicotera n. 6, presso lo studio legale associato Borello-Larussa, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE OPPONENTE
E
(P.IVA n. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Pesenti del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Lamezia Terme (CZ) via Fortina n. 5, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Schiavone, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 486/2016, emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme in data 11.10.2016 e notificato in data 10.11.2016
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in Parte_1 oggetto, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme ha ingiunto al medesimo il pagamento, in favore della ricorrente in qualità di cession aria del credito, della somma Controparte_1 complessiva di euro 70.015,92 oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, a titolo di mancato pagamento delle rate relative al finanziamento n. 6310240 stipulato con
Santander Consumer Bank.
In particolare, a fondamento dell'opposizione, parte opponente ha eccepito il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
il difetto di idonea prova scritta del credito, poiché fondato su mero saldaconto;
la mancata comunicazio ne degli estratti conto periodici, in violazione dell'art. 119 TUB;
l'illegittima applicazione di interessi ultra legali e superiori al tasso soglia di usura;
la mancata produzione in giudizio di tutti gli estratti conto, dall'apertura del rapporto;
il car attere vessatorio
1
2. Si è costituita in giudizio eccependo la genericità e l'infondatezza Controparte_1 delle avverse doglianze. In particolare, parte opposta, premessa la mancata contestazione da parte dell'opponente della stipula del contratto di finanziamento, dell'erogazione della relativa somma, del proprio inadempimento all'obbligo restitutorio e della ricezione dell'estratto conto prodotto nel procedimento monitorio, ha dedotto l'idoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'esistenza ed entità del credito;
la non pertinenza al caso di specie della giurisprudenza richiamata dall'opponente, relativa ai rapporti bancari regolati in conto corrente;
la genericità e comunque l'infondatezza delle contestazioni relative alla dedotta applicazione di interessi usurari e alla vessatorietà della clausola relativa agli interessi di mora. Parte opposta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma accertata in corso di causa.
3. Non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante CTU contabile e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo di versi rinvii dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 11.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., in misura ridotta di gi orni venti per il deposito delle comparse conclusionali e successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come noto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (in tal senso, a titolo esemplificativo, Cass. n. 2421/2006; Cass. n. 6663/2002; Cass. n.
6528/2000). Inoltre, quanto alla posizione sostanziale delle parti in giudizio, è altresì noto che il creditore opposto ma ntiene la veste di attore, mentre l'opponente quella di convenuto. Consegue che, sul piano del riparto dell'onere della prova, in applicazione della regola generale sancita dall'art. 2697 c.c., spetta al creditore opposto (attore sostanziale) fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata mentre grava sull'opponente convenuto fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi posti a fondamento delle relative eccezioni formulate.
Inoltre, occorre rilevare che, come più vo lte precisato anche nella giurisprudenza di legittimità, in forza dell'art. 115 c.p.c. grava sul convenuto, e dunque sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di contestazione specifica dei fatti costitutivi
2 della avversa domanda (a titolo es emplificativo: Cass. nn. 15107/2004; 6666/2004;
Cass. N. 9285/2003). Egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei fatti e dunque anche dei conteggi, allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale)
(cfr. in tal senso, SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9285 del 2003). La “non contestazione, alla quale è processualmente equiparabile la contestazione generica, ha quindi valenza processuale di comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta ha fornito la prova della propria pretesa creditoria mediante la produzione, nel procedimento monitorio e nel presente giudizio di opposizione, del contratto di finanziamento, in cui sono stabilite le condizioni di erogazione e restituzione del finanziamento, del Piano di Ammortamento, della documentazione comprovante l'avvenuta erogazione delle somme, dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB , della cessione del credito.
Peraltro, parte opponente non ha contestato, come ben rilevato da parte opposta, la sottoscrizione del contratto di finanzia mento, l'erogazione della somma e persino il proprio inesatto adempimento nel pagamento delle rate dovute. Alcuna contestazione è stata inoltre formulata in relazione all'avvenuta cessione del credito tra Santander
Consumer Bank e Controparte_1
A fronte di quanto documentato da parte opposta, parte opponente si è limitata a generiche contestazioni del credito e dell'importo ingiunto, formulando censure, quali la mancata comunicazione degli estratti conto periodici e la mancata produzione in giudizio degli estratti conto e richiamando precedenti giurisprudenziali, non pertinenti al caso di specie. Infatti, il credito azionato nel procedimento monitorio ha titolo in un contratto di finanziamento, non in un rapporto bancario regolato in conto corrente, con la conseguenza che la prova del credito può ritenersi pienamente raggiunta con la produzione in giudizio del contratto, del Piano di Ammortamento e dell'estratto conto che attesta l'erogazione della somma finanziata.
Anche sotto il profilo dell'eccepita ap plicazione di interessi usurari, parte opponente si
è limitata a generiche allegazioni, privi di riscontri obiettivi. Si rileva che la regola di riparto dell'onere della prova comporta che il debitore che intenda dimostrare l'usura è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. Sez. Un. n. 19597 del
18/09/2020). In sostanza, la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque
3 l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto (Cass. Sez. VI, ord.n 2311 del 30/01/2018).
Nel caso di specie, parte opponente si è limitat a ad allegare il carattere usurario del tasso di mora pattuito e applicato, senza neppure indicare lo specifico tasso soglia di riferimento e limitandosi a richiamare giurisprudenza di merito secondo la quale, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, gli interessi corrispettivi e moratori andrebbero cumulati. Considerata la genericità delle contestazioni formulate dall'opponente, la causa avrebbe dovuto essere decisa senza necessità di espletare CTU contabile. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio, come noto, non è un mezzo di prova in senso stretto e non può assumere carattere esplorativo, ossia non può supplire a l difetto di allegazioni e prove specifiche della parte (a titolo esemplificativo, da ultimo,
Cass. n.26048/2023).
In ogni caso, deve evidenziarsi che le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, non sono condivisibili, poiché non confo rmi agli ormai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di usura.
Il consulente d'ufficio, dopo aver evidenziato che , nel caso di specie, il t.a.e.g., comprensivo di spese e oneri correlati all'erogazione del credito, comprese le spese di assicurazione, non risulta superiore al tasso soglia di usura del periodo, indicato in misura del 16,395%, ha accertato, quanto agli interessi di mora, che nel contratto è stato previsto un interesse di mora pari al tasso soglia della categoria interessata
(credito finalizzato ad acquisti rateali di beni e servizi). Il consulente, ha poi concluso che gli interessi di mora sarebbero superiori al tasso soglia di usura, tenuto conto del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori e degli oneri pe r ritardato pagamento previsti nel contratto, indicati nella misura del 20%.
Le conclusioni rassegnate dal consulente, come evidenziato, non sono condivisibili.
Infatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.
19597 del 18.9.2020, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, non può procedersi, diversamente da quanto ritenuto dal consulente d'ufficio, alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori. Ciò in ragione del fatto che, mentre i primi verranno ad esistenza se e quando vi sarà inadempimento, i secondi sono dovuti dal momento dell'erogazione del finanziamento. Infatti anche laddove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria
4 dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo (Trib. di Milano 16.02.2017). Ne deriva, quindi, che l'usurarietà degli interessi moratori va calcolata separatamente rispetto agli interessi corrispettivi, confrontando il tasso moratorio pattuito, nonché il tasso concretamente applicato in caso di inadempimento con il tasso maggiorato dell'incremento medio rilevato per gli interessi moratori (cfr. Tribunale Roma sez. III, 26/03/2021, n.5286).
Al riguardo, le Sezioni Unite, con la richiamata sentenza n. 19597 del 18.9.2020, dopo aver confermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, hanno chiarito che “la mancata ricomprensione degli interessi moratori nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del
1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso -soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”.
Nella sostanza, la verifica dell'usurarietà d egli interessi di mora deve avvenire in due modi diversi, a seconda del fatto che il contratto sia stato stipulato entro il primo trimestre 2003 o dal secondo trimestre 2003 (in quanto è dal secondo trimestre 2003 che i decreti ministeriali includono il ta sso soglia di mora). Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al
30/06/2011, infatti, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M., maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro te mpore vigente, il valore del
2,1 % (maggiorazione media degli interessi di mora indicata nei DD.MM.).
Dunque, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà degli interessi di mor a, il raffronto deve essere fatto tra il tasso degli interessi moratori come previsto in contratto ed il tasso soglia con la maggiorazione degli interessi moratori mediamente rilevata rispetto agli interessi corrispettivi, relativi al periodo di riferiment o, che nel caso di specie, trattandosi di contratto stipulato nell'anno 2010, era del 2,1%.
Nel caso di specie, il tasso di interesse di mora pattuito nel contratto (pari al tasso soglia previsto per la categoria del credito, ossia secondo quanto indicato dal CTU
5 16,395%) non risulta usurario, dovendosi tenere conto dell'ulteriore maggiorazione del
2,1% prevista per il tasso soglia degli interessi moratori, non considerata dal CTU.
Infine, deve essere respinta l'eccezione di nullità e vessatorietà della cl ausola contrattuale relativa agli interessi di mora, considerato che l'eccezione, oltre che genericamente formulata, è infondata, risultando la clausola specificamente sottoscritta dall'opponente, il quale non ha neppure allegato di non averne avuto conosc enza. Nel caso in esame, in particolare, risulta che la sottoscrizione è stata apposta specificamente in calce ad un richiamo operato non a tutte ed indistintamente le clausole contrattuali, ma solo ad alcune di esse, tra cui la clausola relativa al ritard ato pagamento. Oltre al richiamo numerico delle clausole, vi è la sintetica indicazione del relativo contenuto, così risultando rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341 c.c., dovendosi ritenere che la clausola, proprio perché specificamente richiamata e sottoscritta, sia stata posta all'attenzione del contraente e consapevolmente accettata
(Cass., ord. 2 aprile 2015, n. 6747).
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
5. Quanto alle spese di lite, considerato che il magistrato precedentemente titolare della causa non ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ed ha disposto CTU contabile ritenendo di pronta soluzione l'opposizione proprio in riferimento alle contestazioni sugli interessi di mora e considerato che, in materia,
l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite è sopravvenuto rispetto all'introduzione del giudizio, se ne dispone la compensazione in misura pari alla metà. Le spes e sono quindi liquidate come da dispositivo, già al netto della compensazione, sulla base dei parametri di cui D.M. Giustizia n. 147/2022 e con applicazione dei valori ridotti alla metà, tenuto conto del valore della causa rapportato allo scaglione di rife rimento e della limitata attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giud izio.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, sono invece poste definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Daniela Lagani, defini tivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.526,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti,
a carico della parte opponente.
6 Così deciso in Lamezia Terme, 19 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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