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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro
in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Porta D'Archi 12/24B presso lo studio dell'Avv. Cinzia Marcello C.F. (Pec. e Michela Artisci C.F. C.F._1 Email_1
(pec che la rappresentano e difendono C.F._2 Email_2 congiuntamente e disgiuntamente in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO CAPURSO (C.F.: , C.F._3 PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_3 in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Persona_1 Piazza della Vittoria, 6R 16121 GENOVA presso l'Avvocatura dell'Istituto
OGG. Opposizione ex art 445 bis cpc;
handicap grave ex art 3 comma 3 l.104/92
Conclusioni : come da rispettivi atti
Motivazione
1 Con ricorso depositato il 30 agosto 2024 ha presentato opposizione Parte_1
avverso il giudizio negativo che aveva espresso il TU in prima fase del procedimento ex art 445 bis cpc da lui introdotto, per vedere accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie di handicap grave ex art 3 comma 3 L. 104/92, non riconosciute in sede amministrativa.
L' costituendosi ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per CP_1
genericità delle ragioni di contestazione e quindi il rigetto nel merito, richiamandosi agli esiti dell'accertamento di prima fase.
Va in primo luogo ricordato che la Corte di Cassazione con sentenza n. 8878 del
2015 e n. 27010 del 24 ottobre 2018 ha delimitato l'ambito del Giudizio di ATP alla sola sussistenza delle condizioni sanitarie e delle condizioni dell'azione .
Considerato che l'art 445 bis comma 7 cpc stabilisce l'inappellabilità della sentenza, non può che ritenersi che anche il giudizio di opposizione abbia il medesimo ambito oggettivo ovvero abbia lo stesso thema decidendum del giudizio oggetto di contestazione.
Oggetto del presente giudizio è pertanto limitato al solo riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario.
Le ragioni di contestazione al primo accertamento sono sufficientemente dettagliate e derivate dalle osservazioni del CT , trasfuse nel corso del ricorso in opposizione. Il ricorso non è pertanto inammissibile.
Espletata ulteriore consulenza medico legale, il TU ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario dell'handicap grave a partire dalla domanda amministrativa (
10.5.2023 ).
Il Consulente nominato ha in particolare accertato in capo al ricorrente , affetto da Sclerosi
Multipla dal 2010 “ la necessità di interventi assistenziali, definibili come permanenti e continuativi, che riguardano la sfera individuale e relazionale e che implicano una grave riduzione dell'autonomia personale ed una condizione di svantaggio sociale.
Per tale motivo si ritiene che vada ammesso, dalla data della domanda amministrativa, lo stato di handicap grave, di cui alla Legge 104 art 3 comma 3”.
Il Consulente giunge a tali conclusioni dopo un attento esame del paziente all'esito del quale emerge che “ Per alzarsi riesce da solo, l'andatura è atasso spastica ed avviene
2 con ausilio di bastone e tutore: molla di EV , ha patente con macchina munita di adattamenti ed ha tagliando per disabili, porta carrozzina a bordo per uso quando
necessario.
I movimenti del tronco sono impacciati così come quelli delle grosse articolazioni, la spalla dx mostra deficit di 1/4 nei movimenti e la presa con mano dx è ipovalida e con
pugno incompleto e ipoestesia del V dito mando dx,, deficit di forza con Mingazzini positivo AI dx.
In particolare ha difficoltà nei movimenti fini della mano destra, ipostenia con
limitazione algica sui territori prossimali dell'AS dx, ipertono marcato soprattutto all'Al,
Durante la mobilizzazione attiva e passiva comparsa di sintomatologia neuropatica agli arti inferiori a tipo scossa a partenza sacrale, con irradiazione all'inguine anteriore
(talvolta riferisce di estensione di tale sintomatologia ai piedi).
la deambulazione è possibile in autonomia per brevi tratti tuttavia con uso di tutore
e supporto di bastone, mentre per tratti più lunghi il p. è stato dotato di carrozzina.
… Il Sig. ha bisogno costante di tutore e bastone. Pt_1
…. Nel caso del Sig. ci troviamo di fronte ad un soggetto giovane, in grado di Pt_1
lavorare e di utilizzare la vettura adattata, ma che necessità di un supporto costante per fare ciò, costituito da uso di tutore e bastone.
Il fatto che riesca a lavorare e guidare non è pregiudizievole per il riconoscimento del
beneficio ed anzi avvalora la necessità di assistenza, in una persona che senza tali supporti e cure perderebbe addirittura in modo più precoce rispetto a quanto atteso la sua autonomia non solo lavorativa ma quotidiana.
Egli è stato anche dotato di carrozzina, deve poi, per mantenere questa sua condizione,
già limitativa e non farla aggravare, seguire cure continue ed impegnarsi in percorsi riabilitativi, da cui non può esimersi.
Tale condizione configura la necessità di interventi assistenziali, definibili come
permanenti e continuativi, che riguardano la sfera individuale e relazionale e che implicano una grave riduzione dell'autonomia personale ed una condizione di svantaggio sociale.”
3 Tali conclusioni non sono state contestate dalle parti e meritano di essere condivise da questo Giudice, in quanto adeguatamente motivate e supportate da attenta analisi.
Il ricorso va quindi accolto con riconoscimento in capo al ricorrente delle condizioni di cui all'art 3 comma 3 L.104/92 dalla domanda amministrativa.
In ragione della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell' , come CP_1
le spese di TU .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
1. dichiara che sussistono in capo al ricorrente le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'handicap grave ex art 3 comma 3 l. 104/1992 a far data dalla domanda amministrativa;
2. Condanna l in persona del legale rappresentante por tempore a rifondere la CP_1
ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.200,00 oltre spese generali, oltre
IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario
Genova, lì 11 Febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria Parodi
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