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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.34/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.3496/2021 depositata il 12.7.2021
TRA
CI LA, rappresentata e difesa dall'avv.to Rosario
Schiano Lomoriello
APPELLANTE
E
INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso da avv.ti Paola Forgione, Erminio Capasso, Agostino Di Feo
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2017 parte ricorrente in epigrafe esponeva:
-che in data 7.4.2015 aveva presentato domanda all'INPS per l'erogazione dell'assegno sociale e che la domanda era stata rigettata da parte dell'Istituto con la seguente motivazione
“dalla sentenza di separazione si evince che la S.V. ha deciso liberamente di rinunciare al mantenimento e si è dichiarata autosufficiente, pertanto non sussiste lo stato di bisogno”,
-di aver proposto ricorso amministrativo evidenziando, contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS, che l'accordo di separazione non conteneva la rinuncia al mantenimento anzi veniva stabilito che la casa coniugale sita in Caivano, condotta in locazione dal marito NT AE restava assegnata a lei con obbligo del coniuge a versare il canone mensile in favore del proprietario dell'immobile nella misura di € 300,00,
-di aver diritto all'assegno sociale dal mese di maggio 2015 e, quindi per la somma di € 13.006,79, a titolo di arretrati maturati alla data del 31.10.2017.
Si costituiva l'INPS, chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti legali per ottenere l'assegno sociale, segnatamente per mancanza del requisito dello stato di bisogno, laddove l'accordo di separazione non conteneva alcuna pattuizione circa il mantenimento e la sua misura;
inoltre evidenziava profili di illegittimità dell'accordo di separazione e la non effettività della separazione stessa.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda:
-ritenendo assente lo stato di bisogno invocato dalla ricorrente poiché in sede di separazione consensuale, avvenuta con accordo di negoziazione assistita del 28 marzo 2015, aveva rinunciato al mantenimento da parte del coniuge (configurandosi pertanto una ipotesi di “bisogno procurato”),
-rilevando che la ricorrente non aveva fornito la prova della propria condizione economica a partire dall'anno 2015, non rinvenendosi in atti idonea certificazione reddituale,
-osservando che non risultavano allegati e provati gli indici che denotavano l'effettività delle condizioni della separazione, ossia che a seguito della stessa l'istante o il coniuge avessero pag. 2/6 effettivamente modificato la propria residenza, con conseguente venir meno della comunione spirituale e materiale che caratterizza la convivenza coniugale, nonché dell'effettivo stato di bisogno economico,
-rilevando che solo dopo pochi giorni dalla separazione consensuale, avvenuta con negoziazione assistita del 27.3.2015, la ricorrente aveva presentato (il 7.4.2015) domanda all'INPS volta ad ottenere l'assegno sociale, quindi in condizioni reddituali sostanzialmente identiche a quelle in cui era intervenuto l'accordo patrimoniale.
Propone appello la CI eccependo l'errata interpretazione delle norme di legge, in uno con la carenza del percorso motivazionale.
Nello specifico deduce che erano documentati i presupposti di legge per la percezione dell'assegno (essere ultrasessantacinquenne, cittadina italiana, possesso di un reddito, all'atto della domanda del 2015, inferiore a quanto previsto dalla legge come soglia reddituale per l'ottenimento della prestazione); che si era legalmente separata dal coniuge;
che risultava come risiedesse in abitazione diversa dal quella del marito (lei domiciliata in Caivano al C.so Umberto I 262, il marito sempre in Caivano ma alla via Santa Barbara n. 20); che nelle pattuizioni della separazione era stato stabilito un mantenimento in suo favore sotto forma di pagamento a carico del marito del canone mensile di locazione della ex casa coniugale (a lei assegnata) pari ad € 3.600,00 annui, soglia che non impediva di configurare lo stato di bisogno.
L'Inps contesta l'appello ribadendo l'assenza dello stato di bisogno sul rilievo che:
-la domanda di assegno era successiva di pochi giorni all'accordo di separazione consensuale sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 DL
pag. 3/6 132/2014, in data 27 marzo 2015 dai coniugi medesimi con il patrocinio dell'avvocato Schiano Lamoriello,
-l'accordo suddetto non evidenzia(va) alcuna pattuizione esplicita riguardo i reciprochi obblighi di mantenimento,
-il predetto accordo di separazione del 27 marzo 2015 era intervenuto dopo 49 anni di matrimonio e nell'approssimarsi del compimento del requisito anagrafico della ricorrente per l'accesso alla prestazione assistenziale,
-la copia dell'accordo allegato alla domanda amministrativa e giudiziale era privo del provvedimento di registrazione dell'Ufficiale di Stato civile del Comune indirizzato e non risultava, in ottemperanza all'obbligo di legge di cui all'art. 6
DL 132/2014, la prova dell'avvenuta trasmissione dell'accordo al
Procuratore della Repubblica, né il nulla osta di quest'ultimo,
-che non vi era prova dell'avvenuto pagamento del canone di locazione ad onere del marito.
***********
L'appello è infondato e va rigettato anche se la motivazione della sentenza di primo grado va corretta laddove non è stata valutata la nullità dell'accordo di separazione eccepita ritualmente dall'Istituto in primo grado ed in questa sede reiterata, che comporta il venir meno del presupposto dello stato di bisogno necessario per il riconoscimento della prestazione invocata
(escluso comunque dal GL sulla scorta di diversa motivazione).
Risulta agli atti come la CI ed il marito si siano separati in data 27.3.2015 utilizzando la procedura disciplinata dall'art. 6
d.l. n.132/2014 convertito nella legge n.162/2014.
All'epoca della redazione dell'atto (27.3.15) la predetta norma disciplina(va) la convenzione di negoziazione assistita volta alla separazione consensuale tra coniugi dettando regole ben precise.
pag. 4/6 I coniugi dovevano essere assistiti da almeno 1 avvocato per parte;
laddove (come nel caso in esame, punto 3 della negoziazione prodotta in atti) non vi fossero figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto doveva essere trasmesso entro
10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisava irregolarità, comunicava agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma
3, cioè ai fini dell'obbligo di trasmissione, entro il termine di ulteriori dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del
Comune in cui il matrimonio era stato iscritto o trascritto, di copia (autenticata dallo stesso avvocato) dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5 (le certificazioni sull'autografia delle firme e sulla conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico).
Analizzando l'accordo intervenuto tra la CI ed il marito emerge con evidenza che i due coniugi sono assistiti dallo stesso avvocato (l'avv.to Schiano Lomoriello), non vi è prova nè della trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, né dell'intervenuto rilascio del nulla osta da parte del predetto Procuratore, né
(ovviamente) della successiva trasmissione dell'accordo con il n.o. all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Napoli. Invero nella parte finale dell'accordo l'avv.to Schiano Lomoriello attesta di inviare copia dell'accordo al Comune di Napoli con raccomandata ma non risulta indicato il numero di raccomandata
(lasciato in bianco) né vi è allegazione dell'invio (peraltro l'adempimento, in difetto di nulla osta del Procuratore della
Repubblica, non sarebbe idoneo alla validità dell'accordo).
Da tali osservazioni e rilievi il Collegio desume che lo stato di bisogno della CI non sia affatto provato (e non lo era al pag. 5/6 momento della domanda amministrativa) in difetto di prova (anzi in presenza di presuntiva prova documentale contraria) della separazione dal marito e, quindi, di cessazione della comunione materiale con lo stesso (percettore di reddito da pensione).
Né in questa sede la difesa della CI (invero lo stesso avvocato che ha assistito i coniugi nella “presunta” separazione)
a fronte delle specifiche contestazioni dell'Istituto ha documentato gli adempimenti di cui al citato art.6 ai fini della validità della separazione coniugale della propria cliente.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'Inps che liquida in euro 1.984,00 oltre IVA, CPA e rimb. forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 10.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.34/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.3496/2021 depositata il 12.7.2021
TRA
CI LA, rappresentata e difesa dall'avv.to Rosario
Schiano Lomoriello
APPELLANTE
E
INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso da avv.ti Paola Forgione, Erminio Capasso, Agostino Di Feo
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2017 parte ricorrente in epigrafe esponeva:
-che in data 7.4.2015 aveva presentato domanda all'INPS per l'erogazione dell'assegno sociale e che la domanda era stata rigettata da parte dell'Istituto con la seguente motivazione
“dalla sentenza di separazione si evince che la S.V. ha deciso liberamente di rinunciare al mantenimento e si è dichiarata autosufficiente, pertanto non sussiste lo stato di bisogno”,
-di aver proposto ricorso amministrativo evidenziando, contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS, che l'accordo di separazione non conteneva la rinuncia al mantenimento anzi veniva stabilito che la casa coniugale sita in Caivano, condotta in locazione dal marito NT AE restava assegnata a lei con obbligo del coniuge a versare il canone mensile in favore del proprietario dell'immobile nella misura di € 300,00,
-di aver diritto all'assegno sociale dal mese di maggio 2015 e, quindi per la somma di € 13.006,79, a titolo di arretrati maturati alla data del 31.10.2017.
Si costituiva l'INPS, chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti legali per ottenere l'assegno sociale, segnatamente per mancanza del requisito dello stato di bisogno, laddove l'accordo di separazione non conteneva alcuna pattuizione circa il mantenimento e la sua misura;
inoltre evidenziava profili di illegittimità dell'accordo di separazione e la non effettività della separazione stessa.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda:
-ritenendo assente lo stato di bisogno invocato dalla ricorrente poiché in sede di separazione consensuale, avvenuta con accordo di negoziazione assistita del 28 marzo 2015, aveva rinunciato al mantenimento da parte del coniuge (configurandosi pertanto una ipotesi di “bisogno procurato”),
-rilevando che la ricorrente non aveva fornito la prova della propria condizione economica a partire dall'anno 2015, non rinvenendosi in atti idonea certificazione reddituale,
-osservando che non risultavano allegati e provati gli indici che denotavano l'effettività delle condizioni della separazione, ossia che a seguito della stessa l'istante o il coniuge avessero pag. 2/6 effettivamente modificato la propria residenza, con conseguente venir meno della comunione spirituale e materiale che caratterizza la convivenza coniugale, nonché dell'effettivo stato di bisogno economico,
-rilevando che solo dopo pochi giorni dalla separazione consensuale, avvenuta con negoziazione assistita del 27.3.2015, la ricorrente aveva presentato (il 7.4.2015) domanda all'INPS volta ad ottenere l'assegno sociale, quindi in condizioni reddituali sostanzialmente identiche a quelle in cui era intervenuto l'accordo patrimoniale.
Propone appello la CI eccependo l'errata interpretazione delle norme di legge, in uno con la carenza del percorso motivazionale.
Nello specifico deduce che erano documentati i presupposti di legge per la percezione dell'assegno (essere ultrasessantacinquenne, cittadina italiana, possesso di un reddito, all'atto della domanda del 2015, inferiore a quanto previsto dalla legge come soglia reddituale per l'ottenimento della prestazione); che si era legalmente separata dal coniuge;
che risultava come risiedesse in abitazione diversa dal quella del marito (lei domiciliata in Caivano al C.so Umberto I 262, il marito sempre in Caivano ma alla via Santa Barbara n. 20); che nelle pattuizioni della separazione era stato stabilito un mantenimento in suo favore sotto forma di pagamento a carico del marito del canone mensile di locazione della ex casa coniugale (a lei assegnata) pari ad € 3.600,00 annui, soglia che non impediva di configurare lo stato di bisogno.
L'Inps contesta l'appello ribadendo l'assenza dello stato di bisogno sul rilievo che:
-la domanda di assegno era successiva di pochi giorni all'accordo di separazione consensuale sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 DL
pag. 3/6 132/2014, in data 27 marzo 2015 dai coniugi medesimi con il patrocinio dell'avvocato Schiano Lamoriello,
-l'accordo suddetto non evidenzia(va) alcuna pattuizione esplicita riguardo i reciprochi obblighi di mantenimento,
-il predetto accordo di separazione del 27 marzo 2015 era intervenuto dopo 49 anni di matrimonio e nell'approssimarsi del compimento del requisito anagrafico della ricorrente per l'accesso alla prestazione assistenziale,
-la copia dell'accordo allegato alla domanda amministrativa e giudiziale era privo del provvedimento di registrazione dell'Ufficiale di Stato civile del Comune indirizzato e non risultava, in ottemperanza all'obbligo di legge di cui all'art. 6
DL 132/2014, la prova dell'avvenuta trasmissione dell'accordo al
Procuratore della Repubblica, né il nulla osta di quest'ultimo,
-che non vi era prova dell'avvenuto pagamento del canone di locazione ad onere del marito.
***********
L'appello è infondato e va rigettato anche se la motivazione della sentenza di primo grado va corretta laddove non è stata valutata la nullità dell'accordo di separazione eccepita ritualmente dall'Istituto in primo grado ed in questa sede reiterata, che comporta il venir meno del presupposto dello stato di bisogno necessario per il riconoscimento della prestazione invocata
(escluso comunque dal GL sulla scorta di diversa motivazione).
Risulta agli atti come la CI ed il marito si siano separati in data 27.3.2015 utilizzando la procedura disciplinata dall'art. 6
d.l. n.132/2014 convertito nella legge n.162/2014.
All'epoca della redazione dell'atto (27.3.15) la predetta norma disciplina(va) la convenzione di negoziazione assistita volta alla separazione consensuale tra coniugi dettando regole ben precise.
pag. 4/6 I coniugi dovevano essere assistiti da almeno 1 avvocato per parte;
laddove (come nel caso in esame, punto 3 della negoziazione prodotta in atti) non vi fossero figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto doveva essere trasmesso entro
10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisava irregolarità, comunicava agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma
3, cioè ai fini dell'obbligo di trasmissione, entro il termine di ulteriori dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del
Comune in cui il matrimonio era stato iscritto o trascritto, di copia (autenticata dallo stesso avvocato) dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5 (le certificazioni sull'autografia delle firme e sulla conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico).
Analizzando l'accordo intervenuto tra la CI ed il marito emerge con evidenza che i due coniugi sono assistiti dallo stesso avvocato (l'avv.to Schiano Lomoriello), non vi è prova nè della trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, né dell'intervenuto rilascio del nulla osta da parte del predetto Procuratore, né
(ovviamente) della successiva trasmissione dell'accordo con il n.o. all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Napoli. Invero nella parte finale dell'accordo l'avv.to Schiano Lomoriello attesta di inviare copia dell'accordo al Comune di Napoli con raccomandata ma non risulta indicato il numero di raccomandata
(lasciato in bianco) né vi è allegazione dell'invio (peraltro l'adempimento, in difetto di nulla osta del Procuratore della
Repubblica, non sarebbe idoneo alla validità dell'accordo).
Da tali osservazioni e rilievi il Collegio desume che lo stato di bisogno della CI non sia affatto provato (e non lo era al pag. 5/6 momento della domanda amministrativa) in difetto di prova (anzi in presenza di presuntiva prova documentale contraria) della separazione dal marito e, quindi, di cessazione della comunione materiale con lo stesso (percettore di reddito da pensione).
Né in questa sede la difesa della CI (invero lo stesso avvocato che ha assistito i coniugi nella “presunta” separazione)
a fronte delle specifiche contestazioni dell'Istituto ha documentato gli adempimenti di cui al citato art.6 ai fini della validità della separazione coniugale della propria cliente.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'Inps che liquida in euro 1.984,00 oltre IVA, CPA e rimb. forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 10.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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